La Cassazione accoglie integralmente la richiesta di rimborso dell’IRBA, pur ritenendo legittimata ad erogarlo l’Agenzia delle Dogane e non la Regione

La Cassazione accoglie integralmente la richiesta di rimborso dell’IRBA, pur ritenendo legittimata ad erogarlo l’Agenzia delle Dogane e non la Regione

Con la sentenza 14 febbraio 2025 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso introduttivo del giudizio con cui era stata richiesta in alternativa la condanna dell’Agenzia delle Dogane e della Regione Campania al rimborso dell’IRBA versata per i periodi d’imposta dal 2015 al 2020, solo nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, annullando quindi la sentenza della CGT della Campania che aveva negato la spettanza di tale rimborso sulla base dell’assunto che la predetta imposta era compatibile con il diritto unionale e che, pur essendo stata abrogata, ne erano stati fatti salvi gli effetti.

In particolare, la Suprema Corte ha confermato che l’IRBA è incompatibile con il diritto unionale perché non perseguiva una finalità specifica in quanto a questo fine sarebbe stato necessario che la normativa nazionale prevedesse “meccanismi di assegnazione predeterminata a fini ambientali del gettito dell’imposta e, in mancanza di siffatta assegnazione predeterminata, che l’imposta sia concepita, quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta, in modo tale da scoraggiare i contribuenti dall’utilizzare i prodotti i cui effetti sono meno nocivi per l’ambiente” e ha escluso che la clausola di salvezza degli effetti dell’IRBA “possa sopravvivere alla radicale espunzione del tributo, proprio per le predette considerazioni di incompatibilità, dall’ordinamento nazionale”.

Senonché la Suprema Corte ha stabilito che l’IRBA rientri fra i tributi statali derivati e cioè i tributi «istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni», analogamente all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica e che il loro rimborso deve essere eseguito dall’Agenzia delle Dogane, anche se tale questione non era stata sollevata nel corso del giudizio.

Ed infatti, a suo avviso, le Regioni non avrebbero “contezza dell’intervenuta corresponsione del tributo, disponendo di mere comunicazioni in forma aggregata sui volumi dell’imposta che ciascun soggetto tenuto al versamento del tributo ha indirizzato all’Agenzia delle Dogane e che non permettono di verificare se e quali somme siano state versate da parte di chi abbia successivamente azionato il diritto di rimborso”, sebbene taluni Regioni abbiano affermato nelle loro circolari che il versamento doveva essere effettuato a loro favore. D’altro canto, il comma 13 dell’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 649 aveva espressamente demandato all’Agenzia delle Dogane la liquidazione, l’accertamento e la riscossione coattiva dell’IRBA, nonché il contenzioso.

Infine, la Corte di Cassazione ha rigettato le ulteriori eccezioni formulate per la prima volta dalla Regione Campania nel giudizio di legittimità in ordine alla pretesa mancata prova della comunicazione dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate e alla prescrizione di parte dei rimborsi in quanto, come espressamente era stato eccepito nella memoria, nel predetto giudizio non si possono prospettare nuove eccezioni che implichino accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.

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