La Cassazione ha ritenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione ICI, nel caso in cui sia stata versata integralmente l’imposta, non risulta configurabile come una violazione meramente formale non punibile, bensì come una violazione formale punibile per il fatto che, pur non avendo comportato l’evasione dell’imposta, è idonea a pregiudicare l’esercizio dell’azione di controllo. Tuttavia “tale violazione formale, seppure punibile, trova la sua specifica sanzione nel comma 3 dell’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1992 che punisce ‘l’omissione’ che abbia ad oggetto ‘elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta’” con la sanzione non proporzionale da 51,64 Euro a 258,23 Euro. Ed infatti,...
