Monitoraggio fiscale e imprese di assicurazione estere stabilite senza succursale

Monitoraggio fiscale e imprese di assicurazione estere stabilite senza succursale

Corr. Trib. 5/2025, p. 450 e segg.

Le imprese di assicurazione estere stabilite in Italia senza succursale a ben vedere non sembrano destinatarie di obblighi di monitoraggio fiscale per non essere destinatarie di obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio italiana e, comunque, ammesso che lo fossero, devono ritenersi obbligate a trasmettere all’Agenzia delle Entrate esclusivamente i dati dei trasferimenti di mezzi di pagamento effettuati per conto o a favore di soggetti monitorati che si avvalgano di intermediari non residenti in Italia.

Il rinvio operato dall’art. 1 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (1), che disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale, per l’individuazione degli intermediari finanziari loro destinatari, nonché del loro oggetto, a quella degli obblighi antiriciclaggio, ha comportato l’inclusione fra i potenziali destinatari di tali obblighi anche delle imprese di assicurazione non residenti in Italia, che pur essendo operanti in regime di libertà di prestazione di servizi, sono ivi stabilite senza una succursale.

Senonché l’Agenzia delle Entrate (“AdE”), con la risposta n. 463/2022 e poi con la risoluzione n. 62/E/2023, ha sostenuto che tali imprese sarebbero destinatarie fin dal 4 luglio 2017 degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione ai trasferimenti di mezzi di pagamento da e verso l’estero in cui siano intervenuti a favore o per conto di persone fisiche, enti non commerciali, di società semplici e associazioni equiparate (“soggetti monitorati”), sebbene l’IVASS abbia reso operanti a loro carico solo taluni degli obblighi antiriciclaggio e solo dal 1° gennaio 2022 (2).

Pertanto, con tali pronunce le imprese stabilite in Italia senza succursale sono state rese dotte solo a settembre del 2022 che, a suo avviso, avrebbero dovuto adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale fin dal 4 luglio 2017, per di più con il rischio di irrogazione di una sanzione variabile proporzionale che appare chiaramente irragionevole e sproporzionata, non essendo comparabile a nessuna altra sanzione prevista per la violazione di obblighi di comunicazione all’AdE. Con il presente contributo si intendono ora illustrare le ragioni per cui questa conclusione non può essere accolta sulla base di un disincantato vaglio delle disposizioni di legge coinvolte. Vigilantibus non dormientibus iura succurrunt.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale sulle assicurazioni estere stabilite senza succursale

Come si ricorderà, l’art. 1 del D.L. n. 167/1990 già fin da quando con effetto dal 4 settembre 2013 era stato riformulato dall’art. 9 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 proprio per allineare gli obblighi di monitoraggio fiscale a quelli antiriciclaggio, aveva individuato come destinatari di tali obblighi mediante un doppio rinvio alla normativa antiriciclaggio gli “intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231” e, come oggetto degli obblighi medesimi, i dati relativi ai trasferimenti di mezzi di pagamento da e verso l’estero “oggetto di rilevazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)” del medesimo D.Lgs. n. 231/2007 e quindi dei dati registrati nel c.d. Archivio Unico Informatico (“AUI”) ai sensi del successivo art. 37, sempreché fossero posti in essere a favore o per conto di soggetti monitorati. Tuttavia, poiché le lett. g) ed n) del comma 1 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 231/2007 includevano fra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, rispettivamente, soltanto “le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’art. 2, comma 1, del CAP” e cioè nei rami vita e le loro “succursali insediate in Italia”, non erano previsti obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione estere prive di succursale in Italia.

Senonché l’art. 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, avvalendosi della disposizione dell’art. 15 della Legge 12 agosto 2016, n. 170, che aveva delegato il Governo ad “adottare … uno o più Decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”, ha nuovamente riformulato il comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 167/1990, considerando come destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale con effetto dal 4 luglio 2017, fra l’altro, gli “intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3, comma 2”, nonché “gli altri operatori finanziari di cui all’art. 3, comma 3, lettere a) e d) …” del D.Lgs. n. 231/2007 ed imponendo loro di trasmettere all’AdE “i dati di cui all’art. 31, comma 2” del medesimo D.Lgs., relativi ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad euro 15.000,00 in cui intervengano per conto o a favore di soggetti monitorati.

Inoltre, il richiamato comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007, avvalendosi a sua volta
della lett. b) dell’art. 15, comma 2, della Legge n. 170/2016, che aveva delegato il Governo a prevedere “la possibilità di procedere all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformità con le previsioni della medesima Direttiva in funzione di
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, ha per la prima volta incluso fra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e per conseguenza degli obblighi di monitoraggio fiscale, anche “gli intermediari bancari e finanziari”, ivi comprese le imprese di assicurazione, “aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana”, senza tuttavia definire quest’ultima nozione.

L’estensione degli obblighi di monitoraggio fiscale alle imprese così individuate si pone in contrasto con la predetta previsione di delega in quanto tale disposizione, come si è visto, imponeva di esclusivamente aggiornare l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio “in conformità con le previsioni della … Direttiva” 2015/849 e tale Direttiva vi ha incluso i soli intermediari stabiliti nel territorio di un altro Stato in forma diversa da una succursale emittenti di moneta elettronica e prestatori di servizi di Pagamento. Inoltre, tali obblighi duplicherebbero nella sostanza gli obblighi di comunicazione introdotti fin dal 1° gennaio 2016 dalla Direttiva 2014/107/UE, c.d. DAC 2, recante la disciplina del c.d. Common Reporting Standard, nonché dalla relativa normativa attuativa, fra l’altro, anche a carico delle imprese di assicurazione residenti in altri Stati UE di comunicare i dati anagrafici dei loro clienti non residenti titolari di polizze di assicurazione, nonché i dati identificativi di tali polizze proprio allo scopo di evitare che evadano le imposte nel loro stato di residenza fiscale, con la violazione non solo del principio di ragionevolezza, ma anche del principio di libertà di prestazione di servizi.

La nozione di imprese di assicurazioni estere stabilite in Italia senza succursale

Il comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 90/2017 non ha né fornito la definizione della nozione di imprese stabilite in Italia senza succursale, né ha individuato gli obblighi di cui sono de-stinatarie ai fini Antiriciclaggio, demandandone l’individuazione alle Autorità di vigilanza e quindi, per quanto attiene alle imprese assicurative, all’IVASS, mentre il comma 1 dell’art. 2 di tale D.Lgs. ha abrogato per i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio l’obbligo di istituire l’AUI e lo ha soppiantato con l’obbligo di conservare documenti, dati ed informazioni “utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Con lettera al mercato del 28 marzo 2018, l’IVASS, ha precisato che “i soggetti obbligati dovranno attenersi … alle previsioni contenute nei regolamenti dell’IVASS emanati in base alle vecchie previsioni di legge, solo nella misura in cui esse siano compatibili con la nuova disciplina di legge” e che “i soggetti obbligati devono applicare direttamente gli obblighi di adeguata verifica come previsti dalle nuove norme di legge”. Tuttavia la predetta Autorità ha confermato che “rimangono applicabili le norme in materia di … ambito di applicazione” contenute nel Regolamento IVASS 21 luglio 2014, n. 5 e, quindi, anche l’art. 3 di tale Regolamento che considerava come destinatarie degli obblighi antiriciclaggio soltanto le imprese aventi in Italia la propria sede legale o quantomeno una succursale.

Con l’art. 3 del Regolamento di attuazione n. 44 del 14 febbraio 2019 (“Reg. 44/2019”), l’IVASS, coerentemente con la nuova formulazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007, ha confermato l’inclusione fra i potenziali destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle “imprese stabilite senza succursale”, senza tuttavia procedere ancora alla loro individuazione, chiarendo nella Relazione illustrativa che “i requisiti dimensionali e organizzativi per individuare tale sottoinsieme nell’ambito delle imprese e degli intermediari che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi” sarebbero stati “definiti con un successivo Regolamento recante le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio”.

Soltanto con il provvedimento del 13 luglio 2021, n. 111 (“Provvedimento n. 111/2021”), tale Autorità ha definito le predette imprese nell’art. 4, individuandole nelle “imprese con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo – diverse da quelle considerate stabilite ai sensi dell’art. 23, comma 1-bis, del Codice – qualora le stesse congiuntamente: a) operino sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi” nei rami vita “b) distribuiscano sul territorio italiano prodotti assicurativi attraverso una rete di intermediari assicurativi appartenenti ad una
delle categorie” del CAP; “c) conseguano premi lordi contabilizzati (comunicati all’IVASS
dalla sede centrale dell’impresa stessa) superiori a euro 5 milioni”.

Inoltre, l’art. 14 del Reg. 111/2021 ha stabilito che “le imprese stabilite senza succursale e gli intermediari assicurativi si adeguano alle disposizioni” di cui sono destinatarie “a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione del presente Provvedimento” e quindi dal 1° gennaio 2022. Le imprese di assicurazioni non residenti che possono essere considerate stabilite in Italiasenza succursale sulla base della relativa definizione fornita dall’art. 4 del Reg. 111/2021, poiché il successivo art. 14 ha attribuito decorrenza a tale nuova definizione soltanto dal 1° gennaio 2022 devono ritenersi destinatarie degli obblighi di monitoraggio fiscale sanciti dall’art. 1 del D.L. n. 167/1990 soltanto a partire dalla predetta data.

Senonché, con la risoluzione n. 62/E/2023, l’AdE ha sorprendentemente sostenuto che, già “a decorrere dal 4 luglio 2017 sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale” anche “le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabilite senza succursale” che “vendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi attraverso una rete di intermediari assicurativi operanti sul territorio italiano …”, indipendentemente “da eventuali limiti e condizioni poste dall’IVASS ai fini dell’antiriciclaggio”. Ebbene, l’interpretazione così fornita dall’AdE non può essere condivisa per le ragioni qui di seguito esposte.

Innanzitutto il comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 167/1990 individua i destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale mediante il diretto riferimento, senza alcuna deroga o riserva agli “intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3, comma 2” del D.Lgs. n. 231/2007 e quindi agli intermediari bancari e finanziari così come individuati dalle relative norme di attuazione. Pertanto, la prima di tali disposizioni è chiaramente volta a mutuare la loro individuazione per relationem dalla seconda.

Inoltre, l’individuazione dei destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale negli stessi destinatari degli obblighi antiriciclaggio trova fondamento, fin dalla loro introduzione ad
opera dell’art. 9 della Legge n. 97/20123, in una precisa e chiara scelta legislativa di allineamento di tali obblighi come emerge dalla relazione illustrativa al Provvedimento del 24 aprile 2014, laddove recita che “il nuovo art. 1 del citato D.L. n. 167/1990 allinea … la disciplina in tema di monitoraggio alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto legislativo n. 231/2007”. Questa scelta legislativa è stata poi confermata anche dal D.Lgs. n. 90/2017 in quanto la relativa Relazione illustrativa, dopo aver premesso che “l’art. 8 introduce modifiche a disposizioni vigenti, volte a garantire il coordinamento tra le disposizioni modificate dallo schema di decreto e l’ordinamento nazionale”, conferma che “nel comma 7 sono stati introdotti i necessari adeguamenti del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167 … alle previsioni introdotte per effetto della novella al D.Lgs. n. 231/07, al fine di consentire la predisposizione di un quadro normativo complessivamente coerente con le disposizioni vigenti in materia di monitoraggio fiscale”.

Del resto, il D.Lgs. n. 90/2017 non poteva sganciare l’individuazione dei destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale da quella dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio per quanto attiene alle imprese di assicurazione con sede in un altro Stato membro stabilite senza succursale in Italia in quanto tale sganciamento era precluso dalla disposizione di delega dell’art. 15 della Legge n. 170/2016 a cui è stata data attuazione proprio tramite l’emanazione del D.Lgs. n. 90/2017. Ed infatti, tale disposizione, delegando il Governo ad “adottare … uno o più Decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”, non recava alcun principio di delega che legittimasse il Governo ad apportare modifiche alla disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale, proprio per il fatto che era stata approvata dal Parlamento per recepire la nuova Direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Pertanto il legislatore delegato poteva al limite introdurre soltanto mere modifiche di coordinamento dei riferimenti normativi, come ha espressamente dichiarato di aver inteso fare con l’art. 8 del D.Lgs. n. 90/2017 nella relativa relazione illustrativa sopra richiamata, ma non poteva anche estendere gli obblighi di monitoraggio fiscale a soggetti diversi dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio, né farli decorrere da una data antecedente di quasi cinque anni rispetto a quella da cui trovano applicazione gli obblighi antiriciclaggio. In caso contrario, la nuova formulazione del comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 167/1990, dovrebbe essere considerata costituzionalmente illegittima per inosservanza dei principi e criteri direttivi della disposizione di delega con la conseguente violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Del resto, la stessa risoluzione n. 62/E/2023 ha sostanzialmente mutuato la definizione di imprese con sede in un altro Stato membro stabilite senza succursale in Italia fornita dall’IVASS nell’art. 4 del Provvedimento n. 111/2021. Ed infatti, tale risoluzione ha pedissequamente ricalcato i primi due requisiti di natura qualitativa di tale definizione, laddove, come si è visto, ha ritenuto qualificabili come tali le “imprese che vendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi” e che si avvalgono di “una rete di intermediari assicurativi operanti sul territorio italiano e appartenenti ad una delle categorie” individuate dal Codice delle Assicurazioni, mentre ha escluso la rilevanza del terzo requisito di natura quantitativa relativo ai “premi lordi contabilizzati (comunicati all’IVASS dalla sede centrale dell’impresa stessa) superiori a euro 5 milioni”.

Pertanto la pretesa dell’AdE di individuare le imprese destinatarie degli obblighi di monitoraggio fiscale fin a partire dal 4 luglio 2017 sulla base di due requisiti che sono stati definiti soltanto dalla data del 13 luglio 2021 di emissione del predetto provvedimento e con effetto dal 1° gennaio 2022 non solo è infondata, per quanto sinora esposto, ma si pone altresì in contrasto tanto con il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dall’art. 3 dello Statuto del contribuente, facendo retroagire gli obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle predette imprese di quasi cinque anni, quanto con il principio di legalità delle sanzioni amministrative sancito dall’art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, determinando l’irrogazione di sanzioni per la violazione di obblighi che la legge non prevedeva alla data della presunta commissione di tali violazioni.

Gli obblighi di monitoraggio non scattano in difetto di obblighi di adeguata verifica

Il comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 167/1990, ponendo in via generale a carico degli
intermediari finanziari di cui al comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 e quindi anche delle imprese di assicurazione stabilite senza succursale l’obbligo di trasmettere all’AdE “i dati di cui all ’art. 31, comma 2” del D.Lgs. n. 231/2007 relativi ai trasferimenti da e verso l’estero di mezzi di pagamento in cui intervengano ha inteso imporre loro di trasmettere soltanto i dati relativi a tali trasferimenti che, ai sensi e per gli effetti di quest’ultima disposizione abbiano l’obbligo di acquisire in sede di adeguata verifica della clientela.

Nozione di imprese di assicurazioni estere stabilite in Italia senza succursale
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 62/E/2023, mutuando la definizione di imprese di assicurazione con sede in un altro Stato membro stabilite senza succursale in Italia fornita dall’IVASS, ha ritenuto qualificabili come tali le imprese che vendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi e che si avvalgono di una rete di intermediari assicurativi operanti sul territorio italiano e appartenenti ad una delle categorie individuate dal Codice delle Assicurazioni, mentre ha escluso la rilevanza del requisito di natura quantitativa relativo ai premi lordi contabilizzati superiori a 5 milioni di euro.

Come si ricorderà, originariamente il comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 167/1990 imponeva agli intermediari finanziari di conservare e trasmettere all’AdE i dati relativi a tutti i trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a euro 10.000,00 effettuati per conto o a favore di soggetti monitorati.

Senonché l’art. 9 della Legge n. 97/2017 aveva riformulato il comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 167/1990 con effetto dal 4 settembre 2013, imponendo agli intermediari finanziari di trasmettere taluni dei dati oggetto degli obblighi di registrazione e conservazione previsti dalla normativa antiriciclaggio ovverosia “i dati … oggetto di rilevazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del citato D.Lgs. n. 231 del 2007” e quindi i dati registrati nell’AUI.

Coerentemente, il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 167/1990, come riformulato dall’art. 9 della Legge n. 97, ha attribuito al Direttore dell’AdE il compito di stabilire, con proprio provvedimento, le “modalità e termini” di trasmissione dei dati, nonché la facoltà di limitare tale trasmissione “per specifiche categorie di operazioni o causali”. Pertanto, con il provvedimento del 24 aprile 2014, poi sostituito dal Provvedimento del 16 luglio 2015 per la correzione di un errore nella causale DB, l’AdE aveva precisato al par. 2 che i dati dei trasferimenti da o verso l’estero “sono comunicati, limitatamente alle operazioni oggetto di registrazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b” del D.Lgs. n. 231/2007 e che “le causali da utilizzare ai fini della comunicazione sono quelle analiticamente indicate nell’allegato n. 1”, e cioè le causali AA, 72, 44, BQ e BP indicate nel provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013, relativo alla tenuta dell’AUI. Di conseguenza, l’art. 1 del D.L. n. 167/1990 imponeva agli intermediari finanziari di trasmettere al ricorrere degli ulteriori presupposti previsti da tale disposizione, esclusivamente i dati delle operazioni oggetto di registrazione nell’AUI con le causali indicate nel richiamato provvedimento.

A partire dal 4 luglio 2017, l’art. 8 del D.Lgs. n. 90/2017 ha modificato la formulazione del comma 1 dell’art. 1 del D.L. n. 167/1990, ponendo a carico degli intermediari finanziari l’obbligo di trasmettere, per i trasferimenti di mezzi di pagamento, non più “i dati … oggetto di rilevazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del citato D.Lgs. n. 231 del 2007”, bensì “i dati di cui all’art. 31, comma 2” del D.Lgs. n. 231/2007.

Senonché tale modifica è dettata esclusivamente dall’esigenza di rendere coerente la formulazione della predetta disposizione con quella delle disposizioni antiriciclaggio in cui sono stati eliminati “tutti i riferimenti agli obblighi di registrazione con specifiche modalità tecniche” e quindi all’obbligo di tenuta dell’AUI, “a vantaggio di norme più snelle” e, al tempo stesso, con la loro traslazione dagli artt. da 36 a 40 ai precedenti articoli da 31 a 34 del D.Lgs. n. 231/2007.

In questo senso depone la Relazione illustrativa all’art. 8 del D.Lgs. n. 90/2017, da cui emerge la volontà di mantenere allineati gli obblighi di monitoraggio fiscale a quelli antiriciclaggio laddove, dopo aver premesso che “l’art. 8 introduce modifiche a disposizioni vigenti, volte a garantire il coordinamento tra le disposizioni modificate dallo schema di decreto e l’ordinamento nazionale”, puntualizza che “nel comma 7 sono stati introdotti i necessari adeguamenti del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167 … alle previsioni introdotte per effetto della novella al D.Lgs. n. 231/07 …”.

Inoltre, il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 167/1990, continuando ad attribuire all’AdE il potere di definire “modalità e termini” di trasmissione dei dati dei trasferimenti, nonché quello di limitare gli obblighi di trasmissione “per specifiche categorie di operazioni o causali”, non essendo stato modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 90/2017, presuppone implicitamente che l’individuazione dei dati da trasmettere sia ancora rimessa alla normativa antiriciclaggio.

Del resto, la volontà di mantenere allineati gli obblighi di monitoraggio fiscale con quelli antiriciclaggio risulta confermata dalla sostituzione, ad opera dell’art. 16 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (3), del limite di rilevanza di 15.000 euro per operazioni singole o frazionate previsto dall’art. 1 del D.L. n. 167/1990 con il limite di 5.000 euro per singola operazione per renderlo omogeneo con il corrispondente limite introdotto dalla Banca d’Italia agli effetti antiriciclaggio.

Comunque, un’ulteriore conferma che l’art. 1 del D.L. n. 167/1990, anche nella sua nuova
formulazione, impone di trasmettere all’AdE i soli dati dei trasferimenti di mezzi di pagamento da e verso l’estero eseguiti per conto di soggetti monitorati acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 231/2007 è stata da ultimo fornita non solo dalla risoluzione n. 62/E/2023 (4), ma anche dal Provvedimento del Direttore dell’AdE 9 maggio 2024, che ha sostituito il previgente provvedimento per la trasmissione dei dati da eseguire a partire dalla sua pubblicazione. Ed infatti, la relativa relazione ha precisato che sono “comunicati, limitatamente ai dati e ai documenti conservati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i dati dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a 5.000 euro, aventi ad oggetto i mezzi di pagamento … eseguiti … per conto o a favore” di soggetti monitorati.

Inoltre, il par. 2.2. di tale provvedimento, rinviando all’allegato 5 per l’individuazione delle causali da utilizzare, ha confermato che tali causali sono quelle prima individuate con l’aggiunta delle due sole nuovi causali attinte dal Provvedimento Banca d’Italia del 24 marzo 2020, avente come destinatari Esclusivamente gli intermediari bancari e finanziari e cioè le causali D9 sottoscrizione polizze assicurative rami vita, che deve essere utilizzata e per il pagamento dei premi, e D8 estinzione polizze assicurative rami vita, che deve essere utilizzata per la liquidazione delle prestazioni. Senonché non sembra che le imprese di assicurazione stabilite senza succursale siano destinatarie anche di obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e dei relativi provvedimenti di attuazione, sebbene l’art. 17 e seguenti di tale D.Lgs. includerebbero fra i propri destinatari in via generale tutti “i soggetti obbligati”.

È bensì vero che il Reg. 44/2019, dopo aver definito nell’art. 2, come “imprese”, le “imprese di assicurazione con sede legale in Italia, le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in un Paese aderente allo SEE o in uno Stato terzo, che operano nei rami vita” e, come “imprese stabilite senza succursale”, le “imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell’UE o in un Paese aderente allo SEE, stabilite senza succursale in … che operano nei rami vita”, ha precisato che anche “un’impresa stabilita senza succursale è tenuta ad adottare presidi, controlli e procedure sulla base di quanto previsto nei Capi II e III” del predetto Reg. 44/2019 e quindi anche del capo III che disciplina gli obblighi di adeguata verifica.

Tuttavia il comma 7 dell’art. 28 di tale Regolamento e gli artt. 7 ed 11 del Provvedimento n. 111/2021 hanno espressamente incluso le imprese stabilite senza succursale soltanto fra le destinatarie dell’obbligo di consentire l’accesso completo e tempestivo ai documenti, dati e informazioni da loro conservati, anche all’estero, e dell’obbligo di nomina di un responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette che svolge i compiti di cui all’art. 18, commi 6, 7 e 8, del Regolamento IVASS n. 44/2019” e la relativa relazione illustrativa ha precisato che non si è inteso estendere a tali imprese di assicurazione gli obblighi previsti per le imprese di assicurazione con sede secondaria in Italia.

Pertanto, le imprese stabilite in Italia senza succursale, non risultando destinatarie di obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, non possono neppure ritenersi destinatarie di obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 167/1990, proprio per il fatto che, come si è rilevato, questa seconda disposizione impone di trasmettere i dati di cui è obbligatoria l’acquisizione sulla base della prima.

Dati acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela
Le imprese di assicurazione stabilite in Italia senza succursale, non risultando destinatarie di obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, non possono neppure ritenersi destinatarie di obblighi di monitoraggio fiscale, proprio per il fatto che questa seconda disciplina impone di trasmettere i dati di cui è obbligatoria l’acquisizione sulla base della prima.

Gli obblighi di monitoraggio scattano solo per i trasferimenti tramite intermediari esteri.
Le imprese stabilite in Italia senza succursale, ammesso e non concesso che siano destinatarie di obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e quindi di obblighi di monitoraggio fiscale, dovrebbero trasmettere esclusivamente i dati dei trasferimenti di mezzi di pagamento eseguiti per conto o a favore di soggetti monitorati che si avvalgano di intermediari non residenti.

Come si è visto, il Direttore dell’AdE, dando attuazione al comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 167/1990 laddove gli consentiva di limitare gli obblighi di monitoraggio fiscale “per specifiche categorie di operazioni o causali”, con il Provvedimento del 24 aprile 2014 ha stabilito nel par. 2.4. che tali obblighi sussistono solo per “le causali … analiticamente indicate nell’allegato 1” e cioè le causali AA, 72, 44, BQ e BP per la registrazione dei dati delle operazioni agli effetti della disciplina antiriciclaggio a cui il Provvedimento 9 maggio 2024 ha ora aggiunto anche le causali D8 e D9.

Ebbene, i trasferimenti di mezzi di pagamento in cui le imprese di assicurazioni stabilite senza succursale in Italia possono trovarsi ad intervenire per conto o a favore di soggetti monitorati sono individuabili esclusivamente in quelli che presentano la causale AA ovverosia nei “bonifici da/per l’estero”, qualificandosi come tali i “bonifici che hanno come intermediario della controparte un soggetto ubicato su piazza estera” in quanto nei trasferimenti di mezzi di pagamento che presentino le causali 72, 44, BQ e BP, essendo costituiti dall’accredito, incasso, addebito o pagamento per utilizzo di credito documentario da e per l’estero dal pagamento e incasso di rimesse documentate da e per l’estero sono le banche od altri intermediari ad intervenire. Pertanto le predette imprese, quand’anche fossero destinatarie di obblighi di monitoraggio fiscale, dovrebbero ritenersi obbligate a trasmettere all’AdE i soli dati dei bonifici bancari eseguiti a loro favore da soggetti monitorati per l’incasso dei premi mediante l’addebito dei conti correnti detenuti da questi ultimi presso intermediari non residenti, nonché di quelli da loro eseguiti a favore di soggetti monitorati per il pagamento delle prestazioni mediante accredito dei conti correnti detenuti sempre da questi ultimi presso intermediari non residenti.

Monitoraggio per i trasferimenti tramite intermediari esteri
Le imprese di assicurazione non residenti stabilite senza succursale non dovrebbero avere l’obbligo di trasmettere i dati non solo dei bonifici bancari eseguiti a loro favore da soggetti monitorati per il pagamento dei premi, mediante l’accredito dei conti correnti detenuti da questi ultimi presso intermediari residenti, ovvero dei bonifici da loro eseguiti a favore di soggetti monitorati per il pagamento delle  prestazioni, mediante l’addebito dei conti correnti detenuti sempre da questi ultimi presso intermediari residenti; non dovrebbero trasmettere neppure i dati dei bonifici bancari con cui trasferiscano la massa dei premi raccolti dagli assicurati sui loro conti correnti detenuti presso intermediari non residenti, ovvero trasferiscano da questi ultimi conti correnti la provvista necessaria per il pagamento delle prestazioni sui conti correnti da loro detenuti presso intermediari residenti.

Per contro, le imprese di assicurazione non residenti stabilite senza succursale non dovrebbero avere l’obbligo di trasmettere i dati non solo dei bonifici bancari eseguiti a loro favore da soggetti monitorati per il pagamento dei premi, mediante l’accredito dei conti correnti detenuti da questi ultimi presso intermediari residenti, ovvero dei bonifici da loro eseguiti a favore di soggetti monitorati per il pagamento delle prestazioni, mediante l’addebito dei conti correnti detenuti sempre da questi ultimi presso intermediari residenti, ma neppure dei bonifici bancari con cui trasferiscano la massa dei premi raccolti dagli assicurati sui loro conti correnti detenuti presso intermediari non residenti ovvero trasferiscano da questi ultimi conti correnti la provvista necessaria per il pagamento delle prestazioni sui conti correnti da loro detenuti presso intermediari residenti. Ed infatti tali imprese, riscuotendo i premi, diventano titolari del relativo controvalore in contropartita di un debito nei confronti degli assicurati contabilizzato nel passivo del bilancio collegato all’andamento di una gestione interna ovvero del valore di attività finanziarie o indici, mentre quando pagano le prestazioni adempiono il debito così contratto nei loro confronti. Inoltre, le predette imprese di assicurazioni non residenti devono comunque ritenersi esonerate ai sensi del comma 4 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 461/1997 dall’obbligo di trasmettere all’AdE i dati dei bonifici bancari da loro effettuati per il tramite di intermediari non residenti a favore di intermediari residenti per il pagamento delle prestazioni a soggetti monitorati, nel caso in cui abbiano da loro ricevuto l’incarico di applicare l’imposta sostitutiva del 26% sui redditi inclusi nelle predette prestazioni, laddove statuisce che “gli obblighi di rilevazione previsti dall’art. 1 del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167 … non si applicano … per i trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”. Ed infatti tale disposizione esclude la sussistenza degli obblighi di dichiarazione per il semplice fatto che, qualora i capitali trasferiti dall’estero siano risultati produttivi di redditi di capitali, tali redditi siano assoggettati ad imposta sostitutiva.

Del resto, anche l’AdE nella risoluzione n. 62/E/2023 ha lasciato intendere che l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale a carico degli intermediari è accordato alla condizione che i trasferimenti di capitali dall’estero possano includere redditi di capitale e, nel caso in cui li includano, tali redditi siano assoggettati ad imposta. Ed infatti, la predetta Agenzia ha precisato che “l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le compagnie di assicurazione estere, operanti in Italia in LPS, che optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi ai sensi dell’art. 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 è riconosciuto fintantoché nell’operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di monitorare (rectius, tracciare) i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano”, ma anche che “la compagnia di assicurazione estera che opta per la tassazione sostitutiva dei predetti redditi è esonerata dalla rilevazione, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge n. 167 del 1990, del trasferimento relativo alle suddette somme”.

Infine, le imprese di assicurazione non residenti stabilite senza succursale, indipendentemente dalle condizioni che precedono, devono ritenersi esonerate dagli obblighi di monitoraggio fiscale se tali obblighi siano stati assolti da altro intermediario. Ed infatti, l’AdE nella risoluzione n. 62/E/2023 ha precisato che, allorché “il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più intermediari tra quelli individuati dal citato art. 1 … il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti dell’operazione di trasferimento esoneri  dall’adempimento l’altro intermediario, a condizione che quest’ultimo possa dare evidenza dell’avvenuta comunicazione da parte dell’intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale” ovvero, in assenza, tale evidenza sia ottenuta dall’AdE tramite l’esercizio dei suoi poteri.

Note:

(*) Avvocato in Roma e in Milano e docente a contratto presso l’Università LUISS

(1) Convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227.

(2) Per una compiuta analisi critica delle due pronunce dell’Agenzia delle Entrate, cfr. G. Scifoni, “Lo strano caso del monitoraggio fiscale delle polizze assicurative”, in Corr. Trib., n. 1/2025, pag. 57.

(3) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.

(4) È precisato nella risoluzione che, “per quanto concerne l’ambito oggettivo, le comunicazioni riguardano: i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela” e che “gli intermediari in sede di comunicazione, devono attenersi alle specifiche tecniche indicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 58231 del 24 luglio 2014”.

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