La CTR della Liguria con l’allegata sentenza 29 maggio 2019, n. 672, ha accolto il ricorso da me presentato per conto della società UMS in riassunzione del giudizio a suo tempo deciso dalla Corte di Cassazione con la favorevole sentenza 4 novembre 2016, n. 22429, che, come si ricorderà, aveva fissato il principio di diritto secondo cui “in tema di IVA, il regime di esenzione previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 2, per le “operazioni di assicurazione” … si estende … alla pluralità di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, per cui occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione di cui trattasi per stabilire, se il soggetto passivo fornisca all’assicurato, considerato come consumatore medio, attraverso la pluralità di attività poste in essere, più prestazioni principali distinte o un’unica prestazione, sempre che il prestatore di servizi si sia impegnato esso stesso nei confronti dell’assicurato a garantire a quest’ultimo la copertura di un rischio e sia vincolato all’assicurato da un rapporto contrattuale”.
In particolare, il giudice della riassunzione, facendo applicazione del trascritto principio di diritto, dopo aver evidenziato che la coassicuratrice delegataria non solo “ha rapporti diretti con l’assicurato, al quale propone il prodotto assicurativo, ne assume la garanzia del rischio, ne determina il premio e le quote di ripartizione del rischio in accordo con le società coassicuratrici”, così da fornirgli “un servizio completo e garantito dall’intervento di più compagnie, che non sarebbe in grado da solo di poter contattare e tantomeno di contrattare con ognuna di esse” (e quindi innanzitutto nel suo diretto interesse !), ma si impegna anche “a verificare il sinistro ad accertarne le cause e a definire la liquidazione del danno con l’assicurato in forza … della clausola di delega”, ha affermato che “la coassicuratrice delegataria pone in essere tutte le operazioni integranti il rapporto di assicurazione: contatta l’assicurato, propone le clausole contrattuali e ne determina il premio, in accordo con le coassicuratrici e, stipula, infine il contratto con l’assicurato e in fase esecutiva accerta le cause dell’incidente, tratta con l’assicurato il quantum del danno e lo liquida di conseguenza”. Pertanto, la CTR della Liguria ha concluso che “tutte queste attività … eseguite in forza del contratto di coassicurazione” sono configurabili come “un servizio globale svolto nell’ambito del servizio di cooperazione con le altre imprese, sia dal punto di vista fattuale che dal punto di vista economico” ed ha ritenuto che tale servizio sia esente da IVA ai sensi del n. 2 dell’art.10, primo comma, del d.P.R. n. 633/72.
La sentenza sopra richiamata induce a chiedersi se l’assunzione posta a base dell’orientamento sfavorevole all’applicabilità dell’esenzione IVA per le attività svolte dalla coassicuratrice delegataria secondo cui tali attività atterrebbero esclusivamente all’esecuzione del contratto di coassicurazione e non anche alla sua negoziazione e stipula sia pienamente rispondente ai reali rapporti esistenti fra le parti coinvolte e se pertanto non sarebbe doverosa una rimeditazione di tale orientamento sulla base di una più approfondita ricognizione di tali rapporti.
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