Con la sentenza 18 aprile 2024, n. 60, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 9 del d.lgs. 23/2011 e cioè della norma che stabilisce che i “soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili … ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi”, nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU per i proprietari di immobili che abbiano presentato denuncia penale nei confronti di coloro che li abbiano occupati, attivandosi quindi per riacquistare il loro possesso.
Tale sentenza provvede a rimuovere la disparità di trattamento legittimata dal comma 81 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. legge di Bilancio 2023, che, sebbene abbia introdotto l’esenzione dall’imposta per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, non ne ha esteso l’applicabilità anche ai periodi d’imposta antecedenti alla data del 1° gennaio 2023 in cui era entrata in vigore.
In particolare, secondo la Corte Costituzionale, “indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione”.
Pertanto, la Corte Costituzionale, pur non pronunciandosi sulla latitudine del possesso che costituisce presupposto dell’IMU, ha posto definitivamente fine al contrasto giurisprudenziale insorto tra le corti di merito e la Corte di Cassazione.
Ed infatti, le prime erano generalmente orientate ad escludere la realizzazione del presupposto dell’IMU per gli immobili occupati abusivamente per contrasto con i principi di ragionevolezza e di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione. In particolare, la CGT del Lazio nella sentenza 31 maggio 2023 n. 5424 in un giudizio instaurato per un nostro cliente aveva statuito che “appare evidente che nel caso di specie la società contribuente da tempo non è in grado di trarre alcuna utilità da un immobile abusivamente occupato, e relativamente al quale non è intervenuto, nonostante il lungo tempo trascorso, alcun concreto intervento di sgombero” venendo “quindi meno il generale presupposto della capacità contributiva per considerare legittimo l’assoggettamento a tassazione” (nello stesso senso, tra le prime aveva così deciso la CTR della Toscana nella sentenza 19 gennaio 2022, n. 67).
Per contro, la Suprema Corte, pur premettendo che costituisce presupposto dell’IMU il possesso così come definito dall’art. 1140 c.c. come potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale, aveva contraddittoriamente negato rilevanza al potere sulla cosa manifestato dagli occupanti abusivi sulla base dell’assunto che “il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati nell’art. 3 del citato decreto, in coerenza con la natura patrimoniale dell’imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione” (così, ex multis, Cass. 22 ottobre 2021, n. 29658 in senso adesivo, tra le più recenti Cass. 27 gennaio 2023 n. 2616), rimettendo in discussione tale orientamento soltanto con l’ordinanza interlocutoria 13 aprile 2023, n. 9956 con cui ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale che ha dato luogo alla pronuncia in commento.
Con la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale può a questo punto concludersi che l’IMU non è più dovuta anche per i periodi imposta antecedenti al 2023 per gli immobili abusivamente occupati, nel caso in cui sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria.
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