Per l’applicabilità dell’esenzione da IVA alle attività di coassicuratrice delegataria

Per l’applicabilità dell’esenzione da IVA alle attività di coassicuratrice delegataria

Corr. Trib. 39/2018, p. 2995 e segg. 

Le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria sono esenti da IVA come servizi di intermediazione relativi a prestazioni di coassicurazione o servizi che integrano tali prestazioni sul piano economico, in quanto essa provvede anche alla negoziazione e conclusione del contratto di coassicurazione.

Riferimenti

  • Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, Art. 10.

Non sembra destinato a sopirsi il contrasto interpretativo apertosi in giurisprudenza sul regime IVA delle attività svolte dalla coassicuratrice delegataria nelle operazioni di coassicurazione.

Il contrasto interpretativo sul regime IVA delle attività svolte dalla coassicuratrice delegataria

L’Agenzia delle entrate ha contestato che tali attività non sarebbero esenti da IVA in quanto costituirebbero servizi amministrativi resi dalla coassicuratrice delegataria a beneficio delle coassicuratrici deleganti.

La giurisprudenza di merito sembra tuttora prevalentemente orientata a ritenere che le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria siano esenti da IVA, sulla base di tre motivazioni fra di loro alternative. In particolare, tale giurisprudenza ha sostenuto che dette prestazioni siano esenti da IVA come operazioni di assicurazione ai sensi del n. 2 dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (“D.P.R. n. 633”) in quanto integrerebbero il servizio di coassicurazione, come servizi di intermediazione relativi ad operazioni di assicurazione esenti da IVA ai sensi del successivo n. 9 in quanto la coassicuratrice delegataria gestisce non solo l’esecuzione, ma anche la conclusione del contratto di coassicurazione, e come operazioni accessorie ad operazioni di assicurazione esenti da IVA ai sensi dell’art. 12 del predetto D.P.R. in quanto consentono agli assicurati di fruire alle migliori condizioni del servizio di coassicurazione.

La Cassazione ha inizialmente ritenuto che i servizi resi dalle coassicuratrici delegatarie possano risultare esenti da IVA, pur non essendo di per sé configurabili come operazioni di assicurazione, in quanto integrino sul piano economico la prestazione del servizio di coassicurazione. In particolare, la Suprema Corte, dopo aver premesso che la “coassicuratrice, con la cd. ‘clausola di delega’, era stata autorizzata a effettuare attività nell’interesse comune delle altre società coassicuratrici… consistenti, tra l’altro, nella stipula del contratto (!), nella riscossione del premio e nella determinazione ed eventuale liquidazione del danno”, ha rilevato che la CGE, nella sentenza 25 febbraio 1999, causa C-349/96, Card Protection Plan Ltd, ha chiarito che, se da un lato “ciascuna prestazione di servizio dev’essere considerata di regola come autonoma e indipendente, dall’altro lato, la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non dev’essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’IVA, per cui occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire, in concreto, se il soggetto passivo fornisca al consumatore, considerato come consumatore medio, più prestazioni principali distinte o un’unica prestazione” e che “si configura una prestazione unica, in particolare, nel caso in cui uno o più elementi confluiscono nella prestazione principale, mentre una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa… costituisce… il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”. Pertanto Essa, in base a tale orientamento della CGE, ha fissato il principio di diritto secondo cui “l’esenzione si estende… alla pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, per cui occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire, se il soggetto passivo fornisca all’assicurato, considerato come consumatore medio, attraverso la pluralità di attività poste in essere, più prestazioni principali distinte o un’unica prestazione, sempre che il prestatore di servizi si sia impegnato esso stesso nei confronti dell’assicurato a garantire a quest’ultimo la copertura di un rischio e sia vincolato all’assicurato da un rapporto contrattuale”, demandando al giudice di merito l’accertamento se “l’operazione controversa debba essere considerata ai fini dell’IVA, unitariamente come ‘operazione di assicurazione’, ovvero come costituita da prestazioni indipendenti ovvero se ricorrano prestazioni accessorie” (così Cass. n. 22429/2016; conf. Cass. nn. 5885/2017, 23785/2017 e 18427/2018).

Senonché la Cassazione di recente sembra aver cambiato orientamento, senza richiedere l’intervento delle Sezioni Unite e della CGE, né rinviare i giudizi al giudice di merito per l’esecuzione di ulteriori accertamenti in fatto. In particolare, la Suprema Corte ha innanzitutto sostenuto che alle attività svolte dalla coassicuratrice delegataria, che, secondo quanto accertato nelle sentenze impugnate, sarebbero consistite nella “gestione di riscossione del premio – e nella – liquidazione di indennità all’assicurato” (Cass. n. 11442/2018), nello svolgimento dell’attività “di gestione integrale del sinistro” (Cass. n. 11443/2018), nella gestione “del rapporto con l’assicurato” (Cass. nn. 13111/2018 e 13112/2018) e “nel compimento di determinati atti nell’interesse comune” comprendenti “la ricerca del cliente, la conclusione del contratto (!), la riscossione del premio e se del caso… l’accertamento e determinazione del danno” (Cass. n. 20249/2018), non si può riconoscere natura assicurativa. Ed infatti, “il coassicuratore delegato assicura il rischio e resta conseguentemente obbligato a rivalere l’assicurato soltanto entro i limiti del proprio rapporto con lui, che scaturisce, pro quota, dal contratto di assicurazione e non già dalla clausola in questione” e quindi “la coassicurazione non modifica, anzi, postula la ripartizione pro quota del rischio e di per sé esclude che la quota del coassicuratore delegato in virtù della stipulazione della clausola abbia ad aumentare” (così Cass. nn. 111442/2018, 11443/2018, 20249/2018 e 20250/2018). Del resto, difetterebbe “anche il requisito della corrispondenza del destinatario della prestazione con il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ossia l’assicurato”, poiché, “nel caso in esame, le prestazioni sono rese a seguito di mandato conferito dagli altri coassicurati e, dunque, sono loro a beneficiarne, nel senso della perseguita ripartizione degli oneri amministrativi derivanti dalla gestione del rapporto assicurativo ed è a fronte di tale utilità che si impegnano a remunerare il delegatario” (Cass. nn. 13111/2018 e 13112/2018).

Inoltre, la Cassazione ha escluso che tali attività possano integrare sul piano economico il servizio di coassicurazione esente da IVA in quanto ad esso accessorie per due motivazioni fra di loro contrapposte.

Secondo una prima motivazione, il principio di accessorietà sarebbe invocabile anche per le operazioni di assicurazione, ma, postulando che “entrambe le prestazioni siano indirizzate in favore del medesimo destinatario, al fine di consentirgli di fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”, non troverebbe “applicazione al caso in esame in cui la prestazione principale ha quale diretto beneficiario un soggetto (l’assicurato), mentre quella ritenuta accessoria uno diverso (i coassicuratori), in relazione al (diverso e ulteriore) fine perseguito, esclusivo dei coassicuratori, di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla garanzia prestata” (Cass. nn. 13111/2018, 13112/2018 e 21302/2018).

Per contro, secondo l’altra motivazione, sarebbe “incongruo… il richiamo alla disciplina generale dell’accessorietà, contenuta nel D.P.R. n. 633… art. 12… perché, in tema di assicurazioni, il diritto unionale” avrebbe “fissato una regola speciale di accessorietà” che sarebbe operante ai sensi della lett. a) dell’art. 135, par. 1 della Direttiva 2006/112/CEper le “sole prestazioni di servizi relative a quelle di assicurazione… rese da un mediatore o da un intermediario di assicurazione”. Pertanto, “nella materia dell’assicurazione… il nesso utile di accessorietà è identificato in relazione a due presupposti concorrenti: a) la ‘relatività’ delle operazioni, ossia la loro correlazione a quelle di assicurazione e riassicurazione; b) la circostanza che esse siano rese da un mediatore o da un intermediario di assicurazione” (Cass. nn. 11442/2018, 11443/2018, 20249/2018, 20250/2018 e 20151/2018).

Senonché le attività della coassicuratrice delegataria, pur essendo relative ad operazioni di assicurazione, non sarebbero rese da un intermediario di assicurazione. Ed infatti, “sebbene nella chiave della rilevanza della sostanza economica dell’operazione, non è necessario che le operazioni delle quali si discute siano rese da soggetto che abbia la qualifica formale di mediatore di assicurazioni (sentenza Aspiro SA in causa C-40/15)”, è comunque necessario non solo che tale soggetto sia in rapporto con l’assicuratore e l’assicurato, ma anche che l’attività in questione comprenda “aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore” (Cass. nn. 11442/2018, 11443/2018, 20249/2018, 20250/2018, 20251/2018). Tuttavia sarebbe indubbio che “le attività delegate delle quali si discute non erano mirate alla ricerca di potenziali clienti” posto che “l’attività delegata al coassicuratore in virtù della clausola in questione”, come si è visto, sarebbe consistita “nella riscossione del premio e nella liquidazione dell’indennizzo” e “queste attività sono sì necessarie, ma non già ai fini del perfezionamento dell’operazione di assicurazione, bensì al fine dell’adempimento degli obblighi dell’assicuratore scaturenti dall’operazione già definita” (Cass. n. 11442/2018).

Inoltre, secondo la Cassazione, le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria non sarebbero configurabili neppure come servizi di mandato relativi ad operazioni di assicurazione esenti da IVA ai sensi del n. 9 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 in quanto, posto che “in relazione al mandato si potrà applicare l’esenzione soltanto qualora il mandatario svolga attività oggettivamente assicurativa, nell’accezione dinanzi indicata, oppure svolga quella propria dell’intermediario o del mediatore in relazione alle prestazioni assicurative” (Cass. nn. 11442/2018, 11443/2018, 20249/2018, 22450/2018, 20251/2018), quest’ultimo presupposto non sarebbe soddisfatto in quanto “l’attività svolta dall’impresa assicuratrice delegataria non è tale da ricomprendere gli aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, sostanziandosi in prestazioni di servizi non già finalizzate alla ricerca di potenziali clienti da mettere in relazione (anche) con le altre imprese coassicuratrici mandanti in vista della conclusione di contratti di assicurazione, ma costituenti frazioni delle attività cui (anche) le altre imprese coassicuratrici sono tenute” (Cass. nn. 13111/2018, 13112/2018 e 21302/2018).

Stando a quanto emerge dalle sentenze richiamate, i giudici della Suprema Corte concordano, non solo sul fatto che le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria non sono di per sé configurabili come operazioni di assicurazione, ma anche sul fatto che, secondo la sentenza Aspiro, sono esenti da IVA i servizi relativi ad operazioni di assicurazione resi da soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di intermediari, assolvono alle relative funzioni.

Per contro, i predetti giudici non concordano sul fatto che la coassicuratrice delegataria provveda, oltre che all’esecuzione, anche alla negoziazione e conclusione del contratto di coassicurazione, cosicché risulta controverso se le attività della coassicuratrice delegataria integrino sul piano economico il servizio di coassicurazione ovvero se costituiscano servizi di intermediazione relativi ad operazioni di assicurazione. Pertanto, per la soluzione del contrasto interpretativo esistente, diventa decisivo pervenire ad una più compiuta ricostruzione delle reali attività svolte dalla coassicuratrice delegataria.

La coassicuratrice delegataria provvede anche alla negoziazione e conclusione del contratto di coassicurazione

Dalle regole di condotta dettate dall’ANIA, risulta inequivocabilmente che la coassicuratrice delegataria, una volta ricevuta la richiesta da un contraente di assicurare un rischio che non intenda assicurare da sola, pone in essere una vera e propria attività di intermediazione a favore delle coassicuratrici deleganti. In particolare, dallo “Standard associativo coassicurazione Vita” approvato dall’ANIA nel 2006, risulta che la coassicuratrice delegataria mette in contatto le coassicuratrici deleganti con il contraente, inviando loro la proposta di assicurazione con la richiesta di fornire la propria accettazione e, una volta ricevuta tale accettazione, ottiene anche quella del contraente, inviando ad entrambi copia del contratto definitivo firmato da tutte le parti[1]. Inoltre, sempre la coassicuratrice delegataria, nel caso in cui il contraente proponga modifiche alla proposta, raccoglie l’accettazione delle coassicuratrici deleganti[2]. Analogamente, dal Codice di Autodisciplina per la coassicurazione approvato dall’ANIA nel 2004, per i rami di assicurazione diversi dai rami vita, credito e cauzione, risulta che la coassicuratrice delegataria mette in contatto le coassicuratrici deleganti con il contraente, inviando loro una proposta scritta con la richiesta di comunicare l’accettazione della proposta e della relativa ripartizione e, una volta ricevuta tale accettazione o decorsi 15 giorni dal suo ricevimento, raccoglie le firme del contraente e delle coassicuratrici ed invia loro copia del contratto sottoscritto[3].

D’altro canto, dall’esame degli innumerevoli capitolati e disciplinari delle gare per l’affidamento dei servizi di assicurazione contro i danni prestati in coassicurazione pubblicati su internet, emerge che l’assicurato subordina tale affidamento alla condizione che le coassicuratrici deleganti conferiscano alla coassicuratrice delegataria il mandato a presentare l’offerta e/o a stipulare il contratto di coassicurazione in loro nome e conto.

La prassi contrattuale così individuata è chiaramente riflessa anche nella giurisprudenza delle sezioni civili della Cassazione, la quale è concorde nel ritenere che la coassicuratrice delegataria su delega delle coassicuratrici deleganti provvede alla negoziazione e alla conclusione del contratto di coassicurazione. In particolare, tali sezioni hanno statuito che, con “la clausola di ‘delega’… al fine di semplificare l’esecuzione del contratto ed i rapporti fra l’assicurato e i coassicuratori, si pattuisce di affidare ad uno solo di questi (che suole chiamarsi delegatario… l’incarico di gestire la polizza, delegandolo a compiere una serie di atti, come la trattativa, la stipula del contratto, la riscossione dei premi, la ricezione di comunicazioni provenienti dall’assicurato, il rilascio di dichiarazioni e quietanze ed eventualmente il pagamento della indennità in caso di sinistro”[4] tramite “l’attribuzione di un potere di rappresentanza nel compimento di atti giuridici (trattative, stipulazione del contratto, eccetera), fino al pagamento dell’intero indennizzo”[5], cosicché “tutti i rapporti inerenti al contratto” sono “svolti dall’Assicurata unicamente nei confronti della Compagnia Delegataria” e “le altre Coassicuratrici” sono “tenute a riconoscere come validi ed efficaci nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune”[6]. Di conseguenza, “la sottoscrizione della polizza da parte di uno soltanto degli assicuratori, che dichiari di assumere con altri pro-quota l’obbligazione di pagamento dell’indennità, può derivare dal fatto che tutti i coassicuratori affidino ad uno solo di essi il potere di stipulare il contratto anche in nome e per conto degli altri, mediante attribuzione al sottoscrittore di un potere di rappresentanza in virtù di cosiddetta clausola di delega o di guida (generalmente inquadrata nello schema del mandato con rappresentanza) (così Cass., n. 8400/93)”[7].

Ma non basta. Anche la disciplina della coassicurazione comunitaria conferma che rientra fra le funzioni tipiche della coassicuratrice delegataria anche la negoziazione delle condizioni del contratto di coassicurazione e dell’importo dei premi. Ed infatti, se da un lato l’art. 190 della Direttiva 25 novembre 2009, 2009/138/CE, concernente l’“assicurazionee riassicurazione”, dopo aver premesso che si qualificano come “operazioni di coassicurazione comunitaria” soltanto quelle in cui il “rischio… è coperto da più imprese assicuratrici… di cui una è coassicuratore delegatario”, stabilisce che “il coassicuratore delegatario assume in pieno le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione e in particolare determina le condizioni di assicurazione e di fissazione delle tariffe”, dall’altro, l’art. 162 del Codice delle assicurazioni private approvato con il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dandovi attuazione, stabilisce che con il contratto di coassicurazione comunitaria “la delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinché curi la gestione del contratto per conto e nell’interesse di tutti” ed eserciti “tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi”, determinando “le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto”.

Comunque, numerose Commissioni tributarie, proprio sulla base delle ragioni esposte, hanno accertato che la coassicuratrice contattata dall’assicurato assume la qualità di delegataria e provvede non solo alla riscossione dei premi e alla liquidazione del danno, ma anche alla negoziazione e conclusione del contratto di coassicurazione mediante la partecipazione alle trattative preliminari[8].

Attività esenti da IVA come servizi di intermediazione relativi ad operazioni di assicurazione

L’analisi del contenuto delle attività svolte dalla coassicuratrice delegataria consente di concludere che tali attività sono a pieno titolo configurabili come “prestazioni di mandato… e intermediazione relative alle operazioni” di assicurazione di cui al n. 2 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 esenti dalla predetta imposta ai sensi del successivo n. 9 in quanto le coassicuratrici deleganti conferiscono alla coassicuratrice delegataria nei confronti dell’assicurato il mandato, non solo alla riscossione dei premi e alla liquidazione del danno, ma anche alla negoziazione e conclusione del contratto di coassicurazione e, quindi, ad operazioni “relative” ad operazioni di assicurazione, attenendo a tutte le fasi del rapporto assicurativo.

Né d’altro canto si può obiettare che la lett. a) dell’art. 135, par. 1 della Direttiva 2006/112/CE, come interpretata dalla CGE nella sentenza Aspiro, laddove considera esenti da IVA “le prestazioni di servizi relative” ad operazioni di assicurazione “effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”, imporrebbe di limitare la portata dell’esenzione di cui al n. 9 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633 ai soli servizi relativi ad operazioni di assicurazione che siano resi in rapporto diretto con l’assicurato e comprendano gli “aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con l’assicuratore”. Le disposizioni della predetta Direttiva non possono essere invocate per porre limiti alla portata delle disposizioni nazionali, salvo che tali limiti non siano legittimati da un’interpretazione loro conforme. Ed infatti le Direttive comunitarie, avendo come esclusivi destinatari gli Stati Membri e non essendo direttamente applicabili ai sensi dell’art. 288 TFUE, giàart. 249 TCE, non sono applicabili a danno dei contribuenti.

Tuttavia, anche a voler prescindere da tale considerazione, le attività della coassicuratrice delegataria, oltre ad essere svolte in rapporto diretto con l’assicurato, comprendono gli aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione per la quota del rischio coperta dalle altre coassicuratrici[9] in quanto, come si è visto, essa provvede, oltre che alla riscossione dei premi e alla liquidazione del danno, anche alla negoziazione e conclusione del contratto di coassicurazione in nome e per conto delle coassicuratrici deleganti.

Né si può ancora obiettare che la coassicuratrice delegataria non provvederebbe alla ricerca dei clienti e alla loro messa in contatto con gli assicuratori, perché neppure la lett. a) dell’art. 135, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE, come interpretata dalla CGE nella sentenza Aspiro, considera l’esecuzione delle attività così individuate elemento essenziale delle funzioni di intermediazione per il fatto che tale giudice le menziona solo in via esemplificativa (“come”), potendo dar luogo all’esercizio di tali funzioni anche il mandato a concludere il contratto con un soggetto già designato dal mandante. D’altro canto la coassicuratrice delegataria provvede anche alla ricerca dei potenziali clienti e alla loro messa in relazione con l’assicuratore poiché, come si è visto, mette in relazione il contraente con le coassicuratrici deleganti e poi negozia il contratto di coassicurazione.

Comunque, le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria, quand’anche non siano esenti da IVA come servizi di intermediazione, potrebbero essere considerati tali come servizi che integrano sul piano economico il servizio di coassicurazione per il fatto che costituiscono il mezzo per consentire all’assicurato di fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. Ed infatti, tali prestazioni hanno come diretto beneficiario anche l’assicurato in quanto soddisfano[10] il suo interesse a negoziare, concludere ed eseguire il contratto di coassicurazione con una sola coassicuratrice, senza dover ripetere gli stessi atti tante volte quante sono le coassicuratrici. Tant’è vero che, come si è visto, nei capitolati e disciplinari delle gare per l’affidamento di servizi di coassicurazione è l’assicurato che subordina l’affidamento di tali servizi alla condizione che le coassicuratrici deleganti conferiscano alla coassicuratrice delegataria il mandato a concludere in loro nome e conto l’offerta e/o il contratto definitivo. D’altro canto, l’art. 190 della Direttiva 2009/138/CE e l’art. 162 del D.Lgs. n. 209/2005, considerano la designazione della coassicuratrice delegataria come essenziale per la conclusione della coassicurazione comunitaria.

Inoltre, non sembra che per le operazioni di assicurazione sia prevista una regola speciale di accessorietà circoscritta ai soli servizi relativi ad operazioni di assicurazione resi da intermediari di assicurazione, in quanto la stessa CGE, nella sentenza CPP, ha ipotizzato che la prestazione di un servizio di registrazione di carte di credito e di un servizio di assicurazione del rischio della loro perdita siano configurabili, tanto come prestazioni principali, quanto come prestazioni accessorie, avendo demandato al giudice a quo il compito di accertare se le prestazioni rese “dalla CPP … debbano essere considerate ai fini dell’IVA” come “due prestazioni indipendenti, vale a dire una prestazione assicurativa esente da imposta e una prestazione imponibile di registrazione di carte di credito, o se una di dette due prestazioni sia la prestazione principale alla quale l’altra è accessoria, di modo che a questa si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale”. Del resto, l’Avvocato Generale presso la CGE ha ritenuto rilevabile nella “giurisprudenza della Corte, relativa alle operazioni di assicurazione” e “alla locazione di beni immobili”, “un principio secondo il quale le esenzioni dall’IVA riconosciute in tali ambiti possono estendersi, al di là dell’operazione ‘principale’ (cioè l’originale contratto stipulato tra l’assicuratore e l’assicurato, e tra il proprietario e il locatario), ad operazioni ‘secondarie’ che costituiscono vicende ‘interne’ dei contratti originari” (conclusioni dell’Avvocato Generale Mengozzi, causa Swiss Re Germany Holding, causa C-242/08, par. 45).

In conclusione, una più compiuta ricostruzione delle attività svolte dalla coassicuratrice delegataria consente di concludere che tali attività sono esenti da IVA come servizi di intermediazione relativi ad operazioni di assicurazione o, in alternativa, come servizi che integrano sul piano economico tali operazioni.

Note:

[1] Recita tale standard “la delegataria, ricevuta la proposta di emettere un contratto vita, può offrire la partecipazione in coassicurazione ad altre imprese … mediante la scheda di proposta di coassicurazione esemplificativa (cfr. Allegati 1-2), contenente anche l’indicazione delle quote di riparto per le singole coassicuratrici, eventualmente corredata da una bozza della convenzione e delle caratteristiche commerciali relative all’offerta assicurativa in esame. L’impresa che riceve l’offerta di partecipazione in coassicurazione dalla delegataria esamina i termini del contratto e comunica nel più breve tempo possibile il proprio eventuale benestare alla delegataria, che a sua volta emette prima possibile il contratto comprensivo della clausola di ripartizione in coassicurazione e delega (cfr. Allegato 3), inviando alle altre coassicuratrici gli esemplari del contratto per la sottoscrizione” le quali “restituiscono le copie del contratto controfirmato alla delegataria, che a sua volta le invia al contraente per la conclusione definitiva. A seguito del perfezionamento, gli esemplari del contratto vengono inviati alle altre coassicuratrici”.

[2] Precisa lo Standard che “In assenza di specifiche previsioni contrattuali, per variazioni su affari in corso o in caso di intervenute modifiche nelle condizioni di offerta, la delegataria informa per iscritto le altre coassicuratrici che comunicano tempestivamente nella stessa forma il loro benestare o meno alle modifiche in esame”.

[3] Tale codice recita: “b) Per ottenere l’adesione al contratto, la Delegataria deve diramare alle Coassicuratrici una proposta scritta, utilizzando il documento di descrizione del rischio eventualmente previsto. c) Le Coassicuratrici dovranno comunicare alla Delegataria per iscritto l’accettazione della proposta e della relativa ripartizione in quote. La proposta resta ferma per 15 giorni lavorativi dal suo ricevimento, decorsi i quali essa si intende non accettata… f) In assenza di specifiche previsioni contrattuali, per le variazioni su affari in corso la Delegataria è tenuta a informare le Coassicuratrici e a richiederne l’adesione nei termini e nei modi indicati dal precedente punto c). III. ONERI DELLA DELEGATARIA a) La Delegataria procede alla raccolta delle firme del Contraente e delle Coassicuratrici ed invia copia della polizza (o dell’appendice), a ciascuna parte (Contraente e Coassicuratrici)”.

[4] Cass. 20 aprile 1990, n. 3302.

[5] Così Cass. 14 giugno 1982, n. 3613, conf. Cass. 9 febbraio 1987, n. 1372.

[6] Così Cass. 28 agosto 2000, n. 11228.

[7] Così Cass. 2 aprile 2001, n. 4799; conf. Cass. 11 febbraio 2002, n. 1885 e Cass. 10 agosto 2016, n. 16862.

[8] Comm. trib. reg. Lombardia, 11 settembre 2018, n. 3731; Id., 11 luglio 2018, n. 3224/9, Id., 2 novembre 2017, n. 4418/10; Id., 16 maggio 2016, n. 2881/19; Comm. trib. reg. Lazio, 14 gennaio 2014, n. 80/01; Comm. trib. reg. Lombardia, 9 maggio 2017, n. 1962/19; Comm. trib. reg. Trentino-Alto Adige, 2 febbraio 2016, n. 10/01, Comm. trib. reg. Lazio, 1° settembre 2014, n. 5399/28; Id., 18 maggio 2016, n. 3051/37; Comm. trib. reg. Lombardia, 5 settembre 2017, 3510/13; Comm. trib. prov. di Milano, 14 giugno 2018, n. 2751/16; Id., 30 gennaio 2017, n. 903/03; Comm. trib. prov. di Torino, 1° aprile 2014, n. 836/6.

[9] P. Centore, “La via romana verso l’esenzione IVA delle attività assicurative”, in Corr. Trib., n. 34/2018, pag. 2611.

[10] R. Fanelli, “Assicurazione contro i danni”, Enciclopedia del Diritto, Milano, 1981, III; pag. 14.

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