L’accertamento dei controcrediti è preclusa nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di un rimborso

L’accertamento dei controcrediti è preclusa nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di un rimborso

Sono lieto di segnalare che la Corte di Cassazione con la sentenza allegata ha accolto il ricorso che abbiamo presentato per una banca cessionaria di crediti IVA con cui era stata impugnata
la sentenza della sezione n. 2 della CGT della Lombardia n. 1910/2023 del 9 giugno 2023 che, in sede di giudizio di ottemperanza, aveva parzialmente negato il rimborso degli interessi moratori riconosciuti in esito ad un lunghissimo giudizio, poiché aveva sorprendentemente accolto nuove eccezioni formulate in
tale sede dalla DP I di Milano con cui era stato contestato che la maturazione degli interessi moratori avrebbe dovuto ritenersi sospesa per periodi temporali ulteriori rispetto a quelli precedentemente indicati da tale DP e ha rinviato la “causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio,
alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia
”.

In particolare, La DP I di Milano in sede di giudizio di ottemperanza aveva sostenuto che un primo credito IVA non avrebbe prodotto interessi tra il 12/10/2003 ed il 2/3/2005, eccependo per la prima volta che sarebbero esistiti carichi pendenti definiti soltanto al termine di tale periodo temporale ed un secondo credito IVA avrebbe prodotto interessi dal 24/11/2004 al 24/05/2022 soltanto limitatamente ad una quota di tale credito poiché alla data del 23/11/2004 in cui era cessata una precedente causa di sospensione della maturazione degli interessi sarebbe emersa l’esistenza di carichi pendenti definiti soltanto alla scadenza del periodo temporale così individuato.

La sezione 2 della CGT Lombardia, invece di rigettare questa pretestuosa eccezione, non potendo essere
ammissibile formulare nuove eccezioni nel giudizio di ottemperanza sulla sussistenza del diritto al rimborso, come era stato dedotto negli atti difensivi e poi in udienza ed emergeva dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, l’aveva ingiustificatamente accolta, arrivando addirittura a sostenere che il rimborso già erogato dall’Ufficio eccedesse quello spettante e che non spettasse il rimborso degli ulteriori interessi.

Pertanto, abbiamo presentato ricorso avverso tale sentenza con due diversi motivi di censura e cioè per la
violazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto la DP I di Milano, nel caso in cui sia stata condannata ad eseguire un rimborso con sentenza passata in giudicato, non può sottrarsi all’esecuzione della condanna, formulando nel giudizio di ottemperanza nuove eccezioni sulla spettanza del
diritto al rimborso sulla base dell’allegazione di nuovi fatti, esorbitando dai limiti del giudicato, nonché per violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto i nuovi fatti così allegati non erano stati neppure in alcun modo provati.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha accolto pienamente il primo di tali motivi, dichiarando assorbito il secondo.

In particolare, Essa ha innanzitutto premesso che “la precisazione del periodo di effettiva maturazione degli accessori rientra senz’altro nel perimetro dei poteri propri del giudice dell’ottemperanza, chiamato a rendere effettivo il comando giudiziale delimitandone la portata precettiva e chiarendone il reale significato, senza attribuire diritti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal giudicato” in quanto “il giudizio di ottemperanza si configura … come una giurisdizione di attuazione, caratterizzata da una flessibilità funzionale che consente al giudice di precisare il contenuto degli obblighi derivanti dalla decisione”, cosicché “il giudice dell’ottemperanza non esegue meccanicamente la statuizione giudiziale, ma è deputato a coglierne la sostanza precettiva, contribuendo a tradurre il diritto riconosciuto in diritto effettivo, nel segno della certezza giuridica e della giustizia sostanziale”.

Tuttavia la Suprema Corte ha statuito che “in sede di giudizio di ottemperanza, non è consentito al
giudice valutare la sussistenza di controcrediti erariali, poiché ciò inciderebbe sull’intangibilità del rimborso IVA, che costituisce la faccia speculare della detrazione” in quanto “un simile scrutinio finirebbe per modificare l’assetto ormai fissato dall’esito del processo di cognizione, introducendo valutazioni che l’ottemperanza non è chiamata a compiere”, rimanendo il “relativo giudizio … confinato entro il recinto dell’attuazione delle statuizioni, non potendo cimentarsi nell’esplorazione di territori ulteriori di accertamento”.
Pertanto, “nella latitudine di detto contenuto non rientrava di certo la disamina, pure compiuta dal giudice regionale, di controcrediti che, in quanto non ancora accertati si palesavano
alla stregua di diritti nuovi e inediti, per i quali si rendeva indispensabile il separato svolgimento di un’attività cognitiva (Cass. n. 11450/2011 e Cass. n. 36253/2023 cit.)”
per il fatto che “l’adesione del giudice dell’ottemperanza a elementi estranei al decisum da attuare, quali controcrediti non accertati, si traduce in una deviazione funzionale rispetto alla finalità propria del giudizio di ottemperanza, che è quella di rendere effettivo quanto già riconosciuto, non di riesaminarlo sulla scorta di profili fino a quel momento avulsi o ignoti”.

Sulla base delle considerazioni esposte la Corte di Cassazione ha concluso che “il giudice dell’ottemperanza ha certamente errato” posto che “da un lato, ha valorizzato controcrediti non accertati in sede di cognizione, ma intempestivamente recuperati in sede di ottemperanza nella prospettiva di
negare in limine il riconoscimento e la corresponsione di una porzione di interessi; dall’altro lato, ha abdicato alla specifica interpretazione del “comando” della sentenza da ottemperare, entro i confini rappresentati dall’oggetto della definita controversia
”, così da dare “rilievo a profili sganciati dalla controversia definita, esondando dagli argini propri dell’ottemperanza”.

Purtroppo questa vicenda rivela una triste realtà e cioè che taluni uffici locali dell’Agenzia delle Entrate non esitano a formulare eccezioni prive di fondamento, pur di ritardare e diluire la concessione dei rimborsi, ma quel che è peggio è che trovano anche giudici di merito che gli danno ragione!

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