{"id":9527,"date":"2019-09-19T09:57:10","date_gmt":"2019-09-19T08:57:10","guid":{"rendered":"https:\/\/escalar.it\/?p=9527"},"modified":"2023-09-20T08:53:22","modified_gmt":"2023-09-20T07:53:22","slug":"per-lapplicabilita-dellesenzione-da-iva-alle-attivita-di-coassicuratrice-delegataria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/per-lapplicabilita-dellesenzione-da-iva-alle-attivita-di-coassicuratrice-delegataria\/9527\/","title":{"rendered":"Per l&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;esenzione da IVA alle attivit\u00e0 di coassicuratrice delegataria"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">Corr. Trib. 39\/2018, p. 2995 e segg. <\/pre>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><em>Le attivit\u00e0 svolte dalla coassicuratrice delegataria sono esenti da IVA come&nbsp;<\/em><strong><em>servizi<\/em><\/strong><em>&nbsp;di&nbsp;<\/em><strong><em>intermediazione<\/em><\/strong><em>&nbsp;relativi a prestazioni di coassicurazione o servizi che integrano tali prestazioni sul piano economico, in quanto essa provvede anche alla <strong>negoziazione e conclusione del contratto di coassicurazione<\/strong>.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Riferimenti<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, Art. 10.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Non sembra destinato a sopirsi il contrasto interpretativo apertosi in giurisprudenza sul regime IVA delle attivit\u00e0 svolte dalla coassicuratrice delegataria nelle operazioni di coassicurazione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il contrasto interpretativo&nbsp;sul regime IVA delle attivit\u00e0 svolte&nbsp;dalla coassicuratrice delegataria<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019Agenzia delle entrate ha contestato che tali attivit\u00e0 non sarebbero esenti da IVA in quanto costituirebbero servizi amministrativi resi dalla coassicuratrice delegataria a beneficio delle coassicuratrici deleganti.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza di merito sembra tuttora prevalentemente orientata a ritenere che le attivit\u00e0 svolte dalla coassicuratrice delegataria siano esenti da IVA, sulla base di tre motivazioni fra di loro alternative. In particolare, tale giurisprudenza ha sostenuto che dette prestazioni siano esenti da IVA come operazioni di assicurazione ai sensi del n. 2 dell\u2019art.&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000109684ART11',notxt:1})\">10, comma 1<\/a>, del&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000109684ART0',notxt:1})\">D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633<\/a>&nbsp;(\u201c<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000109684ART0',notxt:1})\">D.P.R. n. 633<\/a>\u201d) in quanto integrerebbero il servizio di coassicurazione, come servizi di intermediazione relativi ad operazioni di assicurazione esenti da IVA ai sensi del successivo n. 9 in quanto la coassicuratrice delegataria gestisce non solo l\u2019esecuzione, ma anche la conclusione del contratto di coassicurazione, e come operazioni accessorie ad operazioni di assicurazione esenti da IVA ai sensi dell\u2019art. 12 del predetto D.P.R. in quanto consentono agli assicurati di fruire alle migliori condizioni del servizio di coassicurazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione ha inizialmente ritenuto che i servizi resi dalle coassicuratrici delegatarie possano risultare esenti da IVA, pur non essendo di per s\u00e9 configurabili come operazioni di assicurazione, in quanto integrino sul piano economico la prestazione del servizio di coassicurazione. In particolare, la Suprema Corte, dopo aver premesso che la \u201ccoassicuratrice, con la cd. \u2018clausola di delega\u2019, era stata autorizzata a effettuare attivit\u00e0 nell\u2019interesse comune delle altre societ\u00e0 coassicuratrici&#8230; consistenti, tra l\u2019altro, nella stipula del contratto (!), nella riscossione del premio e nella determinazione ed eventuale liquidazione del danno\u201d, ha rilevato che la CGE, nella sentenza 25 febbraio 1999, causa C-349\/96, Card Protection Plan Ltd, ha chiarito che, se da un lato \u201cciascuna prestazione di servizio dev\u2019essere considerata di regola come autonoma e indipendente, dall\u2019altro lato, la prestazione costituita da un unico servizio sotto il profilo economico non dev\u2019essere artificialmente divisa in pi\u00f9 parti per non alterare la funzionalit\u00e0 del sistema dell\u2019IVA, per cui occorre individuare gli elementi caratteristici dell\u2019operazione di cui trattasi per stabilire, in concreto, se il soggetto passivo fornisca al consumatore, considerato come consumatore medio, pi\u00f9 prestazioni principali distinte o un\u2019unica prestazione\u201d e che \u201csi configura una prestazione unica, in particolare, nel caso in cui uno o pi\u00f9 elementi confluiscono nella prestazione principale, mentre una prestazione dev\u2019essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa&#8230; costituisce&#8230; il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore\u201d. Pertanto Essa, in base a tale orientamento della CGE, ha fissato il principio di diritto secondo cui \u201cl\u2019esenzione si estende&#8230; alla pluralit\u00e0 di prestazioni idonee ad integrare il servizio assicurativo sotto il profilo economico, per cui occorre individuare gli elementi caratteristici dell\u2019operazione di cui trattasi per stabilire, se il soggetto passivo fornisca all\u2019assicurato, considerato come consumatore medio, attraverso la pluralit\u00e0 di attivit\u00e0 poste in essere, pi\u00f9 prestazioni principali distinte o un\u2019unica prestazione, sempre che il prestatore di servizi si sia impegnato esso stesso nei confronti dell\u2019assicurato a garantire a quest\u2019ultimo la copertura di un rischio e sia vincolato all\u2019assicurato da un rapporto contrattuale\u201d, demandando al giudice di merito l\u2019accertamento se \u201cl\u2019operazione controversa debba essere considerata ai fini dell\u2019IVA, unitariamente come \u2018operazione di assicurazione\u2019, ovvero come costituita da prestazioni indipendenti ovvero se ricorrano prestazioni accessorie\u201d (cos\u00ec Cass. n. 22429\/2016; conf. Cass. nn. 5885\/2017, 23785\/2017 e 18427\/2018).<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 la Cassazione di recente sembra aver cambiato orientamento, senza richiedere l\u2019intervento delle Sezioni Unite e della CGE, n\u00e9 rinviare i giudizi al giudice di merito per l\u2019esecuzione di ulteriori accertamenti in fatto. In particolare, la Suprema Corte ha innanzitutto sostenuto che alle attivit\u00e0 svolte dalla coassicuratrice delegataria, che, secondo quanto accertato nelle sentenze impugnate, sarebbero consistite nella \u201cgestione di riscossione del premio &#8211; e nella &#8211; liquidazione di indennit\u00e0 all\u2019assicurato\u201d (Cass. n. 11442\/2018), nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 \u201cdi gestione integrale del sinistro\u201d (Cass. n. 11443\/2018), nella gestione \u201cdel rapporto con l\u2019assicurato\u201d (Cass. nn. 13111\/2018 e 13112\/2018) e \u201cnel compimento di determinati atti nell\u2019interesse comune\u201d comprendenti \u201cla ricerca del cliente, la conclusione del contratto (!), la riscossione del premio e se del caso&#8230; l\u2019accertamento e determinazione del danno\u201d (Cass. n. 20249\/2018), non si pu\u00f2 riconoscere natura assicurativa. Ed infatti, \u201cil coassicuratore delegato assicura il rischio e resta conseguentemente obbligato a rivalere l\u2019assicurato soltanto entro i limiti del proprio rapporto con lui, che scaturisce, pro quota, dal contratto di assicurazione e non gi\u00e0 dalla clausola in questione\u201d e quindi \u201cla coassicurazione non modifica, anzi, postula la ripartizione pro quota del rischio e di per s\u00e9 esclude che la quota del coassicuratore delegato in virt\u00f9 della stipulazione della clausola abbia ad aumentare\u201d (cos\u00ec Cass. nn. 111442\/2018, 11443\/2018, 20249\/2018 e 20250\/2018). Del resto, difetterebbe \u201canche il requisito della corrispondenza del destinatario della prestazione con il soggetto i cui rischi sono coperti dall\u2019assicurazione, ossia l\u2019assicurato\u201d, poich\u00e9, \u201cnel caso in esame, le prestazioni sono rese a seguito di mandato conferito dagli altri coassicurati e, dunque, sono loro a beneficiarne, nel senso della perseguita ripartizione degli oneri amministrativi derivanti dalla gestione del rapporto assicurativo ed \u00e8 a fronte di tale utilit\u00e0 che si impegnano a remunerare il delegatario\u201d (Cass. nn. 13111\/2018 e 13112\/2018).<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, la Cassazione ha escluso che tali attivit\u00e0 possano integrare sul piano economico il servizio di coassicurazione esente da IVA in quanto ad esso accessorie per due motivazioni fra di loro contrapposte.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo una prima motivazione, il principio di accessoriet\u00e0 sarebbe invocabile anche per le operazioni di assicurazione, ma, postulando che \u201centrambe le prestazioni siano indirizzate in favore del medesimo destinatario, al fine di consentirgli di fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore\u201d, non troverebbe \u201capplicazione al caso in esame in cui la prestazione principale ha quale diretto beneficiario un soggetto (l\u2019assicurato), mentre quella ritenuta accessoria uno diverso (i coassicuratori), in relazione al (diverso e ulteriore) fine perseguito, esclusivo dei coassicuratori, di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla garanzia prestata\u201d (Cass. nn. 13111\/2018, 13112\/2018 e 21302\/2018).<\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, secondo l\u2019altra motivazione, sarebbe \u201cincongruo&#8230; il richiamo alla disciplina generale dell\u2019accessoriet\u00e0, contenuta nel D.P.R. n. 633&#8230; art. 12&#8230; perch\u00e9, in tema di assicurazioni, il diritto unionale\u201d avrebbe \u201cfissato una regola speciale di accessoriet\u00e0\u201d che sarebbe operante ai sensi della lett. a) dell\u2019art.&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000484094ART136',notxt:1})\">135, par. 1<\/a>&nbsp;della&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000484094ART0',notxt:1})\">Direttiva 2006\/112\/CE<\/a>per le \u201csole prestazioni di servizi relative a quelle di assicurazione&#8230; rese da un mediatore o da un intermediario di assicurazione\u201d. Pertanto, \u201cnella materia dell\u2019assicurazione&#8230; il nesso utile di accessoriet\u00e0 \u00e8 identificato in relazione a due presupposti concorrenti: a) la \u2018relativit\u00e0\u2019 delle operazioni, ossia la loro correlazione a quelle di assicurazione e riassicurazione; b) la circostanza che esse siano rese da un mediatore o da un intermediario di assicurazione\u201d (Cass. nn. 11442\/2018, 11443\/2018, 20249\/2018, 20250\/2018 e 20151\/2018).<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 le attivit\u00e0 della coassicuratrice delegataria, pur essendo relative ad operazioni di assicurazione, non sarebbero rese da un intermediario di assicurazione. Ed infatti, \u201csebbene nella chiave della rilevanza della sostanza economica dell\u2019operazione, non \u00e8 necessario che le operazioni delle quali si discute siano rese da soggetto che abbia la qualifica formale di mediatore di assicurazioni (sentenza Aspiro SA in causa C-40\/15)\u201d, \u00e8 comunque necessario non solo che tale soggetto sia in rapporto con l\u2019assicuratore e l\u2019assicurato, ma anche che l\u2019attivit\u00e0 in questione comprenda \u201caspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con l\u2019assicuratore\u201d (Cass. nn. 11442\/2018, 11443\/2018, 20249\/2018, 20250\/2018, 20251\/2018). Tuttavia sarebbe indubbio che \u201cle attivit\u00e0 delegate delle quali si discute non erano mirate alla ricerca di potenziali clienti\u201d posto che \u201cl\u2019attivit\u00e0 delegata al coassicuratore in virt\u00f9 della clausola in questione\u201d, come si \u00e8 visto, sarebbe consistita \u201cnella riscossione del premio e nella liquidazione dell\u2019indennizzo\u201d e \u201cqueste attivit\u00e0 sono s\u00ec necessarie, ma non gi\u00e0 ai fini del perfezionamento dell\u2019operazione di assicurazione, bens\u00ec al fine dell\u2019adempimento degli obblighi dell\u2019assicuratore scaturenti dall\u2019operazione gi\u00e0 definita\u201d (Cass. n. 11442\/2018).<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, secondo la Cassazione, le attivit\u00e0 svolte dalla coassicuratrice delegataria non sarebbero configurabili neppure come servizi di mandato relativi ad operazioni di assicurazione esenti da IVA ai sensi del n. 9 dell\u2019art.&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000109684ART11',notxt:1})\">10<\/a>&nbsp;del&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000109684ART0',notxt:1})\">D.P.R. n. 633<\/a>&nbsp;in quanto, posto che \u201cin relazione al mandato si potr\u00e0 applicare l\u2019esenzione soltanto qualora il mandatario svolga attivit\u00e0 oggettivamente assicurativa, nell\u2019accezione dinanzi indicata, oppure svolga quella propria dell\u2019intermediario o del mediatore in relazione alle prestazioni assicurative\u201d (Cass. nn. 11442\/2018, 11443\/2018, 20249\/2018, 22450\/2018, 20251\/2018), quest\u2019ultimo presupposto non sarebbe soddisfatto in quanto \u201cl\u2019attivit\u00e0 svolta dall\u2019impresa assicuratrice delegataria non \u00e8 tale da ricomprendere gli aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, sostanziandosi in prestazioni di servizi non gi\u00e0 finalizzate alla ricerca di potenziali clienti da mettere in relazione (anche) con le altre imprese coassicuratrici mandanti in vista della conclusione di contratti di assicurazione, ma costituenti frazioni delle attivit\u00e0 cui (anche) le altre imprese coassicuratrici sono tenute\u201d (Cass. nn. 13111\/2018, 13112\/2018 e 21302\/2018).<\/p>\n\n\n\n<p>Stando a quanto emerge dalle sentenze richiamate, i giudici della Suprema Corte concordano, non solo sul fatto che le attivit\u00e0 svolte dalla coassicuratrice delegataria non sono di per s\u00e9 configurabili come operazioni di assicurazione, ma anche sul fatto che, secondo la sentenza Aspiro, sono esenti da IVA i servizi relativi ad operazioni di assicurazione resi da soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di intermediari, assolvono alle relative funzioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, i predetti giudici non concordano sul fatto che la coassicuratrice delegataria provveda, oltre che all\u2019esecuzione, anche alla negoziazione e conclusione del contratto di coassicurazione, cosicch\u00e9 risulta controverso se le attivit\u00e0 della coassicuratrice delegataria integrino sul piano economico il servizio di coassicurazione ovvero se costituiscano servizi di intermediazione relativi ad operazioni di assicurazione. Pertanto, per la soluzione del contrasto interpretativo esistente, diventa decisivo pervenire ad una pi\u00f9 compiuta ricostruzione delle reali attivit\u00e0 svolte dalla coassicuratrice delegataria.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La coassicuratrice delegataria provvede anche alla negoziazione e conclusione del contratto di coassicurazione<\/h3>\n\n\n\n<p>Dalle regole di condotta dettate dall\u2019ANIA, risulta inequivocabilmente che la coassicuratrice delegataria, una volta ricevuta la richiesta da un contraente di assicurare un rischio che non intenda assicurare da sola, pone in essere una vera e propria attivit\u00e0 di intermediazione a favore delle coassicuratrici deleganti. In particolare, dallo \u201c<em>Standard&nbsp;<\/em>associativo coassicurazione Vita\u201d approvato dall\u2019ANIA nel 2006, risulta che la coassicuratrice delegataria mette in contatto le coassicuratrici deleganti con il contraente, inviando loro la proposta di assicurazione con la richiesta di fornire la propria accettazione e, una volta ricevuta tale accettazione, ottiene anche quella del contraente, inviando ad entrambi copia del contratto definitivo firmato da tutte le parti<sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('nota_1')\">[1]<\/a><\/sup>. Inoltre, sempre la coassicuratrice delegataria, nel caso in cui il contraente proponga modifiche alla proposta, raccoglie l\u2019accettazione delle coassicuratrici deleganti<sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('nota_2')\">[2]<\/a><\/sup>. Analogamente, dal Codice di Autodisciplina per la coassicurazione approvato dall\u2019ANIA nel 2004, per i rami di assicurazione diversi dai rami vita, credito e cauzione, risulta che la coassicuratrice delegataria mette in contatto le coassicuratrici deleganti con il contraente, inviando loro una proposta scritta con la richiesta di comunicare l\u2019accettazione della proposta e della relativa ripartizione e, una volta ricevuta tale accettazione o decorsi 15 giorni dal suo ricevimento, raccoglie le firme del contraente e delle coassicuratrici ed invia loro copia del contratto sottoscritto<sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('nota_3')\">[3]<\/a><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altro canto, dall\u2019esame degli innumerevoli capitolati e disciplinari delle gare per l\u2019affidamento dei servizi di assicurazione contro i danni prestati in coassicurazione pubblicati su&nbsp;<em>internet<\/em>, emerge che l\u2019assicurato subordina tale affidamento alla condizione che le coassicuratrici deleganti conferiscano alla coassicuratrice delegataria il mandato a presentare l\u2019offerta e\/o a stipulare il contratto di coassicurazione in loro nome e conto.<\/p>\n\n\n\n<p>La prassi contrattuale cos\u00ec individuata \u00e8 chiaramente riflessa anche nella giurisprudenza delle sezioni civili della Cassazione, la quale \u00e8 concorde nel ritenere che la coassicuratrice delegataria su delega delle coassicuratrici deleganti provvede alla negoziazione e alla conclusione del contratto di coassicurazione. In particolare, tali sezioni hanno statuito che, con \u201cla clausola di \u2018delega\u2019&#8230; al fine di semplificare l\u2019esecuzione del contratto ed i rapporti fra l\u2019assicurato e i coassicuratori, si pattuisce di affidare ad uno solo di questi (che suole chiamarsi delegatario&#8230; l\u2019incarico di gestire la polizza, delegandolo a compiere una serie di atti, come la trattativa, la stipula del contratto, la riscossione dei premi, la ricezione di comunicazioni provenienti dall\u2019assicurato, il rilascio di dichiarazioni e quietanze ed eventualmente il pagamento della indennit\u00e0 in caso di sinistro\u201d<sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('nota_4')\">[4]<\/a><\/sup>&nbsp;tramite \u201cl\u2019attribuzione di un potere di rappresentanza nel compimento di atti giuridici (trattative, stipulazione del contratto, eccetera), fino al pagamento dell\u2019intero indennizzo\u201d<sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('nota_5')\">[5]<\/a><\/sup>, cosicch\u00e9 \u201ctutti i rapporti inerenti al contratto\u201d sono \u201csvolti dall\u2019Assicurata unicamente nei confronti della Compagnia Delegataria\u201d e \u201cle altre Coassicuratrici\u201d sono \u201ctenute a riconoscere come validi ed efficaci nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune\u201d<sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('nota_6')\">[6]<\/a><\/sup>. Di conseguenza, \u201cla sottoscrizione della polizza da parte di uno soltanto degli assicuratori, che dichiari di assumere con altri pro-quota l\u2019obbligazione di pagamento dell\u2019indennit\u00e0, pu\u00f2 derivare dal fatto che tutti i coassicuratori affidino ad uno solo di essi il potere di stipulare il contratto anche in nome e per conto degli altri, mediante attribuzione al sottoscrittore di un potere di rappresentanza in virt\u00f9 di cosiddetta clausola di delega o di guida (generalmente inquadrata nello schema del mandato con rappresentanza) (cos\u00ec Cass., n. 8400\/93)\u201d<sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('nota_7')\">[7]<\/a><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma non basta. Anche la disciplina della coassicurazione comunitaria conferma che rientra fra le funzioni tipiche della coassicuratrice delegataria anche la negoziazione delle condizioni del contratto di coassicurazione e dell\u2019importo dei premi. Ed infatti, se da un lato l\u2019art. 190 della Direttiva 25 novembre 2009, 2009\/138\/CE, concernente l\u2019\u201cassicurazionee riassicurazione\u201d, dopo aver premesso che si qualificano come \u201coperazioni di coassicurazione comunitaria\u201d soltanto quelle in cui il \u201crischio&#8230; \u00e8 coperto da pi\u00f9 imprese assicuratrici&#8230; di cui una \u00e8 coassicuratore delegatario\u201d, stabilisce che \u201cil coassicuratore delegatario assume in pieno le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione e in particolare determina le condizioni di assicurazione e di fissazione delle tariffe\u201d, dall\u2019altro, l\u2019art. 162 del Codice delle assicurazioni private approvato con il&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000169485ART0',notxt:1})\">D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209<\/a>, dandovi attuazione, stabilisce che con il contratto di coassicurazione comunitaria \u201cla delega \u00e8 attribuita ad uno dei coassicuratori affinch\u00e9 curi la gestione del contratto per conto e nell\u2019interesse di tutti\u201d ed eserciti \u201ctutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi\u201d, determinando \u201cle condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, numerose Commissioni tributarie, proprio sulla base delle ragioni esposte, hanno accertato che la coassicuratrice contattata dall\u2019assicurato assume la qualit\u00e0 di delegataria e provvede non solo alla riscossione dei premi e alla liquidazione del danno, ma anche alla negoziazione e conclusione del contratto di coassicurazione mediante la partecipazione alle trattative preliminari<sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('nota_8')\">[8]<\/a><\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Attivit\u00e0 esenti da IVA come servizi&nbsp;di intermediazione relativi&nbsp;ad operazioni di assicurazione<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019analisi del contenuto delle attivit\u00e0 svolte dalla coassicuratrice delegataria consente di concludere che tali attivit\u00e0 sono a pieno titolo configurabili come \u201cprestazioni di mandato&#8230; e intermediazione relative alle operazioni\u201d di assicurazione di cui al n. 2 dell\u2019art.&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000109684ART11',notxt:1})\">10<\/a>&nbsp;del&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000109684ART0',notxt:1})\">D.P.R. n. 633<\/a>&nbsp;esenti dalla predetta imposta ai sensi del successivo n. 9 in quanto le coassicuratrici deleganti conferiscono alla coassicuratrice delegataria nei confronti dell\u2019assicurato il mandato, non solo alla riscossione dei premi e alla liquidazione del danno, ma anche alla negoziazione e conclusione del contratto di coassicurazione e, quindi, ad operazioni \u201crelative\u201d ad operazioni di assicurazione, attenendo a tutte le fasi del rapporto assicurativo.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 d\u2019altro canto si pu\u00f2 obiettare che la lett. a) dell\u2019art.&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000484094ART136',notxt:1})\">135, par. 1<\/a>&nbsp;della&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000484094ART0',notxt:1})\">Direttiva 2006\/112\/CE<\/a>, come interpretata dalla CGE nella sentenza Aspiro, laddove considera esenti da IVA \u201cle prestazioni di servizi relative\u201d ad operazioni di assicurazione \u201ceffettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione\u201d, imporrebbe di limitare la portata dell\u2019esenzione di cui al n. 9 dell\u2019art.&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000109684ART11',notxt:1})\">10<\/a>&nbsp;del&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000109684ART0',notxt:1})\">D.P.R. n. 633<\/a>&nbsp;ai soli servizi relativi ad operazioni di assicurazione che siano resi in rapporto diretto con l\u2019assicurato e comprendano gli \u201caspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come ricercare i potenziali clienti e metterli in relazione con l\u2019assicuratore\u201d. Le disposizioni della predetta Direttiva non possono essere invocate per porre limiti alla portata delle disposizioni nazionali, salvo che tali limiti non siano legittimati da un\u2019interpretazione loro conforme. Ed infatti le Direttive comunitarie, avendo come esclusivi destinatari gli Stati Membri e non essendo direttamente applicabili ai sensi dell\u2019art. 288 TFUE, gi\u00e0art. 249 TCE, non sono applicabili a danno dei contribuenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, anche a voler prescindere da tale considerazione, le attivit\u00e0 della coassicuratrice delegataria, oltre ad essere svolte in rapporto diretto con l\u2019assicurato, comprendono gli aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione per la quota del rischio coperta dalle altre coassicuratrici<sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('nota_9')\">[9]<\/a><\/sup>&nbsp;in quanto, come si \u00e8 visto, essa provvede, oltre che alla riscossione dei premi e alla liquidazione del danno, anche alla negoziazione e conclusione del contratto di coassicurazione in nome e per conto delle coassicuratrici deleganti.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 si pu\u00f2 ancora obiettare che la coassicuratrice delegataria non provvederebbe alla ricerca dei clienti e alla loro messa in contatto con gli assicuratori, perch\u00e9 neppure la lett. a) dell\u2019art.&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000484094ART136',notxt:1})\">135, par. 1<\/a>, della&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000484094ART0',notxt:1})\">Direttiva 2006\/112\/CE<\/a>, come interpretata dalla CGE nella sentenza Aspiro, considera l\u2019esecuzione delle attivit\u00e0 cos\u00ec individuate elemento essenziale delle funzioni di intermediazione per il fatto che tale giudice le menziona solo in via esemplificativa (\u201ccome\u201d), potendo dar luogo all\u2019esercizio di tali funzioni anche il mandato a concludere il contratto con un soggetto gi\u00e0 designato dal mandante. D\u2019altro canto la coassicuratrice delegataria provvede anche alla ricerca dei potenziali clienti e alla loro messa in relazione con l\u2019assicuratore poich\u00e9, come si \u00e8 visto, mette in relazione il contraente con le coassicuratrici deleganti e poi negozia il contratto di coassicurazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, le attivit\u00e0 svolte dalla coassicuratrice delegataria, quand\u2019anche non siano esenti da IVA come servizi di intermediazione, potrebbero essere considerati tali come servizi che integrano sul piano economico il servizio di coassicurazione per il fatto che costituiscono il mezzo per consentire all\u2019assicurato di fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. Ed infatti, tali prestazioni hanno come diretto beneficiario anche l\u2019assicurato in quanto soddisfano<sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('nota_10')\">[10]<\/a><\/sup>&nbsp;il suo interesse a negoziare, concludere ed eseguire il contratto di coassicurazione con una sola coassicuratrice, senza dover ripetere gli stessi atti tante volte quante sono le coassicuratrici. Tant\u2019\u00e8 vero che, come si \u00e8 visto, nei capitolati e disciplinari delle gare per l\u2019affidamento di servizi di coassicurazione \u00e8 l\u2019assicurato che subordina l\u2019affidamento di tali servizi alla condizione che le coassicuratrici deleganti conferiscano alla coassicuratrice delegataria il mandato a concludere in loro nome e conto l\u2019offerta e\/o il contratto definitivo. D\u2019altro canto, l\u2019art. 190 della Direttiva 2009\/138\/CE e l\u2019art.&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000169485ART163',notxt:1})\">162<\/a>&nbsp;del&nbsp;<a href=\"javascript:kernel.go('doc',{mask:'',id:'I00YLX0000169485ART0',notxt:1})\">D.Lgs. n. 209\/2005<\/a>, considerano la designazione della coassicuratrice delegataria come essenziale per la conclusione della coassicurazione comunitaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, non sembra che per le operazioni di assicurazione sia prevista una regola speciale di accessoriet\u00e0 circoscritta ai soli servizi relativi ad operazioni di assicurazione resi da intermediari di assicurazione, in quanto la stessa CGE, nella sentenza CPP, ha ipotizzato che la prestazione di un servizio di registrazione di carte di credito e di un servizio di assicurazione del rischio della loro perdita siano configurabili, tanto come prestazioni principali, quanto come prestazioni accessorie, avendo demandato al giudice a quo il compito di accertare se le prestazioni rese \u201cdalla CPP &#8230; debbano essere considerate ai fini dell\u2019IVA\u201d come \u201cdue prestazioni indipendenti, vale a dire una prestazione assicurativa esente da imposta e una prestazione imponibile di registrazione di carte di credito, o se una di dette due prestazioni sia la prestazione principale alla quale l\u2019altra \u00e8 accessoria, di modo che a questa si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale\u201d. Del resto, l\u2019Avvocato Generale presso la CGE ha ritenuto rilevabile nella \u201cgiurisprudenza della Corte, relativa alle operazioni di assicurazione\u201d e \u201calla locazione di beni immobili\u201d, \u201cun principio secondo il quale le esenzioni dall\u2019IVA riconosciute in tali ambiti possono estendersi, al di l\u00e0 dell\u2019operazione \u2018principale\u2019 (cio\u00e8 l\u2019originale contratto stipulato tra l\u2019assicuratore e l\u2019assicurato, e tra il proprietario e il locatario), ad operazioni \u2018secondarie\u2019 che costituiscono vicende \u2018interne\u2019 dei contratti originari\u201d (conclusioni dell\u2019Avvocato Generale Mengozzi, causa Swiss Re Germany Holding, causa C-242\/08, par. 45).<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, una pi\u00f9 compiuta ricostruzione delle attivit\u00e0 svolte dalla coassicuratrice delegataria consente di concludere che tali attivit\u00e0 sono esenti da IVA come servizi di intermediazione relativi ad operazioni di assicurazione o, in alternativa, come servizi che integrano sul piano economico tali operazioni.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Note:<\/h4>\n\n\n\n<p><sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('espon_1')\">[1]<\/a><\/sup>&nbsp;Recita tale&nbsp;<em>standard<\/em>&nbsp;\u201cla delegataria, ricevuta la proposta di emettere un contratto vita, pu\u00f2 offrire la partecipazione in coassicurazione ad altre imprese \u2026 mediante la scheda di proposta di coassicurazione esemplificativa (cfr. Allegati 1-2), contenente anche l\u2019indicazione delle quote di riparto per le singole coassicuratrici, eventualmente corredata da una bozza della convenzione e delle caratteristiche commerciali relative all\u2019offerta assicurativa in esame. L\u2019impresa che riceve l\u2019offerta di partecipazione in coassicurazione dalla delegataria esamina i termini del contratto e comunica nel pi\u00f9 breve tempo possibile il proprio eventuale benestare alla delegataria, che a sua volta emette prima possibile il contratto comprensivo della clausola di ripartizione in coassicurazione e delega (cfr. Allegato 3), inviando alle altre coassicuratrici gli esemplari del contratto per la sottoscrizione\u201d le quali \u201crestituiscono le copie del contratto controfirmato alla delegataria, che a sua volta le invia al contraente per la conclusione definitiva. A seguito del perfezionamento, gli esemplari del contratto vengono inviati alle altre coassicuratrici\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('espon_2')\">[2]<\/a><\/sup>&nbsp;Precisa lo&nbsp;<em>Standard<\/em>&nbsp;che \u201cIn assenza di specifiche previsioni contrattuali, per variazioni su affari in corso o in caso di intervenute modifiche nelle condizioni di offerta, la delegataria informa per iscritto le altre coassicuratrici che comunicano tempestivamente nella stessa forma il loro benestare o meno alle modifiche in esame\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('espon_3')\">[3]<\/a><\/sup>&nbsp;Tale codice recita: \u201cb) Per ottenere l\u2019adesione al contratto, la Delegataria deve diramare alle Coassicuratrici una proposta scritta, utilizzando il documento di descrizione del rischio eventualmente previsto. c) Le Coassicuratrici dovranno comunicare alla Delegataria per iscritto l\u2019accettazione della proposta e della relativa ripartizione in quote. La proposta resta ferma per 15 giorni lavorativi dal suo ricevimento, decorsi i quali essa si intende non accettata&#8230; f) In assenza di specifiche previsioni contrattuali, per le variazioni su affari in corso la Delegataria \u00e8 tenuta a informare le Coassicuratrici e a richiederne l\u2019adesione nei termini e nei modi indicati dal precedente punto c). III. ONERI DELLA DELEGATARIA a) La Delegataria procede alla raccolta delle firme del Contraente e delle Coassicuratrici ed invia copia della polizza (o dell\u2019appendice), a ciascuna parte (Contraente e Coassicuratrici)\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('espon_4')\">[4]<\/a><\/sup>&nbsp;Cass. 20 aprile 1990, n. 3302.<\/p>\n\n\n\n<p><sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('espon_5')\">[5]<\/a><\/sup>&nbsp;Cos\u00ec Cass. 14 giugno 1982, n. 3613, conf. Cass. 9 febbraio 1987, n. 1372.<\/p>\n\n\n\n<p><sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('espon_6')\">[6]<\/a><\/sup>&nbsp;Cos\u00ec Cass. 28 agosto 2000, n. 11228.<\/p>\n\n\n\n<p><sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('espon_7')\">[7]<\/a><\/sup>&nbsp;Cos\u00ec Cass. 2 aprile 2001, n. 4799; conf. Cass. 11 febbraio 2002, n. 1885 e Cass. 10 agosto 2016, n. 16862.<\/p>\n\n\n\n<p><sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('espon_8')\">[8]<\/a><\/sup>&nbsp;Comm. trib. reg. Lombardia, 11 settembre 2018, n. 3731; Id., 11 luglio 2018, n. 3224\/9, Id., 2 novembre 2017, n. 4418\/10; Id., 16 maggio 2016, n. 2881\/19; Comm. trib. reg. Lazio, 14 gennaio 2014, n. 80\/01; Comm. trib. reg. Lombardia, 9 maggio 2017, n. 1962\/19; Comm. trib. reg. Trentino-Alto Adige, 2 febbraio 2016, n. 10\/01, Comm. trib. reg. Lazio, 1\u00b0 settembre 2014, n. 5399\/28; Id., 18 maggio 2016, n. 3051\/37; Comm. trib. reg. Lombardia, 5 settembre 2017, 3510\/13; Comm. trib. prov. di Milano, 14 giugno 2018, n. 2751\/16; Id., 30 gennaio 2017, n. 903\/03; Comm. trib. prov. di Torino, 1\u00b0 aprile 2014, n. 836\/6.<\/p>\n\n\n\n<p><sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('espon_9')\">[9]<\/a><\/sup>&nbsp;P. Centore, \u201cLa via romana verso l\u2019esenzione IVA delle attivit\u00e0 assicurative\u201d, in&nbsp;<em>Corr. Trib.,<\/em>&nbsp;n. 34\/2018, pag. 2611.<\/p>\n\n\n\n<p><sup><a href=\"javascript:LinkReplacer.scroll('espon_10')\">[10]<\/a><\/sup>&nbsp;R. Fanelli, \u201cAssicurazione contro i danni\u201d,&nbsp;<em>Enciclopedia del Diritto<\/em>, Milano, 1981, III; pag. 14.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/N34-Per-lapplicabilita-dellesenzione-IVA-alle-attivita-di-coassicuratrice-delegataria-Corriere-Tributario-2018.pdf\">Scarica la Pubblicazione<\/a><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/N34-Per-lapplicabilita-dellesenzione-IVA-alle-attivita-di-coassicuratrice-delegataria-Corriere-Tributario-2018.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download=\"\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corr. Trib. 39\/2018, p. 2995 e segg. 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