Siamo lieti di segnalare che la Corte di Cassazione con l’allegata sentenza n. 28676 depositata il 7 novembre 2019 e la conforme sentenza n. 28925 depositata in pari data ha annullato la sentenza della CTR di Firenze che aveva inspiegabilmente del tutto omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso con cui avevamo contestato la nullità dell’avviso di accertamento per la violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo sancito dall’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/73 per avere la DRE della Toscana formulato una contestazione di abuso del diritto fiscale, senza aver previamente instaurato un contraddittorio con il contribuente in ordine a tale contestazione.
Tali sentenze risultano di interesse in quanto la Suprema Corte non solo ha dato atto che “la giurisprudenza costituzionale e quella di questa sezione hanno esteso” il contraddittorio endoprocedimentale specifico, “in via interpretativa e costituzionalmente orientata, anche all’abuso innominato del diritto”, ma ha anche ribadito che “per orientamento costante di questa Corte, l’omissione del contraddittorio procedimentale preventivo “rafforzato” inficia irrimediabilmente il provvedimento impositivo che ne sta a valle, né possono considerarsi equipollenti o succedanei l’attività svolta dai verbalizzanti e le eventuali dichiarazioni del contribuente in sede di verifica (cfr. Cass. n. 2239/18; n. 30770/18)”.
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