Ottenuta conferma in sede di revocazione che il giudicato a favore di un’incorporata vale anche per le altre incorporate

Ottenuta conferma in sede di revocazione che il giudicato a favore di un’incorporata vale anche per le altre incorporate

Con la sentenza 1° settembre 2022, n. 25746 (Presidente Cirillo, Relatore Federici) la Corte di Cassazione ha fissato due importanti principi di diritto.

Essa, infatti, non solo ha ribadito che la pretermissione di un’eccezione di sopravvenuto giudicato esterno formulata con memoria depositata nel giudizio di legittimità costituisce un vizio tale da giustificare la revocazione della sentenza che ne sia affetta (così già Cass. 24/07/2015, n. 15608), ma ha anche per la prima volta statuito che il giudicato ottenuto dalla società incorporante in esito ad un giudizio tributario instaurato da una società incorporata produce gli effetti del giudicato esterno anche nei giudizi tributari instaurati da altre società incorporate dalla medesima società incorporante relativamente alle questioni comuni a tali giudizi.

In particolare, il caso prospettato riguarda una banca che, avendo incorporato altra banca che aveva precedentemente ottenuto nei giudizi di primo e secondo grado l’annullamento della contestazione dell’AdE di aver applicato l’IRAP relativa al 2003 con l’aliquota del 4,25 per cento, invece che con quella del 5,25 per cento, aveva resistito con proprio controricorso, in qualità di incorporante, al ricorso presentato dall’AdE alla Corte di Cassazione.

Senonché la banca incorporante, avendo incorporato anche altre banche che avevano chiesto l’annullamento della medesima contestazione nei giudizi tributari da loro autonomamente instaurati, aveva ottenuto più sentenze favorevoli a favore delle banche incorporate che erano passate in giudicato soltanto dopo la sua costituzione nel giudizio di legittimità.

Pertanto la banca incorporante aveva eccepito nel giudizio di legittimità l’esistenza di tali giudicati esterni con la memoria depositata prima dell’udienza del predetto giudizio, ma poiché la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2885 del 25 febbraio 2015 (Presidente e relatore Cicala) aveva inspiegabilmente omesso di pronunciarsi su tale eccezione senza neppure dare conto della predetta memoria, ritenendo applicabile l’IRAP con l’aliquota intermedia del 4,75 per cento, aveva presentato ricorso per revocazione sempre davanti alla stessa Corte di Cassazione.

Ebbene, con la predetta sentenza la Corte di Cassazione ha innanzitutto confermato che anche la mera “pretermissione di un’eccezione di giudicato esterno” formulata nella memoria depositata prima dell’udienza costituisce come tale un vizio revocatorio in quanto si traduce in un errore di fatto sull’avvenuta formulazione di tale eccezione e non risulta configurabile come un rigetto implicito di tale eccezione (tuttavia nel senso che occorra la pretermissione della memoria e non solo di un’eccezione, pur senza però rimettere la questione alle sezioni unite Cass. 31 ottobre 2022, n. 32144).

Inoltre, la Suprema Corte ha stabilito che la banca incorporante era legittimata ad invocare con gli effetti del giudicato esterno nel giudizio di legittimità instaurato per una società incorporata le sentenze passate in giudicato dopo la sua costituzione nel predetto giudizio a favore delle altre società incorporate in quanto, “trattandosi di soggetto giuridico che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ex art. 2504 bis c.p.c., non può negarsi che quanto meno … ci si trovi di fronte al medesimo soggetto giuridico quale debitore contribuente”.

Pertanto la Corte di Cassazione con la sentenza qui commentata ha accolto il ricorso per revocazione presentato dalla banca incorporante, confermando la sentenza del giudice di secondo grado che aveva ritenuto applicabile l’IRAP con l’aliquota del 4,25 per cento, invece che con quelle del 4,75 e 5,25 per cento. Vincit qui patitur!

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