La Corte di Cassazione con le ordinanze nn. 9448, 9449, 9450 e 9451 del 22 maggio 2020, pronunciate in camera di consiglio nei quattro giudizi instaurati dall’Agenzia delle Entrate mediante i ricorsi presentati avverso altrettante sentenze della CTR dell’Emilia Romagna, ha rigettato la tesi da essa sostenuta secondo cui l’art. 7 del decreto-legge n. 269/2003, laddove prevede che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica” avrebbe eliminato la responsabilità a titolo di concorso per violazioni tributarie contestate a persone giuridiche dei soli soggetti interni a tali persone giuridiche, ma non anche degli altri soggetti.
In particolare, nei propri ricorsi l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che la predetta disposizione per le violazioni tributarie contestate a persone giuridiche escluderebbe l’applicabilità a titolo di concorso ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/1997 delle sanzioni amministrative previste per tali violazioni esclusivamente nei confronti dei manager di tali persone giuridiche ovverosia amministratori e dipendenti, ma non anche nei confronti di altri soggetti e quindi dei consulenti, nonché degli amministratori o dipendenti di altre persone giuridiche, secondo quanto si desumerebbe dal “dato testuale ricavato dall’incipit della medesima disposizione, che si riferisce alle ‘sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale’” proprio di società o enti con personalità giuridica. Di tal ché dovrebbero anche essere chiamate a rispondere solidalmente delle predette sanzioni ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 472 anche le persone giuridiche di cui i soggetti così individuati siano amministratori o dipendenti.
Senonché la Corte di Cassazione nelle predette sentenze ha rigettato la tesi dell’Agenzia delle Entrate, accogliendo alcune delle argomentazioni formulate nei controricorsi che abbiamo depositato in giudizio. In particolare, la Suprema Corte ha statuito che “l’esclusione del concorso sanzionabile di terzi concorrenti nella violazione della contribuente persona giuridica è fondata, a monte, sull’inequivoco dato testuale del ridetto art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 il quale tanto nel titolo (‘riferibilità esclusiva alla persona giuridica’), quanto nel disposto (‘… sono esclusivamente a carico della persona giuridica …’) esprime in maniera chiara la volontà legislativa di riferire le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente … con conseguente esclusione … dell’applicabilità del precedente art. 9 d.lgs. n. 472 del 1997, al fine di configurare il concorso di ulteriori soggetti nella stessa violazione, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di una loro relazione organica (formale o fattuale) con la stessa persona giuridica”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha aggiunto che “non è … chiaro il motivo per il quale … la mera menzione del ‘rapporto fiscale’, la cui funzione testuale pare logicamente quella di specificare a quali ‘sanzioni amministrative’ si riferisca la disposizione in commento e di correlarne l’applicabilità alle qualità di contribuente e parte del rapporto tributario, dovrebbe costituire invece un criterio legislativo di selezione tra concorrenti ‘interni’ (non punibili) ed ‘esterni’ (sanzionabili) rispetto alla persona giuridica contribuente”.
Infine, la Suprema Corte ha escluso che, nel caso oggetto del giudizio, siano integrati i presupposti fattuali in presenza dei quali, a suo avviso, troverebbe “applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell’autore della violazione commessa esclusivamente nell’interesse proprio” e sarebbe “quindi sanzionabile la persona fisica autrice della violazione che non abbia agito nell’interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio comunque diverso da quello sociale (Cass. 9/5/2019, n. 12334 e giurisprudenza ivi citata in motivazione, ex plurimis) o che abbia artificiosamente costituito una società per fini illeciti o personali, poiché in tal caso la persona giuridica è una mera fictio creata nell’interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle violazioni sicché non vi alcuna differenza fra il trasgressore e il contribuente (Cass. 18/4/2019, n. 10975; cfr. altresì in motivazione, Cass. 8/3/2017, n. 5924 e Cass. 28/8/2013, n. 19716)”.
Le ordinanze appena richiamate assumono particolare rilievo in quanto è la prima volta che la Corte di Cassazione ha preso espressa posizione sulla questione della responsabilità a titolo di concorso nelle violazioni tributarie contestate a persone giuridiche anche dei consulenti, nonché amministratori o dipendenti di altre persone giuridiche in quanto finora aveva escluso tale responsabilità solo per gli amministratori di fatto.
Comunque, per un’approfondita confutazione della tesi della perdurante sussistenza della responsabilità per il concorso in violazioni amministrative imputabili a persone giuridiche dei consulenti, nonché degli amministratori e dipendenti di altre persone giuridiche mi sia permesso di far rinvio all’articolo che scrissi a suo tempo su “L’indebita riesumazione del concorso dei consulenti negli illeciti tributari imputabili a persone giuridiche” Corr. Trib. 2012 p. 2289 e segg.
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