L’Aliquota dell’imposta sulle assicurazioni applicabile su polizze CQS e CPI

L’Aliquota dell’imposta sulle assicurazioni applicabile su polizze CQS e CPI

E’ stato pubblicato sul n. 1/2023 del Corriere Tributario un mio articolo con cui mi sono occupato della questione relativa all’individuazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni applicabile alle polizze stipulate in relazione a finanziamenti garantiti mediante la Cessione del Quinto dello Stipendio (“polizze CQS”) e alle polizze Credit Protection Insurance(“polizze CPI”) stipulate in relazione a finanziamenti personali, che è divenuta d’attualità soprattutto per le contestazioni formulate dall’Agenzia delle Entrate a carico di talune imprese di assicurazione.

In particolare, con tale articolo ho rilevato che le polizze CQS e le polizze CPI devono ritenersi riconducibili fra le “assicurazioni contro i rischi d’impiego” soggette ad imposta sulle assicurazioni con l’aliquota del 2,50% e non fra le “assicurazioni della solvibilità dei debitori” soggette a tale imposta con l’aliquota del 12,50% in quanto le prime accordano il pagamento di un indennizzo agli intermediari che abbiano concesso a lavoratori dipendenti finanziamenti garantiti dalla predetta cessione alla condizione che abbiano per qualsiasi motivo perso l’impiego, e le seconde subordinano il pagamento dell’indennizzo a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano ricevuto finanziamenti non garantiti alla condizione che abbiano perso il loro impiego per ragioni indipendenti dalla loro condotta. Pertanto entrambe le polizze non condizionano il pagamento dell’indennizzo all’insolvenza dei lavoratori finanziati.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *