Ottenuta conferma dalla Cassazione che l’omessa dichiarazione ICI non è punibile con sanzione proporzionale se è stata versata l’imposta

Ottenuta conferma dalla Cassazione che l’omessa dichiarazione ICI non è punibile con sanzione proporzionale se è stata versata l’imposta

La Cassazione ha ritenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione ICI, nel caso in cui sia stata versata integralmente l’imposta, non risulta configurabile come una violazione meramente formale non punibile, bensì come una violazione formale punibile per il fatto che, pur non avendo comportato l’evasione dell’imposta, è idonea a pregiudicare l’esercizio dell’azione di controllo. Tuttavia “tale violazione formale, seppure punibile, trova la sua specifica sanzione nel comma 3 dell’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1992 che punisce ‘l’omissione’ che abbia ad oggetto ‘elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta’” con la sanzione non proporzionale da 51,64 Euro a 258,23 Euro. Ed infatti, non solo “il dato letterale” del richiamato comma 3 dell’art. 14 del d.lgs. n. 504/1992 “non impone una interpretazione che limiti la condotta ad una omissione parziale, o compiuta nell’atto della presentazione della dichiarazione, né risulta apposto un limite quantitativo agli elementi omessi, che vengono individuati solo per la loro qualificazione negativa, quella di non incidere sul tributo”, ma anche “dal punto di vista sistematico risulterebbe … irragionevole, e contrario al principio di proporzionalità, secondo cui la sanzione tributaria non deve eccedere il suo fine di prevenire evasioni e garantire la riscossione delle imposte, punire in modo più grave chi abbia omesso la dichiarazione, ma versato integralmente il dovuto, rispetto a chi, realizzando una violazione sostanziale ai sensi del comma 2, abbia presentato una dichiarazione infedele ed evaso una parte dell’imposta”. Pertanto, la Suprema Corte ha oramai esteso anche alle imposte locali un principio che è stato già sancito, per l’omessa presentazione della dichiarazione IVA, dal comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nonché, per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari del 23 luglio 1998, n. 192/E e del 19 giugno 2002, n. 54/E ed è stato ritenuto valido dalla giurisprudenza di merito anche per la tardiva presentazione della denuncia relativa all’imposta sulle assicurazioni (CTR Liguria 8 febbraio 2013, n. 5, passata in giudicato per declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’AdE).

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