Con la risposta ad istanza di interpello n. 406 del 24 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la previsione di esonero dalla ritenuta a titolo di acconto del 26 per cento di cui al comma 5-bis dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 e al comma 4-bis dell’art. 10-ter della legge 77/1983 sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICR istituiti in Italia, nonché degli OICVM istituiti all’estero in Stati Membri della UE o dello SSE, non black list, armonizzati o non armonizzati, ma sottoposti a vigilanza, riscossi da imprese di assicurazione residenti non spetti anche per i proventi di azioni o quote di OICR poste a copertura delle riserve tecniche iscritte nella voce D.I. del passivo dello Stato patrimoniale, relative alle polizze di assicurazione vita di tipo unit ed index linked. Ed infatti, a suo avviso, tale previsione di esonero, in quanto avrebbe natura di agevolazione fiscale, dovrebbe essere interpretata restrittivamente e pertanto la sua portata sarebbe circoscritta, attenendosi alla sua formulazione letterale, ai soli proventi delle “azioni o quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita” iscritte nella voce C. II n. 1 del passivo dello Stato Patrimoniale relativa alle polizze di assicurazione vita di tipo tradizionale.
Senonché la tesi dell’Agenzia delle Entrate, sebbene la formulazione letterale del comma 5-bis dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 e del comma 4-bis dell’art. 10-ter della legge 77/1983 faccia riferimento alle sole “riserve matematiche dei rami vita” e, non in via più generale, a tutte le riserve tecniche dei rami vita, sembra meritevole di ripensamento sulla base delle ulteriori considerazioni qui di seguito esposte.
Innanzitutto l’esonero da ritenuta previsto da tali disposizioni non è configurabile come un’agevolazione fiscale in quanto non è volto ad escludere l’assoggettamento a tributo di una manifestazione di capacità contributiva che vi sarebbe altrimenti assoggettabile per tutelare altro interesse di rilevanza costituzionale, bensì è volto ad evitare che la stessa manifestazione di capacità contributiva possa essere colpita da due autonomi prelievi d’acconto, anche se in tempi e con criteri diversi. Ed infatti, i proventi degli attivi delle polizze di assicurazione sulla vita, essendo di regola retrocessi agli assicurati per percentuali prossime o pari al 100 per cento, trovano contropartita in corrispondenti variazioni in aumento delle riserve tecniche e quindi sono già indirettamente assoggettati all’imposta sostitutiva d’acconto dello 0,45 per cento che il comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge 209/2002 impone di applicare sulle “riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio”. Pertanto, la finalità dell’esonero da ritenuta è essenzialmente quella di evitare una duplicazione di prelievi di acconto e non di concedere un’agevolazione fiscale.
In questo senso si è chiaramente espressa la relazione illustrativa relativa al d.l. n. 44/2014 con cui è stato introdotto il comma 5-bis dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 e il comma 4-bis dell’art. 10-ter della legge 77/1983, laddove recita che la “necessità di evitare ulteriori anticipi di imposta sui predetti proventi rispetto a quelli che le compagnie di assicurazioni già subiscono”, posto che “la ritenuta di cui al citato articolo 26-quinquies [e 10-ter], in aggiunta all’imposta sulle riserve matematiche, determinerebbe una duplicazione di anticipi e una ulteriore penalizzazione di carattere finanziario”. Conseguentemente, la previsione di esonero prevista da tali disposizioni, non avendo natura agevolativa, è suscettibile di interpretazione estensiva secondo il noto brocardo lex dixit minus quam voluit.
Inoltre, l’estensione della previsione di esonero anche ai proventi derivanti dagli attivi posti a copertura delle riserve tecniche relative alle polizze unit e index linked risulta pienamente coerente con la relativa ratio in quanto l’assoggettamento a ritenuta di tali proventi comporterebbe una duplicazione di prelievi di acconto posto che l’Agenzia delle Entrate, come da lei stesso rilevato nella risposta all’istanza di interpello, nella circolare 26 novembre 2002, n. 85 ha affermato che anche le predette riserve tecniche sono assoggettabili ai sensi del comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge 209/2002 all’imposta sostitutiva dello 0,45 per cento, per il tramite dell’interpretazione estensiva della locuzione ivi utilizzata di “riserve matematiche dei rami vita” che risulta omologa a quella utilizzata dalla previsione di esonero prevista dal comma 5-bis dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 e del comma 4-bis dell’art. 10-ter della legge 77/1983.
Del resto, se si ritiene giustificabile un’assimilazione di trattamento in malam partem delle riserve tecniche delle polizze unit ed index linked rispetto a quelle delle polizze vita di tipo tradizionale, agli effetti dell’imposta sostitutiva sulle riserve matematiche, tramite l’interpretazione estensiva della predetta locuzione non può che coerentemente ritenersi giustificabile anche un’assimilazione di trattamento in bonam partem dei proventi degli attivi della prima tipologia di polizze rispetto a quelli della seconda, agli effetti dell’applicazione della ritenuta a titolo di acconto, tramite l’interpretazione estensiva dell’omologa locuzione di “attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita” utilizzata dalla previsione di esonero del comma 5-bis dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 e del comma 4-bis dell’art. 10-ter della legge 77/1983 proprio in considerazione del fatto che le riserve matematiche delle polizze unit ed index linked e gli attivi per la quota posta a copertura di tali riserve esprimono la stessa manifestazione di potenzialità economica.
Ma v’è di più. L’estensione della previsione di esonero anche ai predetti proventi deve ritenersi imposta non solo dalla sua ratio, ma anche e soprattutto dai principi di ragionevolezza e di capacità contributiva di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Ed infatti la ritenuta d’acconto del 26 per cento colpirebbe altrimenti proventi che sarebbero inidonei in quanto tali a manifestare una capacità contributiva rilevante agli effetti dell’IRES posto che i proventi degli attivi a copertura delle riserve tecniche relative alle polizze vita unit ed index linked non possono generare redditi per le imprese di assicurazione in quanto, ancorché concorrano alla formazione del loro imponibile, dovendo essere integralmente retrocessi agli assicurati, sono integralmente compensati da variazioni in aumento delle relative riserve tecniche di pari ammontare deducibili dal predetto imponibile ai sensi dell’art. 111 del TUIR. Pertanto, la ritenuta medesima non sarebbe mai configurabile come un anticipo dell’IRES dovuta sui predetti proventi, risultando recuperabile solo mediante la compensazione con l’IRES eventualmente dovuta su altri redditi.
Avv. Gabriele Escalar
Avv. Alessandro Siragusa
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