Il regime d’imposizione dei redditi dei contratti di assicurazione unit e index linked

Il regime d’imposizione dei redditi dei contratti di assicurazione unit e index linked

Corr. Trib. 32-33/2017, p. 2517 e segg. 

I contratti di assicurazione unit e index linked, pur ribaltando a carico dell’assicurato il rischio di perdita delle attività finanziarie in cui siano investiti i premi, agli effetti delle imposte sui redditi sono qualificabili come contratti di assicurazione sulla vita e sono pertanto soggetti al relativo regime fiscale.

Riferimenti

  • Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, Art. 26-ter;
  • Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, Art. 44.

La maggior parte dei contratti di assicurazione sulla vita collocati sul mercato sono costituiti da contratti c.d. unit index linked e cioè contratti di assicurazione che garantiscono il pagamento per il caso di morte o di sopravvivenza o di entrambi di una prestazione in forma di capitale o di rendita collegata al valore di fondi comuni di investimento, di fondi interni o di altri valori incrementata di una percentuale prestabilita. Tali contratti si caratterizzano per il fatto che, collegando ai valori così individuati l’importo della prestazione garantita, non assicurano il pagamento di una prestazione minima, ribaltando quindi sull’assicurato il rischio derivante dalle attività finanziarie in cui l’impresa di assicurazione abbia investito i premi.

Da un punto di vista civilistico anche i contratti unit e index linked devono ritenersi qualificabili come contratti di assicurazione sulla vita. L’allegato II alla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 “in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione” include nei “rami dell’assicurazione vita” anche le “assicurazioni di cui all’art. 2, par. 3, lettera a), punti i) e ii), connesse con fondi d’investimento” ovverosia le assicurazioni per il caso di vita, per il caso di morte, l’assicurazione mista, l’assicurazione vita con contro-assicurazione, l’assicurazione di nuzialità, l’assicurazione di natalità e l’assicurazione di rendita. Pertanto, la Corte di Giustizia UE, essendo stata chiamata a stabilire se la previsione di esclusione “dei contratti di assicurazione” dall’ambito di applicazione della Direttiva per la tutela dei consumatori valga anche per i contratti di assicurazione unit linked, ha risolto tale questione in senso positivo sulla base della considerazione che “il legislatore dell’Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell’assicurazione sulla vita, come si ricava espressamente dall’allegato I, punto III, della Direttiva ‘assicurazione vita’, letto in combinato disposto con l’art. 2, punto 1, lettera a), della stessa Direttiva”[1].

Inoltre, l’art. 2 del D.Lgs. n. 209/2005, del Codice delle Assicurazioni Private, dando attuazione alla Direttiva sulle attività di assicurazione, ha confermato l’inclusione nel ramo III delle assicurazioni vita anche delle “assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono collegate al valore di quote di OICR o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”.

Da ultimo, l’art. 6 del Regolamento IVASS n. 29 del 16 marzo 2009, recante le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all’interno dei rami di assicurazione, dopo aver ribadito che “sono ricompresi nel ramo vita III, se direttamente collegati a fondi di investimento ovvero ad indici azionari o altri valori di riferimento, solo i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana di cui al ramo I”, prevede che tali contratti “sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell’impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico”, senza però richiedere che la prestazione assicurata al beneficiario dipenda tale rischio per una percentuale minima prestabilita[2].

Anche da un punto di vista fiscale i contratti unit ed index linked, allorché soddisfino i requisiti previsti dal Codice civile e dalla normativa regolamentare, devono ritenersi configurabili agli effetti delle imposte sui redditi come contratti di assicurazione sulla vita, anche se le relative prestazioni dipendono dal rischio demografico per una percentuale ridotta. Pertanto i redditi derivanti da tali contratti sono qualificabili come redditi di capitale ai sensi delle lett. g-quater) e g-quinquies) dell’art. 44, comma 1, del T.U.I.R. Di questo avviso si è chiaramente mostrata l’Agenzia delle entrate, avendo dato per acquisito che anche i redditi derivanti da contratti unit linked sono qualificabili come tali in forza della predetta disposizione[3].

Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha espressamente confermato che rientrano tra i “redditi compresi nei capitali corrisposti o che si considerano corrisposti, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del T.U.I.R. in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione”, anche le “assicurazioni sulla durata della vita umana le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”[4].

Il regime impositivo dei redditi derivanti dai contratti di assicurazione unit ed index linked

I redditi dei contratti di assicurazione sulla vita, e quindi anche quelli dei contratti unit ed index linked, sono soggetti ad un regime impositivo differenziato in funzione della prestazione principale da loro prevista.

In particolare, i redditi dei contratti che prevedono come prestazione principale l’erogazione di un capitale, anche se convertibile in una rendita dietro l’esercizio di opzione, sono qualificabili come redditi di capitale ai sensi della lett. g-quater) dell’art. 44, comma 1, del T.U.I.R. e devono essere assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% nel periodo d’imposta in cui siano corrisposti ai sensi del comma 1 dell’art. 26-terdel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600[5].

I redditi dei contratti di assicurazione unit ed index linked conclusi con imprese di assicurazioni residenti o stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti che prevedono come prestazione principale l’erogazione di una rendita vitalizia, anche se convertibile in capitale dietro l’esercizio di un’opzione, devono essere assoggettati da tali imprese di assicurazione ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% sul risultato di gestione maturato in ciascun periodo d’imposta compreso nel periodo di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47[6]. Per contro, sempre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 47, i redditi dei predetti contratti conclusi con imprese di assicurazioni non residenti operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi sono qualificabili come redditi di capitale ai sensi della lett. g-quater) dell’art. 44, comma 1, del T.U.I.R. e devono essere assoggettati dagli stessi beneficiari ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% nel periodo d’imposta in cui abbiano maturato il diritto alla prestazione[7].

Infine, le rendite vitalizie erogate sulla base di contratti di assicurazione unit ed index linked che prevedano come prestazione principale l’erogazione di tali rendite non sono assoggettabili ad imposta in forza della lett. h) dell’art. 50, comma 1, del T.U.I.R. a condizione che tali contratti siano conclusi con imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia od ivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi[8] posto che i redditi maturati nel loro periodo di costituzione, come si è visto, sono assoggettabili ad imposta sostitutiva per maturazione. Tuttavia i rendimenti compresi nelle predette rendite sono qualificabili come redditi di capitale ai sensi della lett. g-quinquies) dell’art. 44, comma 1, del T.U.I.R. e devono essere assoggettati ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 26% nel periodo d’imposta in cui siano corrisposti ai sensi del comma 2 dell’art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso od il rimborso di contratti di assicurazione unit ed index linked sono qualificabili come redditi diversi di natura finanziaria ai sensi della lett. c-quinquies) dell’art. 67, comma 1, del T.U.I.R., mentre le minusvalenze sono indeducibili[9].

La determinazione dei redditi derivanti dai contratti di assicurazione unit ed index linked

Il comma 4 dell’art. 45 del T.U.I.R. impone di determinare i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, come differenza fra “l’ammontare percepito e quello dei premi pagati”. Pertanto, anche i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti unit ed index linked devono sempre essere determinati per differenza fra l’importo del capitale percepito e quello della quota proporzionale dei premi pagati.

L’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 considerava sempre integralmente esenti da IRPEF “i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita”[10].

Senonché i commi 658 e 659 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la c.d. Legge di stabilità 2015, riformulando tale disposizione, hanno stabilito che sono esenti da IRPEF soltanto “i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita in dipendenza del rischio demografico”. Pertanto, risultano assoggettabili ad imposta sostitutiva i redditi compresi nei capitali erogati che non siano corrisposti in dipendenza del rischio demografico.

Nella circolare n. 8/E del 1° aprile 2016 l’Agenzia delle entrate ha precisato che tali redditi devono essere determinati sulla base della “differenza fra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato… al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali”e cioè alla data individuata dal contratto per l’erogazione delle prestazioni ed, in mancanza dell’individuazione di una data, alla data della morte, e “l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte”. Sempre nella circolare n. 8/E l’Agenzia delle entrate ha precisato che, nel caso in cui il riscatto non sia più ammesso, deve essere presa a riferimento la riserva matematica maturata alla data della morte.

Infine, nella risoluzione 16 settembre 2016, n. 76/E l’Agenzia delle entrate ha precisato che “diversamente, nei casi in cui non sia possibile, sulla base di dati certi, una ‘ripartizione’ dei premi riferibili alle due tipologie di prestazioni delle polizze sopra illustrate (copertura del rischio demografico e investimento finanziario), gli operatori, necessariamente, dovranno applicare il criterio proporzionale”, tanto nel caso in cui i contratti prevedano prestazioni annuali ricorrenti, quanto nel caso in cui non le prevedano.

Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso di contratti di assicurazione unit ed index linked qualificabili come redditi diversi di natura finanziaria devono essere determinate al netto dei redditi di capitale maturati ma non riscossi ai sensi della lett. a) dell’art. 68, comma 7, del T.U.I.R.

I contratti unit ed index linked multicomparto e gli switch da un comparto ad un altro

I contratti di assicurazione unit ed index linked possono garantire il pagamento di una prestazione collegata al valore di uno o più dei fondi scelti in un paniere di fondi comuni o di fondi interni e possono accordare la facoltà di modificare la scelta iniziale una o più volte mediante il c.d. switch.

Lo switch non può ritenersi equiparabile ad un rimborso per il fatto che non dà luogo al riscatto del contratto e alla conclusione di un nuovo contratto, ma comporta soltanto una modifica dei parametri a cui è collegata la prestazione posto che le attività finanziarie in cui siano investiti i fondi sono di proprietà esclusiva dell’impresa di assicurazione[11]. È significativo rilevare a questo riguardo che il comma 6 dell’art. 26-quinquiesdel D.P.R. n. 600, per attribuire rilevanza fiscale allo switch fra i comparti di un medesimo OICR, lo ha dovuto stabilire espressamente, prevedendo che “si considerarimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo”.

La non equiparabilità dello switch ad un rimborso comporta che alla data in cui sia eseguito non può dar luogo al realizzo né di redditi ai sensi della lett. g-quater) dell’art. 44, comma 1, del T.U.I.R., né di perdite ai sensi dell’art. 45 e della lett. c-quinquies) dell’art. 67 del T.U.I.R. Pertanto, la determinazione dei redditi e delle perdite realizzate sarà eseguita soltanto alla scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto, sulla base della differenza fra il capitale erogato e i premi riscossi.

I contratti di assicurazione unit ed index linked e gli switch da un ramo ad un altro

I contratti di assicurazione sulla vita possono prevedere l’erogazione per le percentuali scelte dall’assicurato, oltre che di prestazioni di ramo III collegate al valore di uno o più fondi, anche di prestazioni di ramo I collegate ad una o più gestioni separate con garanzia di restituzione del capitale.

La modifica delle percentuali originariamente scelte dall’assicurato e quindi lo switch da un ramo ad un altro non può ritenersi equiparabile ad un rimborso in quanto non dà luogo ad un riscatto anche parziale del contratto di assicurazione e alla conclusione di un nuovo contratto, ma ad una modifica dei parametri a cui è collegata la prestazione, posto che, come già si è detto, le attività finanziarie in cui siano investiti i fondi sono di proprietà esclusiva dell’impresa di assicurazione.

A questo riguardo è significativo rilevare che l’Agenzia delle entrate nella risoluzione 15 maggio 2003, n. 111/E ha espressamente chiarito che la trasformazione di un contratto di tipo tradizionale di ramo I in un contratto unit linked di ramo III non comporta di regola il riscatto del vecchio contratto e la conclusione di un nuovo contratto. Ed infatti “dal punto di vista civilistico non può configurarsi come novazione la trasformazione di una polizza rivalutabile di tipo tradizionale in una polizza di tipo ‘unit linked’, in quanto i rendimenti della gestione separata e il valore delle quote dei fondi di investimenti sono soltanto parametri che concorrono alla determinazione dell’importo delle prestazioni assicurate e, pertanto, la trasformazione si risolve esclusivamente nel cambiamento delle modalità di calcolo della prestazione” e “rimarrebbe in ogni caso garantito il pagamento di una prestazione alla scadenza del contratto o, in caso di premorienza dell’assicurato, la liquidazione di una somma di denaro in favore dei terzi beneficiari”.

Pertanto, anche lo switch tra ramo III e ramo I e viceversa non può comportare il realizzo di redditi imponibili ai sensi della lett. g-quater) dell’art. 44, comma 1, del T.U.I.R. o di perdite indeducibili ai sensi dell’art. 45 e della lett. c-quinquies) dell’art. 67, comma 1, del T.U.I.R. e quindi la determinazione dei redditi e delle perdite realizzate sarà eseguita alla scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto, determinando la differenza fra il capitale erogato e i premi riscossi.

I contratti unit ed index linked collegati al valore di fondi dedicati all’assicurato

I contratti unit ed index di diritto estero possono garantire il pagamento di una prestazione collegata ad uno o più fondi interni dedicati al singolo assicurato. Di regola, tali contratti riconoscono all’assicurato la facoltà di scegliere la strategia di investimento, il gestore e la banca depositaria.

Il regime fiscale dei contratti di assicurazione sulla vita dedicati, essendo tali contratti di diritto estero, deve essere individuato verificando se siano assimilabili ai contratti di assicurazione sulla vita di diritto italiano in quanto l’impresa di assicurazione abbia la proprietà delle attività finanziarie in cui siano investiti i fondi e sia responsabile della loro gestione, sebbene sia l’assicurato a scegliere la strategia di investimento, il gestore e la banca depositaria. Da ciò ne consegue che i contratti così individuati, nell’ipotesi in cui l’assicurato abbia la facoltà di impartire in via continuativa istruzioni vincolanti sulla gestione, potrebbero essere riqualificati come contratti di gestione o come contratti di mandato, secondo che la gestione sia affidata all’impresa di assicurazione ovvero ad un terzo. Tant’è vero che l’Agenzia delle entrate ha riqualificato come gestioni individuali i contratti di assicurazione sulla vita con prestazioni collegate a fondi dedicati che consentivano all’assicurato di impartire istruzioni vincolanti al gestore.

Inoltre, sempre nella predetta ipotesi, potrebbe in alternativa sussistere il rischio di contestazione dell’interposizione reale dell’impresa di assicurazione nella titolarità delle attività a cui siano collegate le prestazioni ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del D.P.R. n. 600[12], essendo orientamento della Cassazione che tale disposizione consentirebbe di imputare al soggetto interponente i redditi conseguiti dal soggetto interposto, anche se l’interposizione sia reale e non fittizia[13]. Il legislatore si è peraltro mostrato di contrario avviso, lasciando intendere che il comma 3 dell’art. 37 del D.P.R. n. 600 non risulti operante anche nei casi di interposizione reale[14]. Ed infatti, non solo tale disposizione è chiaramente formulata nel senso di dirottare i redditi dal titolare solo apparente al titolare effettivo, ma il disconoscimento degli effetti giuridici prodotti da atti giuridicamente validi comporta una contestazione di abuso del diritto fiscale. Pertanto, l’interposizione reale dell’impresa di assicurazione, laddove fosse effettivamente configurabile, dovrebbe essere contestata esclusivamente ai sensi e, soprattutto, con le garanzie dell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente[15].

Il regime fiscale delle prestazioni annuali ricorrenti dei contratti unit ed index linked

Per emulare gli strumenti finanziari produttivi di interessi, i contratti di assicurazione unit index linked prevedono spesso l’erogazione di prestazioni periodiche ricorrenti variamente denominate come prestazioni annuali ricorrenti, riscatti parziali automatici ovvero cedole commisurate ad una percentuale fissa o variabile della prestazione.

Tali prestazioni periodiche non sono configurabili come “interessi”, non solo da un punto di vista civilistico, ma anche fiscale, posto che le lett. g-quater) e g-quinquies) dell’art. 44, comma 1, del T.U.I.R. qualificano esclusivamente come capitali o come rendite le prestazioni erogate sulla base di contratti di assicurazione sulla vita.

Inoltre, le prestazioni periodiche ricorrenti sono configurabili come prestazioni in forma di capitale e non di rendita perché il loro pagamento non è collegato alla durata della vita di una persona umana per essere effettuato in coincidenza con le ricorrenze prestabilite nel contratto. L’Agenzia delle entrate ha espresso questo avviso nella risoluzione 17 novembre 2004, n. 138/E, per le prestazioni annuali ricorrenti erogate sulla base di contratti di assicurazione index linked che garantiscono la restituzione dei premi versati e lo ha poi successivamente ribadito anche nella nota n. 954-148814 del 3 novembre 2006, per quanto attiene alle prestazioni annuali ricorrenti erogate sulla base di contratti di assicurazione sulla vita, sempre di tipo index linked, ma che non garantiscono la restituzione del capitale investito non solo alla scadenza, ma neppure in caso di riscatto anticipato.

Le prestazioni periodiche ricorrenti si distinguono anche dalle prestazioni in forma di capitale di cui è pattuita la corresponsione in caso di riscatto anticipato parziale del contratto. Le prime, essendo volte a garantire all’assicurato un flusso di pagamenti per sopperire a bisogni periodici o ricorrenti dell’assicurato costituiscono oggetto di un diritto dei beneficiari e sono quindi predeterminate o, comunque, predeterminabili nell’an e nel quantum, essendo commisurate ai rendimenti finanziari maturati sulle attività finanziarie sottostanti. Per contro, le seconde, essendo pattuite per consentire all’assicurato di soddisfare bisogni imprevisti, costituiscono oggetto di una facoltà del contraente e non sono, quindi, predeterminate o predeterminabili nell’an e nel quantum,dipendendone il conseguimento dall’esercizio di tale facoltà.

Anche le prestazioni periodiche ricorrenti erogate sulla base di contratti unit o index linked devono ritenersi assoggettabili ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 4 dell’art. 45 e dell’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 soltanto per la quota proporzionale ai rendimenti finanziari imponibili maturati a favore del beneficiario. La prima di tali due disposizioni considera reddito la differenza fra il capitale percepito e i premi versati per tutte le prestazioni in forma di capitale erogate sulla base di contratti di assicurazione sulla vita e, quindi, anche per le prestazioni annuali ricorrenti. Di questo avviso si è mostrata l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 138/E/2004 e nella nota n. 954 citata, laddove ha rilevato che “nel rispetto della ratio della norma … anche nella fattispecie in esame debba essere assoggettato ad imposizione soltanto l’eventuale reddito differenziale emergente dal confronto tra il capitale erogato ed i premi pagati”.

Tuttavia gli eventuali rendimenti finanziari inclusi nelle prestazioni annuali ricorrenti corrisposti sulla base di contratti di assicurazione index unit linked devono ritenersi imponibili soltanto se ed in quanto tali rendimenti abbiano assunto il carattere di certezza alla data della loro corresponsione. Anche i redditi di capitale, al pari dei redditi diversi di natura finanziaria, devono infatti ritenersi imponibili soltanto nel periodo d’imposta in cui siano realizzati perché ne sia divenuto certo il conseguimento. Tant’è vero che il comma 1 dell’art. 45 del T.U.I.R. considera imponibili le differenze di rimborso dei titoli o certificati collegati a parametri incerti soltanto se siano divenuti certi i parametri a cui tali differenze siano collegate.

In questo senso si è espressa l’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 138/E/2004 per le prestazioni annuali ricorrenti corrisposte sulla base di contratti index linked che garantivano l’integrale rimborso del capitale investito, ma non anche un rendimento minimo e nella nota n. 954 per le prestazioni annuali ricorrenti corrisposte sulla base di contratti index linked che non garantivano non solo un rendimento finanziario minimo, ma neppure la restituzione integrale del capitale investito, né alla scadenza, né in caso di riscatto anticipato. Da ultimo, l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/E/2016 ha confermato che anche gli eventuali rendimenti finanziari inclusi nelle prestazioni annuali ricorrenti corrisposti sulla base di contratti unit linked sono imponibili soltanto se ed in quanto tali rendimenti abbiano assunto il carattere di certezza alla data della loro corresponsione.

Il regime fiscale delle prestazioni percepite per il riscatto parziale anticipato dei contratti unit ed index linked

Le prestazioni percepite per il riscatto parziale dei contratti unit ed index linked sono configurabili come prestazioni in forma di capitale. Pertanto anche tali prestazioni devono ritenersi assoggettabili ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 26% ai sensi del comma 4 dell’art. 45 del T.U.I.R. e dell’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 soltanto per la quota proporzionale ai rendimenti finanziari imponibili maturati a favore del beneficiario.

In questo senso si è da ultimo espressa l’Agenzia delle entrate nel par. 10.4. della circolare n. 8/E/2016, laddove si legge che, per l’assoggettabilità ad imposta sostitutiva dei capitali percepiti in sede di riscatto parziale, “l’importo dei premi riferibili al capitale erogato per effetto del riscatto” deve essere “determinato in base al rapporto tra il capitale erogato e il valore economico della polizza, cioè quello che verrebbe corrisposto se la polizza fosse venuta a scadenza alla data del riscatto parziale”.

Note:

[1] CGE, 1° marzo 2012, causa C-166/11, Ángel Lorenzo González Alonso contro Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE.

[2] L’art. 25-bis del T.U.F. ha esteso l’applicazione della normativa sulla sollecitazione all’investimento ai “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” e la lett. w-bis) dell’art. 1 del T.U.F. vi ha ricompreso anche “le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209”. Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che il collocamento di contratti unit linked fosse soggetto alla normativa sulla sollecitazione all’investimento, anche prima che fosse estesa l’applicazione di tale normativa ai contratti medesimi, “qualora il rischio c.d. di performance sia per intero addossato sull’assicurato” (così Cass. 18 aprile 2012, n. 6061).

[3] Nelle risoluzioni del 4 luglio 2002, n. 215/E, sulla sussistenza dell’obbligo di monitoraggio fiscale per i contratti unit linked, del 15 maggio 2003, n. 111/E, sulla trasformazione di contratti di assicurazione di tipo tradizionale in contratti unit linked e del 10 aprile 2008, n. 146/E, sull’imposta d’acconto sulle riserve matematiche dei contratti di assicurazione.

[4] Si veda la circolare n. 11/E/2012 sull’unificazione dell’aliquota sui redditi di natura finanziaria.

[5] Il comma 4 dell’art. 45 del T.U.I.R. considera “corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione”.

[6] L’attuale normativa disincentiva dunque la stipula di contratti di assicurazione recanti come prestazione principale una rendita rispetto a quella dei contratti recanti come prestazione principale un capitale, essendo stato oramai abolito il c.d. equalizzatore e cioè quel meccanismo che rendeva equivalente la tassazione al realizzo rispetto a quella alla maturazione.

[7] Pertanto l’attuale normativa legittima una discriminazione alla rovescia in quanto disincentiva la stipula con imprese italiane di contratti di assicurazione di tale tipo.

[8] L’assoggettabilità ad IRPEF delle rendite vitalizie erogate da altre imprese comporta una disparità di trattamento che sembra difficilmente giustificabile sul piano costituzionale.

[9] Il contribuente sembra però legittimato a chiedere la disapplicazione del divieto di deducibilità delle minusvalenze ai sensi del comma 2 dell’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente in quanto tale divieto è stato introdotto in funzione antielusiva.

[10] Inoltre, l’Agenzia delle entrate, nella circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, aveva precisato che, “per i redditi conseguiti in dipendenza di invalidità permanente, così come per quelli conseguiti in dipendenza di morte dell’assicurato, trova applicazione la disposizione contenuta nell’art. 6, comma 2, del T.U.I.R. che esclude, per tale fattispecie, qualsiasi ipotesi di tassazione”.

[11] In sostanza, lo switch risulta equiparabile, ad esempio, ad un’opzione accordata da uno strumento finanziario di conversione del tasso di interesse da fisso a variabile e viceversa.

[12] Per l’esclusione della rilevanza penale di tali contestazioni mi permetto di rinviare al mio precedente articolo “Nuovo delitto di infedele dichiarazione e rilevanza penale dell’elusione”, in Corr. Trib., 2016, pag. 1215.

[13] In particolare, la Corte di cassazione ha statuito che “il fenomeno della simulazione relativa (nell’ambito del quale può ricomprendersi la interposizione personale fittizia) non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni effettive e reali” (così Cass. 10 giugno 2011, n. 12788, nello stesso senso, fra le altre: Cass. 17 maggio 2017, n. 12316; Id., 30 dicembre 2015, nn. 26057 e 26058; Id., 28 ottobre 2015, n. 21952; Id., 9 ottobre 2015, n. 20250; Id., 25 marzo 2015, n. 5937, Id., 8 ottobre 2014, n. 21190, Id., 10 gennaio 2013, n. 450; Id., 10 gennaio 2013, n. 449; contra Cass. 15 aprile 2011, n. 8671 e Id., 3 aprile 2000, n. 3979).

[14] Il comma 7 dell’art. 7 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, sul “contenzioso tributario” per la verifica della sussistenza dei presupposti di applicabilità della predetta disposizione, ha ammesso la presentazione del solo interpello ordinario e non anche di quello antiabuso, proprio sulla base dell’assunto che, secondo quanto è precisato nella relativa relazione illustrativa (pag. 16), il suo ambito di applicazione è circoscritto alla sola “interposizione fittizia”.

[15] Tuttavia di recente nella sentenza del 17 maggio 2017, n. 12316 la Cassazione, dopo aver premesso che “l’art. 37, comma 3D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 svolge anche una funzione antielusiva e pertanto comprende anche i casi di interposizione reale, attuata mediante operazioni effettive e non simulate, aventi come scopo l’elusione del pagamento della imposta attraverso l’uso improprio di strumenti negoziali anche collegati tra loro”, ha del tutto coerentemente chiarito che in tal caso “deve trovare applicazione la disciplina probatoria e procedimentale (obbligo di contraddittorio preventivo) stabilita dalla disposizione antielusiva generale prevista dall’art. 37-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.

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