Gli articoli 2, 3 e 4 dello schema di d.lgs. per la revisione del sistema sanzionatorio tributario approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 febbraio ed inviato al Parlamento per l’acquisizione del necessario parere, in attuazione della disposizione di delega dell’art. 20 della legge n. 111/2023, propongono tanto di ridurre al 70 o all’80 per cento la misura edittale minima proporzionale prevista per le violazioni meno gravi in materia di imposte dirette, IVA, ritenute, registro, ipotecarie, catastali, concessioni governative, successioni e donazioni, bollo, imposta sugli spettacoli ed imposta sulle assicurazioni, quanto di eliminare la misura edittale massima. Pertanto, le sanzioni amministrative previste per le predette violazioni, se tale proposta di modifica sarà confermata, saranno tutte stabilite in una unica misura edittale proporzionale, senza più un minimo ed un massimo.
Tuttavia tale schema di d.lgs. propone al tempo stesso di riformulare il comma 4 dell’art. 7 del d.lgs. 472/1997, stabilendo che la misura edittale unica della sanzione può essere non solo ridotta fino ad un quarto, “qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”, ma anche aumentata fino alla metà, “se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1”. Di conseguenza, rimane fermo che le sanzioni irrogabili sono comunque inferiori alla odierna misura massima proporzionale, anche nel caso in cui sia applicato tale aumento.
Si riporta qui di seguito un prospetto con l’indicazione di tutte le riduzioni della misura edittale minima proporzionale delle sanzioni introdotte con lo schema di d.lgs.
NORMA | FATTISPECIE | SANZIONE PRE-POST RIFORMA |
D.Lgs.n. 471/1997 Riforma delle sanzioni tributarie non penali IIDD, IVA e riscossione dei tributi | ||
art. 1 | Omessa dichiarazione II.DD. ed IRAP | 120% – 240% imposta > 120% imposta |
Dichiarazione infedele II.DD ed IRAP | 90 % – 180% maggiore imposta > 70% maggiore imposta | |
Dichiarazione con utilizzo documentazione fraudolenta | 90% – 180% imposta (+50%) > 70% imposta (+50%-100%) | |
art. 2 | Omessa presentazione dichiarazione sostituto di imposta | 120% – 240% maggiori ritenute > 120% maggiori ritenute |
Dichiarazione infedele sostituto di imposta | 90 % – 180% maggiore imposta > 70% maggiore imposta | |
Dichiarazioni con utilizzo documentazione fraudolenta | 90% – 180% maggiori ritenute (+50%) > 70% maggiori ritenute (+50% – 100%) | |
art. 5 | Omessa dichiarazione IVA | 120% – 240% imposta > 120% imposta |
Dichiarazione infedele IVA | 90% – 180% maggiore imposta > 70% maggiore imposta | |
Richiesta a rimborso di IVA in assenza presupposti art. 30 DPR n. 633/73 | 30% rimborso > 25% rimborso | |
art. 6 | Violazione obblighi documentazione e registrazione operazioni imponibili | 90% – 180% maggiore imposta > 70% maggiore imposta |
Violazione obblighi documentazione o registrazione di operazioni non imponibili, esenti o escluse | 5% – 10% corrispettivi > 5% corrispettivi | |
Mancata, tardiva o infedele memorizzazione o trasmissione dati operazioni non imponibili, esenti o escluse | 90% maggiore imposta > 70% maggiore imposta | |
Omessa o infedele emissione documenti fiscali | 90% maggiore imposta > 70% maggiore imposta | |
Illegittima detrazione imposta | 90% detrazione > 70% detrazione | |
Omessa o irregolare fattura | 100% maggiore imposta > 100% maggiore imposta | |
Omissione adempimenti inversione contabile | aumento 5% -10% > aumento 5% | |
art. 7 | Mancato versamento IVA beni non esportati | 50% -100% imposta > 50% imposta |
Mancanza dichiarazione di intento | 100% – 200% imposta > 70% imposta | |
Fatture o dichiarazioni infedeli in dogana | 100% – 200% imposte > 70% imposte | |
art. 10 | Omessa o incompleta trasmissione operatori finanziari | 2.000 – 21.000 euro > 1.500 – 15.000 euro |
art. 13 | Omesso o parziale versamento nei termini di legge | 30% importo non versato > 25% importo non versato |
Utilizzo in compensazione di un credito non spettante | 30% credito > 25% credito | |
Utilizzo in compensazione di un credito inesistente | 100% -200% credito > 70 % credito | |
D.P.R. n. 131/1986 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro | ||
art. 69 | Omessa registrazione e denuncia | 120% – 240% imposta > 120% imposta |
Registrazione e presentazione denuncia ritardo non superiore a 30 giorni | 60% – 120% imposta > 45% imposta | |
art. 71 | Dichiarazione infedele valore bene | 100% – 200% maggiore imposta > 70 % maggiore imposta |
art. 72 | Occultamento corrispettivo dovuto | 120% – 240 % maggiore imposta > 120 % maggiore imposta |
art. 73 | Omessa tenuta repertorio | 1.032,91 – 5.164,57 euro > 1.000 – 5.000 euro |
D.Lgs. n. 346/1990 Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni | ||
art. 50 | Omessa dichiarazione | 120% – 240% imposta > 120% imposta |
Dichiarazione tardiva non oltre 30 giorni | 60% – 120% imposta > 45% imposta | |
art. 51 | Dichiarazione infedele | 100% -200 % maggiore imposta > 80% maggiore imposta |
art. 53 | Alienazione beni culturali | 100% – 200% imposta > 80% imposta |
Violazione obblighi soggetti terzi | 100% – 200% imposta > 80% imposta | |
D.Lgs. n. 642/1972 Disciplina dell’imposta di bollo | ||
art. 25 | Omesso pagamento imposta di bollo | 100% – 500% imposta > 80% imposta |
Omessa o infedele dichiarazione di conguaglio | 100% – 200% imposta > 80% imposta | |
Dichiarazione tardiva non oltre 30 giorni | 50 % – 100% imposta > 45% imposta | |
D.Lgs. n. 347/1990 Testo unico sull’imposta ipotecaria e catastale | ||
art. 9 | Omessa trascrizione | 100% – 200% imposta > 80% imposta |
Ritardo trascrizioni non oltre 30 giorni | 50% – 100% imposta > 45% imposta | |
D.P.R. n. 641/1972 Disciplina concessioni governative | ||
art. 9 | Esercizio attività senza atto autorizzativo o pagamento tassa | 100% – 200% tassa > 90% tassa |
Legge n. 1216/ 1961 Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. | ||
art. 24 | Omessa iscrizione premi | 100% – 200% imposta > 100% imposta |
Dichiarazione infedele | 200% – 400% imposta > 70% imposta | |
Dichiarazione infedele polizze assicurative | 200% – 400% > 70% imposta | |
Omessa denuncia | 100% – 200% imposta > 70 % imposta | |
Denuncia infedele | 200% – 400% imposta > 70 % imposta | |
D.P.R. n. 640/1972 Imposta sugli spettacoli | ||
art. 32 | Omessa fatturazione operazioni | 100% – 200% maggiore imposta > 60% maggiore imposta |
Omessa dichiarazione quote soci e capitale sociale | 100% – 200% imposta > 90% imposta | |
Presentazione dichiarazione entro 30 giorni | 50% – 100% imposta > 45% imposta | |
Mancato rilascio titoli di accesso | 100% imposta > 60% imposta |
Purtroppo, presumibilmente per problemi di gettito, l’art. 5 dello schema di decreto legislativo propone di stabilire che tutte le disposizioni dei predetti articoli e, quindi, anche quelle appena richiamate, con la sola esclusione delle lett. f) e g) dell’art.3, che modificano la disciplina del concorso di violazioni, si applicano soltanto “alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”, implicitamente derogando il principio di retroattività della sanzione più favorevole sancito dall’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997. Con la conseguenza che la loro applicabilità sarebbe preclusa per le violazioni precedentemente commesse prima della predetta data.
Senonché la disposizione transitoria così introdotta sembra porsi in contrasto con il principio relativo all’applicazione della sanzione penale più favorevole sancito dal combinato disposto dell’art. 3 della Costituzione e dell’art. 7 della CEDU e dall’art. 15 del Patto Internazionale dei Diritti Civili in quanto, secondo la Corte Costituzionale, sono considerate assimilabili alle sanzioni penali anche le sanzioni amministrative che abbiano natura afflittiva ed una sanzione del 100% può ragionevolmente ritenersi tale. Inoltre, tale contrasto secondo il giudice delle leggi, è idoneo a comportare l’illegittimità costituzionale di tale disposizione, nel caso in cui non vi siano cogenti controinteressi di natura costituzionale che possano rendere ragionevole la deroga al predetto principio. Pertanto, laddove non fossero apportate modifiche all’attuale formulazione dello schema di decreto legislativo prima della sua definitiva approvazione, potrà essere richiesta in giudizio la declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta disposizione transitoria con la conseguente applicazione della nuova misura ridotta delle sanzioni prima individuata.
Inoltre, la disposizione transitoria così introdotta, limitatamente alle materie che rientrano nel campo di applicazione del diritto unionale, si pone in contrasto con il principio relativo all’applicazione della sanzione penale più favorevole sancito dall’art. 49 della Carta dei Diritti Fondamentali UE in quanto secondo la CGUE sono assimilabili alle sanzioni penali anche le sanzioni amministrative che abbiano natura afflittiva. Pertanto, anche in questo caso, potrà essere richiesta ai giudici nazionali la diretta applicazione della misura della sanzione più favorevole.
Ma non basta. La medesima disposizione transitoria, pur rendendo applicabili gli articoli 2, 3 e 4 dello schema di decreto legislativo, con le sole eccezioni prima individuate, per le sole violazioni commesse dalla data di entrata in vigore del d.lgs. non dovrebbe ritenersi operante anche per disposizioni di valenza interpretativa ovverosia, fra le altre:
- il n. 7) del comma 1 dell’art. 2 che, integrando l’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997 sancisce che la disciplina delle violazioni tributarie è improntata al principio di proporzionalità, posto che la Corte Costituzionale ha già sancito la vigenza di tale principio per tutte le sanzioni amministrative;
- il n. 7), della lett. d) dell’art. 3, che ha aggiunto nel comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 la statuizione secondo cui “è escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall’imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile”, posto che a questa conclusione era già pervenuta la Corte di Cassazione;
- la lett. h) del comma 8 dell’art. 4, che ha aggiunto nella lett. h) del comma 1 dell’art. 24 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il chiarimento secondo cui, nel caso di omessa denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, “per determinare l’imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d’imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonché il credito dell’anno precedente del quale non è stato richiesto il rimborso”, posto che analogo principio era già stato adottato in via interpretativa o legislativa per le altre violazioni di omessa dichiarazione.
Pertanto è auspicabile un intervento chiarificatore a questo riguardo onde evitare di rimettere in discussione per il passato interpretazioni che risultavano oramai consolidate.
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