Conferma della Cassazione che lo scostamento dal valore normale dei corrispettivi delle operazioni infragruppo fra società residenti può essere contestato sulla base di una valutazione di antieconomicità se tale scostamento non sia giustificato da vantaggi compensativi
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Conferma della Cassazione che lo scostamento dal valore normale dei corrispettivi delle operazioni infragruppo fra società residenti può essere contestato sulla base di una valutazione di antieconomicità se tale scostamento non sia giustificato da vantaggi compensativi

Con la sentenza 27 aprile 2021, n. 11053, la Cassazione ha confermato che lo scostamento dei corrispettivi delle operazioni concluse infragruppo da società residenti in Italia rispetto al valore normale, pur non potendo essere più contestato con la normativa sui prezzi di trasferimento di cui al comma 7 dell’art. 110 del TUIR, può essere contestato...