Le questioni emerse dal web meeting sulla sentenza Banca Mediolanum 

Le questioni emerse dal web meeting sulla sentenza Banca Mediolanum 

Il 18 novembre u.s. si è svolto con una vasta partecipazione di banche e intermediari finanziari e di assicurazioni il web meeting organizzato dallo Studio sulle disposizioni di cui l’art. 17 del disegno di legge Finanziaria 2026 ha proposto l’introduzione per consentire il recepimento della sentenza della CGUE 1° agosto 2025, Banca Mediolanum.

Com’è oramai ben noto, tale sentenza ha stabilito che gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997, laddove impongono agli intermediari finanziari e alle assicurazioni di includere nell’imponibile IRAP il 50 per cento dei dividendi, sono incompatibili con il divieto di assoggettare ad imposizione per più del 5 per cento i dividendi che gli intermediari finanziari italiani riscuotano da società figlie residenti in altri Stati Membri sancito dalla lett. a) dell’art. 4 della Direttiva Madri e Figlie.

Nel corso del web meeting è emerso, fra l’altro, quanto segue:

  • La predetta sentenza, essendo stata emessa dalla CGUE in sede pregiudiziale fornisce un’interpretazione vincolante ai sensi dell’art. 273 del TFUE del divieto sancito dall’art. 4 della Direttiva Madri e Figlie non solo per il futuro, ma anche per il passato e, essendo questa disposizione direttamente applicabile per il fatto che reca prescrizioni dettagliate e precise, risulta efficace erga omnes;
  • L’art. 17 del disegno di legge finanziaria 2026, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025, ha proposto di escludere da IRAP tali dividendi nel limite del 95 per cento del relativo importo, nonché di consentire il recupero dell’eccedenza dell’IRAP versata per i periodi d’imposta anteriori in misura eccedente rispetto a quella dovuta sul 5 per cento dei dividendi esclusivamente mediante istanza di rimborso, facendo salve le sole istanze di rimborso già presentate e non anche eventuali dichiarazioni integrative; 
  • Questa proposta non risulta pienamente allineata con il dettato della lettera a) dell’art. 4 par. 1, della Direttiva Madri e Figlie, così come interpretato dalla predetta sentenza, nonché dalla pregressa giurisprudenza della CGUE che sembrano orientate ad escludere che i dividendi possano essere assoggettati ad imposizione per più del 5 per cento del relativo importo;
  • Inoltre, un’eventuale preclusione della presentazione della dichiarazione integrativa per recuperare la maggiore IRAP versata potrebbe porsi in contrasto con il principio unionale di equivalenza secondo cui il rimborso di imposte incompatibili con il diritto unionale deve essere consentito con le stesse modalità previste per le imposte costituzionalmente illegittime secondo il diritto nazionale;
  • L’assoggettamento ad IRAP dei dividendi che gli intermediari finanziari e le assicurazioni madri italiane ricevano da proprie figlie unionali per il 5 per cento del relativo importo, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997, anche come modificati dall’art. 17 del disegno di legge finanziaria 2026, comporta una discriminazione di trattamento nei confronti degli intermediari finanziari e delle assicurazioni madri italiane che ricevano dividendi da proprie figlie italiane, rimanendo obbligati ad assoggettarli ad IRAP per il 50 per cento del relativo importo;
  • La discriminazione di trattamento così individuata, risultando configurabile come una c.d. discriminazione a rovescio, non può comunque legittimare la disapplicazione delle predette disposizioni in forza del diritto unionale in quanto ha una rilevanza puramente interna per il fatto che investe società di un medesimo Stato Membro, secondo quanto è stato confermato dalla CGUE nella stessa sentenza Banca Mediolanum in conformità alla sua costante giurisprudenza;
  • Tuttavia tale discriminazione di trattamento può comportare l’illegittimità costituzionale delle predette disposizioni per violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall’art. 3 della Costituzione, nonché del divieto di discriminazione sancito dall’art. 14 della CEDU;
  • Pertanto gli intermediari finanziari e le assicurazioni madri italiane potranno chiedere il rimborso della maggiore IRAP versata sui dividendi ricevuti da società figlie italiane per effetto della inclusione nel relativo imponibile per il 50 per cento del loro importo ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446/1997, impugnare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente il silenzio-rifiuto od il diniego opposto dall’Ufficio e chiederle di sollevare la predetta questione di legittimità costituzionale.

Da ultimo, la Corte di Giustizia Tributaria di Milano con decisione pronunciata il 1° dicembre 2025 e pubblicata il 2 dicembre 2025, n. 4457/2025, ha accolto il ricorso presentato dallo Studio per una banca italiana avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio alla richiesta di rimborso del 100 per cento dell’IRAP versata sui dividendi riscossi dalla società figlia residente in un altro Stato Membro, condannandolo a dare esecuzione a tale rimborso.

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