Il 15 giugno 2022 lo Studio ha avuto il piacere di organizzare un web meeting sulla Fiscalità degli NFT che ha registrato una ampia e attenta partecipazione di società e operatori.
Nel corso del web meeting dopo l’illustrazione sotto il profilo informatico delle caratteristiche degli NFT, nonché del procedimento con cui possono essere coniati tramite una esemplificazione pratica è stato rilevato come tale strumento, almeno secondo il diritto italiano, consenta di acquistare soltanto a titolo derivativo il diritto di utilizzazione, di regola, personale dell’attività digitale associata e ne possa garantire l’autenticità soltanto nel caso in cui l’NFT sia stato coniato dallo stesso autore l’hash abbinato alla chiave pubblica del wallet dell’autore.
Inoltre, per quanto attiene il regime agli effetti contabili e delle imposte sui redditi ci si è chiesti se da un lato per l’autore i proventi per la concessione del diritto di utilizzazione delle attività digitali associate all’NFT e per le loro cessioni successive sono qualificabili come royalties e dall’altro lato se, per le imprese acquirenti, gli NFT sono qualificabili come immobilizzazioni immateriali, se abbiano una vita utile pluriennale, e siano ammortizzabili, se la loro vita utile sia definita ai sensi degli articoli 103 e 108 del TUIR.
Infine, per quanto attiene all’IVA ci si è chiesti se la cessione di NFT sia qualificabile come una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 633/1972 e, qualora sia eseguita mediante mezzi elettronici, sia qualificabile come una prestazione di servizi elettronici e sia quindi soggetta agli specifici criteri di territorialità dettati dell’art. 7-octies del predetto decreto, nonché alla presunzione sancita dall’art. 9-bis del regolamento del Consiglio n. 282/2011.
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