Secondo la Corte Costituzionale il nuovo art. 20 del TUR è norma genuina di sistema

Secondo la Corte Costituzionale il nuovo art. 20 del TUR è norma genuina di sistema

Sono lieto di segnalare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 39/2021 ha dichiarato manifestamente infondate tanto le questioni di legittimità costituzionale del nuovo art. 20 del TUR, come modificato dalla c.d. legge Bilancio 2018, sollevate dalla CTP di Bologna per la pretesa violazione degli art. 3 e 53 Cost., poiché sono prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con dalla Corte di Cassazione con la sua precedente ordinanza e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020, quanto le questioni di legittimità costituzionale della norma interpretativa dell’art. 1, comma 1084, della legge di bilancio 2019 sollevate dalla medesima CTP di Bologna per la pretesa irragionevolezza della scelta di attribuire valenza retroattiva al nuovo art. 20 del TUR perché “la legittimità di un intervento che attribuisce forza retroattiva a una genuina norma di sistema non è contestabile nemmeno quando esso sia determinato dall’intento di rimediare a un’opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993)”.

Pertanto, secondo il giudice delle leggi, il nuovo art. 20 del TUR non solo costituisce una genuina norma di sistema, ma ha anche assolto all’importante funzione di ricondurre l’applicazione dell’imposta di registro nell’alveo della linea di politica del diritto a suo tempo prescelta dal legislatore – da cui si era purtroppo dipartita la giurisprudenza – nel senso di assoggettare a tale imposta gli atti sulla base dei effetti giuridici da loro prodotti, prescindendo da atti collegati e da elementi extratestuali. Da ciò ne consegue che tale disposizione, proprio in quanto norma di sistema, dovrà costituire anche la base anche per stabilire se la condotta del contribuente dia luogo ad un abuso del diritto fiscale così da restringere notevolmente gli spazi per formulare ancora una siffatta contestazione, come ho già evidenziato nell’ultimo mio articolo pubblicato sul Corriere Tributario 2021.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *