{"id":12176,"date":"2025-10-31T12:25:00","date_gmt":"2025-10-31T11:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/escalar.it\/?p=12176"},"modified":"2026-03-23T15:00:45","modified_gmt":"2026-03-23T14:00:45","slug":"sentenza-italgomme-e-legittimita-degli-atti-impositivi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/sentenza-italgomme-e-legittimita-degli-atti-impositivi\/12176\/","title":{"rendered":"Sentenza Italgomme e legittimit\u00e0 degli atti impositivi"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">Corr. Trib. 10\/2025, pagg. 840 e ss.<\/pre>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>La sentenza della CEDU sul caso Italgomme, avendo accertato che le norme nazionali in materia di verifiche fiscali violano il diritto al domicilio, non garantendo il rispetto del principio di legalit\u00e0, consente ai contribuenti destinatari di atti impositivi emessi in esito a verifiche fiscali di contestarne la legittimit\u00e0, anche per il passato, nonostante il non risolutivo intervento del legislatore, eccependo l\u2019illegittimit\u00e0 delle predette norme, delle verifiche fiscali arbitrarie e delle prove acquisite in violazione del principio di legalit\u00e0.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>La Corte Europea dei Diritti dell\u2019Uomo (\u201cCEDU\u201d), con la sentenza Italgomme ed altri c. Italia del 6 febbraio 2025 (definitiva dal 6 maggio 2025), ha stigmatizzato il processo di erosione delle garanzie accordate dalla legge al contribuente per le verifiche fiscali eseguite in locali aziendali e professionali posto in atto dalla giurisprudenza, prima della recente revisione dello Statuto del contribuente, sulla base dell\u2019orientamento secondo cui la violazione di tali garanzie non comporta, n\u00e9 la nullit\u00e0 degli atti impositivi emessi (1), n\u00e9 l\u2019inutilizzabilit\u00e0 delle prove acquisite in esito a tali verifiche (2) in quanto siffatte \u201csanzioni\u201d non sarebbero previste dalla legge e potrebbero scaturire soltanto dalla violazione di un diritto garantito dalla Costituzione (\u201cCost.\u201d) o dalla Carta dei diritti fondamentali della UE (\u201cCarta UE\u201d), che, in questo caso, non sarebbe per\u00f2 ravvisabile (3), perch\u00e9 il diritto al domicilio non si estenderebbe anche a locali non adibiti ad abitazione (4). <br><br>Ebbene, con tale sentenza la CEDU, dopo aver nuovamente ribadito che il diritto fondamentale \u201cal rispetto &#8230; del proprio domicilio\u201d sancito dall\u2019art. 8 della Convenzione EDU, laddove consente<br>ingerenze nel suo esercizio solo nel rispetto del principio di legalit\u00e0 in quanto tali ingerenze siano previste dalla legge e necessarie in una societ\u00e0 democratica, pu\u00f2 essere invocato anche per il domicilio aziendale e professionale (5) e che le verifiche fiscali danno luogo ad una siffatta ingerenza, ha concluso che le norme nazionali che disciplinavano tali verifiche, per come sono state interpretate dalla Cassazione, violano tale diritto per il fatto che non garantiscono il rispetto del principio di legalit\u00e0.<br><br>In primo luogo, le predette norme non rispettano il principio di legalit\u00e0 in quanto \u201canche integrate dagli orientamenti amministrativi pertinenti non imponevano alle Autorit\u00e0 di giustificare l\u2019esercizio dei loro<br>poteri e consentivano quindi loro di esercitare un potere discrezionale illimitato\u201d (par. 113). Ed infatti, secondo la Cassazione, non solo l\u2019autorizzazione \u00e8 richiesta esclusivamente per l\u2019Agenzia delle Entrate e non per la Guardia di Finanza, ma anche quando sia richiesta non \u00e8 prescritta \u201calcuna giustificazione specifica per autorizzare le misure in questione in relazione a locali adibiti a scopi commerciali e industriali\u201d. (par. 109).<br>Pertanto \u00a0\u00a0l\u2019autorizzazione sarebbe un \u201cmero requisito procedurale\u201d, non \u00e8 richiesta alcuna motivazione che \u00e8 necessaria solo affinch\u00e9 il provvedimento possa essere approvato da un\u2019Autorit\u00e0 gerarchicamente e funzionalmente superiore (par. 60) e la sua illegittimit\u00e0 \u201cper motivi formali o sostanziali &#8230; non pregiudica la validit\u00e0 dell\u2019avviso di accertamento definitivo o l\u2019utilizzo di documenti e prove acquisiti con i provvedimenti impugnati con il consenso del contribuente\u201d (par. 64). <br><br>In secondo luogo, la CEDU ha ritenuto che la disciplina dei poteri esercitabili dall\u2019A.F. nelle verifiche fiscali eseguite in locali aziendali o professionali non rispetti il principio di legalit\u00e0 posto che si \u00e8 detta non convinta che tale disciplina fornisca \u201cgaranzie adeguate ed efficaci contro l\u2019Autorit\u00e0 fiscale e la Guardia<br>di Finanza &#8230; in quanto in relazione all\u2019accesso e alle ispezioni, il loro potere di valutare l\u2019adeguatezza, il numero, la durata e la portata di tali operazioni e delle informazioni richieste ai contribuenti e poi copiate o sequestrate non era regolamentato\u201d (par. 120) (6). Ed infatti, ad avviso della Cassazione, non solo<br>\u201cla portata delle prove e dei documenti che possono essere acquisiti dalle Autorit\u00e0 nazionali non \u00e8 limitata a quelli relativi agli esercizi fiscali oggetto di audit o a specifiche violazioni, ma pu\u00f2 estendersi a qualsiasi altro documento che le Autorit\u00e0 che attuano le misure possano ritenere pertinente (cfr.<br>paragrafo 62 sopra)\u201d (par. 116), ma non \u00e8 \u201cprevista la possibilit\u00e0 di rimuovere o dichiarare altrimenti inammissibili i docu documenti e gli elementi non connessi all\u2019oggetto delle misure impugnate &#8230; ai fini dell\u2019accertamento fiscale, come prova a carico del contribuente\u201d (par. 119).<br><br>In terzo luogo, la CEDU ha escluso che la disciplina italiana accordi anche un effettivo rimedio giurisdizionale per tutelare i contribuenti da atti arbitrari dell\u2019A.F. in quanto \u201cl\u2019esistenza di<br>un ricorso \u00e8 meramente potenziale e incerta, cos\u00ec come la sua accessibilit\u00e0\u201d (par. 128) non solo perch\u00e9, secondo Cassazione, pu\u00f2 essere esperito soltanto quando dopo anni sia emesso un atto impositivo davanti al giudice tributario, ma anche perch\u00e9 l\u2019Italia non \u00e8 stata in grado di documentare alcun caso di<br>ricorso diretto davanti al giudice civile se non nel caso in cui l\u2019autorizzazione \u201cera stata rilasciata da un Pubblico ministero per residenze private\u201d (par. 133).<br><br>Per le motivazioni appena esposte, la CEDU ha concluso che \u201canche tenendo conto dell\u2019ampio margine di discrezionalit\u00e0 degli Stati contraenti nei confronti delle persone giuridiche &#8230; il contesto giuridico interno\u201d ha \u201cconferito alle Autorit\u00e0 nazionali un margine di discrezionalit\u00e0 illimitato per quanto riguarda sia le condizioni di attuazione delle misure controverse, sia per quanto riguarda l\u2019ambito di applicazione\u201d di tali misure (par. 139) e non ha previsto un effettivo rimedio giurisdizionale. Pertanto, la disciplina italiana in materia di verifiche fiscali, per come \u00e8 stata interpretata dalla Cassazione, viola il diritto alla tutela<br>del domicilio sancito dall\u2019art. 8 della CEDU in quanto non garantisce il rispetto del principio di legalit\u00e0, non fornendo un\u2019adeguata tutela dalle ingerenze nel predetto diritto derivanti dall\u2019esecuzione delle<br>predette verifiche.<br><br>Fornita tale statuizione, la CEDU ha raccomandato all\u2019Italia di attuare i principi generali denunciati nello Statuto del contribuente \u201cmediante norme specifiche nel diritto interno\u201d posto che \u201cil quadro giuridico interno, se necessario mediante pertinenti indicazioni di prassi amministrativa, dovrebbe &#8230; indicare chiaramente le circostanze e le condizioni in cui le Autorit\u00e0 nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali e a effettuare verifiche in loco e controlli fiscali sui locali commerciali e &#8230; professionali\u201d, imporre l\u2019obbligo di fornire una motivazione e prevedere \u201cgaranzie per evitare l\u2019accesso indiscriminato o almeno la conservazione e l\u2019uso di documenti e oggetti non connessi con l\u2019obiettivo della misura in questione\u201d (par. 148).<br><br>Inoltre la CEDU ha raccomandato all\u2019Italia di \u201cprevedere un controllo giurisdizionale effettivo di una misura contestata e, in particolare, un controllo del rispetto, da parte delle Autorit\u00e0 nazionali,<br>dei criteri e delle restrizioni riguardanti le condizioni che giustificano tale misura e la loro portata\u201d, indipendentemente dall\u2019avvenuta notifica di un atto impositivo (par. 149).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-background\"><strong>Motivazione delle autorizzazioni per accesso in locali aziendali o professionali<br><\/strong>Il legislatore, disattendendo quasi totalmente le raccomandazioni della CEDU, si \u00e8 limitato a stabilire che le autorizzazioni gi\u00e0 previste per l\u2019accesso in locali aziendali o professionali siano motivate indicando le circostanze e condizioni che le giustifichino, senza per\u00f2 individuarle in via legislativa, per di pi\u00f9 facendo indiscriminatamente salve le disposizioni previgenti. Pertanto, non ha n\u00e9 sancito un obbligo generale di autorizzazione motivato degli accessi nei locali aziendali e professionali e quindi anche di quelli della Guardia di Finanza, n\u00e9 individuato le circostanze e le condizioni a cui pu\u00f2 essere concessa tale autorizzazione, n\u00e9 previsto le garanzie per evitare verifiche fiscali arbitrarie, n\u00e9, infine, introdotto un controllo giurisdizionale ex ante.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il non risolutivo intervento del legislatore<\/h3>\n\n\n\n<p>Il legislatore \u00e8 subito intervenuto inserendo con l\u2019art. 13-bis del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (7), nel<br>comma 1 dell\u2019art. 12 della Legge n. 212\/2000 (Statuto del contribuente) la statuizione secondo cui \u201cnegli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4\u201d e cio\u00e8 nei processi verbali delle operazioni di verifica \u201cdevono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze<br>e le condizioni che hanno giustificato l\u2019accesso\u201d. Inoltre, tale disposizione ha reso applicabile questa statuizione per gli atti di autorizzazione ed i processi verbali di accesso redatti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto D.L., ma ha fatto salva la validit\u00e0 degli atti e dei provvedimenti adottati, nonch\u00e9 degli effetti prodotti e dei rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto.<br>Senonch\u00e9 il legislatore, in tal modo, ha quasi totalmente disatteso le raccomandazioni della <br>CEDU in quanto si \u00e8 limitato soltanto a stabilire che le autorizzazioni gi\u00e0 previste per l\u2019accesso in locali aziendali o professionali siano motivate indicando le circostanze e condizioni che le giustifichino, senza per\u00f2 individuarle in via legislativa, per di pi\u00f9 facendo indiscriminatamente salve le disposizioni previgenti. Pertanto, non ha n\u00e9 sancito un obbligo generale di autorizzazione motivato degli accessi nei locali<br>aziendali e professionali e quindi anche di quelli della Guardia di Finanza, n\u00e9 individuato le circostanze e le condizioni a cui pu\u00f2 essere concessa tale autorizzazione, n\u00e9 previsto le garanzie per evitare verifiche fiscali arbitrarie, n\u00e9, infine, introdotto un controllo giurisdizionale ex ante. <br>La sentenza della CEDU, recando un chiaro e perentorio accertamento del contrasto delle norme nazionali che disciplinano le verifiche fiscali con il principio di legalit\u00e0, che non \u00e8 stato in alcun modo superato in via legislativa, n\u00e9 per il passato, n\u00e9 per il futuro, impone a questo punto di interrogarsi sulle possibili implicazioni che ne derivano sulla base del diritto costituzione ed unionale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L\u2019incostituzionalit\u00e0 o la disapplicazione delle norme sulle verifiche fiscali<\/h3>\n\n\n\n<p>Innanzitutto, alcune delle norme nazionali che disciplinano le verifiche fiscali in locali aziendali o<br>professionali potrebbero risultare costituzionalmente illegittime ai sensi dell\u2019art. 117, Cost. per la violazione del diritto al domicilio sancito dell\u2019art. 8 della CEDU, laddove prevede che le ingerenze nel suo esercizio devono essere previste dalla legge e risultare necessarie in una societ\u00e0 democratica per una<br>delle finalit\u00e0 ivi indicate, per il fatto che tali norme non forniscono \u201cgaranzie adeguate ed efficaci contro l\u2019Autorit\u00e0 fiscale e la Guardia di Finanza in quanto i suoi poteri non sono regolamentati\u201d. Ed infatti le disposizioni della CEDU, pur non avendo una valenza costituzionale, in forza dell\u2019obbligo di rispetto degli obblighi internazionali sancito dalla disposizione costituzionale sopra richiamata, concorrono ad integrare i parametri del giudizio di costituzionalit\u00e0 delle norme nazionali. L\u2019unico limite \u00e8 che non sussista<br>un contrasto con le disposizioni della Costituzione (8), che in questo caso non pu\u00f2 evidentemente ricorrere posto che il comma 3 dell\u2019art. 14 della Costituzione, laddove statuisce che \u201cgli accertamenti e le ispezioni &#8230; a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali\u201d, al pari dell\u2019art. 8 della CEDU, \u00e8<br>volto ad assoggettare a riserva di legge proprio la disciplina delle ispezioni eseguite in locali aziendali e professionali, essendo le ispezioni nelle abitazioni private assoggettate a riserva di legge e di giurisdizione dal precedente comma (9).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-background\"><strong>Incostituzionalit\u00e0 delle norme sulle verifiche fiscali<br><\/strong>Alcune delle norme nazionali che disciplinano le verifiche in locali aziendali o professionali potrebbero risultare costituzionalmente illegittime ai sensi dell\u2019art. 117, Cost. per la violazione del diritto al domicilio sancito dell\u2019art. 8 della CEDU, laddove prevede che le ingerenze nel suo esercizio devono essere previste dalla legge e risultare necessarie in una societ\u00e0 democratica per una delle finalit\u00e0 ivi indicate, per il fatto che tali norme non forniscono \u201cgaranzie adeguate ed efficaci contro l\u2019Autorit\u00e0` fiscale e la Guardia di Finanza in quanto i suoi poteri non sono regolamentati\u201d. Ed infatti le disposizioni della CEDU, pur non avendo una valenza costituzionale, in forza dell\u2019obbligo di rispetto degli obblighi internazionali sancito dalla disposizione costituzionale sopra richiamata,\u00a0concorrono ad integrare i parametri del giudizio di costituzionalit\u00e0 delle norme nazionali.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, le norme che disciplinano le verifiche fiscali nei locali aziendali e professionali per i tributi armonizzati potrebbero risultare meritevoli di disapplicazione ai sensi dell\u2019art. 11 della Costituzione per la violazione del diritto al domicilio sancito dall\u2019art. 7 della Carta UE e dall\u2019art. 8 della CEDU, sempre per il fatto che non forniscono \u201cgaranzie adeguate ed efficaci contro l\u2019Autorit\u00e0 fiscale e la Guardia di Finanza in quanto i suoi poteri non sono regolamentati\u201d. Ed infatti, il diritto al domicilio sancito dalla prima di tali disposizioni non pu\u00f2 che condividere il contenuto del diritto al domicilio sancito dalla seconda, posto che il par. 2 dell\u2019art. 52 di tale Carta stabilisce che, \u201claddove la &#8230; Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti\u201d dalla CEDU, \u201cil significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione\u201d e quindi non pu\u00f2 che estendersi anche ai predetti locali (10). D\u2019altro canto, il par. 1 dell\u2019art. 52 della Carta UE, al pari dell\u2019art. 8 della CEDU, prevede che \u201ceventuali limitazioni all\u2019esercizio dei<br>diritti e delle libert\u00e0 riconosciuti dalla &#8230; Carta\u201d e quindi anche al diritto al domicilio \u201cdevono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libert\u00e0 e nel rispetto del principio di proporzionalit\u00e0, possono essere apportate &#8230; solo laddove siano necessarie e rispondano<br>effettivamente a finalit\u00e0 di interesse generale riconosciute dall\u2019Unione o all\u2019esigenza di proteggere i diritti e le libert\u00e0 altrui\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Naturalmente l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale, ovvero la disapplicazione delle predette norme, non sarebbe pi\u00f9 ravvisabile, se esse fossero interpretate in senso conforme al principio di legalit\u00e0. Ad esempio,<br>l\u2019art. 35 della Legge n. 4\/1929, laddove accorda agli \u201cufficiali o agenti della polizia tributaria &#8230; facolt\u00e0<br>di accedere in qualunque ora negli esercizi pubblici e in ogni locale adibito ad un\u2019azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche\u201d, senza subordinare tale accesso ad una preventiva autorizzazione, potrebbe ritenersi derogato, almeno per quanto attiene alle verifiche fiscali in materia<br>di imposte dirette ed IVA, non solo dal comma 3 dell\u2019art. 33 del D.P.R. n. 600\/1973 e dal comma 1 dell\u2019art. 63 del D.P.R. n. 633\/1972, laddove prevedono che la G.d.F. procede \u201cdi propria iniziativa o su richiesta degli Uffici secondo le norme e con le facolt\u00e0 di cui all\u2019art. 32 e al precedente comma\u201d, del D.P.R. n.<br>600\/1973, nonch\u00e9 secondo \u201cle norme e con le facolt\u00e0 di cui agli articoli agli artt. 51 e 52\u201c del D.P.R. n. 633\/1972, ma anche dal comma 4 dell\u2019art. 2 del D.Lgs. n. 68\/2001, rubricato \u201cAdeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza\u201d, laddove ribadisce che i militari \u201csi avvalgono delle facolt\u00e0 e dei<br>poteri previsti dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 &#8230; 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, rimane fermo che potrebbe essere fondatamente contestato che le norme che disciplinano i poteri esercitabili dall\u2019A.F. in sede di verifiche fiscali nei locali aziendali e professionali che non siano conformi al principio di legalit\u00e0 in quanto le conferiscano poteri discrezionali illimitati siano costituzionalmente illegittime ai sensi dell\u2019art. 117, Cost. per violazione del combinato disposto<br>dell\u2019art. 14, Cost. e dell\u2019art. 8 della CEDU, nonch\u00e9 meritevoli di disapplicazione ai sensi dell\u2019art. 11, Cost. per violazione del combinato disposto dell\u2019art. 7 della Carta UE e dell\u2019art. 8, CEDU.<br>Pu\u00f2 essere questo il caso innanzitutto del comma 4 dell\u2019art. 52 del D.P.R. n. 633\/1972, per quanto attiene alle verifiche fiscali ai fini IVA, nonch\u00e9 del comma 1 dell\u2019art. 33 del D.P.R. n. 600\/1973, che lo richiama per quanto attiene alle verifiche fiscali ai fini delle imposte \u00a0dirette, poich\u00e9 legittimano a questi fini l\u2019ispezione non solo di \u201ctutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l\u2019accesso viene eseguito\u201d, ma addirittura anche di quelli \u201cche sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali\u201d e quindi anche a documenti che potrebbero non avere alcuna attinenza con l\u2019attivit\u00e0 commerciale o professionale ovvero con l\u2019oggetto della verifica fiscale ovvero addirittura appartenere ad altri soggetti.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma pu\u00f2 pure essere questo anche il caso del comma 9 dell\u2019art. 52 del D.P.R. n. 633\/1972 in quanto tale<br>disposizione nel disciplinare l\u2019\u201caccesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili\u201d, non solo non individua specificamente i \u201csupporti\u201d che l\u2019A.F. pu\u00f2 elaborare fuori dei locali aziendali, non imponendole alcun limite, ma non reca alcuna disciplina tanto delle modalit\u00e0 con cui pu\u00f2 essere eseguita la predetta elaborazione, quanto delle garanzie accordate al contribuente per evitare arbitri.<br><br>Comunque, potrebbe essere fondatamente contestata l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale ai sensi dell\u2019art. 117, Cost. ovvero la disapplicazione, ai sensi dell\u2019art. 11, Cost., per violazione delle disposizioni sopra richiamate anche del nuovo secondo periodo del comma 1 dell\u2019art. 12 dello Statuto del contribuente, laddove prevede l\u2019obbligo di motivazione delle autorizzazioni all\u2019accesso nei locali destinati all\u2019esercizio<br>di attivit\u00e0 commerciali, agricole, artistiche o professionali, perch\u00e9 omette di individuare le circostanze e le condizioni in cui tale accesso \u00e8 ammesso, come pure della previsione di salvezza degli atti compiuti sulla base delle norme previgenti, perch\u00e9 pretende di fare indiscriminatamente salvi anche atti compiuti in violazione del diritto al domicilio.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L\u2019annullabilit\u00e0 degli atti impositivi emessi sulla base di verifiche arbitrarie<\/h3>\n\n\n\n<p>Fermo restando quanto precede, v\u2019\u00e8 da chiedersi se, anche indipendentemente dalla illegittimit\u00e0 costituzionale ed unionale delle norme nazionali che disciplinano le verifiche fiscali nei locali<br>aziendali e professionali, gli atti impositivi emessi sulla base di verifiche fiscali arbitrarie non siano annullabili per violazione del diritto alla tutela del domicilio sancito dal combinato disposto dell\u2019art. 14 della Costituzione e dell\u2019art. 8 della CEDU ovvero dell\u2019art. 7 della Carta UE e dell\u2019art. 8 della<br>CEDU. Ed infatti, tali disposizioni, oltre a riservare esclusivamente alla legge la disciplina delle ingerenze nell\u2019esercizio del predetto diritto, ammettono solo le ingerenze necessarie e proporzionate. Ebbene, questo interrogativo sembra risolvibile in senso positivo, posto che il nuovo art. 7-bis dello Statuto del contribuente per gli atti emessi a partire dalla data in cui ha trovato effetto e cio\u00e8 dal 18 gennaio 2024, stabilendo che \u201cgli atti dell\u2019Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme &#8230; sul procedimento e sulla validit\u00e0 degli atti\u201d, considera annullabili gli atti emessi in violazione delle norme che disciplinano il procedimento tributario. Ed infatti l\u2019esecuzione di verifiche fiscali in locali aziendali e professionali senza o sulla base di autorizzazioni arbitrarie pu\u00f2 violare il comma 1 dell\u2019art. 12 dello Statuto del contribuente, nella parte in<br>cui statuisce che \u201ctutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all\u2019esercizio di attivit\u00e0 commerciali, industriali &#8230; artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo\u201d, se interpretato in conformit\u00e0 al combinato disposto dell\u2019art. 14 della Costituzione e dell\u2019art. 8 della CEDU, nonch\u00e9 dell\u2019art. 7 della Carta UE e dell\u2019art. 8 della CEDU.<br><br>Peraltro, analoga conclusione sembra valida anche per gli atti impositivi notificati prima della predetta data o, comunque, indipendentemente dalla predetta disposizione. Ed infatti, come si \u00e8 rilevato, la tutela del domicilio sancita dall\u2019art. 14 della Cost. e dall\u2019art. 7, Carta UE si estendono anche al domicilio aziendale o professionale, rispettivamente, in virt\u00f9 della riserva di legge sancita dal comma 3 di tale<br>disposizione per le ispezioni a fini fiscali, nonch\u00e9 del rinvio operato dall\u2019art. 52 della Carta UE all\u2019art. 8, CEDU. Pertanto, gli atti impositivi emessi sulla base di verifiche fiscali eseguite senza autorizzazione o con<br>autorizzazioni arbitrarie, comportando la violazione del diritto al domicilio garantito dalla Costituzione o dalla Carta UE, non possono che essere a loro volta annullabili in virt\u00f9 dello stesso orientamento della Cassazione secondo cui sono annullabili gli atti impositivi emessi in violazione di un tale diritto<br>(11), che del resto rispecchia anche un principio del diritto unionale (12).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">L\u2019inutilizzabilit\u00e0 di prove acquisite in violazione del principio di legalit\u00e0<\/h3>\n\n\n\n<p>Ed ancora, v\u2019\u00e8 da chiedersi se le prove che siano state acquisite in difetto ovvero in difformit\u00e0 della legge in sede di verifiche fiscali condotte in locali aziendali e professionali potrebbero essere considerate inutilizzabili per violazione del diritto al domicilio tutelato dal combinato disposto dell\u2019art. 14 della Costituzione e dell\u2019art. 8 della CEDU ovvero dal combinato disposto dell\u2019art. 7 della Carta UE e<br>dell\u2019art. 8 della CEDU. Ed infatti, come si \u00e8 visto, tali disposizioni riservano alla legge la disciplina delle ingerenze nel diritto al domicilio e quindi anche la disciplina dei poteri esercitabili dell\u2019A. F. nel corso delle verifiche fiscali eseguite in locali commerciali e professionali.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene la risposta ad un siffatto interrogativo non pu\u00f2 che essere positiva, posto che l\u2019art. 7- quinquies<br>dello Statuto del contribuente per le prove acquisite a partire dalla data in cui ha trovato effetto e cio\u00e8 dal 18 gennaio 2024, statuendo che \u201cnon sono utilizzabili ai fini dell\u2019accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova &#8230; in violazione di legge\u201d, colpisce con la loro inutilizzabilit\u00e0 l\u2019acquisizione di prove in violazione in difetto o in difformit\u00e0 di qualunque disposizione di legge. <br>Peraltro, la risposta sembra positiva anche per le prove acquisite in difetto ovvero in difformit\u00e0 della legge in sede di verifiche fiscali in locali aziendali o professionali prima della data cos\u00ec individuata<br>o, comunque, indipendentemente dalla predetta disposizione. Ed infatti l\u2019acquisizione di tali prove, estendendosi il diritto al domicilio tutelato dall\u2019art. 14 Cost. e dall\u2019art. 7 della Carta UE anche ai predetti locali per le ragioni sopra esposte, comporta la violazione di un diritto garantito dalla Costituzione o<br>dalla Carta UE e, quindi, la loro inutilizzabilit\u00e0 in virt\u00f9 dello stesso orientamento della Cassazione secondo cui sono inutilizzabili le prove acquisite in violazione di un tale diritto (13).<br><br>Una siffatta eventualit\u00e0 si potrebbe presentare, ad esempio, nel caso in cui corrispondenza elettronica sia stata acquisita mediante copia di hard disk o di server \u00a0collocati nei locali aziendali o raggiungibili<br>mediante apparecchiature informatiche ivi collocate, posto che il comma 9 dell\u2019art. 52 del D.P.R. n. 633\/1972 non reca alcuna disciplina n\u00e9 delle modalit\u00e0 con cui pu\u00f2 essere eseguita tale acquisizione e delle garanzie riconosciute al contribuente, n\u00e9 delle modalit\u00e0 con cui il contribuente pu\u00f2 chiederne<br>la cancellazione di tali copie, cos\u00ec da consentire all\u2019AF di dotarsi di archivi di dati utilizzabili a propria discrezione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(335deg,rgb(238,238,238) 0%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>Ricorso diretto alla CEDU<br><\/strong>Le violazioni del diritto al domicilio commesse nelle verifiche fiscali eseguite in locali aziendali e professionali sembrano allo stato contestabili anche mediante diretto ricorso alla CEDU in quanto ad oggi non \u00e8 venuto meno il motivo per cui \u00e8 stato ritenuto ammissibile il ricorso diretto di Italgomme e delle altre societ\u00e0 ricorrenti, sebbene non avessero ancora adito l\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria, e cio\u00e8 l\u2019assenza di uno strumento di tutela immediata dalle predette violazioni. Nel caso in cui tale Corte dovesse accertare le predette violazioni, non solo l\u2019Italia potrebbe essere condannata ad un risarcimento equitativo, ma tale accertamento potrebbe essere dedotto nei giudizi tributari che siano stati nel frattempo instaurati avverso gli atti impositivi emessi in esito alle predette verifiche fiscali per contestarne la legittimit\u00e0, semprech\u00e9 naturalmente risultassero ancora pendenti.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Considerazioni conclusive<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019accertamento della CEDU del contrasto delle norme nazionali che disciplinano le verifiche fiscali con il<br>diritto al domicilio per violazione del principio di legalit\u00e0 spiana la strada ad una serie di azioni per contestare in giudizio l\u2019illegittimit\u00e0 degli atti impositivi emessi sulla base delle predette norme e tutto fa presagire che soltanto l\u2019avvio di tali azioni potr\u00e0 garantire anche in Italia uno standard di tutela del diritto al domicilio allineato a quello assicurato dalla Convenzione EDU. <em>Vigilantibus, non dormientibus iura succurrunt.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Note:<\/h4>\n\n\n\n<p>(*) Avvocato in Roma e Milano e docente a contratto presso l\u2019Universit\u00e0 LUISS<br>(1) Cos\u00ec per tutte Cass. n. 33865\/2022, n. 26108\/2020 e n.4066\/2015. Tuttavia alcune sentenze hanno fatto salvo il caso di un effettivo pregiudizio al diritto di difesa: per tutte Cass. n. 28692\/2018 e n. 992\/2015.<br>(2) Cos\u00ec per tutte Cass. n. 28135\/2023, n. 9734\/2024, n. 13353\/2018, n. 29132\/2018, n. 4066\/2015 e n. 27149\/2011.<br>(3) La Cassazione ha escluso che comporti la nullit\u00e0 degli atti impositivi o l\u2019inutilizzabilit\u00e0 delle prove: l\u2019omessa indicazione delle ragioni (Cass. n. 33865\/2022) e dell\u2019oggetto della verifica (Cass. n. 41903\/2021), l\u2019omessa acquisizione dell\u2019autorizzazione del capo ufficio (Cass. n. 3388\/2020), l\u2019omessa autorizzazione dell\u2019estensione della verifica ad altro periodo d\u2019imposta, tributo od oggetto (Cass. n. 12906\/2021), l\u2019omessa autorizzazione di una perquisizione personale o dell\u2019apertura di borse se il contribuente ha prestato il suo consenso (Cass., SS.UU., n. 3182\/2022), il mancato rispetto del termine massimo di durata delle verifiche (Cass. n. 35919\/2022), la reiterazione degli accessi (Cass. n. 23353\/2006) e l\u2019esecuzione di una perquisizione senza autorizzazione (Cass. n. 10175\/2022).<br>(4) Per tutte: per i locali aziendali Cass. n. 10175\/2022, n. 5105\/2020 e n. 4066\/2015; per i locali di enti non commerciali n. 564\/2023 e n. 25650\/2018; per i locali professionali n. 28135\/2023.<br>(5) Secondo la CEDU il domicilio si estende non solo ai locali delle imprese individuali (28 April 2005, Buck v. Germany, 2005, \u00a7 31; 28 aprile 2005; Delta Pekrny a.s. v. the Czech Republic, 2014, \u00a7 77) o dei professionisti (9 giugno 2016 Popovi v. Bulgaria, \u00a7 103; 21 gennaio 2010, Xavier Da Silveira c. Francia \u00a7 32; 16 dicembre 1992, Niemietz v. Germany, \u00a7\u00a7 29-31), ma anche ai locali delle societ\u00e0 (2 aprile 2015, Affaire vinci construction c. France; 14 marzo 2013 Bernh Larsen Holding AS \u00a7 104-105; 16 aprile 2002, Soci\u00e9t\u00e9 Colas Est and Others v. France, \u00a7 41).<br>(6) Secondo la CEDU, i poteri di verifica fiscale si pongono in contrasto con i diritti tutelati dall\u2019art. 8 della convenzione EDU, qualora non vi siano sufficienti motivi per giustificarli e non siano rinvenibili sufficienti garanzie contro gli abusi (19 gennaio 2017, Posevini v. Bulgaria, 2017, \u00a7\u00a7 65-73 e Soci\u00e9t\u00e9 Colas<br>Est and Others v. France, 2002, \u00a7\u00a7 48-49).<br>(7) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108.<br>(8) Corte cost. n. 348-349\/2007, n. 311\/2009, n. 264\/2012, n. 49\/2015, n. 240\/2018 e n. 25\/2019.<br>(9) In questo senso Corte cost. n. 10\/1971 e Cass., SS.UU. n. 3182\/2022.<br>(10) In questo senso CGUE 17 dicembre 2015, causa C-419\/14, WebMindLicenses Kft.<br>(11) Cfr. nota 1. <br>(12) La CGUE 17 gennaio 2019, causa C-310\/16, Petar Dzivev, ha statuito che \u201cl\u2019obbligo di garantire l\u2019efficace riscossione delle risorse dell\u2019Unione non esonera i giudici nazionali dal necessario rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta UE e dei principi generali del diritto dell\u2019Unione &#8230;\u201d e quindi anche del \u201crispetto del principio di legalit\u00e0 e dello Stato di diritto, che costituisce uno dei principali valori su cui si fonda l\u2019Unione, come testimonia l\u2019art. 2 TUE\u201d.<br>(13) Cfr. nota 2.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/57-Sentenza-Italgomme-e-legittimita-degli-atti-impositivi.pdf\">Scarica la Pubblicazione<\/a><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/57-Sentenza-Italgomme-e-legittimita-degli-atti-impositivi.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download=\"\">Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corr. 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