La CTR di Milano, dopo che due sezioni di tale commissione avevano assunto decisioni opposte sul medesimo rilievo relativo all’indeducibilità dei costi sostenuti da una banca per operazioni con soggetti black list, confermando tale rilievo agli effetti dell’IRES ed annullandolo agli effetti dell’IRAP, e che la seconda di tali decisioni era passata in giudicato per mancata impugnazione, ha accolto il ricorso per revocazione da me presentato annullando la prima di tali decisioni per il sopravvenuto giudicato.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato ai sensi del comma 10 dell’art. 110 del TUIR la deducibilità dall’imponibile IRES e da quello IRAP relativi al periodo d’imposta 2007 degli interessi passivi accreditati da una banca ad un OICVM residente in uno Stato a regime fiscale privilegiato a titolo di remunerazione di una somma di denaro depositata sul conto corrente bancario aperto presso tale banca.
Una sezione della CTR di Milano con la sentenza del 21 marzo 2016 aveva annullato il rilievo IRAP in quanto, fra l’altro, la banca aveva dimostrato la sussistenza dell’esimente dell’“economicità dell’operazione … perché gli interessi riconosciuti nella misura variabile dal 2,25% al 2,75% non divergono da quelli di mercato come è stato provato tramite i grafici agli atti che riportano l’andamento del costo del denaro .. e detta corrispondenza attribuisce all’operazione in esame la potenzialità di produrre reddito, come peraltro, il bilancio della contribuente attesta … in relazione alla complessiva attività bancaria, non potendosi individuare un rapporto biunivoco tra le operazioni di impiego con quelle di raccolta fondi, le quali formano tutti insieme, la liquidità che l’istituto di credito può impiegare o deve destinare alla riserva obbligatoria”.
Per contro, altra sezione della medesima CTR di Milano con la sentenza del 23 dicembre 2016, quindi solo di qualche mese successiva, sebbene fosse stata prodotta in giudizio non solo la medesima documentazione, ma anche la precedente sentenza favorevole, aveva invece imprevedibilmente confermato il rilievo IRES, poiché “il deposito dell’importo di una cifra considerevole su un conto corrente va visto come una sorta di rapporto di finanziamento per l’assenza di correlazione tra la raccolta dei fondi depositati dall’OICVM ed il loro impiego sul mercato e le tabelle riepilogative degli interessi attivi incassati su crediti verso la clientela e quelli passivi corrisposti sulla raccolta di conti correnti e pronti contro termine, da soli, poi, non bastano a dimostrare l’effettivo interesse economico, trattandosi di dati complessivi e non riguardanti l’economicità delle operazioni oggetto della ripresa in argomento”.
Nel frattempo, la prima sentenza che aveva annullato il rilievo agli effetti dell’IRAP era passata in giudicato perché l’Ufficio aveva deciso di non impugnarla davanti alla Corte di Cassazione. Pertanto la banca ha presentato ricorso per revocazione alla stessa CTR di Milano avverso la sentenza che aveva invece confermato tale rilievo agli effetti dell’IRES per il sopravvenuto giudicato.
Da ultimo, il giudice adito ha accolto il ricorso per revocazione, annullando quest’ultima sentenza. In particolare, tale giudice, dopo aver rilevato che “nella fattispecie la sentenza della CTR di Milano n.1619, pronunciata fra le stesse parti del presente giudizio e passata in giudicato in punto, ha escluso l’applicabilità ai fini Irap del divieto di deducibilità dei costi, il c.d. black list, disciplinato dai commi 10 e 11 dell’art. 110 del TUIR agli interessi passivi accreditati” dalla banca “sulle disponibilità del conto corrente bancario aperto” dall’OICVM “nel corso del periodo d’imposta 2007 e ciò sulla base dei medesimi fatti, medesimo periodo d’imposta e medesime disposizioni normative” in quanto “nel capo della sentenza passato in giudicato la Commissione ha ritenuto tale costo di .. deducibile, per avere la contribuente provato l’interesse economico dell’operazione finanziaria”, ha concluso che “l’accertamento fatto dalla Commissione, in conseguenza dell’efficacia espansiva del giudicato esterno, non può consentire una diversa valutazione di detta qualificazione” e pertanto ha annullato il rilievo relativo all’indeducibilità degli interessi passivi.
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