Lo Statuto dei diritti del contribuente non è finora riuscito ad accrescere il livello di tutela dei diritti fondamentali di imprese e professionisti in sede di verifica fiscale. Le nuove garanzie assicurate da tale statuto sono finora risultate meramente illusorie poiché la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il disconoscimento di tali garanzie non sia sanzionabile con l’inutilizzabilità delle prove acquisite in sede di verifica fiscale ovvero con la nullità degli atti successivamente emessi. Ed infatti, secondo tale giurisprudenza, tali sanzioni potrebbero essere comminate soltanto se siano state espressamente sancite dalla legge ovvero se siano violati diritti costituzionalmente garantiti.
Senonché le garanzie accordate in materia di verifica fiscale non solo non sono espressamente sancite dalla legge a pena di nullità, ma non sarebbero neppure poste a tutela di diritti costituzionalmente garantiti. Pertanto la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che imprese e professionisti non hanno titolo a contestare in giudizio la nullità degli atti impositivi emessi a loro carico nel caso in cui in sede di verifica fiscale, l’A.F.:
- ha eseguito l’accesso presso i locali aziendali o professionali senza la preventiva autorizzazione del Capo dell’Ufficio;
- ha omesso di informare il contribuente dei suoi diritti ed obblighi in caso di verifica fiscale nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
- non ha previamente comunicato le ragioni che giustificano la verifica fiscale, salvo che il contribuente non sia riuscito a dimostrare che tale omessa comunicazione gli ha arrecato un effettivo pregiudizio;
- ha omesso di comunicare l’oggetto della verifica fiscale e l’ha estesa ad altri periodi d’imposta ovvero ad altri tributi senza la previa autorizzazione del Capo dell’Ufficio;
- ha prolungato la durata della verifica fiscale oltre il termine massimo di sessanta giorni di effettiva presenza nei locali aziendali stabilito dalla legge;
- ha proceduto all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili rinvenuti nei locali aziendali senza l’autorizzazione del PM in quanto il contribuente non si è opposto;
- ha eseguito copia degli hard disk e l’ha asportata fuori dei locali aziendali in quanto il contribuente non si è opposto.
La nullità degli atti impositivi può essere contestata in giudizio soltanto nel caso in cui l’AF li abbia emessi prima del decorso di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo.
Senonché, al fine di accordare un’effettiva tutela in sede di verifica fiscale dei diritti fondamentali di imprese e professionisti, occorre sollecitare un complessivo ripensamento dell’orientamento che è finora prevalso nella giurisprudenza di legittimità. Ed infatti le garanzie riconosciute in sede di verifica fiscale dallo Statuto del contribuente e dalle altre leggi in materia di accertamento sono poste a tutela del diritto all’inviolabilità del domicilio riconosciuto anche a favore di imprese e professionisti dall’art. 14 della Costituzione, dall’art. 7 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, per quanto attiene alle materie regolamentate dal diritto Unionale, e dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Di conseguenza, il disconoscimento delle predette garanzie ben potrebbe comportare la violazione di un diritto garantito dalla Costituzione e dal diritto Unionale e quindi, per conseguenza, anche l’inutilizzabilità delle prove acquisite in sede di verifica fiscale ovvero la nullità degli atti successivamente emessi.
Del resto, non ci si può rassegnare a pensare che il Parlamento, dopo aver solennemente proclamato che lo Statuto dei diritti del contribuente è “la Carta dei doveri della Amministrazione finanziaria che non deve vessare il contribuente ma rispettarlo, assisterlo, sostenerlo, aiutarlo a progredire, a lavorare…” (cfr. Relazione Commissione Finanze del Senato), possa poi aver accordato in sede di verifica fiscale ad imprese o professionisti garanzie meramente illusorie.
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