La Cassazione esclude l’assoggettabilità ad imposta proporzionale di registro di un’operazione di conferimento d’azienda e vendita di partecipazione ai sensi del nuovo art. 20 del TUR correggendo la motivazione della sentenza di appello

La Cassazione esclude l’assoggettabilità ad imposta proporzionale di registro di un’operazione di conferimento d’azienda e vendita di partecipazione ai sensi del nuovo art. 20 del TUR correggendo la motivazione della sentenza di appello

La Corte di Cassazione con l’allegata ordinanza del 10 giugno 2021 ha rigettato senza rinvio il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Lombardia che aveva annullato l’avviso di liquidazione con cui l’AdE aveva assoggettato ad imposta proporzionale di registro come vendita d’azienda un’operazione di conferimento d’azienda e vendita della partecipazione riveniente dal conferimento ad una società non residente per la violazione del diritto al contraddittorio preventivo sancito dal diritto unionale.

Ebbene, la Suprema Corte ha giudicato corretto in diritto il dispositivo della predetta sentenza, pur non ritenendo configurabile una violazione del diritto a tale contraddittorio, in quanto ha stabilito che la riqualificazione della predetta operazione come vendita d’azienda risulta illegittima in forza della nuova formulazione dell’art. 20 del TUR posto che quest’ultima disposizione, avendo introdotto con effetto retroattivo l’obbligo di applicare la predetta imposta sulla base degli effetti giuridici del singolo atto presentato alla registrazione, non consente di attribuire rilevanza anche ad elementi “evincibili da atti ad esso eventualmente collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali”, accogliendo apposita richiesta formulata in via subordinata nella memoria depositata per la camera di consiglio. Pertanto, la Suprema Corte ha confermato il dispositivo della sentenza della CTR della Lombardia, direttamente correggendo la relativa motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. nei termini sopra individuati, senza disporre il rinvio del giudizio ad altra sezione di tale commissione.  

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