Con provvedimenti di annullamento in autotutela, GSE ha disposto la riviviscenza di due provvedimenti di ammissione alle tariffe incentivanti di cui all’art. 5 del d.m. 5 maggio 2011 (c.d. quarto conto energia) relativi a due impianti fotovoltaici di proprietà di una Società nostra assistita che erano stati precedentemente annullati dal medesimo Gestore sull’erroneo presupposto che la predetta Società avesse goduto contestualmente dei benefici fiscali previsti dai commi da 13 e 19 della legge n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente) e non avesse debitamente rinunciato a tale agevolazione accedendo alla procedura di cui all’art. 36 del d.l. n. 124/2019.
Nel caso di specie, la Società aveva iscritto in dichiarazione la variazione in diminuzione prevista dall’art. 13 della legge n. 388/2000, presentando una dichiarazione integrativa, relativa al periodo d’imposta 2011, oltre i relativi termini. Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la variazione in diminuzione eseguita nonché l’intera perdita fiscale riportata nei periodi d’imposta successivi notificando avvisi di irregolarità cui ha fatto seguito l’emissione di cartelle di pagamento, recuperando altresì le minori imposte versate per effetto dell’utilizzo di parte di detta perdita nei periodi d’imposta 2012 e 2013.
La Società non ha impugnato tali provvedimenti che sono dunque diventati definitivi e, conseguentemente, ha ritenuto di non essere tenuta ad avvalersi della procedura di cui all’art. 36 del d.l. n. 124/2019 per poter continuare a godere dei benefici delle Tariffe Incentivanti.
La stessa Agenzia delle Entrate nella risposta 13 novembre 2020, n. 12, aveva infatti chiarito che “nel caso in cui la mancata fruizione dell’agevolazione Tremonti ambientale si possa considerare definitiva non determinando il “cumulo” tra la cd. “Tremonti ambiente” e le tariffe incentivanti, non si realizza il presupposto applicativo dell’articolo 36 del decreto legge n. 124 del 2019 risultando, pertanto, precluso l’accesso alla relativa procedura di definizione”, specificando che il Contribuente non ha fruito della Tremonti Ambiente nel caso in cui “l’agevolazione è stata oggetto di atti impositivi (definitivi) che abbiano comportato il recupero totale della variazione in diminuzione di carattere agevolativo”.
GSE in un primo momento si è dimostrata di diverso avviso, notificando alla Società i provvedimenti di annullamento in autotutela dei precedenti provvedimenti di ammissione alle Tariffe Incentivanti e richiedendo la restituzione degli incentivi sino a quel momento erogati per oltre 6 milioni di Euro.
Tuttavia in pendenza del giudizio instaurato davanti al TAR avverso tali provvedimenti GSE, avvedutasi dell’infondatezza della pretesa avanzata, ha aderito alle difese della Società riconoscendo che in un caso come quello di specie non può ritenersi che abbia in concreto beneficiato della Tremonti Ambiente e che, dunque, non poteva esserle disconosciuto il diritto a fruire delle tariffe incentivanti, determinandosi per l’annullamento in autotutela dei predetti provvedimenti.
Con tali provvedimenti, infatti, il GSE ha fondato l’annullamento in autotutela di tali provvedimenti sul presupposto che “sebbene la Società non abbia adempiuto a quanto previsto dal citato art. 36 … la stessa, di fatto, non ha usufruito dei benefici fiscali” della Tremonti Ambiente “in considerazione della rettifica da parte dell’Ufficio … della variazione in diminuzione a tal fine indicata nella dichiarazione integrativa a favore” e della “rettifica da parte dell’Ufficio” per i successivi periodi d’imposta “…delle perdite oggetto del medesimo beneficio fiscale”. Pertanto, anche il GSE ha confermato le conclusioni cui era pervenuta l’Agenzia delle Entrate, secondo cui il Contribuente cui sia stato previamente disconosciuto con provvedimento impositivo definitivo il beneficio della Tremonti Ambiente dall’Agenzia delle Entrate non è tenuto ad avvalersi della procedura di cui all’art. 36 del d.l. n. 124/2019 per continuare a fruire delle Tariffe Incentivanti.
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