Il 20 novembre p.v. l’avv. Gabriele Escalar avrà l’onore di discutere davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’addizionale IRES dell’8,5 per cento introdotta dall’art. 2 del decreto-legge n. 133/2013 a carico di banche, società finanziarie ed assicurazioni per il solo periodo d’imposta 2013 sollevata dalla CTR del Piemonte per la violazione non solo dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, comportando tale addizionale una discriminazione di trattamento fiscale a danno di banche, società finanziarie ed assicurazioni priva di una giustificazione obbiettiva, non essendo “soggetti necessariamente più forti rispetto alle altre imprese”, ma anche del principio sancito dal secondo comma dell’art.77 della Costituzione secondo cui il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge soltanto in “casi straordinari di necessità ed urgenza”. Ed infatti, il giudice piemontese ha accolto anche l’eccezione formulata nel ricorso introduttivo del giudizio secondo cui i requisiti di necessità e di urgenza non preesistevano all’adozione del decreto-legge n. 133/2013 in quanto sono stati contestualmente autogenerati dal Governo con l’abolizione della seconda rata dell’IMU disposta dallo stesso decreto-legge e, comunque, “l’attuazione del programma politico del Governo non costituisce una situazione straordinaria idonea a legittimare il ricorso alla decretazione d’urgenza”. La tutela dei principi costituzionali potrà prevalere sulla tutela del gettito fiscale?
14/11/201914/11/2019
Leave a Reply