Per la CGT del Lazio le società di noleggio non hanno eluso l’IPT

Per la CGT del Lazio le società di noleggio non hanno eluso l’IPT

Anche la CGT del Lazio, in un giudizio patrocinato dal nostro studio, confermando l’orientamento oramai consolidato della CGT di Roma, ha giudicato infondate le contestazioni di abuso del diritto fiscale che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha elevato a carico di numerose società di noleggio di veicoli senza conducente che, avendo trasferito la loro sede legale da Roma nelle Province Autonome di Trento e Bolzano ed avendo ivi immatricolato, nonché iscritto al PRA i loro veicoli, hanno versato l’Imposta Provinciale di Trascrizione (“IPT”) dovuta sulle formalità eseguite presso tale PRA secondo le minori tariffe approvate dai predetti enti locali nell’esercizio della loro autonomia statutaria.

In particolare, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha contestato alle società di noleggio di veicoli senza conducente che il trasferimento della loro sede legale comporterebbe un abuso del diritto fiscale per il fatto che tale trasferimento sarebbe privo di sostanza economica in quanto non sarebbe stato accompagnato anche dal trasferimento della sede amministrativa ed avrebbe procurato loro un vantaggio tributario indebito in quanto le avrebbe consentito di fruire anche per gli atti soggetti ad IVA della più favorevole tariffa fissa di 151,00 Euro in vigore nelle predette Province, in luogo della tariffa variabile in vigore nelle Province di provenienza, in contrasto con la finalità perseguita dal comma 1-bis dell’art. 56 del d.lgs. n. 446/1997 che, per le società di capitali, ha individuato come criterio di territorialità dell’IPT la collocazione della “sede legale”.

Tuttavia la CGT del Lazio con sentenza n. 6247/2024 del 21 ottobre 2024 allegata ha respinto l’appello proposto dalla Città Metropolitana di Roma avverso la sentenza della CGT di Roma n. 14621/2022 del 20 dicembre 2022, escludendo la configurabilità di un abuso del diritto fiscale per il fatto che il trasferimento della sede legale, oltre a non essere privo di sostanza economica e ad essere assistito da valide ragioni extrafiscali, non ha consentito alle società di noleggio di conseguire un vantaggio fiscale indebito ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente.

In particolare, a suo avviso, “l’opzione per l’operazione negoziale che risulti fiscalmente meno gravosa non costituisce ex se condotta contraria allo scopo della disciplina normativa tributaria, laddove”, come nel caso di specie, “sia lo stesso ordinamento tributario a prevedere tale facoltà di scelta, in considerazione del fatto che la diversa applicazione delle aliquote da parte delle Province Ordinarie e Autonome, è frutto delle scelte del legislatore nazionale, che ha stabilito che è la sede legale della società ad individuare il criterio di collegamento con la Provincia … non avendo posto limitazioni volte ad evitare che le società trasferissero le sedi legali esistenti dalle province ordinarie a quelle autonome e consentendo alle società di scegliere se mantenere la sede legale nelle province ordinarie, con versamento dell’ipt sulla base delle aliquote in vigore su disposizione statale, oppure trasferire la sede legale per godere di una minore pressione fiscale, sempre legata a disposizione statale, come quella in vigore presso le Province autonome” nel legittimo esercizio della loro autonomia statutaria. Ed infatti, le Province Autonome di Bolzano e Trento, sebbene la legge statale abbia imposto di assoggettare ad IPT con tariffa variabile anche gli atti soggetti ad IVA, sono legittimate dal loro statuto a mantenere ferma l’applicazione della tariffa fissa.

In conclusione, il giudice di appello ha ritenuto che, se la legge ha espressamente individuato il criterio territoriale di destinazione del gettito dell’IPT nella “sede legale”, come inequivocabilmente confermato dal MEF nella nota del 31 ottobre 2012, n. 23970, le società di noleggio non possono essere imputate di aver realizzato alcun abuso qualora, avendo stabilito la propria sede legale nelle Province autonome ed avendo ivi immatricolato, nonché iscritto al PRA i loro veicoli, versino l’IPT con le minori tariffe in vigore nelle predette Province, perché, in tal caso, rimane del tutto irrilevante la localizzazione della loro sede amministrativa in quanto tali due nozioni da un punto di vista fiscale sono fra di loro distinte e non fungibili, stando a quanto chiaramente emerge dall’art. 73 del TUIR e dal terzo comma dell’art. 58 del d.P.R. n. 600/1973.

Per completezza si fa presente che la stessa CGT del Lazio ha già giudicato infondate le analoghe contestazioni che la Regione Lazio ha elevato a carico delle società di noleggio di veicoli senza conducente relativamente alla Tassa Automobilistica Regionale (in tal senso, tra le altre, le sentenze pronunciate dalle sezz. 11, 1 e 12 della CGT del Lazio, nei giudizi patrocinati dal nostro studio, n. 5558/2024 dell’11 settembre 2024, n. 5824/2024 del 1° ottobre 2024; n. 6435/2024 e n. 6436/2024 del 25 ottobre 2024), escludendo anche in tal caso che il trasferimento della loro sede legale a Bolzano o a Trento con la conseguente immatricolazione ed iscrizione al PRA dei loro veicoli nelle Province medesime abbia consentito di conseguire un vantaggio tributario qualificabile come indebito in quanto il criterio di territorialità di tale imposta è identificabile nell’iscrizione al PRA dei veicoli e non nella collocazione della sede legale, ma, quand’anche lo fosse, sarebbe in ogni caso inquadrabile “nella forma del legittimo risparmio d’imposta disciplinato dall’art. 10 bis co. 4”, essendo “legittima la scelta della società di immatricolare le proprie autovetture presso il PRA di Bolzano ove si trova la sede legale perché presenta un minor profilo di pressione tributaria … pure considerando sia che le Regioni a statuto ordinario possono con propria legge … variare gli importi delle tasse automobilistiche in misura compresa tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell’anno precedente, sia che le regioni ordinarie che quelle autonome … soggiacciono al dettato dell’art. 81 Cost.”.

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