Le lacune del decreto-legge n. 18/2020: i termini per il versamento di somme dovute in base ad atti impositivi e per il compimento di atti difensivi endoprocedimentali

Le lacune del decreto-legge n. 18/2020: i termini per il versamento di somme dovute in base ad atti impositivi e per il compimento di atti difensivi endoprocedimentali

Segnalazione Fiscale n.1/2020

Le lacune del decreto-legge n. 18/2020: i termini per il versamento di somme dovute in base ad atti impositivi e per il compimento di atti difensivi endoprocedimentali

L’art. 68 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. Cura Italia, in corso di conversione presso il Parlamento, secondo la relativa rubrica, disciplina la “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione”.

Senonché tale disposizione, pur avendo accordato una sospensione generale dei termini di versamento di tutte le cartelle di pagamento dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, non pare aver accordato un’analoga sospensione anche per le somme dovute sulla base di avvisi di accertamento o di liquidazione.

Ed infatti, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5 del 2020 ha precisato che l’art. 68 del decreto-legge n. 18 non avrebbe autonomamente sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 anche i termini di versamento delle imposte sui redditi, IRAP ed IVA dovute sulla base di accertamenti esecutivi.

Pertanto, qualora il termine per la presentazione del ricorso avverso tali atti scadesse dopo il 31 maggio 2020, il versamento potrebbe essere differito anche dopo tale data posto che il versamento delle somme dovute sulla base di atti impositivi esecutivi deve essere effettuato entro il termine per la presentazione del ricorso.

Tuttavia, qualora il termine per la presentazione del ricorso scadesse dal 12 maggio 2020 al 30 maggio 2020, il versamento dovrebbe essere eseguito entro tale minor termine e non potrebbe quindi essere eseguito dopo il 31 maggio 2020.

Inoltre, stando alla presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate, non potrebbe coerentemente ritenersi differito a dopo il 31 maggio 2020 neppure il versamento di somme di cui sia stato intimato il pagamento sulla base di accertamenti esecutivi confermati dalle Commissioni Tributarie.

Pertanto tali somme dovrebbero essere comunque versate entro 60 giorni dalla data di notifica di tali intimazioni.

Né può obbiettarsi che le procedure di esecuzione forzata sarebbero comunque sospese per un periodo di 180 giorni dall’affidamento della riscossione delle somme ad Agenzia Entrate Riscossione.

Ed infatti, non solo tale Agenzia potrebbe adottare misure cautelari – sebbene sul suo sito ha preannunciato che non provvederà all’adozione di tali misure – ma il carico tributario, non essendo sospeso, potrebbe comportare il blocco dei rimborsi e dei pagamenti dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Ma v’è di più. Stando a quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, non sarebbero sospesi fino alla data del 31 maggio 2020 neppure i termini di versamento delle somme richieste con atti impositivi relativi all’imposta di registro e alle altre imposte indirette, nel caso in cui tali termini decorrano dalla notifica di tali atti.

Pertanto, qualora i versamenti così individuati non siano eseguiti entro tale termine potrebbe rendersi applicabile anche la sanzione per omesso versamento del 30 per cento.

Infine, non è chiaro se siano sospesi anche i termini per la presentazione delle osservazioni sui processi verbali di contestazione ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, nonché per la risposta alle richieste di chiarimenti formulate ai sensi dell’art. 10-bis del d.P.R. n. 600/1973.

Ed infatti, l’Agenzia delle Entrate non ha finora confermato se a tali atti sia applicabile l’art. 62 del decreto-legge n. 18/2020, laddove ha stabilito che per i contribuenti operanti in Italia “sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”.

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