La CTR di Milano, dopo che due sezioni di tale commissione avevano assunto decisioni opposte sul medesimo rilievo relativo all’indeducibilità dei costi sostenuti da una banca per operazioni con soggetti black list, confermando tale rilievo agli effetti dell’IRES ed annullandolo agli effetti dell’IRAP, e che la seconda di tali decisioni era passata in giudicato per mancata impugnazione, ha accolto il ricorso per revocazione da me presentato annullando la prima di tali decisioni per il sopravvenuto giudicato. In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato ai sensi del comma 10 dell’art. 110 del TUIR la deducibilità dall’imponibile IRES e da quello...
