{"id":11334,"date":"2009-03-01T11:27:00","date_gmt":"2009-03-01T10:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/escalar.it\/?p=11334"},"modified":"2023-10-04T18:16:37","modified_gmt":"2023-10-04T17:16:37","slug":"gli-oneri-finanziari-soggetti-ai-nuovi-limiti-di-deducibilita-dallimponibile-ires-ed-irap","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/gli-oneri-finanziari-soggetti-ai-nuovi-limiti-di-deducibilita-dallimponibile-ires-ed-irap\/11334\/","title":{"rendered":"Gli oneri finanziari soggetti ai nuovi limiti di deducibilit\u00e0 dall\u2019imponibile IRES ed IRAP"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">Corr. Trib. 21\/2009, pag. 1664 e segg.<\/pre>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><em>Gli oneri finanziari soggetti ai due nuovi limiti di deducibilit\u00e0 dall\u2019imponibile IRES, introdotti, da un lato, per le societ\u00e0 e \u00abholding\u00bb industriali, e, dall\u2019altro, per le societ\u00e0 bancarie, finanziarie ed assicurative e le relative capogruppo, sono solo quelli derivanti da rapporti con causa finanziaria e cio\u00e8, come ha chiarito la circolare n. 19\/E del 2009, da rapporti che abbiano la funzione di consentire ad una parte di ottenere la disponibilit\u00e0 temporanea di un capitale dall\u2019altra.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 96 del T.U.I.R., come modificato, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) e dall\u2019art. 82 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assoggetta gli oneri finanziari a limiti di deducibilit\u00e0 differenziati agli effetti dell\u2019IRES. In particolare, per le societ\u00e0 industriali e le <em>holding<\/em> industriali (di seguito, \u00absociet\u00e0 industriali\u00bb) gli interessi passivi ed oneri assimilati, che eccedano gli interessi attivi ed oneri assimilati, sono deducibili nel limite del 30% del ROL, mentre, per le societ\u00e0 bancarie, finanziarie ed assicurative e le relative capogruppo (di seguito, \u00abbanche ed assicurazioni\u00bb) gli interessi passivi sono deducibili nel limite del 96% del relativo importo (97% per l\u2019esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007).<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, i commi 8 e 9 dell\u2019art. 6 e il comma 2 dell\u2019art. 7 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 estendono anche agli effetti dell\u2019IRAP il limite di deducibilit\u00e0 del 96% agli interessi passivi sostenuti dalle societ\u00e0 bancarie, finanziarie ed assicurative, nonch\u00e9 dalle <em>holding<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gli oneri soggetti al limite di deducibilit\u00e0 dall\u2019imponibile IRES per le societ\u00e0 industriali<\/h3>\n\n\n\n<p>Per quanto attiene al limite di deducibilit\u00e0 del 30% del ROL introdotto per le societ\u00e0 industriali l\u2019espressa individuazione degli interessi e dei proventi ed oneri assimilati rilevanti agli effetti della sua applicazione \u00e8 fornita dal comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. Dando per assodato che sono sempre rilevanti gli oneri e i proventi derivanti dai contratti e dai titoli menzionati dalla trascritta disposizione, rimane da stabilire quali siano i rapporti \u00abcon causa finanziaria\u00bb a cui essa fa riferimento e se per tali si debbano intendere soltanto i rapporti che abbiano funzione finanziaria perch\u00e9 permettano ad una parte di ottenere la disponibilit\u00e0 temporanea di un capitale dall\u2019altra ovvero, in via pi\u00f9 generale, tutti i rapporti che, indipendentemente dalla loro funzione, assicurino la disponibilit\u00e0 temporanea di un capitale. Tale questione risulta rilevante in quanto, nel secondo caso, diventerebbero rilevanti anche i rapporti con causa di scambio, di garanzia, aleatoria e cos\u00ec via o i rapporti che trovino fonte nella legge, che assicurino la disponibilit\u00e0 temporanea di un capitale.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, l\u2019utilizzo della locuzione di \u00abcausa finanziaria\u00bb, in luogo di quella pi\u00f9 generica di \u00abnatura finanziaria\u00bb, induce a pensare che il legislatore abbia inteso far riferimento soltanto ai rapporti che, da un punto di vista giuridico, abbiano causa finanziaria perch\u00e9 abbiano la funzione di consentire ad una parte di ottenere la disponibilit\u00e0 temporanea di un capitale dall\u2019altra.<\/p>\n\n\n\n<p>La tesi prospettata trova conforto nella finalit\u00e0 di tale disposizione che, come si arguisce dalla relazione illustrativa della legge Finanziaria 2008 (1), \u00e8 il contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese. \u00c8 intuibile infatti che, per il perseguimento di tale finalit\u00e0, bisogna disincentivare le societ\u00e0 industriali, non a ricevere garanzie, a semplificare la gestione dei rapporti di debito reciproci mediante conti correnti fra imprenditori o ad ottenere dilazioni di pagamento dai propri creditori, bens\u00ec ad incrementare il livello dei finanziamenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(130deg,rgb(238,238,238) 69%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE<\/strong><br><strong>Oneri soggetti al limite di deducibilit\u00e0 IRES per le societ\u00e0 industriali<\/strong><br>Per quanto attiene al limite di deducibilit\u00e0 del 30% del ROL introdotto per le societ\u00e0 industriali, dando per assodato che sono sempre rilevanti gli oneri e i proventi derivanti dai contratti e dai titoli menzionati dal T.U.I.R., rimane da stabilire quali siano i rapporti \u00abcon causa finanziaria\u00bb a cui esso fa riferimento e se per tali si debbano intendere soltanto i rapporti che abbiano funzione finanziaria perch\u00e9 permettono ad una parte di ottenere la disponibilit\u00e0 temporanea di un capitale dall\u2019altra ovvero, in via pi\u00f9 generale, tutti i rapporti che, indipendentemente dalla loro funzione, assicurino la disponibilit\u00e0 temporanea di un capitale. \u2014 L\u2019utilizzo della locuzione \u00abcausa finanziaria\u00bb in luogo di quella pi\u00f9 generica di \u00abnatura finanziaria\u00bb fa ritenere che il legislatore abbia inteso far riferimento soltanto ai rapporti che abbiano causa finanziaria perch\u00e9 abbiano la funzione di consentire ad una parte di ottenere la disponibilit\u00e0 temporanea di un capitale dall\u2019altra. Tale tesi trova conforto nella finalit\u00e0 della norma che, come si arguisce dalla relazione illustrativa della Finanziaria 2008, \u00e8 il contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, l\u2019Agenzia delle entrate si \u00e8 mostrata di questo avviso nella circolare n. 19\/E del 2009 (2). Ed infatti essa, se da un lato nel par. 2.2. ha precisato che \u00e8 soggetto al limite di deducibilit\u00e0 del 30% del ROL \u00abogni e qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l\u2019obbligo di restituzione e in relazione ai quali \u00e8 prevista una specifica remunerazione\u00bb, dall\u2019altro lato, nel successivo par. 2.7., ha sostenuto che sono soggetti al limite di deducibilit\u00e0 del 96% gli interessi passivi ed oneri assimilati che \u00abtrovino fonte in rapporti che assolvono ad una funzione finanziaria e cio\u00e8 di impiego di capitale, cos\u00ec come definiti dal comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. (si veda, al riguardo, quanto precisato al par. 2.2.)\u00bb, come si vedr\u00e0, nell\u2019assunto che i rapporti rilevanti anche agli effetti di detto limite siano quelli di cui al comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel silenzio della norma sembra da ritenere che siano configurabili come oneri e proventi assimilati agli interessi tutti gli oneri e proventi che, pur se diversi dagli interessi, costituiscano la remunerazione per la concessione della disponibilit\u00e0 temporanea di un capitale. Devono pertanto ritenersi tali i differenziali di emissione e rimborso, gli aggi e i disaggi, le commissioni di massimo scoperto e cos\u00ec via e non invece le somme che assolvano ad una funzione risarcitoria.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019individuazione degli interessi, nonch\u00e9 degli oneri e proventi rilevanti fornita dal comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. non pu\u00f2 che ritenersi valida anche per le societ\u00e0 IAS <em>compliant<\/em>. \u00c8 bens\u00ec vero che per queste societ\u00e0 l\u2019art. 83 del T.U.I.R. attribuisce ora valenza fiscale, fra l\u2019altro, ai criteri di qualificazione previsti dai principi contabili IAS. Tuttavia la valenza fiscale di tali criteri, nel caso di specie, non pu\u00f2 consentire di considerare rilevanti per le societ\u00e0 IAS <em>complian<\/em>t rapporti non rilevanti per le altre.<\/p>\n\n\n\n<p>In primo luogo, il comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. costituisce una disposizione speciale rispetto a quella generale dell\u2019art. 83 del T.U.I.R. che attribuisce rilevanza ai criteri di qualificazione previsti dai principi contabili IAS, essendo stata introdotta proprio per individuare i rapporti rilevanti. Pertanto, la prima disposizione pu\u00f2 ritenersi idonea a derogare la seconda in forza del principio di specialit\u00e0 (3). Del resto, sarebbe illogico che, per l\u2019individuazione dei rapporti rilevanti agli effetti dell\u2019applicazione di una disposizione nata per contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese, possa farsi affidamento ai principi contabili IAS. La causa dei rapporti giuridici, se poca o nulla rilevanza assume agli effetti di tali principi, assume invece rilevanza agli effetti IRES in quanto, come si \u00e8 rilevato, per contrastare la sottocapitalizzazione si devono disincentivare le imprese ad ottenere nuovi finanziamenti, ma non anche a ricevere garanzie, ad ottenere dilazioni di pagamento o a semplificare la gestione dei rapporti di debito reciproci.<\/p>\n\n\n\n<p>In secondo luogo, i principi contabili IAS non individuano una qualificazione omnicomprensiva di interessi ed oneri e proventi assimilati per il fatto che si limitano a riqualificare come interessi taluni componenti di reddito specificamente individuati. I principi contabili IAS conoscono invece la diversa qualificazione di \u00abonere finanziario\u00bb. Tuttavia tale qualificazione si estende a ricomprendere soltanto \u00abgli interessi e gli altri oneri sostenuti dall\u2019impresa in relazione all\u2019ottenimento di finanziamenti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>In terzo luogo, la rilevanza per le societ\u00e0 IAS <em>compliant <\/em>di rapporti non rilevanti per le altre societ\u00e0 potrebbe comportare un\u2019ingiustificata disparit\u00e0 di trattamento sul piano costituzionale e del diritto comunitario della concorrenza. In tal modo infatti, si discriminerebbero le societ\u00e0 IAS <em>compliant<\/em> che abbiano sostenuto interessi passivi non derivanti da rapporti con causa finanziaria rispetto alle societ\u00e0 e alle stabili organizzazioni italiane di societ\u00e0 estere non IAS <em>compliant <\/em>che abbiano sostenuto le medesime tipologie di interessi passivi (4). Le seconde potrebbero dedurre integralmente interessi passivi che le prime potrebbero dedurre nel limite del 30% del ROL.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro, il fatto che gli interessi e gli oneri ed i proventi assimilati rilevanti siano quelli derivanti dai rapporti con causa finanziaria di cui al comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. non significa che possa prescindersi dalle qualificazioni previste dai principi contabili IAS. \u00c8 da ritenere infatti che siano soggetti al predetto limite tutti quegli oneri e proventi che, secondo tali principi, siano rilevati in bilancio fra gli oneri ed i proventi derivanti da rapporti con causa finanziaria. \u00c8 questo appunto il caso degli oneri e proventi di transazione correlabili ad attivit\u00e0 e passivit\u00e0 finanziarie valutate con il metodo del costo ammortizzato che devono essere inclusi nella determinazione dell\u2019interesse effettivo da loro generato.<\/p>\n\n\n\n<p>Le considerazioni svolte consentono di trarre le seguenti conclusioni. Innanzitutto sono rilevanti non solo gli oneri ed i proventi derivanti da mutuo e obbligazioni e titoli similari, ma anche quelli derivanti da altri titoli, diversi dalle azioni e strumenti assimilati, da rapporti di deposito e conto corrente bancario, apertura di credito, sconto e cessione pro solvendo di crediti in quanto tali rapporti hanno causa finanziaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono rilevanti altres\u00ec gli oneri ed i proventi derivanti da rapporti di pronti contro termine e riporto su titoli. Tali rapporti hanno causa finanziaria per il fatto che danno luogo allo scambio della disponibilit\u00e0 temporanea di titoli contro la disponibilit\u00e0 temporanea di denaro. Tuttavia nel computo del limite di deducibilit\u00e0 del 30% del ROL non deve tenersi conto degli oneri e dei proventi imputati a conto economico, bens\u00ec di quelli che concorrono alla formazione dell\u2019imponibile IRES ai sensi del comma 6 dell\u2019art. 89 del T.U.I.R. (5). Conseguentemente, per il venditore a pronti sono rilevanti esclusivamente i differenziali negativi o positivi fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine, mentre per il compratore a pronti, oltre ai differenziali cos\u00ec individuati, anche gli interessi attivi maturati medio tempore sui titoli sottostanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel senso indicato si \u00e8 espressa l\u2019Agenzia delle entrate nella circolare in commento. Ed infatti, essa, dopo aver precisato che \u00abresta ferma (anche per i soggetti IAS <em>adopter<\/em>) l\u2019applicazione dell\u2019art. 89, comma 6, del T.U.I.R. per quanto concerne gli interessi maturati sulle attivit\u00e0 oggetto dell\u2019operazione nel periodo di durata del contratto; tali interessi, infatti, non concorrendo a formare il reddito del cedente (n\u00e9 come componente positivo, n\u00e9 come componente negativo) sono da ritenersi esclusi ai fini della disciplina di cui all\u2019art. 96 del T.U.I.R.\u00bb, ha affermato che \u00abrientra tuttavia fra gli oneri assimilati il differenziale negativo esistente fra prezzo a pronti e prezzo a termine (al netto degli interessi maturati sul titolo nel periodo di durata del contratto)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Discorso analogo vale anche per gli oneri ed i proventi del prestito titoli. Tuttavia, anche in questo caso, deve tenersi conto solo degli oneri e proventi che concorrono a formare l\u2019imponibile IRES ai sensi del combinato disposto dell\u2019art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110 e del comma 6 dell\u2019art. 89 del T.U.I.R. Pertanto, per il mutuante sono rilevanti i compensi spettanti per il prestito titoli, mentre per il mutuatario, oltre ai compensi dovuti per il prestito titoli, gli interessi attivi medio tempore maturati sui titoli sottostanti.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli interessi derivanti da rapporti di conto corrente fra imprenditori devono ritenersi rilevanti soltanto se ed in quanto tali rapporti abbiano causa finanziaria in quanto siano utilizzati come veicolo per l\u2019erogazione di un finanziamento. Secondo quanto precisato dall\u2019Agenzia delle entrate nella circolare in commento, \u00e8 questo il caso del cd. <em>notional cash pooling<\/em>, che sottende un prestito di denaro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(121deg,rgb(238,238,238) 69%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>SOLUZIONI OPERATIVE<\/strong><br><strong>Oneri e proventi derivanti da rapporti con causa finanziaria assimilati agli interessi<\/strong> <br>Si ritiene che gli oneri e proventi derivanti da rapporti con causa finanziaria assimilati agli interessi siano tutti quei proventi ed oneri che, pur se diversi dagli interessi, costituiscano la remunerazione per la concessione della disponibilit\u00e0 temporanea di un capitale. Devono pertanto ritenersi tali i differenziali di emissione e rimborso, gli aggi e i disaggi, le commissioni di massimo scoperto e cos\u00ec via e non invece le somme che assolvano ad una funzione risarcitoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, \u00e8 da escludere che siano rilevanti gli interessi derivanti da pegno irregolare, quali ad esempio i depositi cauzionali e quelli relativi ai margini iniziali di garanzia. Ed infatti, il pegno irregolare non ha causa finanziaria, ma di garanzia per il fatto che il debitore pignoratizio, tramite la sua costituzione, non intende impiegare un capitale, ma si limita a fornire una garanzia per l\u2019adempimento delle sue obbligazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo senso si \u00e8 espressa l\u2019Agenzia delle entrate nella circolare in oggetto per quanto attiene al limite di deducibilit\u00e0 del 96%. In particolare, essa ha precisato che \u00abper le assicurazioni devono ritenersi esclusi gli interessi corrisposti sui depositi di riassicurazione, cio\u00e8 sui depositi cauzionali costituiti nell\u2019ambito dei rapporti con i quali l\u2019impresa di assicurazione cede una quota del rischio assunto ad altra impresa di assicurazione. Detti depositi sono usualmente utilizzati nella riassicurazione proporzionale, laddove la compagnia cedente trattiene presso di s\u00e9 un importo pari agli impegni futuri in modo da costituirsi una garanzia per l\u2019assolvimento degli obblighi del riassicuratore. La causa \u00e8 quella della copertura dei rischi di controparte verso il riassicuratore a garanzia dell\u2019esecuzione della copertura acquisita\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Ed ancora, \u00e8 da escludere che siano rilevanti le commissioni derivanti da rapporti di fideiussione o da altri rapporti di garanzia, anche se si correlino a rapporti con causa finanziaria. Tali rapporti non hanno comunque causa finanziaria per il fatto che non comportano il trasferimento della disponibilit\u00e0 temporanea di un capitale. N\u00e9 d\u2019altro canto pu\u00f2 obbiettarsi che le predette commissioni sono comunque riconducibili fra gli oneri ed i proventi assimilati agli interessi. Come si \u00e8 visto, il comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. considera rilevanti anche tali oneri e proventi soltanto se ed in quanto derivino da rapporti con causa finanziaria e non di garanzia.<\/p>\n\n\n\n<p>Di contrario avviso parrebbe l\u2019Agenzia delle entrate. Nella circolare in esame \u00e8 infatti precisato che \u00aba titolo esemplificativo si ritengono compresi fra gli oneri e proventi assimilati agli interessi attivi e passivi le seguenti voci: \u2026 le commissioni passive su finanziamenti e per fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi\u00bb. Peraltro, l\u2019inclusione fra i rapporti con causa finanziaria anche dei rapporti di garanzia si porrebbe in conflitto con l\u2019indicazione secondo cui sono configurabili come tali soltanto i rapporti che assolvono ad una funzione di impiego del capitale, posto che la concessione di una garanzia non comporta il trasferimento della disponibilit\u00e0 temporanea di un capitale. Di conseguenza, dovrebbero essere coerentemente soggette al limite di deducibilit\u00e0 del 30% del ROL soltanto le commissioni eventualmente addebitate dal garante al garantito, una volta che la garanzia sia stata escussa.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, non devono ritenersi rilevanti gli interessi passivi da dilazione che trovino fonte non solo in rapporti con causa commerciale, ma anche in altri rapporti privi di causa finanziaria, indipendentemente dal fatto che siano o meno rilevati in via autonoma, essendo considerati tali dal comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. soltanto gli interessi passivi derivanti da rapporti con causa finanziaria. Per contro, devono ritenersi sempre rilevanti, in forza dell\u2019espressa deroga ivi prevista, gli interessi attivi da dilazione derivanti da rapporti con causa commerciale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gli oneri soggetti al limite di deducibilit\u00e0 dall\u2019imponibile IRES per le banche e le assicurazioni<\/h3>\n\n\n\n<p>Il comma 5-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. non individua gli interessi passivi soggetti al limite di deducibilit\u00e0 introdotto per banche ed assicurazioni. V\u2019\u00e8 quindi da chiedersi se siano soggetti a tale limite solo quelli che derivano da rapporti con causa finanziaria di cui al comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. ovvero tutte le tipologie di interessi e, quindi, anche gli interessi passivi derivanti da rapporti privi di causa finanziaria, quali quelli maturati su debiti tributari e contributivi o per risarcimento danni.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, \u00e8 da ritenere che anche per l\u2019individuazione degli interessi passivi soggetti al predetto limite non possa che essere presa a riferimento tale disposizione. Essa \u00e8 formulata nel senso di individuare gli interessi passivi che sono rilevanti, in via generale e senza ulteriori indicazioni, \u00abai fini del presente articolo\u00bb e, quindi, anche ai fini del successivo comma 5-<em>bis<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>In senso contrario non vale obbiettare che il comma 5 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. continua ad essere formulato nel senso di escludere l\u2019applicabilit\u00e0 dei commi precedenti a banche ed assicurazioni. Tale disposizione \u00e8 stata infatti introdotta al solo scopo di escludere l\u2019applicabilit\u00e0 a loro carico del limite di deducibilit\u00e0 degli interessi passivi e degli oneri assimilati introdotto per le societ\u00e0 industriali.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, l\u2019estensione del nuovo limite di deducibilit\u00e0 anche agli interessi passivi che non trovino fonte in un rapporto contrattuale, quali gli interessi passivi su debiti tributari e contributivi o per risarcimento danni sarebbe irrazionale in quanto il sostenimento di tali interessi \u00e8 strettamente afferente all\u2019attivit\u00e0 produttiva di proventi imponibili, non derivando il loro sostenimento da una scelta discrezionale di chi li sostiene.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche in questo caso l\u2019individuazione degli interessi rilevanti operata dal comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. non pu\u00f2 che risultare valida anche per banche ed assicurazioni IAS <em>compliant<\/em>, ancorch\u00e9 l\u2019art. 83 del T.U.I.R. attribuisca diretta valenza fiscale ai criteri di qualificazione previsti dai principi contabili IAS, per le ragioni illustrate supra.<\/p>\n\n\n\n<p>Non osta alla conclusione esposta il fatto che lo schema di bilancio delle banche preveda un\u2019unica voce e cio\u00e8 la voce 20 per l\u2019esposizione degli \u00abinteressi passivi ed oneri assimilati\u00bb. Tale voce \u00e8 stata coniata dalla Banca d\u2019Italia nel Provvedimento con cui ha approvato gli schemi di bilancio obbligatori per le banche e non trova quindi fonte nei principi contabili IAS a cui l\u2019art. 83 del T.U.I.R. fa espresso rinvio. Inoltre, tale Provvedimento, impone di includere nella predetta voce anche gli interessi passivi derivanti da rapporti privi di causa finanziaria, mentre non impone di includervi tutte le fattispecie di interessi passivi, quali ad esempio quelli derivanti da passivit\u00e0 in via di dismissione che devono essere collocati nella voce 280 relativa \u00aball\u2019Utile (Perdita) dei gruppi di attivit\u00e0 in via di dismissione al netto delle imposte\u00bb (6).<\/p>\n\n\n\n<p>Per le considerazioni esposte \u00e8 possibile concludere che sono soggetti al limite di deducibilit\u00e0 del 96% gli oneri configurabili come interessi passivi secondo i principi contabili IAS, che derivino da rapporti con causa finanziaria di cui al comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R., cos\u00ec come individuati <em>supra<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>A questa conclusione \u00e8 pervenuta l\u2019Agenzia delle entrate nella circolare in commento in quanto, dopo aver premesso che \u00abl\u2019ambito di applicazione della norma deve intendersi applicabile, oltre agli interessi passivi, anche agli oneri ad essi assimilati \u2026 semprech\u00e9 trovino fonte in rapporti che assolvono ad una funzione finanziaria e cio\u00e8 di impiego di capitale, cos\u00ec come definiti dal comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. (si veda, al riguardo, quanto precisato al par. 2.2.)\u00bb, ha concluso che \u00able banche possano dedurre il 96% degli interessi passivi ed oneri assimilati, iscritti in bilancio secondo corretti principi contabili semprech\u00e9 derivino da rapporti di natura finanziaria\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019aver stabilito che gli interessi passivi soggetti al limite di deducibilit\u00e0 del 96% sono solo quelli derivanti da rapporti con causa finanziaria di cui al comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. apre una nuova questione. Rimane da stabilire se siano soggetti a tale limite, insieme agli interessi passivi derivanti da rapporti con causa finanziaria, anche gli oneri assimilati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(127deg,rgb(238,238,238) 76%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE<\/strong><br><strong>Oneri soggetti al limite di deducibilit\u00e0 IRES per banche e assicurazioni<\/strong><br>Il comma 5-bis dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. non individua gli interessi passivi soggetti al limite di deducibilit\u00e0 introdotto per banche ed assicurazioni. V\u2019\u00e8 quindi da chiedersi se siano soggetti a tale limite solo quelli che derivano da rapporti con causa finanziaria di cui al comma 3 dello stesso articolo ovvero tutte le tipologie di interessi e, quindi, anche gli interessi passivi derivanti da rapporti privi di causa finanziaria, quali quelli maturati su debiti tributari e contributivi o per risarcimento danni. Ebbene, \u00e8 da ritenere che anche per l\u2019individuazione degli interessi passivi soggetti al predetto limite non possa che essere preso a riferimento il comma 3. Esso \u00e8 formulato nel senso di individuare gli interessi passivi che sono rilevanti, in via generale e senza ulteriori indicazioni, \u00abai fini del presente articolo\u00bb e, quindi, anche ai fini del successivo comma 5-bis.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Agenzia delle entrate ha risolto tale questione in senso positivo. Si legge infatti nella circolare in commento che, \u00abnonostante la norma faccia letterale riferimento ai soli interessi passivi, esigenze di coerenza e sistematicit\u00e0 \u2026 portano a ritenere che in tale voce devono intendersi inclusi anche gli oneri ad essi assimilati\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, prescindendo dal fatto che il comma 5- <em>bis<\/em> dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. dovrebbe essere di stretta interpretazione perch\u00e9 comporta la tassazione di un costo di produzione del reddito (7), tale presa di posizione non pu\u00f2 essere condivisa non solo perch\u00e9 la formulazione letterale di tale norma, a differenza di quella del precedente comma 1, fa esclusiva menzione degli \u00abinteressi passivi\u00bb, ma anche perch\u00e9 tale formulazione rispecchia la volont\u00e0 storica del legislatore. Nella relazione illustrativa del D.L. n. 112\/2008 si d\u00e0 infatti per acquisito che sono soggetti al limite di deducibilit\u00e0 soltanto gli interessi passivi e non anche gli oneri ad essi assimilati (8). Conseguentemente, non possono ritenersi soggetti al limite di deducibilit\u00e0 i differenziali negativi derivanti da pronti contro termine o riporto su titoli nonch\u00e9, coerentemente, i compensi per il prestito titoli in quanto non sembrano configurabili come interessi passivi (9).<\/p>\n\n\n\n<p>Ma analoga conclusione vale anche per i differenziali negativi derivanti da derivati di copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse in quanto anche tali differenziali non sono configurabili come interessi passivi, non trovando fonte in un impiego di capitale (10).<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, ammesso e non concesso che rilevino anche gli oneri assimilati agli interessi passivi, dovrebbero ritenersi rilevanti solo gli oneri che integrino interessi passivi e non anche quelli che rettifichino interessi attivi per il fatto che il comma 5- <em>bis<\/em> dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. non considera anche gli interessi attivi. Pertanto, non dovrebbero risultare rilevanti i differenziali negativi derivanti da pronti contro termine di impiego, nonch\u00e9 i differenziali negativi derivanti derivati di copertura del rischio di variazione del tasso di interesse di attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l\u2019ammontare degli interessi passivi indeducibili dovrebbe essere depurato dei differenziali positivi derivanti da derivati di copertura del rischio di variazione del tasso di interesse di passivit\u00e0 in quanto, diversamente, si legittimerebbe una palese incongruenza. Ed infatti, le banche ed assicurazioni, a parit\u00e0 di tasso d\u2019interesse passivo definito mediante la copertura, dovrebbero corrispondere un diverso ammontare d\u2019imposta in funzione del rapporto fra tale tasso e quello delle passivit\u00e0 oggetto di copertura.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Gli oneri soggetti al limite di deducibilit\u00e0 dall\u2019imponibile IRAP per le banche e le assicurazioni<\/h3>\n\n\n\n<p>Problematico risulta stabilire se, per l\u2019individuazione degli interessi passivi soggetti al limite di deducibilit\u00e0 dall\u2019imponibile IRAP, possa essere preso a riferimento il comma 3 dell\u2019art. 96 del T.U.I.R. I commi 8 e 9 dell\u2019art. 6 e il comma 2 dell\u2019art. 7 del D.Lgs. n. 446\/1997 non richiamano tale disposizione. D\u2019altro canto, l\u2019imponibile IRAP, a differenza di quello IRES, deve essere ora determinato sulla base del risultato di conto economico. Tuttavia \u00e8 irragionevole che interessi passivi deducibili da entrambi gli imponibili, pur non essendo soggetti al limite di deducibilit\u00e0 introdotto agli effetti IRES, lo siano invece a quello introdotto agli effetti IRAP.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, anche in questo caso, sembrano da ritenere rilevanti soltanto gli interessi passivi e non anche gli oneri assimilati per le ragioni gi\u00e0 indicate, pur considerando il diverso avviso manifestato dall\u2019Agenzia delle entrate nella circolare in commento.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Note:<\/h4>\n\n\n\n<p>(1) \u00abFra le varie alternative prospettabili, quella adottata \u00e8 apparsa pi\u00f9 di altre idonea a perseguire allo stesso tempo obbiettivi di razionalizzazione e semplificazione della disciplina e al contempo a costituire un incentivo alla capitalizzazione, ma senza penalizzare in modo irreversibile l\u2019impresa caratterizzata da una struttura finanziaria sottocapitalizzata\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>(2) In <em>Banca Dati BIG<\/em>, IPSOA. Cfr. anche M. Zeppilli, \u00abInquadramento sistematico della disciplina sugli interessi passivi\u00bb, in questa <em>Rivista<\/em>, pag. 1672; L. Miele, \u00abIl prospetto per la deducibilit\u00e0 degli interessi passivi delle societ\u00e0 di capitali in UNICO 2009\u00bb, in <em>Corr.Trib.<\/em> n. 20\/2009, pag. 1595; B. Izzo, \u00abI modelli UNICO 2009 e CNM per i soggetti aderenti al consolidato nazionale\u00bb, <em>ivi<\/em>, pag. 1603; G. Molinaro, \u00abInteressi passivi per banche, finanziarie e assicurazioni nei modelli UNICO, IRAP e CNM\u00bb, <em>ivi<\/em>, pag. 1611.<\/p>\n\n\n\n<p>(3) Il regolamento per l\u2019adeguamento della normativa sul reddito d\u2019impresa ai principi contabili IAS (\u00abregolamento IAS\/IRES\u00bb) ha ritenuto derogatorie del principio di diretta valenza fiscale dei criteri di qualificazione ed imputazione temporale previsti da tali principi tutte le disposizioni che dettano criteri divergenti per specifiche fattispecie.<\/p>\n\n\n\n<p>(4) Per quanto attiene ai dubbi di illegittimit\u00e0 costituzionale delle disparit\u00e0 di trattamento fiscale fra societ\u00e0 IAS <em>compliant<\/em> e non IAS <em>compliant <\/em>si veda G. Melis e E. Ruggero, \u00abPluralit\u00e0 di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto tributario: l\u2019esperienza italiana\u00bb, in <em>Rass. trib.<\/em>, 2008, I, pag. 1624.<\/p>\n\n\n\n<p>(5) L\u2019art. 3 del regolamento IAS\/IRES fa espressamente salva l\u2019applicazione del comma 6 dell\u2019art. 89 del T.U.I.R. \u00abagli interessi, dividendi ed altri proventi derivanti da titoli acquisiti sotto il profilo giuridico\u00bb, fra l\u2019altro, in base a rapporti di pronti contro termine e prestito titoli.<\/p>\n\n\n\n<p>(6) Secondo il Provvedimento della Banca d\u2019Italia nella predetta voce \u00abfigura il saldo, positivo o negativo, dei proventi (interessi, dividendi, ecc.) e degli oneri (interessi passivi, ecc.) relativi ai gruppi di attivit\u00e0 e passivit\u00e0 in via di dismissione, al netto della relativa fiscalit\u00e0 corrente e differita\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>(7) Cfr. G. Escalar, \u00abDubbi di costituzionalit\u00e0 sul regime degli interessi passivi per banche ed assicurazioni\u00bb, in <em>Corr.Trib.<\/em> n. 16\/2009, pag. 1283.<\/p>\n\n\n\n<p>(8) Nella relazione medesima \u00e8 infatti precisato non solo che \u00abuna quota pari al 4% degli interessi passivi dei soggetti appartenenti al settore dell\u2019intermediazione monetaria siano indeducibili sia ai fini IRES sia ai fini IRAP\u00bb, ma anche che \u00abla disposizione che sterilizza gli effetti dell\u2019indeducibilit\u00e0 per gli interessi passivi relativi a finanziamenti infragruppo fra soggetti inclusi nel consolidato \u00e8 finalizzata a stemperare l\u2019intervento sugli interessi passivi\u00bb in quanto \u00abessa riconosce la deducibilit\u00e0 degli interessi passivi infragruppo, limitatamente a quelli che trovano capienza negli interessi corrisposti a soggetti estranei al gruppo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>(9) \u00c8 significativo rilevare in questo senso come il Ministero delle finanze nella C.M. 27 maggio 1994, n. 73 (in <em>Corr.Trib.<\/em> n. 24\/1994, pag. 1589), per quanto attiene ai pronti contro termine, ha sostenuto che lo scarto fra il prezzo a pronti e quello a termine, \u00abancorch\u00e9 concorra a formare il reddito alla stregua di proventi e oneri finanziari, quindi <em>pro rata temporis<\/em>, non soggiace alla disciplina prevista per la deducibilit\u00e0 degli interessi passivi\u00bb proprio per il fatto che \u00abcostituisce un componente positivo o negativo riferibile alla linea capitale del titolo sottostante oggetto del contratto, emergendo pur sempre da una doppia cessione del titolo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/19-Gli-oneri-finanziari-soggetti-ai-nuovi-limiti-di-deducibilita-dallimponibile-IRES-ed-IRAP.pdf\">Scarica la Pubblicazione<\/a><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/19-Gli-oneri-finanziari-soggetti-ai-nuovi-limiti-di-deducibilita-dallimponibile-IRES-ed-IRAP.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download=\"\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corr. 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