Corr. Trib. 16/2016, p. 1215 e segg. La statuizione di non punibilità dell’elusione fiscale contenuta nel nuovo art. 10-bis dello Statuto del contribuente comporta l’irrilevanza penale, non solo delle contestazioni di elusione, ma anche di quelle contestazioni che, pur non essendo presentate come tali, si concretino nel disconoscimento degli effetti giuridici di atti che presentino una forma giuridica rispondente alla fattispecie legale, sulla base dell’assunto che tali atti siano privi della relativa sostanza economica, avendo per scopo essenziale il conseguimento di un risparmio d’imposta indebito, quali talune contestazioni di nullità, antieconomicità, esterovestizione, interposizione, ecc. L’art. 8 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, aveva delegato il Governo a provvedere, fra l’altro, “alla revisione del sistema...








