Il rebus della tassazione dei redditi delle criptoattività già realizzati

Il rebus della tassazione dei redditi delle criptoattività già realizzati

Com’è oramai ampiamente noto, l’art. 1 della legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova ed omnicomprensiva fattispecie impositiva nella lett. c-sexies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR con l’intento di assoggettare all’imposta sostitutiva del 26 per cento i redditi di tutte le cripto-attività con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2023 e ha accordato la facoltà di regolarizzare l’omessa dichiarazione dei redditi realizzati sino a tale data che sarebbero stati eventualmente imponibili sulla base dell’art. 67 del TUIR mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività.

Senonché, imprevedibilmente, la Camera dei Deputati ha aggiunto nel comma 127 di tale articolo, una disposizione la cui portata risulta tutt’altro che chiara, laddove recita che: “le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67 del t.u.i.r. e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico”.

In particolare, questa norma non pare configurabile come una norma di interpretazione autentica, che confermi l’applicabilità della vecchia formulazione dell’art. 67 del TUIR ai redditi delle operazioni su cripto-attività eseguite prima del 1° gennaio 2023, non solo perché non si autoqualifica come tale e non identifica neppure la specifica statuizione che intenderebbe interpretare, investendo l’intero art. 67 del TUIR, ma anche perché, menzionando quest’ultimo articolo senza ulteriori specificazioni, dovrebbe risultare in via di principio applicabile alla sua nuova formulazione che, introducendo la nuova fattispecie impositiva della lett. c-sexies), non può che rivestire valenza innovativa.

Inoltre, la norma medesima non pare configurabile come una norma retroattiva in senso proprio, che esplichi effetto nei periodi d’imposta precedenti al 2023, rendendo retroattivamente imponibili le plusvalenze relative alle operazioni aventi a oggetto cripto-attività eseguite prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio sulla base della nuova formulazione dell’art. 67 del TUIR, non solo perché non deroga in via espressa il principio di irretroattività della legge tributaria sancito dall’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, ma anche perché non reca alcuna indicazione da cui si possa desumere una siffatta volontà, non specificando che tali plusvalenze si dovrebbero considerare imponibili in ciascuno dei periodi d’imposta in cui le operazioni sono state eseguite.

Infine, la norma non pare neppure configurabile come una norma retroattiva in senso improprio che esplichi i suoi effetti dalla data della sua entrata in vigore e quindi nel periodo d’imposta 2023, rendendo imponibili in tale periodo d’imposta le plusvalenze relative alle operazioni su cripto-attività eseguite prima di tale data sulla base della nuova formulazione dell’art. 67 del TUIR, perché altrimenti si porrebbe in contrasto con il comma 138 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 che, consentendo di regolarizzare l’omessa dichiarazione dei redditi delle cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 mediante il prelievo di un’imposta sostitutiva forfetaria, presuppone implicitamente che tali redditi sarebbero imponibili sulla base della vecchia formulazione della predetta disposizione in ciascuno dei periodi d’imposta in cui tali operazioni siano state eseguite e, comunque, renderebbe imponibili redditi che potrebbero essere stati già tassati.

Comunque, al di là della portata che si voglia riconoscere al nuovo comma 127, sicuramente non condivisibile sarebbe la scelta di rendere imponibili ex post redditi che non potevano ritenersi imponibili nei confronti dei privati, quali ad esempio le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di NFT per di più senza l’espressa previsione di alcun limite temporale in quanto sarebbe sovvertito il quadro fiscale di riferimento sulla cui base il contribuente ha eseguito le proprie scelte di investimento, pretendendo di colpire manifestazioni di capacità contributiva che potrebbero non essere più attuali non solo per l’elevata volatilità del valore delle cripto-attività, ma anche per il recente calo delle relative quotazioni.

Di questo ed altro parleremo nel corso del web meeting “La Nuova Fiscalità delle Criptoattività per i privati nella Legge di Bilancio 2023” che il mio Studio ha organizzato il 1° febbraio p.v., dalle ore 9.30 alle ore 12.00, il cui programma è consultabile cliccando qui.

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