Com’è oramai ampiamente noto, l’art. 1 della legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova ed omnicomprensiva fattispecie impositiva nella lett. c-sexies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR con l’intento di assoggettare all’imposta sostitutiva del 26 per cento i redditi di tutte le cripto-attività con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2023 e ha accordato la facoltà di regolarizzare l’omessa dichiarazione dei redditi realizzati sino a tale data che sarebbero stati eventualmente imponibili sulla base dell’art. 67 del TUIR mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività. Senonché, imprevedibilmente, la...






