La CTP di Roma con la sentenza n. 5294 del 14 luglio 2020 ha ritenuto che, nel caso in cui un fabbricato sia stato occupato illegittimamente il proprietario non deve più ritenersi obbligato al pagamento dell’IMU in quanto l’espoliazione della disponibilità di tale fabbricato comporta il venir meno del possesso, non essendo sufficiente ad integrare la nozione di possesso il solo animus possidendi e cioè l’intenzione di possedere il bene, disgiunto dal corpus possessionis e cioè dall’esercizio di un potere sul bene corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. Pertanto in tal caso obbligato al pagamento dell’IMU è esclusivamente l’illegittimo occupante.
In particolare, i giudici romani, dopo aver premesso che “la normativa fiscale applicabile collega la titolarità passiva dell’imposta direttamente ai possessori”, hanno statuito che “su costoro … grava l’onere della prova diretta all’esenzione dal pagamento dell’imposta e cioè la carenza del possesso” poiché, se da un lato l’intestazione di un fabbricato ad un determinato soggetto fa sorgere una presunzione di possesso, dall’altro lato, il proprietario è sempre ammesso a dimostrare la sussistenza di una situazione di oggettiva indisponibilità del bene determinata da altri.
Senonché la CTP di Roma, richiamando le sentenze della Suprema Corte 4 maggio 2005, n. 9226 e 29 gennaio 2016, n. 1723, ha statuito che, raggiunta in giudizio la prova dell’oggettiva indisponibilità del fabbricato illegittimamente occupato, non è ascrivibile al proprietario una fattispecie di possesso c.d. “solo animo” in quanto tale fattispecie di possesso richiede “la possibilità di ripristinare il contatto materiale con il bene” in assenza della quale “il solo elemento intenzionale non risulta sufficiente per la conservazione del possesso stesso” che si perde al momento dell’espoliazione della disponibilità del fabbricato.
Pertanto, la CTP di Roma ha concluso che il presupposto dell’IMU, nel caso in cui il proprietario di un fabbricato abbia dimostrato in giudizio di essere stato spogliato della sua disponibilità è realizzato non più da lui, bensì dall’illegittimo occupante.
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