Ottenuta conferma dalla CTR di Milano che per la determinazione del tasso di interesse di libera concorrenza di un’apertura di credito concessa in Euro da una società belga ad una società italiana sulla base della convenzione di tesoreria di gruppo è corretto prendere a riferimento il tasso di interesse dei finanziamenti vigente in Italia e non quello dei depositi overnight vigente sul mercato belga

Ottenuta conferma dalla CTR di Milano che per la determinazione del tasso di interesse di libera concorrenza di un’apertura di credito concessa in Euro da una società belga ad una società italiana sulla base della convenzione di tesoreria di gruppo è corretto prendere a riferimento il tasso di interesse dei finanziamenti vigente in Italia e non quello dei depositi overnight vigente sul mercato belga

Con la sentenza n. 618/2020 del 24 febbraio 2020 la CTR di Milano ha rigettato la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui, per la determinazione mediante il metodo CUP del tasso di interesse di libera concorrenza di un prestito in Euro concesso mediante un’apertura di credito ad un anno da una società finanziaria belga ad una società commerciale italiana del medesimo gruppo sulla base della convenzione di tesoreria di gruppo, dovrebbe prendersi a riferimento il tasso di interesse praticato sul mercato del mutuante belga per i depositi di denaro overnight eseguiti da società commerciali belghe a favore di banche belghe sulla base dell’assunto che, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 32 del 22 dicembre 1980, per i mutui il mercato rilevante sarebbe quello del mutuante, e, quindi, nel caso di specie, il mercato belga.

Il giudice di appello ha infatti sposato ambedue le argomentazioni da me formulate negli atti del giudizio. In primo luogo, per i finanziamenti concessi in Euro il mercato rilevante si estende oramai all’intera area dell’Euro e non è più circoscritto al mercato dei singoli Stati in quanto le banche possono approvvigionarsi in Euro al tasso di interesse di riferimento fissato dalla BCE. In secondo luogo, a partire dall’avvento nel 2007 di Basilea II, le banche, dovendo commisurare le riserve di vigilanza in base al merito creditizio dei soggetti che hanno finanziato, determinano anche la remunerazione dei finanziamenti sulla base di tale merito creditizio. Pertanto, la CTR della Lombardia ha concluso che, nel caso oggetto del giudizio, per determinare con il metodo CUP il tasso di interesse di libera concorrenza dell’apertura di credito concessa dalla società belga alla società finanziaria italiana può essere preso a riferimento il tasso di interesse praticato a favore del mutuatario da banche operanti sul suo mercato nazionale sulla base del suo merito creditizio. 

In particolare, il giudice di appello, dopo aver rilevato che, “per la determinazione del valore normale del saggio di interesse, è dibattuto tra le parti se il mercato di riferimento sia quello italiano, del mutuatario… o invece quello belga, del mutuante…”, ha sostenuto che “il mercato di riferimento non può essere quello belga”, ovvero quello del mutuante, e che occorre tenere “presente la natura dei beni acquisiti, finanziamento in Euro, il cui mercato si colloca nell’area dell’Unione Europea” e che “sulla misura dei tassi … possono incidere particolari fattori quali il merito creditizio del mutuatario (alla cui valutazione Basilea II ha espressamente obbligato le banche fin dal 2007), la cui minor misura in ragione dell’area di residenza giustifica l’applicazione per il mutuante di un maggiore spread a copertura del maggior rischio, ritenendo pertanto rilevante il mercato del mutuatario”. 

La conclusione così formulata risulta pienamente in linea con le Linee guida pubblicate dall’OCSE l’11 febbraio 2020, sulla determinazione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni finanziarie. Ed infatti tale organismo nelle predette Linee Guida ha affermato che, per la verifica della rispondenza al valore di mercato dei tassi di interesse delle transazioni finanziarie poste in essere con società del gruppo, occorre considerare la “localizzazione geografica del mutuatario” (par. 10.29 delle Linee Guida) e che “l’affidabilità creditizia del mutuatario è uno dei principali fattori che gli investitori indipendenti tengono in considerazione nel determinare un tasso di interesse” (par. 10.62 delle Linee Guida). Pertanto, sono del tutto superate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 32 del 1980, secondo cui, per la determinazione del valore normale del tasso di interesse dei finanziamenti, sarebbe “il mercato del mutuante che deve considerarsi come rilevante” e che “le condizioni di un prestito non variano in relazione al cambiamento del mutuatario” in quanto “per i  finanziamenti,  cioè, non esiste un mercato del destinatario (che nella fattispecie  sarebbe  il mutuatario) o. per lo meno, esso è irrilevante per chi rende la prestazione (mutuante)” e, quindi, anche la posizione in senso adesivo espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza 25 settembre 2013, n. 22010.

Inoltre, con la predetta sentenza la CTR della Lombardia ha anche accolto la tesi da me esposta negli atti del giudizio secondo cui il tasso di interesse di libera concorrenza di un’apertura di credito ad un anno concessa da una società finanziaria belga ad una società commerciale italiana dello stesso gruppo sulla base di una convenzione di tesoreria infragruppo non può essere determinato sulla base del tasso dei depositi di denaro overnight posti in essere da una società commerciale a favore di una banca per il fatto che tali operazioni non sono “operazioni della stessa specie o similari” ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del TUIR.

In particolare, la CTR della Lombardia è pervenuta a tale conclusione in quanto, a suo avviso, i depositi di denaro overnight e le aperture di credito presentano “una diversa natura (i primi sono riferibili a un’operazione di impiego di liquidità, mentre l’apertura di credito si configura come un’operazione di indebitamento), un diverso profilo soggettivo (i primi sono relativi a operazioni in cui il ricevente la liquidità è una banca, mentre nell’apertura di credito il ricevente è normalmente una società non finanziaria), un diverso livello di rischio ( nei primi il debitore, la banca, gode di un elevato merito creditizio, mentre nell’apertura di credito per la società non finanziaria il merito creditizio è ben inferiore), una diversa durata (24 ore per i depositi a vista overnight, 360 giorni per l’apertura di credito·in oggetto, con recesso esercitabile con preavviso di almeno 30 giorni) e una diversa modalità del computo degli interessi (giornalmente i primi, trimestralmente i secondi)”.

Anche la conclusione così formulata è in linea con le sopracitate Linee guida OCSE in quanto tale organismo si è mostrato dell’avviso che la posizione a credito in un accordo di cash pooling possa differire da un deposito di denaro overnight posto in essere presso una banca (par. 10.116, “cash pool is likely to differ from a straightforward overnight deposit with a bank or similar financial institution in that a cash pool member with a credit position is not depositing money as a transaction in isolation with a view to a simple depositor return”).

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *