Con la sentenza 27 aprile 2021, n. 11053, la Cassazione ha confermato che lo scostamento dei corrispettivi delle operazioni concluse infragruppo da società residenti in Italia rispetto al valore normale, pur non potendo essere più contestato con la normativa sui prezzi di trasferimento di cui al comma 7 dell’art. 110 del TUIR, può essere contestato ai sensi della lett. d) dell’art. 39, primo comma, del d.P.R. n. 600 sulla base di una valutazione di antieconomicità di tali operazioni, sempreché tale scostamento non possa essere giustificato dall’attribuzione di vantaggi di natura compensativa. In particolare, il caso prospettato riguardava una società che,...




