La responsabilità solidale del cessionario d’azienda è in ogni caso limitata al debito risultante agli atti dell’A.F. alla data del trasferimento anche qualora non si sia procurato un certificato attestante l’esistenza di contestazioni in corso o già definite a carico del cedente

La responsabilità solidale del cessionario d’azienda è in ogni caso limitata al debito risultante agli atti dell’A.F. alla data del trasferimento anche qualora non si sia procurato un certificato attestante l’esistenza di contestazioni in corso o già definite a carico del cedente

Con la sentenza 18 febbraio 2021, n. 235, la CTR dell’Emilia-Romagna statuendo sulla legittimità di una cartella di pagamento emessa a carico di una Contribuente in qualità di cessionaria d’azienda a norma dell’art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha escluso che possa ritenersi solidalmente responsabile il cessionario d’azienda per i debiti fiscali del cedente, ancorché non si sia procurato un certificato dei carichi pendenti attestante l’esistenza di contestazioni in corso o già definite a carico del cedente, qualora l’Ufficio non abbia dimostrato in giudizio che alla data del trasferimento dell’azienda dagli atti dell’A.F. risultasse un debito fiscale.

In particolare, i giudici d’appello, recependo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17264 del 2017, hanno statuito che “la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria non è riservata soltanto al cessionario che abbia richiesto preventivamente l’attestazione della posizione debitoria del cedente … ma anche al cessionario che non l’abbia richiesta, poiché una diversa interpretazione comporterebbe un effetto sostanzialmente sanzionatorio che confligge con la ratio di favore della norma e pone seri problemi di conciliabilità con i principi in tema di predeterminazione delle sanzioni e dei criteri di quantificazione”.

Secondo quanto riconosciuto dalla CTR dell’Emilia-Romagna, “una interpretazione dall’art. 14, commi 2 e 3, che faccia conseguire alla mancata richiesta del certificato di debenza una ancor più estesa responsabilità del cessionario, finirebbe per avvicinare il regime della cessione conforme a legge, ingiustificatamente e in contrasto con il dettato normativo, a quello previsto per il caso di frode”.

Pertanto, essendo, nel caso di specie “incontestata la mancata dimostrazione da parte dell’Ufficio dell’esistenza del debito agli atti dell’amministrazione all’epoca del trasferimento” i giudici di appello hanno accolto integralmente il ricorso in appello della Contribuente ed annullato la cartella di pagamento.

Avv. Stefano Selbmann
Avv. Agostino A. Sarzana

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