E’ stato pubblicato sul numero 8/9 del Corriere Tributario 2022 un mio articolo con cui ho ribadito che, a mio avviso, i cessionari di buona fede di crediti d’imposta edilizi devono ritenersi legittimati ad utilizzarli anche se i beneficiari cedenti non avevano diritto alla detrazione d’imposta in quanto, secondo la relativa disciplina legislativa, così come originariamente attuata ed interpretata dall’Agenzia delle Entrate, i crediti d’imposta sono attribuiti ai cessionari e ai fornitori ex lege ed a titolo originario sulla base di una duplice comunicazione eseguita in via telematica nei diretti confronti di quest’ultima e quindi, non è normativamente previsto il recupero di tali crediti d’imposta a carico dei cessionari medesimi, ma solo la loro responsabilità solidale per le detrazioni d’imposta non spettanti utilizzate dai beneficiari, sempreché però siano integrati tutti i presupposti del concorso nelle violazioni tributarie. Conseguentemente, la tesi da ultimo espressa dall’Agenzia delle Entrate secondo cui la mancata adozione da parte dei cessionari di buona fede della “necessaria diligenza all’atto dell’acquisto” dei crediti d’imposta edilizi possa precluderne l’utilizzabilità in compensazione non può essere condivisa perché comporta il sovvertimento della relativa disciplina legislativa, per di più ponendo ingiustamente a loro carico i danni generati dalla mancata iniziale previsione da parte del legislatore di obblighi di certificazione e di asseverazione, nonché di poteri di controllo e di blocco preventivo.

30/08/202219/10/2022
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