Con la sentenza 18 febbraio 2021, n. 235, la CTR dell’Emilia-Romagna statuendo sulla legittimità di una cartella di pagamento emessa a carico di una Contribuente in qualità di cessionaria d’azienda a norma dell’art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha escluso che possa ritenersi solidalmente responsabile il cessionario d’azienda per i debiti fiscali del cedente, ancorché non si sia procurato un certificato dei carichi pendenti attestante l’esistenza di contestazioni in corso o già definite a carico del cedente, qualora l’Ufficio non abbia dimostrato in giudizio che alla data del trasferimento dell’azienda dagli atti dell’A.F. risultasse un debito fiscale....
