L’ADE conferma che i titoli irredimibili subordinati di società industriali sono qualificabili come similari alle obbligazioni agli effetti delle imposte sui redditi anche se sono contabilizzati come strumenti di capitale

L’ADE conferma che i titoli irredimibili subordinati di società industriali sono qualificabili come similari alle obbligazioni agli effetti delle imposte sui redditi anche se sono contabilizzati come strumenti di capitale

Sono lieto di segnalare che con la risposta n. 291 del 31 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i titoli perpetui o irredimibili subordinati remunerati mediante il pagamento di interessi che siano emessi da società quotate diverse dai soggetti vigilati dalla Banca d’Italia o dall’ISVAP, anche se sono classificati nei bilanci redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS fra gli strumenti rappresentativi di capitale devono essere considerati come “titoli similari alle obbligazioni” e sono quindi soggetti al regime di imposizione sostitutiva previsto dal d.lgs. n. 239/1996, qualora siano qualificabili come tali ai sensi delle lett. a) e c) dell’art. 44, comma 2, del TUIR, in quanto il comma 1 dell’art. 5 del decreto 8 giugno 2011 ha fatto salve, agli effetti delle imposte sui redditi, le qualificazioni giuridico-fiscali previste dalla predetta disposizione, in deroga al principio di diretta valenza fiscale delle qualificazioni contabili sancito dall’art. 83 del TUIR.

Come infatti avevo già a suo tempo sostenuto (Il regime fiscale di azioni, quote e strumenti finanziari per le società IAS adopter, La fiscalità delle società IAS/IFRS, Milanofiori Assago 2011 e 2018)  le disposizioni del TUIR, continuando a fare riferimento alle qualificazioni giuridico-fiscali di “azioni” e titoli similari”, nonché di “obbligazioni” e “titoli similari”, invece che alle qualificazioni contabili di “strumenti rappresentativi di capitale” e di “passività”, escludono la valenza fiscale delle qualificazioni contabili così individuate, così da evitare che l’applicazione di un trattamento fiscale asimmetrico ai componenti di reddito derivanti da tali titoli nei rapporti fra soggetti IAS adopter ovvero fra soggetti IAS adopter e OIC adopter o altri possessori possa generare fenomeni di doppia imposizione o di doppia non imposizione.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, i titoli perpetui od irredimibili subordinati, quali quelli emessi dalla società istante non sono qualificabili come titoli similari alle azioni, qualora “prevedono … una remunerazione che non è costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, delle società del suo gruppo o di un affare, in quanto accordano interessi a un tasso fisso” e sono invece qualificabili come similari alle obbligazioni qualora:

1) siano di massa perché siano emessi “con un unico atto in una pluralità di esemplari fra di loro identici a favore di una pluralità di investitori” e siano quindi idonei alla circolazione presso gli investitori;

2) pur essendo irredimibili, prevedano una scadenza legata alla durata della società o alla sua liquidazione perché debbano essere rimborsati “alla data in cui è avviata una procedura di scioglimento o di liquidazione … in base alla legge, ad una decisione dell’autorità amministrativa o giudiziaria, ad una delibera dell’assemblea degli azionisti o alle disposizioni dello statuto della società, ivi incluse le ipotesi di procedure concorsuali”, ferma restando la facoltà di “rimborsare integralmente i Titoli in ogni momento a partire da una data … individuata nel regolamento di emissione“;

3) incorporino l’obbligazione incondizionata di pagare alla predetta scadenza una somma non inferiore a quella in essa indicata perché prevedano “il pagamento di un importo pari al capitale non ancora rimborsato … sia in caso di rimborso per scioglimento o liquidazione della Società, sia in caso di rimborso anticipato o di sostituzione…” con altri titoli e perché, pur essendo subordinati, siano antergati rispetto alle azioni di ogni categoria;

4) non riconoscano ai loro sottoscrittori “né diritti di partecipazione alla gestione dell’impresa … o di singoli affari, né diritti di controllo di alcun tipo, ma soltanto i diritti previsti dal Codice Civile per gli obbligazionisti”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la remunerazione dei titoli così individuati, non comportando una partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società del gruppo o di un affare, è deducibile dall’imponibile IRES della società medesima, anche laddove tale remunerazione sia imputata a decremento del patrimonio netto e non a conto economico.

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