La Corte Cassazione con le sentenze n.n. 13132, 13133 e 13135, del 16 maggio 2019, pronunciate nei tre giudizi da me instaurati con ricorso cumulativo avverso molteplici sentenze della CTR di Milano, dopo aver confermato l’ammissibilità di tale ricorso, ha stabilito che, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, la società concedente non può essere chiamata a rispondere in via solidale per il pagamento della tassa automobilistica regionale anche per il periodo antecedente alla data del 1° gennaio 2016 da cui tale responsabilità è stata espressamente esclusa in via legislativa.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che l’abrogazione disposta dal comma 6 dell’art. 10 del decreto-legge n. 113/2016 della norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 9-bis del decreto-legge n. 78/2015, la quale aveva stabilito che “l’art. 5 ventinovesimo comma del decreto-legge n. 953 … si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore”, non può avere effetto retroattivo non solo perché “la legge di interpretazione autentica ha esplicato i propri effetti volti a chiarire la valenza della norma interpretata” e perché “l’inversione della disciplina per i rapporti di imposta relativi al periodo dal 15 agosto 2009 al 15 giugno 2016 (rectius 1° gennaio 2016) e la reintroduzione di quella stessa disciplina per il periodo successivo, in assenza di (individuabili) circostanze giustificative di simile stravolgimento e rinnovazione, renderebbe l’intervento legislativo incomprensibile”, ma anche perché si porrebbe in contrasto con il principio sancito dall’art. 4 dello Statuto dei diritti del Contribuente secondo cui “non si può disporre con decreto-legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”. Pertanto, risulta confermato che la società concedente, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, non è responsabile del pagamento della tassa automobilistica regionale anche anteriormente alla data del 1° gennaio 2016 da cui il comma 7 dell’art. 10 del decreto-legge n. 113/2016 ha definitivamente escluso tale responsabilità.
Peraltro le sentenze della Suprema Corte appena richiamate presentano rilevanza di carattere generale non solo in quanto hanno stabilito, anche in materia tributaria, che l’abrogazione di una norma di interpretazione autentica esplica effetto ex nunc, ma anche e soprattutto in quanto hanno chiarito che l’art. 4 dello Statuto dei diritti del contribuente, laddove fa divieto di disporre con decreto-legge l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti, pone un vincolo a carico dell’interprete anche nell’individuazione degli effetti dell’abrogazione di una norma di interpretazione autentica disposta con decreto-legge.
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