Corr. Trib. 7/2023, pag. 689 e segg. Gli NFT rientrano nella categoria delle cripto-attività che recano la rappresentazione digitale di un diritto e quindi per i privati il loro regime fiscale deve essere individuato avendo riguardo alla natura giuridica dei diritti da essi rappresentati. Pertanto i proventi conseguiti dall’autore o dai suoi aventi causa mediante le cessioni degli NFT sono imponibili come compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, per l’utilizzazione di diritti connessi o per prestazioni di servizi, mentre i proventi realizzati dai cessionari mediante la loro cessione dovrebbero essere imponibili come plusvalenze da cessione di cripto-attività. Gli NFT sono...
