Sulla regolarizzabilità delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale da parte degli intermediari

Sulla regolarizzabilità delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale da parte degli intermediari

Il comma 166 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 ha  rinnovato la facoltà già accordata dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del decreto-legge n.119/2018, n. 119, di regolarizzare “le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”, subordinando il perfezionamento della regolarizzazione al pagamento di tale somma integralmente entro il 31 marzo 2023, ovvero in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024, ed alla rimozione delle irregolarità od omissioni ovverosia all’esecuzione degli eventuali adempimenti non eseguiti entro il 31 marzo 2024.

I commi 169 e 170 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 hanno previsto, al pari dei commi 4 e 5 dell’art. 9 del decreto-legge n. 119/2018, che la regolarizzazione “non può essere esperita dai contribuenti”, oltre che per gli “gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”, anche “per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato” e quindi di attività per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di indicazione nel Quadro RW.

Infine, il comma 172, esclude la regolarizzazione soltanto “le violazioni di cui al comma 166 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge”, consentendo quindi di regolarizzare non solo le violazioni già contestate, ma anche quelle per le quali sia pendente un giudizio tributario.

Commentando tali disposizioni nella circolare n. 2/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che possono avvalersi in via generale della regolarizzazione anche“gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti” e che quindi rientrano in tale procedura “le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997)”.

Tuttavia Essa, dopo aver premesso che, “come chiarito con la circolare n. 11/E del 2019, restano, altresì, escluse dalla sanatoria le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE”, ha per la prima volta precisato che “tenuto conto della ratio sottesa a tale esclusione, per ragioni di ordine logico-sistematico, si ritiene che siano escluse dalla definizione in argomento anche le violazioni dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1 del d.l. n. 167 del 1990 da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari” ovverosia degli obblighi di trasmissione dei dati di cui all’art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 relativi a trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate posti a carico anche di intermediari finanziari ed imprese di assicurazione residenti, nonché non residenti, ma con succursale in Italia ovvero ivi stabilite senza succursali.

Ebbene, la precisazione così fornita, oltre a disattendere l’affidamento ingenerato dalla precedente circolare n. 11/2019 tanto presso i contribuenti, quanto presso gli stessi Uffici dell’Agenzia delle Entrate, non può essere condivisa in quanto si pone in contrasto con l’interpretazione letterale e logico-sistematica dell’art. 1 del decreto-legge n. 167.

Il comma 170 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 è infatti chiaramente formulato nel senso di disconoscere la facoltà di avvalersi della regolarizzazione soltanto ai “contribuenti” e soltanto nel caso in cui la regolarizzazione abbia come scopo di consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.

Senonché non solo gli obblighi di trasmissione di dati relativi ai trasferimenti di mezzi di pagamento di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 167/1990 hanno come destinatari gli intermediari e non i contribuenti, ma anche la regolarizzazione dell’inadempimento di tali obblighi non ha in quanto tale lo scopo di consentire l’emersione di attività detenute o costituite all’estero. Ed infatti i mezzi di pagamento trasferiti da o verso l’estero possono non essere suscettibili di emersione non solo perché potrebbero essere detenuti o costituiti in Italia presso intermediari residenti, ma anche e soprattutto perché potrebbero essere stati regolarmente dichiarati dai contribuenti nel Quadro RW in quanto l’imposizione a carico degli intermediari degli obblighi di monitoraggio fiscale non comporta l’esonero da un tale adempimento. 

Ma v’è di più. L’esclusione della regolarizzabilità dell’inadempimento degli obblighi di trasmissione di dati sanciti dall’art. 1 del decreto-legge n. 167/1990 si porrebbe in contrasto non solo con l’espresso riconoscimento nella circolare n. 2/2023 della regolarizzabilità delle violazioni degli operatori finanziari sanzionate dall’art. 10 del d.lgs. n. 471 (fra l’altro violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605), ma anche e soprattutto con l’implicito riconoscimento della regolarizzabilità dell’inadempimento degli obblighi di comunicazione a carico degli intermediari professionali delle operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 471/1997, avendo gli obblighi così individuati ad oggetto la trasmissione di dati di analogo contenuto.

Comunque, l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento emesso il 30 gennaio 2023 ai sensi del comma 173 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 per disciplinare le modalità di attuazione della regolarizzazione non ha recepito l’indicazione contenuta nella circolare n. 2/2023 in quanto il par. 1.4. di tale Provvedimento, dopo aver ribadito che “la regolarizzazione non può … essere esperita dai contribuenti, per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato”, si è limitato a statuire che “l’esclusione rileva … con riferimento alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990”, senza quindi far alcun riferimento agli obblighi di trasmissione di dati di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 167/1990.

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