Con la sentenza 4 maggio 2021, n. 5040 allegata, la sez, 16 della CTP di Roma ha ritenuto che la società proprietaria di un fabbricato non è tenuta al pagamento dell’IMU, nel caso in cui tale fabbricato sia stato occupato illegittimamente, in quanto la predetta società non realizza il presupposto di tale tributo e cioè il possesso che deve essere valutato non solo dal punto di vista formale, ma anche da un punto di vista fattuale.
In particolare, la controversia trae origine da un avviso di accertamento IMU notificato dal Comune di Roma Capitale ad una società proprietaria di un fabbricato stabilmente occupato per atto illecito sin dall’aprile 2013, nonostante le numerose azioni legali intraprese da tale società per ottenerne lo sgombero.
Ebbene, la società ha presentato ricorso alla CTP di Roma avverso il predetto avviso di accertamento, sostenendo che sono gli occupanti ad aver acquisito il possesso del fabbricato agli effetti dell’IMU per il fatto che tale nozione, in mancanza di un’espressa ed autonoma definizione nella relativa normativa, non può che essere interpretata secondo la definizione dell’art. 1140 c.c. Ed infatti, costoro esercitano su tale fabbricato un potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà (integrando gli estremi del c.d. corpus possessionis) e mostrano l’intenzione di possedere tale complesso come se fossero proprietari (integrando gli estremi del c.d. animus possidendi).
Del resto, gli occupanti, avendo iniziato ad esercitare tale potere di fatto per atto illecito e clandestinamente e quindi senza alcun precedente titolo, devono presumersi come possessori di tale fabbricato ai sensi dell’art. 1141 cod. civ., laddove dispone che “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”.
Ebbene, la CTP di Roma con la sentenza allegata ha pienamente accolto le argomentazioni esposte. I giudici di prime cure, infatti, dopo aver premesso che “il possesso, deve essere considerato oltre che in diritto anche in fatto” hanno rilevato che “nel caso di cui si tratta il possesso” del complesso immobiliare “è stato sottratto abusivamente al proprio titolare e di ciò è stata data ampia dimostrazione a questo Collegio avendo il ricorrente esperito tutti i rimedi giuridici per riottenerne la disponibilità” e concluso che “la tassazione di un cespite che non è atto a produrre alcun reddito contrasta esplicitamente con i principi del dettato dalla Costituzione” espressi nelle “conclusioni affermate dalla Corte Costituzionale ed i numerosi deliberati della Suprema Corte di Cassazione” a fronte dei quali “di nessun pregio appaiono le controdeduzioni dell’Ente impositore che appaiono solo formali”.
La sentenza allegata risulta sicuramente di interesse per il fatto che consolida ulteriormente l’orientamento che le Commissioni Tributarie sembrano aver finora privilegiato, in mancanza di specifiche pronunce della Corte di Cassazione, per quanto attiene all’applicabilità di IMU e TASI su fabbricati illegittimamente occupati.
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