{"id":11741,"date":"2025-05-05T11:37:00","date_gmt":"2025-05-05T10:37:00","guid":{"rendered":"https:\/\/escalar.it\/?p=11741"},"modified":"2025-07-10T14:27:13","modified_gmt":"2025-07-10T13:27:13","slug":"monitoraggio-fiscale-e-imprese-di-assicurazione-estere-stabilite-senza-succursale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/monitoraggio-fiscale-e-imprese-di-assicurazione-estere-stabilite-senza-succursale\/11741\/","title":{"rendered":"Monitoraggio fiscale e imprese di assicurazione estere stabilite senza succursale"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">Corr. Trib. 5\/2025, p. 450 e segg.<\/pre>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Le imprese di assicurazione estere stabilite in Italia senza succursale a ben vedere non sembrano destinatarie di obblighi di monitoraggio fiscale per non essere destinatarie di obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio italiana e, comunque, ammesso che lo fossero, devono ritenersi obbligate a trasmettere all\u2019Agenzia delle Entrate esclusivamente i dati dei trasferimenti di mezzi di pagamento effettuati per conto o a favore di soggetti monitorati che si avvalgano di intermediari non residenti in Italia.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Il rinvio operato dall\u2019art. 1 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (1), che disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale, per l\u2019individuazione degli intermediari finanziari loro destinatari, nonch\u00e9 del loro oggetto, a quella degli obblighi antiriciclaggio, ha comportato l\u2019inclusione fra i potenziali destinatari di tali obblighi anche delle imprese di assicurazione non residenti in Italia, che pur essendo operanti in regime di libert\u00e0 di prestazione di servizi, sono ivi stabilite senza una succursale.<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 l\u2019Agenzia delle Entrate (\u201cAdE\u201d), con la risposta n. 463\/2022 e poi con la risoluzione n. 62\/E\/2023, ha sostenuto che tali imprese sarebbero destinatarie fin dal 4 luglio 2017 degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione ai trasferimenti di mezzi di pagamento da e verso l\u2019estero in cui siano intervenuti a favore o per conto di persone fisiche, enti non commerciali, di societ\u00e0 semplici e associazioni equiparate (\u201csoggetti monitorati\u201d), sebbene l\u2019IVASS abbia reso operanti a loro carico solo taluni degli obblighi antiriciclaggio e solo dal 1\u00b0 gennaio 2022 (2).<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, con tali pronunce le imprese stabilite in Italia senza succursale sono state rese dotte solo a settembre del 2022 che, a suo avviso, avrebbero dovuto adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale fin dal 4 luglio 2017, per di pi\u00f9 con il rischio di irrogazione di una sanzione variabile proporzionale che appare chiaramente irragionevole e sproporzionata, non essendo comparabile a nessuna altra sanzione prevista per la violazione di obblighi di comunicazione all\u2019AdE. Con il presente contributo si intendono ora illustrare le ragioni per cui questa conclusione non pu\u00f2 essere accolta sulla base di un disincantato vaglio delle disposizioni di legge coinvolte. <em>Vigilantibus <\/em>non<em> dormientibus iura succurrunt<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gli obblighi di monitoraggio fiscale sulle assicurazioni estere stabilite senza succursale<\/h3>\n\n\n\n<p>Come si ricorder\u00e0, l\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990 gi\u00e0 fin da quando con effetto dal 4 settembre 2013 era stato riformulato dall\u2019art. 9 della Legge 6 agosto 2013, n. 97 proprio per allineare gli obblighi di monitoraggio fiscale a quelli antiriciclaggio, aveva individuato come destinatari di tali obblighi mediante un doppio rinvio alla normativa antiriciclaggio gli \u201cintermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivit\u00e0 finanziaria indicati nell\u2019art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231\u201d e, come oggetto degli obblighi medesimi, i dati relativi ai trasferimenti di mezzi di pagamento da e verso l\u2019estero \u201coggetto di rilevazione ai sensi dell\u2019art. 36, comma 2, lettera b)\u201d del medesimo D.Lgs. n. 231\/2007 e quindi dei dati registrati nel c.d. Archivio Unico Informatico (\u201cAUI\u201d) ai sensi del successivo art. 37, semprech\u00e9 fossero posti in essere a favore o per conto di soggetti monitorati. Tuttavia, poich\u00e9 le lett. g) ed n) del comma 1 dell\u2019art. 11 del D.Lgs. n. 231\/2007 includevano fra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, rispettivamente, soltanto \u201cle imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all\u2019art. 2, comma 1, del CAP\u201d e cio\u00e8 nei rami vita e le loro \u201csuccursali insediate in Italia\u201d, non erano previsti obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione estere prive di succursale in Italia.<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 l\u2019art. 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, avvalendosi della disposizione dell\u2019art. 15 della Legge 12 agosto 2016, n. 170, che aveva delegato il Governo ad \u201cadottare &#8230; uno o pi\u00f9 Decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla Direttiva (UE) 2015\/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell\u2019uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo\u201d, ha nuovamente riformulato il comma 1 dell\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990, considerando come destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale con effetto dal 4 luglio 2017, fra l\u2019altro, gli \u201cintermediari bancari e finanziari di cui all\u2019art. 3, comma 2\u201d, nonch\u00e9 \u201cgli altri operatori finanziari di cui all\u2019art. 3, comma 3, lettere a) e d) &#8230;\u201d del D.Lgs. n. 231\/2007 ed imponendo loro di trasmettere all\u2019AdE \u201ci dati di cui all\u2019art. 31, comma 2\u201d del medesimo D.Lgs., relativi ai trasferimenti da e verso l\u2019estero di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad euro 15.000,00 in cui intervengano per conto o a favore di soggetti monitorati.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il richiamato comma 2 dell\u2019art. 3 del D.Lgs. n. 231\/2007, avvalendosi a sua volta<br>della lett. b) dell\u2019art. 15, comma 2, della Legge n. 170\/2016, che aveva delegato il Governo a prevedere \u201cla possibilit\u00e0 di procedere all\u2019aggiornamento dell\u2019elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti in conformit\u00e0 con le previsioni della medesima Direttiva in funzione di<br>prevenzione dell\u2019uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attivit\u00e0 criminose e di finanziamento del terrorismo\u201d, ha per la prima volta incluso fra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e per conseguenza degli obblighi di monitoraggio fiscale, anche \u201cgli intermediari bancari e finanziari\u201d, ivi comprese le imprese di assicurazione, \u201caventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana\u201d, senza tuttavia definire quest\u2019ultima nozione.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019estensione degli obblighi di monitoraggio fiscale alle imprese cos\u00ec individuate si pone in contrasto con la predetta previsione di delega in quanto tale disposizione, come si \u00e8 visto, imponeva di esclusivamente aggiornare l\u2019elenco dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio \u201cin conformit\u00e0 con le previsioni della &#8230; Direttiva\u201d 2015\/849 e tale Direttiva vi ha incluso i soli intermediari stabiliti nel territorio di un altro Stato in forma diversa da una succursale emittenti di moneta elettronica e prestatori di servizi di Pagamento. Inoltre, tali obblighi duplicherebbero nella sostanza gli obblighi di comunicazione introdotti fin dal 1\u00b0 gennaio 2016 dalla Direttiva 2014\/107\/UE, c.d. DAC 2, recante la disciplina del c.d. <em>Common Reporting Standard<\/em>, nonch\u00e9 dalla relativa normativa attuativa, fra l\u2019altro, anche a carico delle imprese di assicurazione residenti in altri Stati UE di comunicare i dati anagrafici dei loro clienti non residenti titolari di polizze di assicurazione, nonch\u00e9 i dati identificativi di tali polizze proprio allo scopo di evitare che evadano le imposte nel loro stato di residenza fiscale, con la violazione non solo del principio di ragionevolezza, ma anche del principio di libert\u00e0 di prestazione di servizi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La nozione di imprese di assicurazioni estere stabilite in Italia senza succursale<\/h3>\n\n\n\n<p>Il comma 1 dell\u2019art. 1 del D.Lgs. n. 90\/2017 non ha n\u00e9 fornito la definizione della nozione di imprese stabilite in Italia senza succursale, n\u00e9 ha individuato gli obblighi di cui sono de-stinatarie ai fini Antiriciclaggio, demandandone l\u2019individuazione alle Autorit\u00e0 di vigilanza e quindi, per quanto attiene alle imprese assicurative, all\u2019IVASS, mentre il comma 1 dell\u2019art. 2 di tale D.Lgs. ha abrogato per i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio l\u2019obbligo di istituire l\u2019AUI e lo ha soppiantato con l\u2019obbligo di conservare documenti, dati ed informazioni \u201cutili a prevenire, individuare o accertare eventuali attivit\u00e0 di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Con lettera al mercato del 28 marzo 2018, l\u2019IVASS, ha precisato che \u201ci soggetti obbligati dovranno attenersi &#8230; alle previsioni contenute nei regolamenti dell\u2019IVASS emanati in base alle vecchie previsioni di legge, solo nella misura in cui esse siano compatibili con la nuova disciplina di legge\u201d e che \u201ci soggetti obbligati devono applicare direttamente gli obblighi di adeguata verifica come previsti dalle nuove norme di legge\u201d. Tuttavia la predetta Autorit\u00e0 ha confermato che \u201crimangono applicabili le norme in materia di &#8230; ambito di applicazione\u201d contenute nel Regolamento IVASS 21 luglio 2014, n. 5 e, quindi, anche l\u2019art. 3 di tale Regolamento che considerava come destinatarie degli obblighi antiriciclaggio soltanto le imprese aventi in Italia la propria sede legale o quantomeno una succursale.<\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019art. 3 del Regolamento di attuazione n. 44 del 14 febbraio 2019 (\u201cReg. 44\/2019\u201d), l\u2019IVASS, coerentemente con la nuova formulazione dell\u2019art. 3 del D.Lgs. n. 231\/2007, ha confermato l\u2019inclusione fra i potenziali destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle \u201cimprese stabilite senza succursale\u201d, senza tuttavia procedere ancora alla loro individuazione, chiarendo nella Relazione illustrativa che \u201ci requisiti dimensionali e organizzativi per individuare tale sottoinsieme nell\u2019ambito delle imprese e degli intermediari che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi\u201d sarebbero stati \u201cdefiniti con un successivo Regolamento recante le disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Soltanto con il provvedimento del 13 luglio 2021, n. 111 (\u201cProvvedimento n. 111\/2021\u201d), tale Autorit\u00e0 ha definito le predette imprese nell\u2019art. 4, individuandole nelle \u201cimprese con sede legale in un altro Stato membro dell\u2019Unione Europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo &#8211; diverse da quelle considerate stabilite ai sensi dell\u2019art. 23, comma 1-<em>bis<\/em>, del Codice &#8211; qualora le stesse congiuntamente: a) operino sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi\u201d nei rami vita \u201cb) distribuiscano sul territorio italiano prodotti assicurativi attraverso una rete di intermediari assicurativi appartenenti ad una<br>delle categorie\u201d del CAP; \u201cc) conseguano premi lordi contabilizzati (comunicati all\u2019IVASS<br>dalla sede centrale dell\u2019impresa stessa) superiori a euro 5 milioni\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l\u2019art. 14 del Reg. 111\/2021 ha stabilito che \u201cle imprese stabilite senza succursale e gli intermediari assicurativi si adeguano alle disposizioni\u201d di cui sono destinatarie \u201ca partire dal 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno successivo a quello di pubblicazione del presente Provvedimento\u201d e quindi dal 1\u00b0 gennaio 2022. Le imprese di assicurazioni non residenti che possono essere considerate stabilite in Italiasenza succursale sulla base della relativa definizione fornita dall\u2019art. 4 del Reg. 111\/2021, poich\u00e9 il successivo art. 14 ha attribuito decorrenza a tale nuova definizione soltanto dal 1\u00b0 gennaio 2022 devono ritenersi destinatarie degli obblighi di monitoraggio fiscale sanciti dall\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990 soltanto a partire dalla predetta data.<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9, con la risoluzione n. 62\/E\/2023, l\u2019AdE ha sorprendentemente sostenuto che, gi\u00e0 \u201ca decorrere dal 4 luglio 2017 sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale\u201d anche \u201cle imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabilite senza succursale\u201d che \u201cvendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi attraverso una rete di intermediari assicurativi operanti sul territorio italiano &#8230;\u201d, indipendentemente \u201cda eventuali limiti e condizioni poste dall\u2019IVASS ai fini dell\u2019antiriciclaggio\u201d. Ebbene, l\u2019interpretazione cos\u00ec fornita dall\u2019AdE non pu\u00f2 essere condivisa per le ragioni qui di seguito esposte.<\/p>\n\n\n\n<p>Innanzitutto il comma 1 dell\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990 individua i destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale mediante il diretto riferimento, senza alcuna deroga o riserva agli \u201cintermediari bancari e finanziari di cui all\u2019art. 3, comma 2\u201d del D.Lgs. n. 231\/2007 e quindi agli intermediari bancari e finanziari cos\u00ec come individuati dalle relative norme di attuazione. Pertanto, la prima di tali disposizioni \u00e8 chiaramente volta a mutuare la loro individuazione <em>per<\/em> <em>relationem<\/em> dalla seconda.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l\u2019individuazione dei destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale negli stessi destinatari degli obblighi antiriciclaggio trova fondamento, fin dalla loro introduzione ad<br>opera dell\u2019art. 9 della Legge n. 97\/20123, in una precisa e chiara scelta legislativa di allineamento di tali obblighi come emerge dalla relazione illustrativa al Provvedimento del 24 aprile 2014, laddove recita che \u201cil nuovo art. 1 del citato D.L. n. 167\/1990 allinea &#8230; la disciplina in tema di monitoraggio alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto legislativo n. 231\/2007\u201d. Questa scelta legislativa \u00e8 stata poi confermata anche dal D.Lgs. n. 90\/2017 in quanto la relativa Relazione illustrativa, dopo aver premesso che \u201cl\u2019art. 8 introduce modifiche a disposizioni vigenti, volte a garantire il coordinamento tra le disposizioni modificate dallo schema di decreto e l\u2019ordinamento nazionale\u201d, conferma che \u201cnel comma 7 sono stati introdotti i necessari adeguamenti del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167 &#8230; alle previsioni introdotte per effetto della novella al D.Lgs. n. 231\/07, al fine di consentire la predisposizione di un quadro normativo complessivamente coerente con le disposizioni vigenti in materia di monitoraggio fiscale\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, il D.Lgs. n. 90\/2017 non poteva sganciare l\u2019individuazione dei destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale da quella dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio per quanto attiene alle imprese di assicurazione con sede in un altro Stato membro stabilite senza succursale in Italia in quanto tale sganciamento era precluso dalla disposizione di delega dell\u2019art. 15 della Legge n. 170\/2016 a cui \u00e8 stata data attuazione proprio tramite l\u2019emanazione del D.Lgs. n. 90\/2017. Ed infatti, tale disposizione, delegando il Governo ad \u201cadottare &#8230; uno o pi\u00f9 Decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla Direttiva (UE) 2015\/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell\u2019uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo\u201d, non recava alcun principio di delega che legittimasse il Governo ad apportare modifiche alla disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale, proprio per il fatto che era stata approvata dal Parlamento per recepire la nuova Direttiva UE 2015\/849, relativa alla prevenzione dell\u2019uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Pertanto il legislatore delegato poteva al limite introdurre soltanto mere modifiche di coordinamento dei riferimenti normativi, come ha espressamente dichiarato di aver inteso fare con l\u2019art. 8 del D.Lgs. n. 90\/2017 nella relativa relazione illustrativa sopra richiamata, ma non poteva anche estendere gli obblighi di monitoraggio fiscale a soggetti diversi dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio, n\u00e9 farli decorrere da una data antecedente di quasi cinque anni rispetto a quella da cui trovano applicazione gli obblighi antiriciclaggio. In caso contrario, la nuova formulazione del comma 1 dell\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990, dovrebbe essere considerata costituzionalmente illegittima per inosservanza dei principi e criteri direttivi della disposizione di delega con la conseguente violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, la stessa risoluzione n. 62\/E\/2023 ha sostanzialmente mutuato la definizione di imprese con sede in un altro Stato membro stabilite senza succursale in Italia fornita dall\u2019IVASS nell\u2019art. 4 del Provvedimento n. 111\/2021. Ed infatti, tale risoluzione ha pedissequamente ricalcato i primi due requisiti di natura qualitativa di tale definizione, laddove, come si \u00e8 visto, ha ritenuto qualificabili come tali le \u201cimprese che vendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi\u201d e che si avvalgono di \u201cuna rete di intermediari assicurativi operanti sul territorio italiano e appartenenti ad una delle categorie\u201d individuate dal Codice delle Assicurazioni, mentre ha escluso la rilevanza del terzo requisito di natura quantitativa relativo ai \u201cpremi lordi contabilizzati (comunicati all\u2019IVASS dalla sede centrale dell\u2019impresa stessa) superiori a euro 5 milioni\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto la pretesa dell\u2019AdE di individuare le imprese destinatarie degli obblighi di monitoraggio fiscale fin a partire dal 4 luglio 2017 sulla base di due requisiti che sono stati definiti soltanto dalla data del 13 luglio 2021 di emissione del predetto provvedimento e con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2022 non solo \u00e8 infondata, per quanto sinora esposto, ma si pone altres\u00ec in contrasto tanto con il principio di irretroattivit\u00e0 delle disposizioni tributarie sancito dall\u2019art. 3 dello Statuto del contribuente, facendo retroagire gli obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle predette imprese di quasi cinque anni, quanto con il principio di legalit\u00e0 delle sanzioni amministrative sancito dall\u2019art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, determinando l\u2019irrogazione di sanzioni per la violazione di obblighi che la legge non prevedeva alla data della presunta commissione di tali violazioni.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gli obblighi di monitoraggio non scattano in difetto di obblighi di adeguata verifica<\/h3>\n\n\n\n<p>Il comma 1 dell\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990, ponendo in via generale a carico degli<br>intermediari finanziari di cui al comma 2 dell\u2019art. 3 del D.Lgs. n. 231\/2007 e quindi anche delle imprese di assicurazione stabilite senza succursale l\u2019obbligo di trasmettere all\u2019AdE \u201ci dati di cui all \u2019art. 31, comma 2\u201d del D.Lgs. n. 231\/2007 relativi ai trasferimenti da e verso l\u2019estero di mezzi di pagamento in cui intervengano ha inteso imporre loro di trasmettere soltanto i dati relativi a tali trasferimenti che, ai sensi e per gli effetti di quest\u2019ultima disposizione abbiano l\u2019obbligo di acquisire in sede di adeguata verifica della clientela.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(136deg,rgb(238,238,238) 0%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>Nozione di imprese di assicurazioni estere stabilite in Italia senza succursale<br><\/strong>La risoluzione dell\u2019Agenzia delle Entrate n. 62\/E\/2023, mutuando la definizione di imprese di assicurazione con sede in un altro Stato membro stabilite senza succursale in Italia fornita dall\u2019IVASS, ha ritenuto qualificabili come tali le imprese che vendono prodotti assicurativi nei rami Vita in regime di libera prestazione di servizi e che si avvalgono di una rete di intermediari assicurativi operanti sul territorio italiano e appartenenti ad una delle categorie individuate dal Codice delle Assicurazioni, mentre ha escluso la rilevanza del requisito di natura quantitativa relativo ai premi lordi contabilizzati superiori a 5 milioni di euro.<\/p>\n\n\n\n<p>Come si ricorder\u00e0, originariamente il comma 1 dell\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990 imponeva agli intermediari finanziari di conservare e trasmettere all\u2019AdE i dati relativi a tutti i trasferimenti da o verso l\u2019estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a euro 10.000,00 effettuati per conto o a favore di soggetti monitorati.<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 l\u2019art. 9 della Legge n. 97\/2017 aveva riformulato il comma 1 dell\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990 con effetto dal 4 settembre 2013, imponendo agli intermediari finanziari di trasmettere taluni dei dati oggetto degli obblighi di registrazione e conservazione previsti dalla normativa antiriciclaggio ovverosia \u201ci dati &#8230; oggetto di rilevazione ai sensi dell\u2019art. 36, comma 2, lettera b), del citato D.Lgs. n. 231 del 2007\u201d e quindi i dati registrati nell\u2019AUI.<\/p>\n\n\n\n<p>Coerentemente, il comma 2 dell\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990, come riformulato dall\u2019art. 9 della Legge n. 97, ha attribuito al Direttore dell\u2019AdE il compito di stabilire, con proprio provvedimento, le \u201cmodalit\u00e0 e termini\u201d di trasmissione dei dati, nonch\u00e9 la facolt\u00e0 di limitare tale trasmissione \u201cper specifiche categorie di operazioni o causali\u201d. Pertanto, con il provvedimento del 24 aprile 2014, poi sostituito dal Provvedimento del 16 luglio 2015 per la correzione di un errore nella causale DB, l\u2019AdE aveva precisato al par. 2 che i dati dei trasferimenti da o verso l\u2019estero \u201csono comunicati, limitatamente alle operazioni oggetto di registrazione ai sensi dell\u2019art. 36, comma 2, lettera b\u201d del D.Lgs. n. 231\/2007 e che \u201cle causali da utilizzare ai fini della comunicazione sono quelle analiticamente indicate nell\u2019allegato n. 1\u201d, e cio\u00e8 le causali AA, 72, 44, BQ e BP indicate nel provvedimento della Banca d\u2019Italia del 3 aprile 2013, relativo alla tenuta dell\u2019AUI. Di conseguenza, l\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990 imponeva agli intermediari finanziari di trasmettere al ricorrere degli ulteriori presupposti previsti da tale disposizione, esclusivamente i dati delle operazioni oggetto di registrazione nell\u2019AUI con le causali indicate nel richiamato provvedimento.<\/p>\n\n\n\n<p>A partire dal 4 luglio 2017, l\u2019art. 8 del D.Lgs. n. 90\/2017 ha modificato la formulazione del comma 1 dell\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990, ponendo a carico degli intermediari finanziari l\u2019obbligo di trasmettere, per i trasferimenti di mezzi di pagamento, non pi\u00f9 \u201ci dati &#8230; oggetto di rilevazione ai sensi dell\u2019art. 36, comma 2, lettera b), del citato D.Lgs. n. 231 del 2007\u201d, bens\u00ec \u201ci dati di cui all\u2019art. 31, comma 2\u201d del D.Lgs. n. 231\/2007.<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 tale modifica \u00e8 dettata esclusivamente dall\u2019esigenza di rendere coerente la formulazione della predetta disposizione con quella delle disposizioni antiriciclaggio in cui sono stati eliminati \u201ctutti i riferimenti agli obblighi di registrazione con specifiche modalit\u00e0 tecniche\u201d e quindi all\u2019obbligo di tenuta dell\u2019AUI, \u201ca vantaggio di norme pi\u00f9 snelle\u201d e, al tempo stesso, con la loro traslazione dagli artt. da 36 a 40 ai precedenti articoli da 31 a 34 del D.Lgs. n. 231\/2007.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo senso depone la Relazione illustrativa all\u2019art. 8 del D.Lgs. n. 90\/2017, da cui emerge la volont\u00e0 di mantenere allineati gli obblighi di monitoraggio fiscale a quelli antiriciclaggio laddove, dopo aver premesso che \u201cl\u2019art. 8 introduce modifiche a disposizioni vigenti, volte a garantire il coordinamento tra le disposizioni modificate dallo schema di decreto e l\u2019ordinamento nazionale\u201d, puntualizza che \u201cnel comma 7 sono stati introdotti i necessari adeguamenti del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167 &#8230; alle previsioni introdotte per effetto della novella al D.Lgs. n. 231\/07 &#8230;\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il comma 2 dell\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990, continuando ad attribuire all\u2019AdE il potere di definire \u201cmodalit\u00e0 e termini\u201d di trasmissione dei dati dei trasferimenti, nonch\u00e9 quello di limitare gli obblighi di trasmissione \u201cper specifiche categorie di operazioni o causali\u201d, non essendo stato modificato dall\u2019art. 8 del D.Lgs. n. 90\/2017, presuppone implicitamente che l\u2019individuazione dei dati da trasmettere sia ancora rimessa alla normativa antiriciclaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, la volont\u00e0 di mantenere allineati gli obblighi di monitoraggio fiscale con quelli antiriciclaggio risulta confermata dalla sostituzione, ad opera dell\u2019art. 16 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (3), del limite di rilevanza di 15.000 euro per operazioni singole o frazionate previsto dall\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990 con il limite di 5.000 euro per singola operazione per renderlo omogeneo con il corrispondente limite introdotto dalla Banca d\u2019Italia agli effetti antiriciclaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, un\u2019ulteriore conferma che l\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990, anche nella sua nuova<br>formulazione, impone di trasmettere all\u2019AdE i soli dati dei trasferimenti di mezzi di pagamento da e verso l\u2019estero eseguiti per conto di soggetti monitorati acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela ai sensi dell\u2019art. 31 del D.Lgs. n. 231\/2007 \u00e8 stata da ultimo fornita non solo dalla risoluzione n. 62\/E\/2023 (4), ma anche dal Provvedimento del Direttore dell\u2019AdE 9 maggio 2024, che ha sostituito il previgente provvedimento per la trasmissione dei dati da eseguire a partire dalla sua pubblicazione. Ed infatti, la relativa relazione ha precisato che sono \u201ccomunicati, limitatamente ai dati e ai documenti conservati ai sensi e per gli effetti di cui all\u2019art. 31 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i dati dei trasferimenti da o verso l\u2019estero, di importo pari o superiore a 5.000 euro, aventi ad oggetto i mezzi di pagamento &#8230; eseguiti &#8230; per conto o a favore\u201d di soggetti monitorati.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il par. 2.2. di tale provvedimento, rinviando all\u2019allegato 5 per l\u2019individuazione delle causali da utilizzare, ha confermato che tali causali sono quelle prima individuate con l\u2019aggiunta delle due sole nuovi causali attinte dal Provvedimento Banca d\u2019Italia del 24 marzo 2020, avente come destinatari Esclusivamente gli intermediari bancari e finanziari e cio\u00e8 le causali D9 sottoscrizione polizze assicurative rami vita, che deve essere utilizzata e per il pagamento dei premi, e D8 estinzione polizze assicurative rami vita, che deve essere utilizzata per la liquidazione delle prestazioni. Senonch\u00e9 non sembra che le imprese di assicurazione stabilite senza succursale siano destinatarie anche di obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. n. 231\/2007 e dei relativi provvedimenti di attuazione, sebbene l\u2019art. 17 e seguenti di tale D.Lgs. includerebbero fra i propri destinatari in via generale tutti \u201ci soggetti obbligati\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 bens\u00ec vero che il Reg. 44\/2019, dopo aver definito nell\u2019art. 2, come \u201cimprese\u201d, le \u201cimprese di assicurazione con sede legale in Italia, le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell\u2019Unione Europea o in un Paese aderente allo SEE o in uno Stato terzo, che operano nei rami vita\u201d e, come \u201cimprese stabilite senza succursale\u201d, le \u201cimprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell\u2019UE o in un Paese aderente allo SEE, stabilite senza succursale in &#8230; che operano nei rami vita\u201d, ha precisato che anche \u201cun\u2019impresa stabilita senza succursale \u00e8 tenuta ad adottare presidi, controlli e procedure sulla base di quanto previsto nei Capi II e III\u201d del predetto Reg. 44\/2019 e quindi anche del capo III che disciplina gli obblighi di adeguata verifica.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia il comma 7 dell\u2019art. 28 di tale Regolamento e gli artt. 7 ed 11 del Provvedimento n. 111\/2021 hanno espressamente incluso le imprese stabilite senza succursale soltanto fra le destinatarie dell\u2019obbligo di consentire l\u2019accesso completo e tempestivo ai documenti, dati e informazioni da loro conservati, anche all\u2019estero, e dell\u2019obbligo di nomina di un responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette che svolge i compiti di cui all\u2019art. 18, commi 6, 7 e 8, del Regolamento IVASS n. 44\/2019\u201d e la relativa relazione illustrativa ha precisato che non si \u00e8 inteso estendere a tali imprese di assicurazione gli obblighi previsti per le imprese di assicurazione con sede secondaria in Italia.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, le imprese stabilite in Italia senza succursale, non risultando destinatarie di obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. n. 231\/2007, non possono neppure ritenersi destinatarie di obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990, proprio per il fatto che, come si \u00e8 rilevato, questa seconda disposizione impone di trasmettere i dati di cui \u00e8 obbligatoria l\u2019acquisizione sulla base della prima.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(342deg,rgb(238,238,238) 0%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>Dati acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela<\/strong><br>Le imprese di assicurazione stabilite in Italia senza succursale, non risultando destinatarie di obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. n. 231\/2007, non possono neppure ritenersi destinatarie di obblighi di monitoraggio fiscale, proprio per il fatto che questa seconda disciplina impone di trasmettere i dati di cui \u00e8 obbligatoria l\u2019acquisizione sulla base della prima.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli obblighi di monitoraggio scattano solo per i trasferimenti tramite intermediari esteri.<br>Le imprese stabilite in Italia senza succursale, ammesso e non concesso che siano destinatarie di obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. n. 231\/2007 e quindi di obblighi di monitoraggio fiscale, dovrebbero trasmettere esclusivamente i dati dei trasferimenti di mezzi di pagamento eseguiti per conto o a favore di soggetti monitorati che si avvalgano di intermediari non residenti. <\/p>\n\n\n\n<p>Come si \u00e8 visto, il Direttore dell\u2019AdE, dando attuazione al comma 2 dell\u2019art. 1 del D.L. n. 167\/1990 laddove gli consentiva di limitare gli obblighi di monitoraggio fiscale \u201cper specifiche categorie di operazioni o causali\u201d, con il Provvedimento del 24 aprile 2014 ha stabilito nel par. 2.4. che tali obblighi sussistono solo per \u201cle causali &#8230; analiticamente indicate nell\u2019allegato 1\u201d e cio\u00e8 le causali AA, 72, 44, BQ e BP per la registrazione dei dati delle operazioni agli effetti della disciplina antiriciclaggio a cui il Provvedimento 9 maggio 2024 ha ora aggiunto anche le causali D8 e D9.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, i trasferimenti di mezzi di pagamento in cui le imprese di assicurazioni stabilite senza succursale in Italia possono trovarsi ad intervenire per conto o a favore di soggetti monitorati sono individuabili esclusivamente in quelli che presentano la causale AA ovverosia nei \u201cbonifici da\/per l\u2019estero\u201d, qualificandosi come tali i \u201cbonifici che hanno come intermediario della controparte un soggetto ubicato su piazza estera\u201d in quanto nei trasferimenti di mezzi di pagamento che presentino le causali 72, 44, BQ e BP, essendo costituiti dall\u2019accredito, incasso, addebito o pagamento per utilizzo di credito documentario da e per l\u2019estero dal pagamento e incasso di rimesse documentate da e per l\u2019estero sono le banche od altri intermediari ad intervenire. Pertanto le predette imprese, quand\u2019anche fossero destinatarie di obblighi di monitoraggio fiscale, dovrebbero ritenersi obbligate a trasmettere all\u2019AdE i soli dati dei bonifici bancari eseguiti a loro favore da soggetti monitorati per l\u2019incasso dei premi mediante l\u2019addebito dei conti correnti detenuti da questi ultimi presso intermediari non residenti, nonch\u00e9 di quelli da loro eseguiti a favore di soggetti monitorati per il pagamento delle prestazioni mediante accredito dei conti correnti detenuti sempre da questi ultimi presso intermediari non residenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(344deg,rgb(238,238,238) 0%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>Monitoraggio per i trasferimenti tramite intermediari esteri<\/strong><br>Le imprese di assicurazione non residenti stabilite senza succursale non dovrebbero avere l\u2019obbligo di trasmettere i dati non solo dei bonifici bancari eseguiti a loro favore da soggetti monitorati per il pagamento dei premi, mediante l\u2019accredito dei conti correnti detenuti da questi ultimi presso intermediari residenti, ovvero dei bonifici da loro eseguiti a favore di soggetti monitorati per il pagamento delle \u00a0prestazioni, mediante l\u2019addebito dei conti correnti detenuti sempre da questi ultimi presso intermediari residenti; non dovrebbero trasmettere neppure i dati dei bonifici bancari con cui trasferiscano la massa dei premi raccolti dagli assicurati sui loro conti correnti detenuti presso intermediari non residenti, ovvero trasferiscano da questi ultimi conti correnti la provvista necessaria per il pagamento delle prestazioni sui conti correnti da loro detenuti presso intermediari residenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, le imprese di assicurazione non residenti stabilite senza succursale non dovrebbero avere l\u2019obbligo di trasmettere i dati non solo dei bonifici bancari eseguiti a loro favore da soggetti monitorati per il pagamento dei premi, mediante l\u2019accredito dei conti correnti detenuti da questi ultimi presso intermediari residenti, ovvero dei bonifici da loro eseguiti a favore di soggetti monitorati per il pagamento delle prestazioni, mediante l\u2019addebito dei conti correnti detenuti sempre da questi ultimi presso intermediari residenti, ma neppure dei bonifici bancari con cui trasferiscano la massa dei premi raccolti dagli assicurati sui loro conti correnti detenuti presso intermediari non residenti ovvero trasferiscano da questi ultimi conti correnti la provvista necessaria per il pagamento delle prestazioni sui conti correnti da loro detenuti presso intermediari residenti. Ed infatti tali imprese, riscuotendo i premi, diventano titolari del relativo controvalore in contropartita di un debito nei confronti degli assicurati contabilizzato nel passivo del bilancio collegato all\u2019andamento di una gestione interna ovvero del valore di attivit\u00e0 finanziarie o indici, mentre quando pagano le prestazioni adempiono il debito cos\u00ec contratto nei loro confronti. Inoltre, le predette imprese di assicurazioni non residenti devono comunque ritenersi esonerate ai sensi del comma 4 dell\u2019art. 10 del D.Lgs. n. 461\/1997 dall\u2019obbligo di trasmettere all\u2019AdE i dati dei bonifici bancari da loro effettuati per il tramite di intermediari non residenti a favore di intermediari residenti per il pagamento delle prestazioni a soggetti monitorati, nel caso in cui abbiano da loro ricevuto l\u2019incarico di applicare l\u2019imposta sostitutiva del 26% sui redditi inclusi nelle predette prestazioni, laddove statuisce che \u201cgli obblighi di rilevazione previsti dall\u2019art. 1 del Decreto-Legge 28 giugno 1990, n. 167 &#8230; non si applicano &#8230; per i trasferimenti dall\u2019estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale semprech\u00e9 detti redditi siano stati assoggettati dall\u2019intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi\u201d. Ed infatti tale disposizione esclude la sussistenza degli obblighi di dichiarazione per il semplice fatto che, qualora i capitali trasferiti dall\u2019estero siano risultati produttivi di redditi di capitali, tali redditi siano assoggettati ad imposta sostitutiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Del resto, anche l\u2019AdE nella risoluzione n. 62\/E\/2023 ha lasciato intendere che l\u2019esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale a carico degli intermediari \u00e8 accordato alla condizione che i trasferimenti di capitali dall\u2019estero possano includere redditi di capitale e, nel caso in cui li includano, tali redditi siano assoggettati ad imposta. Ed infatti, la predetta Agenzia ha precisato che \u201cl\u2019esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le compagnie di assicurazione estere, operanti in Italia in LPS, che optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi ai sensi dell\u2019art. 26-<em>ter<\/em>, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 \u00e8 riconosciuto fintantoch\u00e9 nell\u2019operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di monitorare (<em>rectius<\/em>, tracciare) i flussi in entrata\/in uscita al\/dal circuito bancario e finanziario italiano\u201d, ma anche che \u201cla compagnia di assicurazione estera che opta per la tassazione sostitutiva dei predetti redditi \u00e8 esonerata dalla rilevazione, ai sensi dell\u2019art. 1 del Decreto Legge n. 167 del 1990, del trasferimento relativo alle suddette somme\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, le imprese di assicurazione non residenti stabilite senza succursale, indipendentemente dalle condizioni che precedono, devono ritenersi esonerate dagli obblighi di monitoraggio fiscale se tali obblighi siano stati assolti da altro intermediario. Ed infatti, l\u2019AdE nella risoluzione n. 62\/E\/2023 ha precisato che, allorch\u00e9 \u201cil trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di pi\u00f9 intermediari tra quelli individuati dal citato art. 1 &#8230; il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti dell\u2019operazione di trasferimento esoneri&nbsp; dall\u2019adempimento l\u2019altro intermediario, a condizione che quest\u2019ultimo possa dare evidenza dell\u2019avvenuta comunicazione da parte dell\u2019intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale\u201d ovvero, in assenza, tale evidenza sia ottenuta dall\u2019AdE tramite l\u2019esercizio dei suoi poteri.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Note:<\/h4>\n\n\n\n<p>(*) <em>Avvocato in Roma e in Milano e docente a contratto presso l\u2019Universit\u00e0 LUISS<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>(1) Convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227.<\/p>\n\n\n\n<p>(2) Per una compiuta analisi critica delle due pronunce dell\u2019Agenzia delle Entrate, cfr. G. Scifoni, \u201cLo strano caso del monitoraggio fiscale delle polizze assicurative\u201d, in <em>Corr. Trib.<\/em>, n. 1\/2025, pag. 57.<\/p>\n\n\n\n<p>(3) Convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.<\/p>\n\n\n\n<p>(4) \u00c8 precisato nella risoluzione che, \u201cper quanto concerne l\u2019ambito oggettivo, le comunicazioni riguardano: i dati acquisiti in occasione dell\u2019adeguata verifica dell\u2019identit\u00e0 della clientela\u201d e che \u201cgli intermediari in sede di comunicazione, devono attenersi alle specifiche tecniche indicate con provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate n. 58231 del 24 luglio 2014\u201d.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/56-MonitoraggioFiscaleImpresestabilitesenzasuccursale.pdf\">Scarica la Pubblicazione<\/a><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/56-MonitoraggioFiscaleImpresestabilitesenzasuccursale.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download=\"\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corr. 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