Ottenuta conferma dalla Cassazione che l’impugnazione di atti impositivi rettificativi di crediti d’imposta esposti in dichiarazione interrompe la prescrizione

Ottenuta conferma dalla Cassazione che l’impugnazione di atti impositivi rettificativi di crediti d’imposta esposti in dichiarazione interrompe la prescrizione

Con le sentenze nn. 1870/21 e 1871/21 del 28 gennaio 2021 e nn. 2065/21 e 2066/21 del 29 gennaio 2021, la Corte di Cassazione ha ribadito che il ricorso presentato dal contribuente avverso un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha ridotto un credito IRPEG chiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi, avendo finalità conservativa del credito medesimo, interrompe il decorso del relativo termine di prescrizione decennale, che resta così sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio instaurato.

In particolare, nei casi oggetto dei giudizi definiti da tali sentenze la Suprema Corte, avendo constatato che gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate avevano comportato la “variazione dell’eccedenza d’imposta di cui la parte contribuente invocava il rimborso”, rendendo “controverso il credito … per la differenza tra l’importo esposto nella dichiarazione e l’importo accertato nell’atto impositivo” e che i ricorsi presentati dal contribuente investivano “l’atto impositivo nella sua interezza”, ha ritenuto che “la contribuente, chiedendone l’annullamento integrale” non solo “ha contestato l’esistenza e l’ammontare del debito d’imposta, come quantificato con l’atto impositivo”, ma ha anche “chiesto che venisse riconosciuto il rimborso del credito … risultante a suo favore dalla dichiarazione”.

Pertanto Essa, dopo aver rilevato che “l’impugnazione dell’avviso di accertamento si configura … come atto avente finalità conservativa del credito nella sua globalità soggetto all’ordinaria prescrizione decennale … cosicché anche ad essa deve riconoscersi, ai sensi del quarto comma dell’art. 2943 c.c., effetto interruttivo della prescrizione, che non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”, ha concluso che nei predetti casi “la prescrizione decennale … non poteva … dirsi maturata alla data di presentazione delle istanze di rimborso”, essendo tali istanze state presentate entro dieci anni dal passaggio in giudicato delle sentenze che si sono pronunciate sugli avvisi di accertamento notificati al contribuente.

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