Ieri, 18 luglio 2023, si è tenuto il web meeting organizzato dallo Studio in ordine alle questioni “Questioni risolte e irrisolte sulla fiscalità per i privati di security token, strumenti digitali, criptovalute e NFT alla luce della circolare dell’AdE in consultazione”.
Nel corso del web meeting i professionisti dello studio hanno analizzato i diversi modelli di registro distribuito e la gestione informatica delle cripto-attività, le questioni relative alla qualificazione giuridica e fiscale di security token, strumenti digitali, NFT e criptovalute e le questioni relative al prelievo dell’imposta sui proventi delle cripto-attività.
Inoltre, la dott.ssa Paola Flora del Servizio fiscale di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed il dott. Christian Miccoli di Conio s.r.l. hanno illustrato le questioni che rimangono ancora aperte, rispettivamente, per gli intermediari finanziari e per quelli non finanziari.
Nel corso dei lavori è stato, fra l’altro, ribadito come per un corretto inquadramento giuridico e fiscale delle cripto-attività sia fondamentale avere presente che l’associazione di un diritto ad un token e quindi ad un codice alfanumerico iscritto sul registro distribuito costituisce soltanto una mera forma di rappresentazione di tale diritto che non ne comporta l’assoggettamento al regime cartolare.
Pertanto la tokenizzazione di un diritto non può come tale modificare il regime giuridico e, per conseguenza, anche il regime fiscale dei proventi che ne derivano, salvo naturalmente che non sia lo stesso legislatore a stabilirlo.
Soltanto nel caso delle cripto-valute la rappresentazione digitale è al tempo stesso forma e sostanza in quanto i partecipanti al mercato riconnettono a questa stessa rappresentazione digitale un valore, sebbene siano prive di qualunque sottostante.
Tale considerazione comporta che possono ritenersi riconducibili nella nuova lettera c-sexies) dell’art. 67 del TUIR, oltre ai redditi delle cripto-valute, soltanto i redditi delle cripto-attività che siano rappresentative di diritti per i quali non sia già previsto un autonomo regime fiscale dalle precedenti lettere dello stesso art. 67 ovvero dai precedenti articoli del TUIR.
Pertanto i redditi derivanti da cripto-attività rappresentative di rapporti di impiego di capitale devono ritenersi qualificabili come redditi di capitale sulla base della fattispecie impositiva prevista dall’art. 44 del TUIR in cui risultino riconducibili, indipendentemente dal fatto che siano qualificabili come strumenti finanziari.
Inoltre, è stato rilevato che, per contro, i nuovi strumenti finanziari digitali disciplinati dal decreto-legge n.25/2023 devono ritenersi in toto soggetti al regime fiscale previsto per i corrispondenti strumenti finanziari emessi in forma non digitale, secondo quanto è stato confermato dalla relativa relazione illustrativa.
Ed infatti tale decreto-legge non solo ha legittimato l’emissione in forma digitale di azioni, obbligazioni, altri titoli di debito, strumenti del mercato monetario e quote di OICR disciplinati dal codice civile, ma ha espressamente esteso a tali strumenti finanziari il regime giuridico dei titoli di credito.
Leave a Reply