La CGUE con sentenza 8 maggio 2019, causa C‑712/17, ha innanzitutto confermato che, nel caso in cui il soggetto passivo dell’IVA abbia posto in essere operazioni di cui l’Amministrazione Finanziaria abbia contestato l’inesistenza oggettiva, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’IVA, letta alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, consente alla normativa nazionale di negare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in relazione alle operazioni inesistenti, nonché di porre a carico dei soggetti passivi che abbiano emesso le fatture relative a tali operazioni l’obbligo di assolvere l’IVA ivi indicata a condizione che tale normativa consenta di “rettificare il debito d’imposta risultante da un tale obbligo, qualora l’emittente della fattura, che non era in buona fede, abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale”. L’avv. Generale Kokott nelle sue conclusioni aveva sostenuto che “il momento prescritto per la rettifica è quello in cui è accertata l’assenza di un rischio di perdita del gettito fiscale” e che “si potrebbe trattare, ad esempio, del momento in cui l’amministrazione tributaria viene a conoscenza del fatto che il destinatario della fattura non ha diritto a detrazione e gli nega tale diritto con esito positivo”, ma tale indicazione non è stata espressamente ripresa nella sentenza della CGUE.
Inoltre, la CGUE con la medesima sentenza ha sancito il principio secondo cui le sanzioni di cui è prevista l’irrogazione per l’indebito esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, anche se sia stata assolta in relazione ad operazioni inesistenti, violano il principio di proporzionalità e di neutralità dell’IVA, nel caso in cui siano commisurate all’intero importo dell’IVA portata in detrazione, sebbene l’Erario non abbia subito alcuna perdita di gettito fiscale, laddove ha statuito che “una sanzione pari al 100% dell’importo dell’imposta indebitamente detratta a monte, irrogata senza tener conto del fatto che un medesimo importo dell’IVA era stato regolarmente assolto a valle e che l’Erario non aveva subito, in conseguenza, nessuna perdita di gettito fiscale, costituisce una sanzione sproporzionata rispetto all’obiettivo da essa perseguito”. Pertanto, il giudice comunitario, nel caso oggetto del giudizio, ha concluso che “i principi di proporzionalità e di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto … devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale” in cui l’Erario non ha subito alcuna perdita di gettito fiscale, “essi ostano a una norma di diritto nazionale in forza della quale la detrazione illegale dell’IVA è punita con una sanzione pari all’importo della detrazione effettuata”.
Leave a Reply