{"id":11293,"date":"2018-01-01T15:09:00","date_gmt":"2018-01-01T14:09:00","guid":{"rendered":"https:\/\/escalar.it\/?p=11293"},"modified":"2023-10-05T18:37:05","modified_gmt":"2023-10-05T17:37:05","slug":"il-regime-fiscale-di-azioni-quote-e-strumenti-similari-per-le-societa-ias-adopter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/il-regime-fiscale-di-azioni-quote-e-strumenti-similari-per-le-societa-ias-adopter\/11293\/","title":{"rendered":"Il Regime Fiscale di Azioni, Quote e Strumenti similari per le societ\u00e0 IAS Adopter"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">in A.A. V.V. La fiscalit\u00e0 delle societ\u00e0 IAS\/IFRS, Milano 2018 \u2013 pag. 187 e segg.<\/pre>\n\n\n\n<p><strong>SOMMARIO:<\/strong> 1. Art. 85 del TUIR: I ricavi 1.1. Gli strumenti finanziari di natura partecipativa non costituenti immobilizzazioni finanziarie per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em>; 1.2. Le qualificazioni di azioni, quote di partecipazione e strumenti finanziari similari; 1.3. La cessione a titolo oneroso di azioni, quote di partecipazione e strumenti finanziari similari; 2. Art. 87 del TUIR: Plusvalenze Esenti 2.1. Il regime di esenzione delle plusvalenze delle partecipazioni; 3. Art. 89: Dividendi ed Interessi 3.1. L&#8217;integrale imponibilit\u00e0 dei dividendi derivanti da azioni, quote di partecipazione e strumenti finanziari similari; 3.2. Il regime fiscale delle operazioni di pronti contro termine, riporto e prestito di azioni e strumenti finanziari similari; 4. Art. 94: Valutazione dei Titoli; 5. Art. 101: Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite; 6. Art. 109: norme generali sui componenti del reddito d&#8217;impresa; 7. Art. 110: norme generali sulle valutazioni.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Art. 85 del TUIR: I Ricavi <br>1.1.\u00a0\u00a0\u00a0 Gli strumenti finanziari di natura partecipativa non costituenti immobilizzazioni finanziarie per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em><\/h4>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel TUIR continua ad essere previsto un regime fiscale differenziato per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari costituenti immobilizzazioni finanziarie e per quelli costituenti attivo circolante. In virt\u00f9 delle lett. c) e d) dell&#8217;art. 85, comma 1, del TUIR, anche dopo le modifiche apportate a tale articolo dal comma 58 dell&#8217;art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la c.d. legge finanziaria 2008, (d&#8217;ora in poi \u00ablegge n. 244\u00bb) i corrispettivi delle cessioni di azioni, quote di partecipazione, anche se non rappresentate da titoli, e di strumenti finanziari similari alle azioni, diversi da quelli cui si applica il regime di esenzione previsto dall&#8217;art. 87 del medesimo TUIR, sono considerati ricavi, nel caso in cui non costituiscano \u00b7\u00abimmobilizzazioni finanziarie\u00bb, mentre sono considerati plusvalenze, in caso contrario.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il comma 3 dell&#8217;art. 85 del TUIR pone il principio generale secondo cui gli strumenti finanziari di cui alle lett. c), d) ed e) di tale articolo \u00abcostituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali in bilancio\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Senonch\u00e9, poich\u00e9 i princ\u00ecpi contabili IAS non prevedono pi\u00f9 la bipartizione tradizionale fra immobilizzazioni finanziarie ed attivo circolante, bens\u00ec la nuova quadripartizione fra attivit\u00e0 finanziarie detenute fino alla scadenza (<em>held to maturity<\/em>), finanziamenti e crediti (<em>loans and receivables<\/em>), attivit\u00e0 finanziarie disponibili per la vendita (<em>available for sale<\/em>) e attivit\u00e0 finanziarie valutate al <em>fair value<\/em> imputato a conto economico (<em>fair value through profit and loss account<\/em>), il principio cos\u00ec posto \u00e8 stato espressamente derogato per le societ\u00e0 che redigono il bilancio secondo tali princ\u00ecpi fin dall&#8217;avvento del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, concernente l\u2019\u00abesercizio delle opzioni previste dall&#8217;art. 5 del regolamento (CE) n.1606 \/2002 in materia di princ\u00ecpi contabili internazionali\u00bb. In particolare, nella relazione illustrativa all&#8217;emendamento introduttivo del comma 58 dell&#8217;art. 1 della legge n. 244 \u00e8 rilevato che \u00abproprio al fine di tener conto delle differenti categorie di strumenti finanziari previsti dai princ\u00ecpi internazionali (&#8230;) le disposizioni di cui all&#8217;art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 38 del 2005\u00bb avevano \u00abprecisato che per le societ\u00e0 che adottano i princ\u00ecpi contabili internazionali si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni di controllo e di collegamento, nonch\u00e9 gli strumenti finanziari detenuti fino alla scadenza e quelli disponibili per la vendita. Senonch\u00e9 \u00abl&#8217;intervento del legislatore si \u00e8 (&#8230;) rivelato insufficiente&nbsp; posto&nbsp; che non&nbsp; sono state prese in&nbsp; considerazione&nbsp; categorie&nbsp; di&nbsp; strumenti&nbsp; quali&nbsp; quelli&nbsp; classificati tra i <em>loans and receivable<\/em> (trattasi in particolare di titoli obbligazionari non quotati) per i quali, trattandosi di categorie in cui gli strumenti finanziari sono allocati, in via prioritaria, sulla base di&nbsp; criteri&nbsp; diversi&nbsp; rispetto&nbsp; a&nbsp; quello dell&#8217;essere legati durevolmente all&#8217;economica dell&#8217;impresa, dovrebbe essere mantenuta, ai fini che qui interessano, la destinazione funzionale attribuita all&#8217;investimento\u00bb. In sostanza, il comma 2 dell&#8217;art. 11 del D.Lgs.&nbsp; n.&nbsp; 38 non aveva considerato come immobilizzazioni finanziarie per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> anche gli strumenti finanziari della categoria dei finanziamenti e crediti, nonostante che, ai sensi del par. 9 dello IAS 39, siano classificabili in tale categoria anche gli strumenti finanziari non quotati in un mercato attivo che comportino pagamenti fissi o periodici e non siano destinati alla vendita nel breve termine. Pertanto, non risultava chiaro se per tali societ\u00e0 gli strumenti finanziari cos\u00ec individuati potevano essere considerati come immobilizzazioni finanziarie, anche se non risultavano classificati in bilancio, n\u00e9 fra quelli detenuti fino alla scadenza, n\u00e9 fra quelli disponibili per la vendita.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;ABI nella Circolare 21 febbraio 2006, n. 3, Serie Tributaria, aveva risolto tale questione in senso positivo, sostenendo che, per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em>, anche gli strumenti finanziari che siano classificati nella categoria dei finanziamenti e crediti devono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie se dalla nota integrativa al bilancio risultino destinati ad un utilizzo durevole in forza del generale principio sancito dal comma 3 dell&#8217;art. 85 del TUIR, secondo cui gli&nbsp; strumenti&nbsp; finanziari&nbsp; si&nbsp; considerano&nbsp; immobilizzazioni finanziarie&nbsp; se sono iscritti come tali nel bilancio.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per superare in via definitiva la problematica evidenziata, le disposizioni dell&#8217;art.&nbsp; 11 del D.Lgs.&nbsp; n. 38 sono state abrogate e, mediante l&#8217;introduzione del nuovo comma 3-<em>bis<\/em> dell&#8217;art. 85 del TUIR, per le predette societ\u00e0, sono ora considerati come immobilizzazioni finanziarie, in via generale, \u00abgli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione\u00bb. Di conseguenza, risulta confermato che devono essere considerati tali gli strumenti finanziari classificabili non solo nelle categorie di quelli detenuti fino alla scadenza e di quelli disponibili per la vendita, ma anche nella categoria dei finanziamenti e crediti.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sebbene il comma 3-<em>bis<\/em> dell&#8217;art. 85 del TUIR non rechi un espresso rinvio ai princ\u00ecpi contabili internazionali, \u00e8 logico ritenere che, in virt\u00f9 della generale rilevanza attribuita alle qualificazioni e classificazioni ivi previste dall&#8217;art. 83 del TUIR, per strumenti finanziari \u00abdetenuti per la negoziazione\u00bb devono intendersi quelli che sono considerati tali in forza dei princ\u00ecpi medesimi e, segnatamente, dal par. 9 dello IAS 39. In particolare, secondo tale disposizione, un&#8217;attivit\u00e0 si considera posseduta per negoziazione se \u00ab(i) \u00e8 acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve; (ii) in sede di prima rilevazione \u00e8 parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme, per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all\u2019ottenimento di un profitto nel breve periodo; o (iii) \u00e8 un derivato\u00bb e rientra, quindi, nella pi\u00f9 ampia categoria delle attivit\u00e0 finanziarie al <em>fair value<\/em> imputato a conto economico. Pertanto, gli strumenti finanziari di natura partecipativa non sono qualificabili come im\u00ad mobilizzazioni finanziarie, allorch\u00e9 siano stati acquistati per le finalit\u00e0 cos\u00ec individuate.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il comma 3-<em>bis<\/em> dell&#8217;art. 85 del TUIR, a differenza del precedente comma 3 di questo medesimo articolo, non attribuisce rilevanza alla classificazione in bilancio degli strumenti finanziari, bens\u00ec alla loro destinazione effettiva, indipendentemente dalla loro classificazione. Tale disposizione \u00e8, infatti, formulata nel senso di considerare come immobilizzazioni finanziarie non gli strumenti finanziari \u00abclassificati in bilancio fra gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione\u00bb, bens\u00ec gli \u00abstrumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione\u00bb. In questo senso si \u00e8 espressa anche l&#8217;Agenzia delle Entrate nella circolare 19 febbraio 2008, n. 12\/E (d&#8217;ora in poi &#8220;12\/E&#8221;), ove \u00e8 precisato che \u00abdiversamente da quanto previsto per i soggetti che non applicano gli IAS\/ IFRS, per i quali, a norma del novellato art. 85, l&#8217;individuazione degli strumenti finanziari che si qualificano come immobilizzazioni finanziarie avviene facendo direttamente riferimento alla classificazione operata in bilancio &#8211; per le imprese che adottano gli IAS\/IFRS, solo le attivit\u00e0 finanziarie detenute per essere negoziate sono escluse dalla categoria delle immobilizzazioni finanziarie\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per contro, rimane fermo che devono ritenersi qualificabili come immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari che, in sede di rilevazione iniziale, sono valutati al <em>fair value<\/em> mediante l&#8217;esercizio della c.d. <em>fair value option<\/em> e sono quindi classificati fra le attivit\u00e0 finanziarie valutate al <em>fair value<\/em> con imputazione a conto economico, al pari di quelle detenute per la negoziazione. L&#8217;esercizio di tale opzione, comportando soltanto una diversa modalit\u00e0 di esposizione contabile di tali strumenti, non \u00e8 idoneo a comportare un cambio della loro destinazione. \u00c8 significativo rilevare che a questa conclusione \u00e8 pervenuta anche l&#8217;Agenzia delle Entrate nella circolare n. 12\/E, ove ha precisato che \u00abgli strumenti finanziari che per effetto della <em>fair value option<\/em> sono classificati nella categoria FVTPOL non possono farsi rientrare tra le &#8220;attivit\u00e0 non immobilizzate&#8221;, tra le quali rientrano, per espressa previsione normativa, esclusivamente gli strumenti finanziari &#8220;detenuti per la negoziazione\u201d\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">1.2.\u00a0\u00a0\u00a0 Le qualificazioni di azioni, quote di partecipazione e strumenti finanziari similari<\/h4>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il comma 1 dell&#8217;art. 85 del TUIR non stabilisce quali strumenti finanziari sono qualificabili come azioni, quote di partecipazione e strumenti similari alle azioni n\u00e9 per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em>, n\u00e9 per quelle non IAS <em>adopter<\/em>. Tuttavia tale disposizione rinvia implicitamente per la loro individuazione alla definizione di partecipazioni in societ\u00e0 ed enti non residenti e di strumenti finanziari similari alle azioni contenuta nel comma 2 dell&#8217;art. 44 del medesimo TUIR. Ed infatti se da un lato la lett. c), stabilisce che \u00abse le partecipazioni sono nelle societ\u00e0 ed enti di cui all&#8217;art. 73, comma 1, lett. d) si applica il comma 2 dell&#8217;art. 44\u00bb del TUIR, dall&#8217;altro lato, la lett. d), agli effetti dell&#8217;individuazione degli strumenti similari alle azioni emessi da societ\u00e0 ed enti soggetti ad IRES, fa sempre rinvio allo stesso art. 44. Pertanto, dopo aver individuato la definizione fiscale di tali qualificazioni, occorre stabilire se tale definizione possa assumere rilevanza anche per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ebbene, in forza del primo periodo della lett.&nbsp; a)&nbsp; dell&#8217;art.&nbsp; 44, comma 2, del TUIR, sono considerati similari alle azioni gli strumenti finanziari emessi da societ\u00e0 ed enti commerciali residenti soggette ad IRES la cui \u00abremunerazione \u00e8 costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della societ\u00e0 emittente o di altre societ\u00e0 appartenenti allo stesso gruppo o dell&#8217;affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi\u00bb. L&#8217;assimilazione di tali strumenti alle azioni si giustifica in quanto il comma 9 dell&#8217;art. 109 del TUIR esclude la deducibilit\u00e0 dall&#8217;imponibile IRES delle medesime societ\u00e0 ed enti della \u00abremunerazione dovuta su titoli, strumenti finanziari di cui all&#8217;art. 44, per la quota della remunerazione che direttamente o&nbsp; indirettamente&nbsp; comporti&nbsp; la&nbsp; partecipazione&nbsp; ai&nbsp; risultati&nbsp; economici della societ\u00e0 emittente o di altre societ\u00e0 appartenenti allo stesso gruppo o dell&#8217;affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi\u00bb. Ed infatti, tale remunerazione, essendo sottoposta al regime degli utili da partecipazione a carico delle societ\u00e0 ed enti emittenti, per evitarne una doppia imposizione, \u00e8 sottoposta al regime fiscale degli utili da partecipazione nei confronti dei percipienti e quindi esclusa da IRES nel limite del 95\u00b0\/o del relativo ammontare.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peraltro, la lett. a) dell&#8217;art. 44, comma 2, del TUIR e il comma 9 dell&#8217;art. 109 del TUIR non sono perfettamente speculari per il fatto che, se la seconda disposizione considera indeducibile la remunerazione dovuta sugli strumenti finanziari per la quota che comporti la partecipazione ai risultati economici ivi indicati, la prima considera similari alle azioni soltanto gli strumenti finanziari la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai medesimi risultati economici. Pertanto, la remunerazione dovuta su strumenti finanziari che comportino una partecipazione solo parziale ai risultati economici \u00e8 soggetta ad una parziale doppia imposizione economica per essere integralmente soggetta ad IRES a carico dei percipienti, pur non risultando integralmente deducibile dall&#8217;imponibile IRES degli emittenti.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per contro, le partecipazioni al capitale e al patrimonio e gli strumenti finanziari emessi da societ\u00e0 ed enti non residenti sono invece considerati similari alle azioni ai sensi del secondo periodo della lett. a) dell&#8217;art. 44, comma 2, del TUIR, se \u00abla relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente\u00bb. Di conseguenza, tale remunerazione, qualora sia integralmente assoggettata all&#8217;imposta sulle societ\u00e0 nello Stato estero di residenza degli emittenti, onde evitarne una doppia imposizione, \u00e8 esclusa da IRES a carico dei relativi percipienti. Naturalmente, anche la remunerazione degli strumenti finanziari emessi da societ\u00e0 ed enti non residenti, qualora sia solo parzialmente deducibile dall&#8217;imponibile di tali societ\u00e0 ed enti pu\u00f2 essere soggetta ad una parziale doppia imposizione economica, risultando integralmente soggetta ad IRES a carico dei relativi percipienti.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il primo periodo della lett. a) dell&#8217;art. 44, comma 2, del TUIR sembra considerare similari alle azioni gli strumenti finanziari emessi da societ\u00e0 ed enti non residenti anche all&#8217;ulteriore condizione che assicurino una partecipazione ai risultati economici della societ\u00e0 emittente, di altre societ\u00e0 del gruppo o di un affare, essendo formulato nel senso di qualificare come tali gli strumenti finanziari la cui remunerazione \u00e8 costituita totalmente da tale partecipazione che siano emessi non solo dalle societ\u00e0 ed enti di cui alle lett. a) e b) dell&#8217;art. 73 del TUIR, ma anche da quelli della successiva lett. d) e, quindi, anche da societ\u00e0 ed enti non residenti. Tale condizione non \u00e8 per\u00f2 richiamata dalle disposizioni che prevedono l&#8217;esclusione da IRES dei dividendi. Il comma 3 dell&#8217;art. 89 del TUIR stabilisce infatti che \u00abl&#8217;esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all&#8217;art. 73, comma 1, lett. d)\u00bb dello stesso TUIR, \u00abqualora si verifichi la condizione di cui all&#8217;art. 44, comma 2, lett. a), ultimo periodo\u00bb e non anche quella di cui al primo periodo di tale disposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Senonch\u00e9 l&#8217;Agenzia delle&nbsp; Entrate&nbsp; nella&nbsp; circolare&nbsp; 18 gennaio&nbsp; 2006,&nbsp; n. 4\/E, ha precisato che \u00abai fini dell&#8217;assimilazione alle azioni, le partecipazioni, nonch\u00e9 gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti\u00bb devono rispondere a due distinte caratteristiche e cio\u00e8 la relativa remunerazione non solo deve essere \u00abtotalmente indeducibile dal reddito della societ\u00e0 emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza\u00bb, ma deve essere anche \u00abcostituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della societ\u00e0 emittente (di societ\u00e0 appartenenti allo stesso gruppo o dell&#8217;affare in relazione&nbsp; al&nbsp; quale&nbsp; gli&nbsp; strumenti finanziari sono stati emessi)\u00bb. A favore di tale interpretazione dell&#8217;Agenzia delle Entrate sembra deporre la relazione illustrativa dell&#8217;art.&nbsp; 2 del D.Lgs. n. 247\/ 2005, nella parte in cui recita che tale disposizione \u00abha inteso introdurre identit\u00e0 di trattamento per i titoli esteri di <em>equity<\/em> e per quelli di finanziamento, laddove la loro remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della societ\u00e0 estera e nello stato estero di residenza del soggetto emittente sia prevista la totale indeducibilit\u00e0 della remunerazione medesima dal reddito\u00bb. D&#8217;altro canto, diversamente argomentando, potrebbero risultare configurabili come similari alle azioni anche gli strumenti finanziari di debito per il semplice fatto che lo Stato estero di residenza dell&#8217;emittente escluda la deducibilit\u00e0 della relativa remunerazione dall&#8217;imponibile della societ\u00e0 emittente.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;assimilazione alle azioni risulta operante per gli strumenti finanziari emessi da soggetti residenti soltanto se siano rappresentati da titoli o certificati. Nella relazione \u00e8, infatti, chiarito che l&#8217;assimilazione alle azioni non \u00e8 destinata ad operare anche per \u00abgli ordinari contratti indicati nel comma 1 dell&#8217;art. 44\u00bb, ma solo per \u00abi titoli e gli altri strumenti finanziari di incerta qualificazione\u00bb. A questa conclusione \u00e8 pervenuta anche l&#8217;Agenzia delle Entrate nella circolare 16 giugno 2004, n. 26\/E ove \u00e8 precisato che \u00abl&#8217;assimilazione alle azioni riguarda esclusivamente gli strumenti&nbsp; finanziari&nbsp; rappresentati&nbsp; da titoli o certificati (&#8230;)\u00bb in quanto la locuzione \u00abstrumenti finanziari, da assumere in conformit\u00e0 alla pi\u00f9 restrittiva accezione civilistica, non abbraccia (&#8230;) anche i contratti (non cartolarizzati), quali ad esempio, quelli di associazione in partecipazione e di cointeressenza, per i quali pertanto&nbsp; non opera l&#8217;assimilazione alle azioni\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perch\u00e9 uno strumento finanziario sia considerato similare alle azioni, non basta che la relativa remunerazione dipenda dai risultati economici della societ\u00e0 emittente, da quelli del suo gruppo o di un affare, ma occorre che sia costituita da una partecipazione a tali risultati economici. In particolare, secondo la relazione illustrativa dell&#8217;art. 109 del TUIR, \u00abl&#8217;indeducibilit\u00e0 non \u00e8 estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell&#8217;impresa riguardi unicamente l&#8217;<em>an<\/em>, ma non il <em>quantum<\/em>, della corresponsione dei proventi e\/o del rimborso ai sottoscrittori\u00bb, come appunto nel \u00ab(&#8230;) caso dei titoli con tasso di rendimento prestabilito, per i quali il pagamento degli interessi in una certa misura sia subordinato all&#8217;esistenza di utili ovvero alla effettiva distribuzione di dividendi da parte dell&#8217;emittente\u00bb.&nbsp; Di conseguenza, tale assimilazione non \u00e8 destinata ad operare anche per i titoli che accordino un tasso di interesse pi\u00f9 elevato ovvero meno elevato, nel caso in cui il risultato economico dell&#8217;emittente risulti al di sopra ovvero al di sotto di un livello prestabilito.  L&#8217;assimilazione alle azioni risulta sicuramente operante per gli strumenti finanziari emessi da societ\u00e0 residenti che, dietro corrispettivo di un apporto di capitale, assicurino una partecipazione diretta od indiretta ai risultati economici positivi e negativi di tali societ\u00e0. \u00c8 questo appunto il caso degli strumenti finanziari partecipativi in senso proprio di cui all&#8217;art. 2346 c.c. ovvero degli strumenti di partecipazione ad un patrimonio di destinazione di cui all&#8217;art. 2447-<em>ter<\/em> c.c. Tali strumenti finanziari possono, infatti, assicurare una partecipazione diretta non solo agli utili, ma anche alle perdite della societ\u00e0 emittente. Ma questo pu\u00f2 essere anche il caso degli strumenti finanziari non partecipativi soggetti alla disciplina delle obbligazioni di cui al comma 3 dell&#8217;art. 2411 c.c. che parametrino l&#8217;ammontare del capitale da rimborsare all&#8217;andamento economico della societ\u00e0 emittente.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ed ancora, l&#8217;assimilazione alle azioni risulta sicuramente operante anche per gli strumenti finanziari che, sempre dietro corrispettivo di un apporto di capitale, assicurino una partecipazione diretta ai risultati economici positivi, ma non a quelli negativi della societ\u00e0 emittente. \u00c8 questo il caso delle obbligazioni che assicurino interessi indicizzati all&#8217;andamento economico della societ\u00e0 emittente di cui al comma 2 dell&#8217;art. 2411 c.c. Ma \u00e8 questo pure il caso delle obbligazioni che assicurino una partecipazione agli utili della societ\u00e0 emittente, quali appunto le obbligazioni c.d. partecipanti. Peraltro, l&#8217;assimilazione delle obbligazioni cos\u00ec individuate sembra difficilmente giustificabile non solo sul piano giuridico, ma anche su quello economico. Tali obbligazioni non comportano un&#8217;effettiva esposizione al rischio d&#8217;impresa, in quanto assicurano il rimborso del capitale.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pi\u00f9 problematico risulta stabilire, invece, se l&#8217;assimilazione alle azioni risulti operante anche per gli strumenti finanziari che, pur non comportando una partecipazione ai risultati economici positivi, in quanto assicurino un tasso di interesse prestabilito, possono invece comportare una partecipazione \u00abindiretta\u00bb ai risultati economici negativi. \u00c9 questo appunto il caso dei c.d. titoli irredimibili che prevedano la sospensione del pagamento degli interessi ovvero la loro imputazione a copertura delle perdite. L&#8217;Agenzia delle Entrate sembra ritenere che la sola partecipazione alle perdite delle societ\u00e0 emittenti, qualora non sia accompagnata da una partecipazione agli utili delle societ\u00e0 medesime, non comporta una partecipazione ai loro risultati economici. Ed infatti essa, nella circolare n. 4\/ E, dopo aver premesso che \u00abcome specificato nella relazione (&#8230;) al D. Lgs. n. 344 del 2003, l&#8217;indeducibilit\u00e0 non \u00e8 estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell&#8217;impresa riguardi unicamente l&#8217;<em>an<\/em>, ma non il <em>quantum<\/em>, della corresponsione dei proventi e\/o del rimborso ai sottoscrittori\u00bb, ha concluso che \u00abnon comportano una partecipazione indiretta ai risultati economici della societ\u00e0 emittente le obbligazioni e gli altri titoli irredimibili emessi dalle banche ai sensi dell&#8217;art. 12 del TUB di cui al D. Lgs. 1\u00b0 settembre 1993, n. 385\u00bb. Ed infatti, sebbene \u00abin caso di andamento negativo della gestione, l&#8217;emittente pu\u00f2 sospendere il pagamento degli interessi e, in determinate ipotesi, imputarli a copertura delle perdite (&#8230;) la remunerazione delle predette obbligazioni non assicura una partecipazione agli utili della banca che li ha emessi, essendo tale remunerazione parametrata normalmente a tassi di interesse correnti\u00bb. Pertanto, \u00abl&#8217;eventualit\u00e0 che tali interessi, in caso di perdite, siano sospesi ed imputati alla loro copertura, non incide sulla disciplina strutturale dei titoli in argomento, che \u00e8 quella tipica delle obbligazioni\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stando alle trascritte precisazioni, sono dunque considerati similari alle azioni gli strumenti finanziari italiani ed esteri che assicurino una partecipazione ai risultati economici positivi delle societ\u00e0 emittenti, di quelle del gruppo o di un affare. Evidentemente, la finalit\u00e0 in tal modo perseguita dal legislatore \u00e8 quella di evitare una sottrazione di materia imponibile tramite il trasferimento di utili sotto forma di interessi ai sottoscrittori non soggetti ad IRES in Italia. Ed infatti, il riconoscimento di una partecipazione alle perdite non comporta analogo rischio di sottrazione di materia imponibile, per la considerazione che la perdita dedotta dal sottoscrittore non soggetto ad IRES in Italia trova contropartita nella realizzazione di una minore perdita o di un maggior utile da parte dell&#8217;emittente soggetto ad IRES.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Infine, non possono ritenersi similari alle azioni gli strumenti finanziari che prevedano una parametrazione della relativa remunerazione al valore di azioni quotate su mercati regolamentati ovvero ad indici azionari per il fatto che non comportano una partecipazione ai risultati economici delle societ\u00e0 emittenti o di quelle del gruppo.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fermo restando quanto precede, rimane a questo punto da stabilire quali strumenti finanziari emessi da societ\u00e0 ed enti residenti siano configurabili come \u00abazioni\u00bb o \u00abquote di partecipazione\u00bb, posto che, come si \u00e8 visto, la lett. c) fa rinvio al comma 2 dell&#8217;art. 44 del TUIR solo per quanto attiene alle partecipazioni nelle societ\u00e0 ed enti non residenti e, comunque, tale disposizione non stabilisce anche quali strumenti finanziari siano configurabili come \u00abazioni\u00bb o \u00abquote di partecipazione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ebbene, ritengo che per \u00abazioni\u00bb e \u00abquote di partecipazione\u00bb si debbano intendere soltanto gli strumenti finanziari considerati tali dal Codice civile. Ed infatti, le nozioni di provenienza civilistica utilizzate dalla normativa fiscale, in mancanza di una diversa ed espressa definizione legislativa, non possono che essere interpretate secondo l&#8217;accezione loro propria, salvo che naturalmente tale accezione non sia compatibile con la <em>ratio<\/em> della normativa tributaria. Presupposto questo che nel caso di specie non sembra risultare integrato.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stabilito quindi quale sia agli effetti fiscali il significato delle qualificazioni di azioni, quote di partecipazione, e strumenti finanziari similari alle azioni, occorre a questo punto chiedersi se tali qualificazioni assumano rilevanza, oltre che per le societ\u00e0 non IAS <em>adopter<\/em>, anche per quelle IAS <em>adopter<\/em>. Tale quesito ha ragion d&#8217;essere per il fatto che, come gi\u00e0 si \u00e8 ampiamente rilevato, l&#8217;art. 83 del TUIR ha attribuito diretta rilevanza fiscale alle qualificazioni previste dai princ\u00ecpi contabili internazionali.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tali princ\u00ecpi, per l&#8217;individuazione degli strumenti finanziari di natura partecipativa, non utilizzano le qualificazioni di azioni, partecipazioni e strumenti finanziari, bens\u00ec la diversa e ben pi\u00f9 ampia qualificazione di strumenti rappresentativi di capitale. In particolare, il par. 11 dello IAS 32 definisce come tale \u00abqualsiasi contratto che rappresenti una interessenza residua nelle attivit\u00e0 dell\u2019entit\u00e0 dopo aver dedotto tutte le sue passivit\u00e0\u00bb, intendendosi per contratto \u00abun accordo tra due o pi\u00f9 parti che abbia conseguenze economiche chiare tali che le parti hanno una limitata, o nessuna, possibilit\u00e0 di evitarle, solitamente perch\u00e9 l&#8217;accordo \u00e8 reso esecutivo da una norma di legge\u00bb, che pu\u00f2 \u00abassumere forme differenti\u00bb e non necessita \u00abdella forma scritta\u00bb. Pertanto, secondo il successivo par. 19, \u00abqualora un&#8217;entit\u00e0 non goda di un diritto incondizionato di esimersi dal consegnare disponibilit\u00e0 liquide o un&#8217;altra attivit\u00e0 finanziaria per estinguere un&#8217;obbligazione contrattuale, l&#8217;obbligazione soddisfa la definizione di passivit\u00e0 finanziaria<sup>1<\/sup>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>      Inoltre, secondo il par. 18 dello IAS 32 \u00abla classificazione di uno strumento finanziario nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria dell&#8217;entit\u00e0 \u00e8 determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica\u00bb, posto che \u00abla sostanza e la forma giuridica sono solitamente coerenti, ma non lo sono sempre\u00bb. Tant&#8217;\u00e8 vero che \u00abalcuni strumenti finanziari assumono la forma giuridica di capitale ma, nella sostanza, sono passivit\u00e0 e altri possono unire caratteristiche proprie di uno strumento rappresentativo di capitale e caratteristiche proprie di passivit\u00e0 finanziarie\u00bb, quali ad \u00abesempio: a) un&#8217;azione privilegiata che preveda il rimborso obbligatorio da parte dell&#8217;emittente di un ammontare fisso o determinabile a una data futura fissa o determinabile o che dia al possessore il diritto di richiedere all&#8217;emittente il rimborso dello strumento a o dopo una certa data per un ammontare fisso o determinabile\u00bb e \u00abb) uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all&#8217;emittente in cambio di disponibilit\u00e0 liquide o di un&#8217;altra attivit\u00e0 finanziaria&nbsp; (uno &#8220;strumento con opzione a vendere&#8221;)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La definizione di strumento di capitale prevista dallo IAS 32 risulta dunque chiaramente divergente dalla definizione fiscale di azioni, quote di partecipazione e strumenti finanziari similari. Agli effetti dei princ\u00ecpi contabili internazionali sono considerati strumenti di capitale non solo i titoli di qualunque tipo, ma anche i semplici contratti non rappresentati da titoli che possono essere regolati mediante la consegna di strumenti di capitale dell&#8217;emittente ovverosia i contratti di opzione e gli altri contratti derivati su azioni. Inoltre, i titoli ed i contratti sono considerati strumenti di capitale, soltanto allorch\u00e9 comportino una compartecipazione al rischio d&#8217;impresa della societ\u00e0 che li abbia emessi. Per contro, agli effetti fiscali, sono considerati similari alle azioni solo i titoli italiani che comportino una partecipazione agli utili degli emittenti ed i titoli esteri la cui remunerazione, oltre a comportare la partecipazione ai risultati economici degli emittenti e delle societ\u00e0 del loro gruppo, sia indeducibile dal loro imponibile.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ricostruito, quindi, il significato delle qualificazioni fiscali di azioni, quote di partecipazione e strumenti finanziari similari alle azioni e della qualificazione contabile di strumenti di capitale, ritengo di poter escludere che, ai sensi dell&#8217;art. 83 del TUIR, per le societ\u00e0 IAS adopter, possa assumere diretta rilevanza fiscale questa seconda qualificazione, invece della prima.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In primo luogo, le lett. c) e d) dell&#8217;art. 85, comma 1, del TUIR, per l&#8217;individuazione del significato delle qualificazioni di azioni, quote di partecipazione e strumenti finanziari similari, fanno espresso rinvio alla definizione fornita dalla lett. a) dell&#8217;art. 44, comma 2, del TUIR, in via generale, e, quindi, senza distinguere fra societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> e societ\u00e0 non IAS <em>adopter<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pertanto, tale disposizione lascia implicitamente intendere che tale definizione assume rilevanza, oltre che per le seconde, anche per le prime.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In secondo luogo, le qualificazioni di azioni, quote di partecipazione e strumenti finanziari similari continuano ad essere sistematicamente utilizzate non solo dalle disposizioni che hanno come destinatarie tutte le imprese, ma anche da quelle che sono state introdotte proprio per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; \u00c8 questo, appunto, il caso del comma 2-<em>bis <\/em>dell&#8217;art. 89 del TUIR, il quale statuisce che \u00abin deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princ\u00ecpi contabili internazionali (&#8230;) gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell&#8217;esercizio in cui sono percepiti\u00bb. Ma \u00e8 questo pure il caso del comma 1-<em>bis<\/em> dell&#8217;art. 110 del TUIR, laddove stabilisce che \u00abin deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princ\u00ecpi contabili internazionali (&#8230;) la lett. d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell&#8217;articolo 85, comma 3-<em>bis<\/em>\u00bb. Di conseguenza, tali disposizioni, continuando ad utilizzare le qualificazioni fiscali in luogo di quelle previste dagli IAS, negano implicitamente rilevanza alle seconde.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In terzo luogo, il comma 1 dell&#8217;art. 83 del TUIR non pu\u00f2 ritenersi idoneo a derogare la lett. a) dell&#8217;art. 44, comma 2, del TUIR. La prima di tali due disposizioni \u00e8 chiaramente formulata nel senso di derogare soltanto le disposizioni della sezione relativa alla determinazione dell&#8217;imponibile IRES delle societ\u00e0 ed enti commerciali e non anche le disposizioni della sezione relativa all&#8217;IRPEF. D&#8217;altro canto, la seconda \u00e8 speciale rispetto alla prima in quanto \u00e8 volta ad introdurre una qualificazione fiscale autonoma per evitare che siano esclusi da IRES anche proventi che non abbiano scontato tale imposta a carico della societ\u00e0 emittente.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In quarto ed ultimo luogo, come meglio si vedr\u00e0 nel par.1.3., il comma 3 dell&#8217;art. 3 del regolamento del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze 1\u00b0 aprile 2009, n. 48 (d&#8217;ora in poi \u00abregolamento\u00bb), contenente il \u00abRegolamento recante: &#8220;Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei princ\u00ecpi contabili internazionali&#8221;\u00bb, ha espressamente stabilito che, \u00abfermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale \u00e8 individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni: a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all&#8217;articolo 85, comma 1, lett. c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni&nbsp; finanziarie\u00bb e cio\u00e8 le azioni e strumenti finanziari similari \u00abcon esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio (&#8230;)\u00bb. Di conseguenza, lo stesso legislatore ha manifestato la chiara intenzione di dare prevalenza alle qualificazioni giuridiche per quanto attiene agli strumenti finanziari cos\u00ec individuati.<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla base delle considerazioni esposte pu\u00f2 dunque concludersi che anche per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em>, al pari di quanto stabilito per le altre societ\u00e0, devono ritenersi qualificabili come azioni o quote di partecipazione emesse da societ\u00e0 ed enti residenti quelle che siano considerate tali dal Codice civile, nonch\u00e9 come quote di partecipazione al capitale o al patrimonio e strumenti finanziari similari alle azioni di societ\u00e0 ed enti non residenti soltanto quelli che siano considerati tali dalla lett. a) del comma 2 dell&#8217;art. 44 del TUIR.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">1.3.\u00a0\u00a0\u00a0 La cessione a titolo oneroso di azioni, quote di partecipazione e strumenti finanziari similari<\/h4>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le lett. c) e d) dell&#8217;art. 85, comma 1, del TUIR, anche per gli strumenti di natura partecipativa, al pari di quanto stabilito dalle altre lettere di tale articolo per gli altri beni, considerano come ricavi i corrispettivi derivanti dalla loro cessione. Allo stesso modo, per quanto attiene all&#8217;individuazione dell&#8217;esercizio in cui tali strumenti finanziari si devono considerare come ceduti, non essendo previste regole specifiche, non pu\u00f2 che farsi riferimento a quelle dettate in via generale per tutti i beni dall&#8217;art. 109 del TUIR.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ebbene, la predetta disposizione, dopo aver stabilito al comma&nbsp; 1 che i ricavi&nbsp; devono&nbsp; essere&nbsp; imputati&nbsp; alla&nbsp; formazione&nbsp; dell&#8217;imponibile&nbsp;&nbsp; nell&#8217;esercizio di competenza economica ovvero, nel caso in cui siano privi dei caratteri di certezza e determinabilit\u00e0 obbiettiva, nell&#8217;esercizio in cui assumano tali caratteri, al successivo comma 2 stabilisce&nbsp; che, agli effetti della sua determinazione, \u00abi corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti&nbsp; (&#8230;)&nbsp; alla&nbsp; data della consegna o spedizione&nbsp; per&nbsp; i&nbsp; beni&nbsp; mobili&nbsp; e&nbsp; della&nbsp; stipulazione&nbsp; dell&#8217;atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l&#8217;effetto traslativo o costitutivo della propriet\u00e0 o di altro diritto reale\u00bb. Pertanto, i beni e quindi anche gli strumenti finanziari di natura partecipativa si devono in via generale considerare come ceduti nell&#8217;esercizio in cui ne sia stata trasferita la propriet\u00e0 o altro diritto reale.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le regole appena individuate peraltro si pongono chiaramente in conflitto con quelle dettate dai princ\u00ecpi contabili internazionali. Lo IAS 39, per stabilire quando i beni si devono considerare ceduti, non attribuisce, infatti, rilevanza al trasferimento della propriet\u00e0 o di altro diritto reale, bens\u00ec al trasferimento dei rischi e benefici economici. In particolare, tale principio, dopo aver premesso nel par. 17 che un&#8217;entit\u00e0 deve eliminare un&#8217;attivit\u00e0 finanziaria quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dall&#8217;attivit\u00e0 finanziaria scadono ovvero l&#8217;entit\u00e0 trasferisce l&#8217;attivit\u00e0 finanziaria e il trasferimento si qualifica per l&#8217;eliminazione, nel successivo par. 18 prevede altres\u00ec che un&#8217;attivit\u00e0 finanziaria si considera trasferita se l&#8217;entit\u00e0 trasferisce il diritto a ricevere i relativi flussi finanziari ovvero mantiene tale diritto, ma assume un&#8217;obbligazione a pagare i flussi finanziari ad uno o pi\u00f9 beneficiari, e che il trasferimento di un&#8217;attivit\u00e0 finanziaria si qualifica per l&#8217;eliminazione se sono trasferiti tutti i rischi e benefici connessi all&#8217;attivit\u00e0 finanziaria. D&#8217;altro canto, se i rischi e benefici relativi ad un&#8217;attivit\u00e0 finanziaria sono trasferiti solo parzialmente, l&#8217;entit\u00e0 deve, ove non ne abbia il controllo, eliminarla, rilevando come attivit\u00e0 e passivit\u00e0 i diritti ed obblighi originati o mantenuti nel trasferimento e, ove invece ne abbia il controllo, continuare a rilevarla nella misura del coinvolgimento residuo. Il par. AG 39 dello IAS 39 considera esempi di trasferimento di tutti i benefici e rischi relativi ad un&#8217;attivit\u00e0 finanziaria, fra l&#8217;altro, le vendite di un&#8217;attivit\u00e0 finanziaria insieme ad un&#8217;opzione di riacquisto dell&#8217;attivit\u00e0 finanziaria al suo <em>fair value<\/em> e le vendite di un&#8217;attivit\u00e0 finanziaria insieme alla sottoscrizione di un&#8217;opzione ad acquistare fortemente <em>out of the money<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; V&#8217;\u00e8 da chiedersi a questo punto se, per stabilire quando gli strumenti di natura partecipativa, devono considerarsi come ceduti occorre fare riferimento alle regole dettate dal comma 2 dell&#8217;art.&nbsp; 109 del TUIR o a quelle dettate dai princ\u00ecpi contabili internazionali. Prima dell&#8217;entrata in vigore delle disposizioni che hanno attribuito diretta rilevanza fiscale ai princ\u00ecpi contabili internazionali nella risoluzione 16 maggio 2007, n. 100\/ E, l&#8217;Agenzia&nbsp; delle Entrate aveva risolto tale questione nel primo senso sulla base delle seguenti considerazioni \u00abse ai fini IAS la semplice circostanza&nbsp; dell&#8217;avvenuto&nbsp; trasferimento della propriet\u00e0 giuridica non costituisce condizione sufficiente per giustificare l&#8217;eliminazione dal bilancio delle poste oggetto&nbsp; di&nbsp; cessione,&nbsp; tale regola&nbsp; non&nbsp; pu\u00f2,&nbsp; tuttavia,&nbsp; trovare&nbsp; riconoscimento&nbsp; fiscale&nbsp; immediato,&nbsp; in&nbsp; quanto l&#8217;attuale ordinamento tributario attribuisce&nbsp; rilievo,&nbsp; al&nbsp; fine&nbsp; dell&#8217;individuazione del momento in cui si verifica l&#8217;effetto traslativo relativamente, ad esempio, alle cessioni dei beni,&nbsp; a&nbsp; circostanze&nbsp; di carattere&nbsp; giuridico&nbsp; o&nbsp; fattuale, non&nbsp; necessariamente&nbsp; coincidenti&nbsp; con&nbsp; il&nbsp; completo&nbsp; e&nbsp; definitivo&nbsp; trasferimento dei rischi connessi all&#8217;attivit\u00e0 oggetto di cessione. Il generale criterio di competenza fiscale, quale attualmente emergente dall&#8217;art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, si presenta, in altri termini, non&nbsp; coordinato&nbsp; con&nbsp; l&#8217;impostazione&nbsp; contabile del <em>continnuing involvement<\/em> tipica degli IAS con la conseguenza che il recepimento nella sfera fiscale dell&#8217;impostazione seguita sotto il profilo civilistico-contabile (in cui si sostanzia il pi\u00f9 volte ricordato principio di &#8220;derivazione&#8221;) non pu\u00f2 in tal caso avere luogo, in considerazione della mancanza nell&#8217;attuale&nbsp; ordinamento&nbsp; di una&nbsp; previsione&nbsp; che riconosca&nbsp; rilevanza&nbsp; fiscale&nbsp; alla circostanza (sostanziale) del trasferimento dei rischi e dei benefici tra&nbsp; le parti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale orientamento deve oramai ritenersi superato con l&#8217;attribuzione di diretta rilevanza fiscale ai princ\u00ecpi contabili internazionali. \u00c8 bens\u00ec vero che il comma 1 dell&#8217;art. 83 del TUIR non ha attribuito in via espressa valenza fiscale anche ai criteri di imputazione soggettiva delle attivit\u00e0 e passivit\u00e0 e dei relativi proventi ed oneri. Peraltro, l&#8217;attribuzione di diretta valenza fiscale ai criteri di qualificazione previsti dagli IAS comporta l&#8217;attribuzione di valenza fiscale anche ai criteri d&#8217;imputazione cos\u00ec individuati. L&#8217;art. 2 del regolamento ha, infatti, stabilito che \u00abai sensi dell&#8217; articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell&#8217;applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS\u00bb e che \u00abconseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell&#8217; art. 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonch\u00e9 ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all&#8217;anzidetto criterio\u00bb. Pertanto, \u00e8 espressamente esclusa l&#8217;applicabilit\u00e0 nei confronti delle societ\u00e0 IAS <em>compliant <\/em>non solo del comma 1, ma anche del comma 2 dell&#8217;art. 109 del TUIR e, quindi, anche del principio secondo cui i corrispettivi delle cessioni di beni si considerano conseguiti quando si verifica l&#8217;effetto traslativo della propriet\u00e0 o di altro diritto reale.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;attribuzione di diretta rilevanza fiscale ai criteri di imputazione soggettiva IAS non dovrebbe in via di principio generare salti o duplicazioni d&#8217;imposta, nel caso in cui la cessione di uno strumento finanziario sia conclusa fra soggetti IAS <em>adopter<\/em>. In tal caso, infatti, tale strumento finanziario sarebbe imputabile ad uno solo di tali due soggetti e cio\u00e8 a quello che sia titolare dei relativi rischi e benefici, semprech\u00e9 naturalmente essi applichino coerentemente i predetti princ\u00ecpi.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peraltro, qualora la cessione sia conclusa fra una societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> e un altro soggetto, sia esso costituito da un&#8217;impresa, una persona fisica, un ente non commerciale o un non residente, questo non sarebbe pi\u00f9 vero.&nbsp; In tal caso gli strumenti finanziari e, quindi, i relativi proventi potrebbero risultare imputabili a due soggetti diversi qualora il soggetto IAS <em>adopter <\/em>sia titolare dei relativi rischi e benefici ed il soggetto non IAS <em>adopter <\/em>ne abbia acquisito la propriet\u00e0. Ma potrebbe anche accadere che gli strumenti finanziari e, quindi, anche i relativi proventi non risultino imputabili a nessuno dei due, qualora l&#8217;impresa IAS <em>adopter<\/em>, pur avendone la propriet\u00e0, non risulti titolare dei relativi rischi e benefici, mentre il soggetto non IAS <em>adopter<\/em>, pur essendo titolare dei relativi rischi e benefici, non ne abbia la propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La doppia imputazione o la doppia non imputazione di proventi non dovrebbe dar luogo a distorsioni quando i componenti di reddito sono soggetti allo stesso trattamento agli effetti della determinazione del reddito d&#8217;impresa. L&#8217;adozione dei princ\u00ecpi contabili internazionali comporta di regola una diversa imputazione temporale dei componenti di reddito, ma non anche l&#8217;imputazione di utili o perdite diverse da quelli determinabili sulla base dei princ\u00ecpi contabili nazionali. \u00c8 questo appunto il caso, ad esempio, del metodo del costo ammortizzato.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, tale assunto non pu\u00f2 invece pi\u00f9 ritenersi valido quando i componenti di reddito non siano soggetti al medesimo regime fiscale perch\u00e9 fruiscano di regimi di parziale non imponibilit\u00e0 o di parziale deducibilit\u00e0 o diano diritto a crediti o detrazioni d&#8217;imposta. In tal caso la doppia imputazione o la mancata imputazione di proventi pu\u00f2 generare non solo una diversa imputazione temporale di componenti di reddito, ma anche la determinazione di un diverso imponibile e di una diversa imposta. Questa even\u00ad tualit\u00e0 si verifica, ad esempio, per le azioni, quote o strumenti finanziari similari in quanto, nel caso in cui una societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> ed una societ\u00e0 non IAS <em>adopter <\/em>si imputino i relativi proventi, tale doppia imputazione potrebbe consentire a due diverse societ\u00e0 di fruire dell&#8217;esclusione da IRES ovvero della <em>participation exemption<\/em> e cio\u00e8 dell&#8217;esenzione sulle plusvalenze delle partecipazioni, la c.d. PEX.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il comma 60 dell&#8217;art. 1 della legge n. 244 aveva pertanto delegato il Ministro dell&#8217;Economia e Finanze ad individuare con proprio decreto: \u00aba) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei princ\u00ecpi contabili internazionali (&#8230;) determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi; b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati princ\u00ecpi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai princ\u00ecpi contabili nazionali\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ed infatti, nella normativa tributaria, se \u00e8 previsto un divieto di doppia imposizione interna dall&#8217;art. 163 del TUIR, non \u00e8 invece previsto un divieto di doppia non imposizione interna e cio\u00e8 una sorta di <em>tax clause<\/em>. Tant&#8217;\u00e8 vero che il conseguimento di risparmi d&#8217;imposta \u00e8 inopponibile all\u2019Amministrazione Finanziaria ai sensi dell&#8217;art. 37-<em>bis<\/em> del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ovvero, quando non sia utilizzata una delle operazioni ivi elencate, del divieto di abuso del diritto fiscale soltanto se tali risparmi sono indebiti, perch\u00e9 comportino l&#8217;aggiramento di divieti ed obblighi tributari, e derivano da operazioni prive di valide ragioni economiche. Dando attuazione alle trascritte disposizioni, il comma 1 dell&#8217;art. 3 del regolamento, ha confermato il divieto di doppia o nessuna deduzione e quello di doppia e nessuna deduzione, ma ha stabilito che tale divieto pu\u00f2 operare soltanto a carico della stessa societ\u00e0 e non anche a carico di societ\u00e0 diverse. Tale disposizione recita infatti che \u00abil riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS non determina, in ogni caso\u00bb solo \u00abin capo al medesimo soggetto passivo d&#8217;imposta doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi, n\u00e9 doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi\u00bb. Coerente\u00ad mente, il comma 2 dell&#8217;art. 3 del regolamento stabilisce che: \u00abnel caso di operazioni fra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano la rilevazione ed il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei princ\u00ecpi contabili da essi adottati, &#8211; analogo principio si applica nel caso in cui entrambi i soggetti applicano gli IAS anche quando siano utilizzati differenti criteri di iscrizione e di cancellazione del bilancio di attivit\u00e0 e passivit\u00e0\u00bb. La relazione illustrativa precisa che \u00abal riguardo si \u00e8 stabilito che (&#8230;) il divieto di doppia tassazione o di doppia deduzione \u00e8 riferito al singolo contribuente e, in particolare sia un criterio da seguire nel passaggio dalla disciplina fiscale precedente a quella introdotta con la legge finanziaria 2008\u00bb. Diversamente, \u00abin tutti i rapporti contrattuali che vedono come parti contrapposte soggetti IAS e soggetti non IAS che adottano rilevazioni contabili diverse\u00bb si sarebbe dovuto \u00abintrodurre un doppio binario, o per l&#8217;uno o per l&#8217;altro di tali soggetti\u00bb e \u00abimporre ai soggetti IAS un monitoraggio delle operazioni con soggetti non IAS difficilmente attuabile\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Senonch\u00e9, il Consiglio di Stato nel parere reso sul predetto regolamento \u00e8 sembrato condividere solo parzialmente la scelta di riferire il divieto di doppia tassazione soltanto al singolo contribuente.&nbsp; Ed infatti, tale organo, pur prendendo \u00abatto della scelta operata in particolare nel comma 1 di limitare il divieto al singolo contribuente\u00bb, ha ricordato \u00abtuttavia l&#8217;applicabilit\u00e0 del limite generale del divieto della doppia imposizione recato dall&#8217;articolo 163 del TUIR, nonch\u00e9 dallo Statuto del contribuente\u00bb. Di conseguenza, laddove l&#8217;adozione di diversi criteri di contabilizzazione possa generare una duplicazione d&#8217;imposta, tale duplicazione d&#8217;imposta dovrebbe essere scongiurata mediante il ricorso alla predetta disposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inoltre, l&#8217;Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 7\/E del 28 febbraio 2011, ha sostenuto che, nel caso di operazioni fra soggetti IAS e non IAS <em>adopter<\/em> ovvero fra soggetti IAS <em>adopter<\/em>, \u00abla rilevanza ai fini fiscali, del trattamento riservato all&#8217;operazione da ciascuno di essi in base alla corretta applicazione dei propri princ\u00ecpi contabili ha valenza non assoluta, presupponendo, in linea di principio che dalle operazioni di cui al comma 2 non emergano fenomeni di doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi n\u00e9 doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi\u00bb, restando \u00abvalido il principio di cui al comma 1 del presente articolo, ancorch\u00e9 lo stesso non sia espressamente richiamato dal comma in esame\u00bb. La presa di posizione cos\u00ec espressa non sembra condivisibile in quanto disattende non solo l&#8217;inequivoca formulazione dell&#8217;art.&nbsp; 1 del regolamento, ma anche della relativa relazione illustrativa, ove recita che \u00absi \u00e8 stabilito &#8211; e questa \u00e8 la scelta qualificante dell&#8217;intervento attuato nel comma 1 &#8211; che il divieto di doppia tassazione o di doppia deduzione \u00e8 riferito al singolo contribuente e, in particolare, sia un criterio da seguire nel passaggio dalla disciplina fiscale precedente a quella introdotta con la legge finanziaria 2008\u00bb e del parere del Consiglio di Stato, ove recita a sua volta che \u00abla Sezione prende atto della scelta operata in particolare nel comma 1 di limitare il divieto al singolo contribuente\u00bb. Pertanto, \u00e8 da ritenere che i soggetti IAS <em>adopter<\/em> e quelli non IAS <em>adopter<\/em> debbano applicare il regime fiscale loro proprio, fatta salva la sussistenza dei presupposti per invocare l&#8217;applicazione del divieto di doppia imposizione sancito dall&#8217;art. 163 del TUIR e della norma antielusiva prevista dall&#8217;art. 37-<em>bis<\/em> del D.P.R. n. 600\/1973 ovvero, quando non sia utilizzata una delle operazioni ivi elencate, del divieto di abuso del diritto fiscale.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comunque, proprio per evitare doppie imposizioni e doppie non imposizioni, il comma 3 dell&#8217;art. 3 del regolamento ha espressamente derogato il principio di diretta valenza fiscale dei criteri di qualificazione previsti dai princ\u00ecpi contabili internazionali non solo per le operazioni su attivit\u00e0 finanziarie produttive di proventi soggetti a ritenuta o che assicurino crediti d&#8217;imposta, ma anche per quelle su azioni e strumenti finanziari similari. Ed infatti, tale disposizione stabilisce che, \u00abfermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale \u00e8 individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni: a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all&#8217;articolo 85, comma 1, lett. c) e d) del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie\u00bb e cio\u00e8 le azioni e gli strumenti finanziari similari \u00abcon esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio\u00bb e \u00abb) quando si tratti di individuare il soggetto cui spetta l&#8217;attribuzione di ritenute o di crediti d&#8217;imposta\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per quanto attiene alla ratio della deroga cos\u00ec introdotta la relazione illustrativa si limita a spiegare che \u00ab\u00e8 stata fatta eccezione solo per alcuni istituti di carattere fiscale che per le loro caratteristiche impongono un identico trattamento per tutti i partecipanti, indipendentemente dai criteri&nbsp; contabili adottati (&#8230;)\u00bb, quali \u00abin particolare, il trasferimento dei titoli partecipativi, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio, l&#8217;imputazione, in generale, delle ritenute e dei crediti per imposte pagate all&#8217;estero (&#8230;)\u00bb, senza indicare perch\u00e9 tali istituti impongano un identico trattamento fiscale. \u00c8 facile intuire per\u00f2 che tale deroga \u00e8 volta ad evitare che gli utili da partecipazione e le plusvalenze delle azioni e degli strumenti finanziari similari e, quindi, i relativi regimi di parziale non imponibilit\u00e0 siano imputabili contemporaneamente a due soggetti distinti ovvero che non siano imputabili a nessun soggetto, posto che tale doppia imputazione o doppia non imputazione potrebbe dar luogo a salti d&#8217;imposta o a duplicazioni d&#8217;imposta.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;individuazione del regime fiscale delle operazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti finanziari similari sulla base della loro natura giuridica implica che occorre dare prevalenza alle qualificazioni giuridiche rispetto a quelle contabili. Di conseguenza, per stabilire quando tali attivit\u00e0 finanziarie si devono considerare trasferite si deve tornare ad aver riguardo al trasferimento della propriet\u00e0 o altro diritto reale, invece che al trasferimento dei relativi rischi e benefici economici.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Secondo il comma 3 dell&#8217;art. 3 del regolamento deve essere individuato sulla base della loro natura giuridica il regime fiscale di tutte le \u00aboperazioni di cui sopra\u00bb aventi oggetto azioni e strumenti finanziari similari e, quindi, tanto quelle poste in essere fra societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> e non IAS <em>adopter<\/em>, quanto quelle poste in essere fra soggetti IAS adopter, posto che il precedente comma 2 prende in considerazione entrambe le tipologie di operazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale principio sembra innanzitutto applicabile alle operazioni che diano luogo al trasferimento della propriet\u00e0 o di altro diritto reale sui predetti strumenti, non potendosi dubitare che le operazioni cos\u00ec individuate abbiano ad oggetto azioni e strumenti finanziari. Pertanto, il regime fiscale non solo delle cessioni a pronti, ma anche di quelle a termine di azioni e strumenti finanziari similari deve essere individuato avendo riguardo alla natura giuridica delle predette operazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Peraltro, il principio della prevalenza della natura giuridica sancito dal comma 3 dell&#8217;art. 3, del TUIR sembra da ritenere valido anche per le operazioni che, pur non dando luogo al trasferimento della propriet\u00e0 o di altro diritto reale su azioni&nbsp; o strumenti similari, ne comportino il trasferimento&nbsp; secondo i princ\u00ecpi contabili IAS in quanto consentano di trasferire a carico&nbsp; di altri soggetti i relativi rischi e benefici economici quali, ad esempio, i derivati su questi medesimi strumenti finanziari.&nbsp; \u00c8 evidente infatti che, nel caso in cui tali operazioni siano poste in essere fra societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> e soggetti non IAS <em>adopter<\/em>, ben si potrebbero verificare salti o duplicazioni d&#8217;imposta.&nbsp; Da ci\u00f2 deriva che, qualora una societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> mantenga la propriet\u00e0 di azioni o strumenti finanziari similari, ma trasferisca i relativi rischi e benefici economici ad altra societ\u00e0 mediante un derivato, tali strumenti finanziari agli effetti fiscali non devono considerarsi come ceduti.<\/p>\n\n\n\n<p>        Per contro, \u00e8 da escludere che il principio di prevalenza della natura giuridica risulti operante anche per le operazioni diverse dalle \u00aboperazioni di cui sopra\u00bb e cio\u00e8 da quelle intercorrenti fra soggetti IAS <em>adopter<\/em> e non IAS <em>adopter<\/em>, nonch\u00e9 fra soggetti IAS <em>adopter<\/em>. Pertanto, nel caso in cui una societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> si limiti a detenere azioni o strumenti similari cli cui abbia acquisito i rischi e benefici economici i relativi proventi devono essere imputati alla formazione dell&#8217;imponibile IRES secondo i criteri stabiliti dai princ\u00ecpi contabili internazionali.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Di questo avviso si \u00e8 mostrata l&#8217;Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7\/E, laddove ha sottolineato come essa \u00abnon sia riferibile a&nbsp; tutte le operazioni riguardanti azioni e titoli similari, ma solo a quelle che contemplino il trasferimento, totale o parziale, dei diritti connessi a titoli partecipativi di cui alle lettere c) e d) dell&#8217;art. 85 del TUIR\u00bb in quanto \u00ab\u00e8 solo con riferimento a queste . . . che la citata relazione di accompagnamento stabilisce che &#8220;non rilevano i (. . .) criteri di &#8220;<em>derecognition<\/em>&#8221; ma la nozione giuridica di realizzo ordinariamente&nbsp; applicabile ai soggetti non IAS\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il comma 3 dell&#8217;art. 3 del regolamento per le operazioni aventi ad oggetto azioni e strumenti finanziari similari fa salvi i criteri di imputazione temporale previsti dai princ\u00ecpi contabili internazionali. Sebbene tale disposizione non rechi un&#8217;espressa limitazione in questo senso, \u00e8 da ritenere che tali criteri siano fatti salvi soltanto nel caso in cui non sussista l&#8217;obbligo di individuare il regime fiscale delle operazioni cos\u00ec individuate sulla base della loro natura giuridica. \u00c8 evidente infatti che altrimenti si legittimerebbe un&#8217;inammissibile commistione fra criteri fra di loro confliggenti in quanto si dovrebbe far riferimento ai princ\u00ecpi contabili internazionali (o ai princ\u00ecpi giuridici) per l&#8217;individuazione dei criteri d&#8217;imputazione temporale di proventi che non potrebbero considerarsi come realizzati secondo questi medesimi princ\u00ecpi contabili (o princ\u00ecpi giuridici).<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A questa conclusione sembra pervenire anche l&#8217;Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7\/E. Si legge infatti nel par. 4.4. di tale circolare che \u00abdiversamente, nell&#8217;ipotesi di operazioni &#8211; aventi anch&#8217;esse ad oggetto i titoli partecipativi di cui alla lettera a) del citato comma 3 dell&#8217;articolo 3 del Regolamento IAS &#8211; la cui rappresentazione contabile IAS <em>compliant<\/em> comporti esclusivamente una differente imputazione temporale dei relativi componenti reddituali rispetto a quanto previsto dalla rappresentazione giuridico\u00ad formale, si ritiene che il regime fiscale sia individuato sulla base delle qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali previste dagli IAS\/ IFRS\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;applicabilit\u00e0 del principio della prevalenza della natura giuridica, come si \u00e8 visto, \u00e8 espressamente esclusa dal comma 3 dell&#8217;art. 3 del regolamento per le azioni proprie e gli altri strumenti rappresentativi del capitale proprio.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Com&#8217;\u00e8 ben noto, agli effetti dell&#8217;IRES, le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie sono considerate come operazioni di cessione a titolo oneroso e possono quindi comportare il realizzo di plusvalenze e minusvalenze. Lo presuppone implicitamente l&#8217;art. 82 del TUIR, laddove considera come produttiva di plusvalenze la cessione obbligatoria di azioni proprie, statuendo che \u00aballe plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli art. 2357, quarto comma, 2357-<em>bis<\/em>, secondo comma, e 2359-<em>ter<\/em>, del codice civile e a norma dell&#8217;articolo 121 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell&#8217;articolo 86\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tant&#8217;\u00e8 vero che l&#8217;Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile ai sensi dell&#8217;art.&nbsp; 87 del TUIR il regime della PEX anche alla vendita di azioni proprie. Nella Circolare 4 agosto 2004, n. 36\/E, \u00e8 infatti precisato che \u00abanche le plusvalenze relative al realizzo di azioni proprie sono ammesse al regime della <em>participation exemption<\/em>, a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti dall&#8217;art. 87 (ed, in particolare, quelli relativi alla durata minima del possesso ed alla classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie)\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per contro, le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie sono considerate come operazioni sul capitale dai princ\u00ecpi contabili internazionali e non comportano quindi il realizzo di plusvalenze e minusvalenze.&nbsp; Stabilisce, infatti, il par. 33 dello IAS 32 che \u00abqualora un\u2019entit\u00e0 riacquisti propri strumenti rappresentativi di capitale, quegli strumenti (\u201cazioni proprie\u201d) devono essere dedotti dal capitale\u00bb e che \u00abnessun utile o perdita deve essere rilevato nel prospetto di conto economico complessivo all&#8217;acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale di un&#8217;entit\u00e0\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ebbene, il comma 3 dell&#8217;art. 3 del regolamento, escludendo l&#8217;applicabilit\u00e0 del principio di prevalenza della natura giuridica alle operazioni su azioni proprie e strumenti rappresentativi del proprio patrimonio, ha evidentemente inteso dare rilevanza ai princ\u00ecpi contabili internazionali per individuare il trattamento fiscale di tali operazioni. Ed infatti, gi\u00e0 la relazione illustrativa dell&#8217;emendamento introduttivo dei commi da 58 a 60 dell&#8217;art. 1 della legge n. 244, dopo aver rilevato che \u00abanche le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie sono equiparate, ai sensi dello IAS 32, ad estinzione e nuovi emissioni\u00bb e che \u00aball&#8217;atto dell&#8217;acquisto si deve procedere alla riduzione diretta del patrimonio netto, mentre al momento della vendita si deve procedere al suo incremento\u00bb, aveva concluso che \u00abla descritta rappresentazione di bilancio (&#8230;) assume rilevanza anche ai fini fiscali\u00bb. Pertanto, per le societ\u00e0 IAS adopter, la vendita di azioni proprie in portafoglio deve ritenersi soggetta al regime delle operazioni di aumento di capitale, mentre l&#8217;acquisto di azioni proprie a quello delle operazioni di riduzione di capitale.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Naturalmente resta inteso che, nel caso in cui l&#8217;operazione di acquisto o di vendita di azioni proprie sia posta in essere fra una societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> e un soggetto non IAS <em>adopter<\/em>, il secondo, tanto nel caso in cui sia obbligato alla redazione del bilancio, quanto nel caso in cui non lo sia, pu\u00f2 considerare tale operazione come una cessione a titolo oneroso, anche se la prima la consideri come un&#8217;operazione sul capitale. Lo prevede espressamente per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio il comma 2 dell&#8217;art. 3 del regolamento, ove statuisce che \u00abnel caso di operazioni fra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS e soggetti che non li applicano la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei princ\u00ecpi contabili da essi adottati\u00bb. D&#8217;altro canto, lo lascia implicitamente intendere per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio il precedente comma 1 di questo medesimo articolo. Ed infatti, tale disposizione, nello stabilire a sua volta che \u00abil riconoscimento ai fini fiscali dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS non determina, in ogni caso\u00bb solo \u00abin capo al medesimo soggetto passivo d&#8217;imposta doppia deduzione ovvero nessuna deduzione&nbsp; di componenti negativi\u00bb, ammette che in capo a soggetti diversi possano verificarsi salti o duplicazioni d&#8217;imposta e che, quindi, ciascuno possa applicare il regime fiscale di appartenenza.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Indipendentemente dalle considerazioni che precedono, deve essere individuato sulla base della natura giuridica il soggetto che ha diritto allo scomputo delle ritenute o dei crediti d&#8217;imposta in relazione ai proventi conseguiti tramite azioni, quote e strumenti finanziari similari in forza del comma 3 dell&#8217;art. 3 del regolamento. Il principio ivi sancito secondo cui \u00abil regime fiscale \u00e8 individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni . . . quando si tratti di individuare il soggetto a cui spetta l&#8217;attribuzione di ri\u00ad tenute o di crediti d&#8217;imposta\u00bb non pu\u00f2 che risultare operante anche per i proventi cos\u00ec individuati, sebbene non derivino da operazioni su azioni, quote o strumenti similari intercorrenti fra soggetti IAS e non IAS <em>adopter<\/em> o fra soggetti IAS <em>adopter<\/em>, non solo perch\u00e9 la predetta disposizione \u00e8 di portata generale, ma anche perch\u00e9 sarebbe illogico prevedere un diverso regime per tali proventi rispetto agli altri. Di conseguenza, le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> devono ritenersi legittimate a scomputare le ritenute od i crediti d&#8217;imposta per imposte pagate all&#8217;estero in relazione ai proventi delle azioni, quote o strumenti similari loro giuridicamente spettanti, anche se i princ\u00ecpi contabili internazionali non le consentano di rilevarli, in tutto od in parte, a conto economico.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Art. 87 del TUIR: Plusvalenze Esenti <br>2.1.\u00a0\u00a0\u00a0 Il regime di esenzione delle plusvalenze delle partecipazioni<\/h4>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per evitare la doppia imposizione degli utili di impresa l&#8217;art.&nbsp; 87 del TUIR accorda uno speciale regime di esenzione, ovverosia il regime della PEX, a favore di tutte le societ\u00e0 e, quindi, sia quelle lAS <em>adopter<\/em>, che quelle non IAS <em>adopter <\/em>per le plusvalenze realizzate mediante strumenti di natura partecipativa. Tali utili sconterebbero un&#8217;integrale doppia imposizione se anche le plusvalenze realizzate mediante i predetti strumenti concorressero alla formazione dell&#8217;imponibile IRES in quanto, dopo essere stati assoggettati ad IRES come utili di impresa a carico delle societ\u00e0 che li abbia prodotti, non risultando deducibili dall&#8217;imponibile IRES, sarebbero nuovamente assoggettati a questa medesima imposta come plusvalenze a carico dei soci. Le plusvalenze degli strumenti partecipativi sono, infatti, generate dalla capitalizzazione degli utili accantonati dalla societ\u00e0 emittente e da quelli futuri.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;applicazione del regime della PEX \u00e8 prevista per le sole plusvalenze realizzate mediante strumenti finanziari che, essendo di natura partecipativa, sono produttivi di utili che possono essere soggetti ad una doppia imposizione, non risultando deducibili dall&#8217;imponibile IRES. Ed infatti, se da un lato il comma 1 dell&#8217;art. 87 del TUIR considera \u00abesenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell&#8217;art. 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in societ\u00e0 ed enti indicati nell&#8217;art. 5, escluse le societ\u00e0 semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell&#8217;art. 73, comprese quelle non rappresentate da titoli\u00bb, dall&#8217;altro lato, il successivo comma 3 estende tale esenzione anche \u00aballe plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell&#8217;art. 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell&#8217;articolo 44, comma 2, lett. a) ed ai contratti di cui all&#8217;art. 109, comma 9, lett. b)\u00bb. Di conseguenza, il predetto regime pu\u00f2 essere fruito per le sole plusvalenze realizzate mediante azioni o quote di partecipazione in societ\u00e0 di persone commerciali ed enti assimilati residenti ed in societ\u00e0 ed enti soggetti ad IRES, nonch\u00e9 partecipazioni emesse da societ\u00e0 ed enti non residenti, strumenti finanziari similari alle azioni di qualunque tipo e contratti di associazione in partecipazione.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anche in questo caso \u00e8 da ritenere che, per l&#8217;individuazione degli strumenti finanziari per i quali le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> possono fruire del regime della PEX, debba farsi riferimento alle qualificazioni fiscali e non a quelle desumibili dai princ\u00ecpi contabili IAS e, quindi, alla definizione fiscale di azioni e strumenti finanziari similari fornita dalla lett. a) dell&#8217;art.&nbsp; 44, comma 2, del TUIR. Ci\u00f2 non solo per le ragioni gi\u00e0 indicate nel par. 1.1. in sede di commento del precedente art.&nbsp; 85 del TUIR alle quali si fa perci\u00f2 rinvio, ma anche per la ragione che, in caso contrario, tali societ\u00e0 potrebbero fruire di un&#8217;integrale esenzione degli utili d&#8217;impresa in quanto, in tal caso, potrebbero essere considerate esenti anche le plusvalenze realizzate mediante strumenti finanziari la cui remunerazione sia integralmente deducibile dall&#8217;imponibile IRES della societ\u00e0 emittente.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sono considerate esenti dal comma 1 dell&#8217;art. 87 del TUIR le plusvalenze degli strumenti partecipativi di natura finanziaria \u00abrealizzate e determinate ai sensi dell&#8217;art. 86 commi 1, 2 e 3 del TUIR\u00bb ovverosia quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalit\u00e0 estranee all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa. Anche in questo caso per l&#8217;individuazione di queste diverse fattispecie di realizzo non pu\u00f2 che farsi riferimento anche per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> alle qualificazioni fiscali posto che, come si \u00e8 visto, il comma 3 dell&#8217;art. 3 del regolamento ha stabilito&nbsp; che per le operazioni aventi ad oggetto azioni, quote e strumenti finanziari \u00abil regime fiscale \u00e8 individuato&nbsp; sulla base della natura giuridica\u00bb di tali operazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gli strumenti finanziari di natura partecipativa precedentemente individuati tanto se siano posseduti da societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em>, quanto se siano posseduti da societ\u00e0 non&nbsp; IAS&nbsp; <em>adopter<\/em> possono&nbsp; qualificarsi&nbsp; per&nbsp; l&#8217;applicazione del regime della PEX ai sensi dell&#8217;art. 87 del TUIR al ricorrere dei quattro distinti requisiti ivi previsti e cio\u00e8: \u00aba) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell&#8217;avvenuta cessione (&#8230;); b) classificazione nella categoria&nbsp; delle&nbsp; immobilizzazioni&nbsp; finanziarie&nbsp; nel&nbsp; primo&nbsp; bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale della societ\u00e0 partecipata in uno Stato o territorio di cui al&nbsp; decreto&nbsp; del&nbsp; Ministro dell&#8217;economia e delle finanze emanato ai sensi dell&#8217;art. 168-<em>bis<\/em>, o, alternativamente, l&#8217;avvenuta dimostrazione, a&nbsp; seguito&nbsp; dell&#8217;esercizio&nbsp; dell&#8217;interpello&nbsp; (&#8230;) che&nbsp; dalle&nbsp; partecipazioni&nbsp; non&nbsp; sia&nbsp; stato&nbsp; conseguito,&nbsp; sin&nbsp; dall&#8217;inizio&nbsp; del periodo di possesso,&nbsp; l&#8217;effetto&nbsp; di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all&#8217;art. 168-<em>bis<\/em>; d) esercizio da parte della&nbsp; societ\u00e0&nbsp; partecipata&nbsp; di un&#8217;impresa&nbsp; commerciale&nbsp; secondo&nbsp; la definizione di cui all&#8217;art. 55\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per la verifica della sussistenza del requisito del possesso ininterrotto delle partecipazioni anche per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em>, al pari che per quelle non IAS <em>adopter<\/em>, non pu\u00f2 che farsi riferimento alle qualificazioni fiscali posto che il comma 3 dell&#8217;art.&nbsp; 3 del regolamento, come si \u00e8 pi\u00f9 volte rilevato, impone di individuare sulla base della loro natura giuridica \u00abil regime delle operazioni\u00bb e, quindi, non solo i presupposti d&#8217;imponibilit\u00e0, ma anche i presupposti di esenzione. Di conseguenza, le societ\u00e0 IAS adopter devono ritenersi legittimate a fruire del regime PEX anche se, pur avendo mantenuto il possesso delle partecipazioni, le abbiano eliminate dall&#8217;attivo dello stato patrimoniale in quanto abbiano trasferito i relativi rischi e benefici a terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per contro, per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> il requisito relativo alla classificazione degli strumenti finanziari di natura partecipativa nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie, non prevedendo i princ\u00ecpi contabili internazionali siffatta categoria, si deve ritenere soddisfatto ogniqualvolta tali strumenti non si possano considerare come acquisiti per la negoziazione in forza dello IAS 39. Il comma 3-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 85 del TUIR, come gi\u00e0 si \u00e8 rilevato, per le predette societ\u00e0 qualifica come \u00abimmobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione\u00bb e cio\u00e8 da quelli che, secondo i princ\u00ecpi contabili internazionali, si devono reputare come detenuti per la negoziazione. Pertanto, le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> che abbiano acquisito il possesso di strumenti finanziari partecipativi non destinati alla negoziazione, ma non li abbiano iscritti nell&#8217;attivo dello stato patrimoniale, perch\u00e9 non ne abbiano acquisito i relativi rischi e benefici economici, sembrano comunque legittimate a fruire del regime della PEX sulle plusvalenze realizzate mediante la loro cessione.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poich\u00e9 la lett. b) del comma 1 dell&#8217;art.&nbsp; 87 del TUIR per le societ\u00e0 non IAS <em>adopter<\/em> attribuisce rilevanza esclusiva alla classificazione degli strumenti finanziari partecipativi nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso, sembra logico ritenere che, coerentemente, per le societ\u00e0 IAS <em>adopter <\/em>la detenzione per la negoziazione debba essere verificata nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso. \u00c8 chiaro infatti che, diversamente argomentando, si legittimerebbe una disparit\u00e0 di trattamento posto che, per le seconde, il cambio di classificazione assumerebbe rilevanza, mentre per le prime rileverebbe solo la prima classificazione.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Art. 89: Dividendi ed Interessi <br>3.1.\u00a0\u00a0\u00a0 L&#8217;integrale imponibilit\u00e0 dei dividendi derivanti da azioni, quote di partecipazione e strumenti finanziari similari<\/h4>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per evitare che gli utili derivanti dalla partecipazione a societ\u00e0 ed enti soggetti ad IRES siano assoggettati due volte a tale imposta e cio\u00e8 una prima volta, come utili di impresa, a carico della societ\u00e0 distributrice, ed una seconda volta come dividendi, a carico dei percipienti, il comma 2 dell&#8217;art. 89 del TUIR esclude da IRES \u00abgli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione (&#8230;) dalle societ\u00e0 ed enti di cui all&#8217;art. 73, comma 1, lett. a), b) e c)\u00bb fino a concorrenza del 95% del relativo ammontare. Il comma 3 estende poi tale regime di esclusione anche \u00abagli utili provenienti dai soggetti di cui all&#8217;art. 73, comma 1, lett. d)\u00bb e cio\u00e8 da societ\u00e0 ed enti non residenti, nonch\u00e9 \u00aballe remunerazioni derivanti da contratti di cui all\u2019art. 109, comma 9, lett. b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze adottato ai sensi dell&#8217;art. 167, comma 4, o, se ivi residenti, relativamente ai quali, a seguito dell&#8217;esercizio dell&#8217;interpello secondo le modalit\u00e0 del comma 5, lett. b), dell&#8217;art. 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell&#8217;art. 87\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Senonch\u00e9 il comma 2-<em>bis<\/em> dell&#8217;art. 89 del TUIR \u00abin deroga al comma 2\u00bb prevede che, per le societ\u00e0 IAS <em>compliant<\/em>, \u00abgli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell&#8217;esercizio in cui sono percepiti\u00bb. Sebbene tale disposizione deroghi espressamente il solo comma 2, essa \u00e8 da ritenere operante anche per il successivo comma 3.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;introduzione di un regime di integrale rilevanza fiscale dei dividendi secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa dell&#8217;emendamento introduttivo del comma 58 dell&#8217;art. 1 della legge n. 244 trova giustificazione in esigenze di semplificazione del regime impositivo. Nella predetta relazione illustrativa \u00e8, infatti, precisato che \u00abal fine di eliminare la normativa in materia di indeducibilit\u00e0 delle minusvalenze da cessione su titoli (c.d. <em>dividend washing<\/em>), che si \u00e8 rilevata foriera di rilevanti complicazioni e di rendere maggiormente coerente il regime impositivo delle partecipazioni, con le modifiche proposte dalle lett. d) ed e) si provvede a disapplicare per i soli soggetti IAS i commi 3-<em>bis<\/em>, 3-<em>ter<\/em> e 3-<em>quater<\/em> dell&#8217;art. 109 del TUIR, che ne disciplinano l&#8217;applicazione e a introdurre nuove disposizioni, ancora pi\u00f9 efficaci che, per le partecipazioni di <em>trading <\/em>quotate e non, attribuisce rilevanza fiscale ai maggiori o minori valori iscritti e stabilisce l&#8217;integrale tassazione dei dividendi\u00bb, cos\u00ec da superare \u00abil vigente regime che comporta la necessit\u00e0 di una gestione di doppi valori (contabili e fiscali)\u00bb. In sostanza, poich\u00e9 le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> incontravano notevoli difficolt\u00e0 ad applicare le norme antielusive in materia di indeducibilit\u00e0 dei componenti negativi di reddito derivanti dalla cessione di strumenti finanziari di natura partecipativa il legislatore ha escluso l&#8217;applicabilit\u00e0 di tali norme nei loro confronti, ma al tempo stesso ha inteso evitare che possano verificarsi i fenomeni elusivi che tali norme erano volte a colpire mediante l&#8217;introduzione di un regime di integrale imposizione non solo dei maggiori valori iscritti, ma anche dei dividendi. Ed infatti, le societ\u00e0 IAS <em>adopter <\/em>che cedano strumenti finanziari di natura partecipativa detenuti per la negoziazione subito dopo la distribuzione dei dividendi non possono pi\u00f9 imputare alcuna differenza negativa a riduzione dell&#8217;imponibile IRES per il fatto che le minusvalenze integralmente deducibili generate dalla distribuzione medesima trovano contropartita nel conseguimento di dividendi integralmente imponibili.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Comunque, si \u00e8 ritenuta \u00abpi\u00f9 razionale e anche pi\u00f9 efficace per l&#8217;erario una disciplina che assoggetti allo stesso trattamento fiscale gli utili che derivano dalla partecipazione sia se distribuiti come dividendi dalla partecipata sia se realizzati mediante cessione della partecipazione o se imputati a conto economico in contropartita della rivalutazione della partecipazione stessa\u00bb. Ed infatti, \u00abse si parte dal presupposto che per i titoli di <em>trading<\/em> dei soggetti che adottano gli IAS si d\u00e0 rilevanza fiscale al <em>fair value<\/em> con cui questi titoli sono valutati nel conto economico, assoggettando a tassazione i maggiori valori iscritti oltrech\u00e9 la deducibilit\u00e0 dei minori valori, \u00e8 giocoforza attribuire rilevanza impositiva anche ai dividendi: ci\u00f2 in deroga alla disciplina generale dell&#8217;art. 89 del TUIR\u00bb per il fatto che \u00abse risultano tassati presso il socio gli utili prodotti dalla societ\u00e0 partecipata a prescindere dalla loro distribuzione\u00bb per effetto della rilevanza fiscale della valutazione al <em>fair value<\/em> degli strumenti finanziari \u00abnon pu\u00f2 non assumere rilevanza fiscale anche il dividendo distribuito&nbsp; che rappresenta un <em>posterius<\/em> dell&#8217;anzidetta tassazione: rilevanza che deve essere evidentemente realizzata attraverso l&#8217;assunzione a reddito del dividendo imputato a conto economico e la deduzione del minor valore della partecipazione che deriva dallo stacco\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le giustificazioni addotte per motivare la scelta di considerare sempre fiscalmente rilevanti i componenti di reddito generati dagli strumenti finanziari di natura partecipativa sono tutt&#8217;altro che soddisfacenti.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Innanzitutto le rilevanti complicazioni di cui le norme antielusive in materia di indeducibilit\u00e0 delle minusvalenze derivanti dalla cessione di tali strumenti erano foriere per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> giustificavano s\u00ec un intervento legislativo, ma non certo una deroga al sistema generale d&#8217;imposizione dei dividendi per le sole societ\u00e0 cos\u00ec individuate. \u00c8 illogico introdurre una deroga al predetto regime per taluni soggetti solo perch\u00e9 vi sono norme che risultano foriere di complicazioni nei loro confronti, in quanto mal congegnate.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inoltre, \u00e8 sicuramente vero che \u00e8 pi\u00f9 razionale \u00abUna disciplina che assoggetti allo stesso trattamento fiscale gli utili che derivano dalla partecipazione\u00bb e che, quindi, consideri integralmente imponibili i dividendi, qualora siano considerate integralmente imponibili le rivalutazioni delle partecipazioni. Tuttavia non \u00e8 sicuramente vero anche che un regime di integrale rilevanza fiscale dei componenti di reddito generati dagli strumenti finanziari di natura partecipativa destinati alla negoziazione \u00e8 pi\u00f9 razionale di un regime di integrale irrilevanza fiscale di tali componenti in quanto sovverte completamente il sistema di tassazione dei dividendi, legittimandone una sistematica doppia imposizione economica.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Com&#8217;\u00e8 ben noto, nel caso in cui una societ\u00e0 od ente residente soggetto ad IRES venda ad altra societ\u00e0 od ente residente soggetto ad IRES azioni <em>cum cedola<\/em> e, quindi, dopo che sia stata deliberata la distribuzione dei dividendi, ma prima che siano messi in pagamento dalla societ\u00e0 emittente, tali dividendi sono soggetti ad una integrale doppia imposizione: una prima volta, sotto forma di utili d&#8217;impresa, a carico della societ\u00e0 emittente che li abbia prodotti, ed una seconda volta, sotto forma di plusvalenze di negoziazione, a carico del venditore. I dividendi non possono infatti essere imputati al venditore e scorporati quindi dalle plusvalenze da lui realizzate, al pari degli interessi e degli altri proventi finanziari, in quanto, essendo imponibili per cassa e non per competenza, sono imputabili a colui che li incassi della societ\u00e0 emittente<sup>2<\/sup>.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, la doppia imposizione dei dividendi gravante a carico del venditore \u00e8 controbilanciata dal riconoscimento al compratore ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 89 del TUIR dell&#8217;esclusione da IRES del 95% dei dividendi che sarebbe spettata al primo se avesse venduto le azioni al secondo soltanto dopo aver incassato i dividendi. Quest&#8217;ultima disposizione accorda, infatti, tale esclusione alle societ\u00e0 ed enti residenti soggetti ad IRES che abbiano incassato i dividendi, indipendentemente dal fatto che li abbiano economicamente maturati. Di conseguenza, possono fruire di tale esclusione anche le societ\u00e0 che abbiano acquistato le azioni <em>cum cedola<\/em> dopo la chiusura del periodo d&#8217;imposta nel corso del quale i dividendi siano maturati.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Senonch\u00e9, in condizioni ordinarie di mercato, il riconoscimento dell&#8217;esclusione da IRES al compratore consente al venditore di evitare una doppia imposizione dei dividendi tramite la traslazione economica del relativo risparmio d&#8217;imposta. Ed infatti, il venditore, avendo messo in condizione il compratore di fruire dell&#8217;esclusione da IRES sui dividendi tramite la vendita delle azioni, ha titolo a farsi retrocedere il relativo controvalore tramite il riconoscimento di una corrispondente maggiorazione del prezzo di vendita delle azioni. Il primo pu\u00f2 pertanto riuscire a scongiurare la doppia imposizione dei dividendi, proprio compensando l&#8217;onere derivante dal pagamento dell&#8217;imposta sulle plusvalenze con la maggiorazione di prezzo a lui riconosciuta dal secondo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00c8 significativo rilevare che la stessa disciplina dei mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana d\u00e0 per presupposto che il venditore, in condizioni ordinarie di mercato, abbia titolo a farsi retrocedere il controvalore di eventuali risparmi d&#8217;imposta connessi ai dividendi. L&#8217;art. IA. 4.3.1 delle Istruzioni al regolamento di tali mercati stabilisce, infatti, che \u00abqualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per mancanza di titoli e intercorra un&#8217;operazione di distribuzione di dividendi, il venditore \u00e8 tenuto a consegnare il titolo <em>ex dividendo<\/em> e a riconoscere all&#8217;acquirente un importo monetario, pari al dividendo non percepito da quest&#8217;ultimo, maggiorato di una percentuale che tenga conto degli effetti economici correlati al pagamento dei dividendi, ivi inclusi quelli fiscali\u00bb. In sostanza, nel caso in cui il venditore di un&#8217;azione <em>cum cedola<\/em>, non consegni l&#8217;azione per mancanza di titoli, il prezzo di vendita deve essere rettificato non solo dell&#8217;importo dei dividendi, ma anche del controvalore del risparmio d&#8217;imposta generato dall&#8217;incasso dei dividendi proprio per il fatto che tale prezzo dovrebbe includere anche il controvalore del risparmio d&#8217;imposta di cui avrebbe altri\u00ad menti potuto\u00a0 fruire il compratore.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Da quanto precede emerge dunque&nbsp; che,&nbsp; nel&nbsp; caso&nbsp; in&nbsp; cui una&nbsp; societ\u00e0&nbsp; od ente residente soggetto ad IRES venda ad altra societ\u00e0 od ente&nbsp; residente soggetto a tale imposta azioni <em>cum cedola<\/em>, l&#8217;esclusione da IRES dei dividendi consente non gi\u00e0 al compratore di lucrare l&#8217;imposta prelevata sugli utili di impresa, bens\u00ec al venditore delle azioni <em>cum cedola<\/em> di evitare una doppia imposizione economica dei dividendi,&nbsp; facendosi&nbsp; retrocedere&nbsp; il&nbsp; relativo&nbsp; risparmio d&#8217;imposta grazie ad una corrispondente maggiorazione del prezzo di vendita. Pertanto, in tal caso, il compratore, pur fruendo giuridicamente dell&#8217;esclusione da IRES, non ne fruisce anche economicamente, essendo il relativo risparmio d&#8217;imposta controbilanciato da una maggiorazione del prezzo di acquisto delle azioni.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Soltanto qualora il prezzo a cui le azioni siano poste in vendita non riflettesse il controvalore del risparmio d&#8217;imposta derivante dall&#8217;esclusione da IRES dei dividendi, gli operatori, tramite il loro acquisto, potrebbero realizzare un guadagno di importo pari alla differenza. Peraltro tale guadagno avrebbe natura economica e non fiscale, derivando dalla non rispondenza di detto prezzo al prezzo determinabile secondo ordinarie condizioni di mercato. Di conseguenza gli operatori che acquistino le azioni per realizzare tale guadagno pongono in essere un&#8217;opera zione di arbitraggio finanziario e non fiscale.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tanto considerato, non v&#8217;\u00e8 dubbio&nbsp; che&nbsp; il&nbsp; disconoscimento&nbsp; dell&#8217;esclusione da IRES dei dividendi e la conseguente integrale imponibilit\u00e0 dei dividendi, nel caso in cui gli strumenti finanziari di natura partecipativa&nbsp; siano venduti <em>cum cedola<\/em> da una societ\u00e0 ed ente soggetto ad IRES ad altra societ\u00e0 od ente soggetto&nbsp; ad&nbsp; IRES,&nbsp; comporta&nbsp; il&nbsp; definitivo&nbsp; consolidamento&nbsp; della doppia imposizione&nbsp; degli utili&nbsp; potenzialmente&nbsp; gravante&nbsp; a carico&nbsp; del venditore in quanto non&nbsp; consente&nbsp; al&nbsp; secondo&nbsp; di imputare&nbsp; a&nbsp; riduzione&nbsp; dell&#8217;imponibile una minusvalenza o perdita che controbilanci la plusvalenza imponibile realizzata dal primo. Inoltre, anche nel caso in cui gli strumenti finanziari partecipativi siano stati acquistati <em>ex cedola<\/em>, il disconoscimento dell&#8217;esclusione da IRES comporta una doppia imposizione economica dei dividendi riscossi dal compratore successivamente all&#8217;acquisto per il fatto che tali dividendi, dopo esser stati assoggettati ad IRES a carico delle societ\u00e0 distributrici, come utili d&#8217;impresa, sono nuovamente assoggettati ad IRES a suo carico, come dividendi. In conclusione, i dividendi degli strumenti di natura partecipativa di <em>trading<\/em> posseduti da societ\u00e0 residenti IAS <em>adopter<\/em> sono sistematicamente soggetti ad un&#8217;integrale doppia imposizione economica.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ma v&#8217;\u00e8 di pi\u00f9. L&#8217;introduzione di un regime di integrale rilevanza fiscale dei componenti di reddito derivanti dagli strumenti finanziari di natura partecipativa nei confronti delle societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> non pu\u00f2 neppure risultare giustificata dall&#8217;adozione di tali princ\u00ecpi. L&#8217;adozione di un diverso sistema contabile, se pu\u00f2 giustificare l&#8217;applicazione di diversi criteri di determinazione dell&#8217;imponibile, non pu\u00f2 giustificare anche un diverso sistema di tassazione dei dividendi in quanto, comportando la scelta di diverse modalit\u00e0 di rappresentazione del risultato economico della societ\u00e0, non pu\u00f2 sottendere una diversa manifestazione di capacit\u00e0 contributiva. Le considerazioni esposte legittimano, dunque, il dubbio che il regime d&#8217;integrale rilevanza fiscale dei componenti di reddito derivanti da strumenti finanziari partecipativi introdotto per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> comporti nei loro confronti un trattamento ingiustificatamente penalizzante.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">3.2. Il regime fiscale delle operazioni di pronti contro termine, ri\u00adporto e prestito di azioni e strumenti finanziari similari<\/h4>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il comma 6 dell&#8217;art. 89 del TUIR detta una disciplina fiscale specifica per le operazioni di riporto e pronti contro termine su obbligazioni e strumenti finanziari similari. In particolare, tale disposizione considera le operazioni cos\u00ec individuate come un duplice prestito incrociato di denaro e di titoli. Ed infatti, se da un lato il primo periodo di questa stessa disposizione considera titolare dei titoli e, quindi, degli interessi maturati medio tempore sui titoli sottostanti, il compratore a pronti e rivenditore a termine, statuendo che \u00abgli interessi derivanti da obbligazioni e titoli similari acquisiti in base a contratti pronti contro termine che prevedono l&#8217;obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l&#8217;ammontare maturato nel periodo di durata del contratto\u00bb, dall&#8217;altro lato, il successivo secondo periodo considera come un onere di carattere finanziario la differenza fra il prezzo di vendita a pronti ed il prezzo di riacquisto a termine, ove a sua volta statuisce che \u00abla differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivit\u00e0 oggetto dell&#8217;operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell&#8217;esercizio\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;applicabilit\u00e0 del comma 6 dell&#8217;art. 89 del TUIR \u00e8 stata fin dall&#8217;origine espressamente estesa anche alle operazioni di pronti contro termine, riporto e prestito di azioni e strumenti finanziari similari dall&#8217;art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110. Recita, infatti, tale disposizione che \u00abper contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonch\u00e9 ogni altro contratto che persegue le medesime finalit\u00e0 economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-<em>ter<\/em> (ora comma 6 dell&#8217;art. 89 del TUIR), e 61, comma 1-<em>bis<\/em>, del TUIR (ora comma 2 dell&#8217;art. 94)\u00bb. Secondo quanto&nbsp; precisato dal Governo nella relativa relazione illustrativa, visto che \u00ab\u00e8 possibile perseguire le finalit\u00e0 del prestito titoli attraverso il ricorso a diversi istituti giuridici (ispirati, ad esempio, al mutuo, al riporto ovvero&nbsp; al contratto&nbsp; di pronti contro termine), nei quali comunque il corrispettivo a fronte dell&#8217;ottenuta disponibilit\u00e0 dei titoli, ove previsto, assuma esclusivamente funzione di garanzia dell&#8217;operazione\u00bb, ha chiarito che \u00absi prevede che alle operazioni di prestito di titoli\u00bb e, quindi, anche alle operazioni di pronti contro termine e riporto che perseguano le medesime finalit\u00e0 economiche \u00absiano applicate le disposizioni previste&nbsp; dal&nbsp; TUIR&nbsp; per&nbsp; i&nbsp; contratti&nbsp; di&nbsp; contro&nbsp; pronto&nbsp; termine\u00bb&nbsp; e&nbsp; che&nbsp; pertanto \u00abconsiderato che i titoli oggetto di finanziamento sono destinati a circolare, i relativi proventi ed il connesso scomputo delle ritenute, ove consentito non possono che essere attribuiti all&#8217;effettivo possessore dei titoli medesimi\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Senonch\u00e9 il trattamento cos\u00ec stabilito \u00e8 derogatorio non solo dei princ\u00ecpi contabili internazionali, ma anche dei princ\u00ecpi contabili nazionali, per il fatto che tanto gli uni quanto le altre considerano le operazioni di pronti contro termine, riporto e prestito di titoli come operazioni di prestito di denaro garantito da titoli. Ed infatti, se da un lato il par. AG 40 dello IAS 39 esclude che le attivit\u00e0 finanziarie possano essere eliminate dal bilancio qualora costituiscano&nbsp; oggetto di \u00abun&#8217;operazione di vendita&nbsp; e di riacquisto&nbsp; (retrocessione)&nbsp; dove il prezzo&nbsp; di riacquisto&nbsp; \u00e8&nbsp; un&nbsp; prezzo&nbsp; fisso o il prezzo&nbsp; di vendita pi\u00f9 il rendimento del finanziatore\u00bb ovvero di \u00abun accordo di prestito di titoli\u00bb, dall&#8217;altro il Codice civile stabilisce, all&#8217;art. 2424-<em>bis<\/em>, che \u00able attivit\u00e0 oggetto&nbsp; di contratti&nbsp; di compravendita&nbsp; con&nbsp; obbligo di retrocessione&nbsp; devono essere iscritte&nbsp; nello&nbsp; Stato Patrimoniale&nbsp; del venditore\u00bb&nbsp; e al successivo&nbsp; art. 2425-<em>bis<\/em> che \u00abi proventi e gli oneri delle operazioni di compravendita&nbsp; con obbligo di retrocessione&nbsp; a termine,&nbsp; ivi compresa la differenza&nbsp; fra prezzo&nbsp; a termine e prezzo a pronti devono essere iscritti per le quote di competenza dell&#8217;esercizio\u00bb. La questione che dunque si pone \u00e8 se l&#8217;attribuzione di diretta rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione previsti dai princ\u00ecpi contabili internazionali non imponga di attribuire diretta rilevanza fiscale ai criteri di contabilizzazione delle operazioni di pronti contro termine, riporto e prestito di strumenti finanziari partecipativi.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ebbene il comma 4 dell&#8217;ar t. 3 del regolamento ha chiaramente risolto tale questione in senso negativo. Tale disposizione ha fatto salva in via espressa l&#8217;applicazione proprio dell&#8217;\u00abart.&nbsp; 89, comma 6, del TUIR con riferimento&nbsp; agli interessi,&nbsp; dividendi&nbsp; ed&nbsp; altri proventi&nbsp; dei&nbsp; titoli&nbsp; acquisiti,&nbsp; sotto il profilo giuridico, in base ai rapporti di cui alle lett. g-<em>bis<\/em>) e g-<em>ter<\/em>) dell&#8217;art. 44, comma 1, del TUIR\u00bb ovverosia i rapporti&nbsp; di pronti contro termine e riporto su titoli, nonch\u00e9 di prestito&nbsp; di titoli garantito. Di conseguenza, rimane confermato che, anche per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em>, i dividendi e gli altri proventi divenuti esigibili medio tempore sugli strumenti finanziari di natura partecipativa oggetto di tali operazioni devono ritenersi imputabili al compratore a pronti e rivenditore a termine. La scelta cos\u00ec operata si giustifica pienamente in quanto le disposizioni che disciplinano il regime fiscale delle operazioni cos\u00ec individuate hanno carattere speciale rispetto alla disposizione del comma 1 dell\u2019art. 83 del TUIR che attribuisce in via generale valenza fiscale ai criteri di qualificazione IAS.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nella formulazione originaria dell&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 3 del regolamento era stata inserita un&#8217;espressa clausola di salvezza dell&#8217;art. 37-<em>bis<\/em> del D.P.R. n. 600 ed erano state specificate \u00able condizioni per l&#8217;applicabilit\u00e0 di quanto disposto nei commi 3 e 4 in caso di distribuzione dei proventi o ritenute o crediti d&#8217;imposta ivi previsti a soggetti diversi dal beneficiario\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Senonch\u00e9 il Consiglio di Stato nel suo parere aveva sostenuto che la prima disposizione esorbitasse dall&#8217;oggetto del regolamento che non poteva porre vincoli all&#8217;apprezzamento di manovre elusive in sede di accertamento, mentre la seconda dovesse trovare collocazione in una norma primaria, avendo valenza generale. Accogliendo l&#8217;invito del Consiglio di Stato, il Governo ha cos\u00ec riformulato il comma 3 dell&#8217;art. 2 del D.Lgs. 21&nbsp; novembre 1997, n. 461, \u00abnel caso dei rapporti di cui alle lettere g-<em>bis<\/em>) e g-<em>ter<\/em>) del comma 1 dell&#8217;art. 44 del TUIR (&#8230;) e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall\u2019art. 89, comma 2, del medesimo testo unico (&#8230;) ovvero spettano l&#8217;attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all&#8217;estero, soltanto se tale regime, ovvero l&#8217;attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all&#8217;estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poco chiaro risulta quando il comma 3 dell&#8217;art. 2 del D.Lgs. n. 461 sia destinato ad operare. Non v&#8217;\u00e8 dubbio, infatti, che, agli effetti fiscali, il beneficiario effettivo dei proventi dei titoli oggetto delle predette operazioni \u00e8 il contribuente che li abbia acquistati a pronti per poi rivenderli a termine, non solo perch\u00e9 tali contratti comportano il trasferimento della piena propriet\u00e0 dei titoli, ma anche e soprattutto perch\u00e9, per l&#8217;espresso disposto del comma 6 dell&#8217;art. 89 del TUIR, sono considerati a lui imputabili a questi medesimi effetti. Tuttavia \u00e8 evidente che, se dovesse essere cos\u00ec interpretata, sarebbe da considerare come <em>inutiliter data<\/em>. Pertanto, sembra logico concludere che essa sia volta a precludere la fruizione dell&#8217;esclusione da IRES, delle ritenute e del credito d&#8217;imposta, allorch\u00e9 il contribuente che sarebbe risultato beneficiario effettivo dei proventi dei titoli, non avrebbe avuto titolo a fruirne, se non li avesse concessi a riporto, pronti contro termine ovvero prestito.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Art. 94: Valutazione dei titoli<\/h3>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il comma 1 dell&#8217;art. 94 del TUIR estende in via espressa l&#8217;applicabilit\u00e0 delle disposizioni che disciplinano la determinazione del valore minimo delle merci anche ai titoli indicati nelle lett. c), d) ed e) e, quindi, ai titoli di debito in serie e di massa ed a quelli partecipativi che non siano qualificabili come immobilizzazioni finanziarie. Di conseguenza, anche le rimanenze finali di tali titoli devono essere assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinabile mediante il metodo del LIFO a scatti annuali ovvero il FIFO, il costo medio ponderato o varianti del LIFO a scatti.<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 il comma 4 dell&#8217;art. 94 del TUIR, solo per i titoli di cui alla lett. e) dell&#8217;art. 85, comma 1, del TUIR e, quindi, per i titoli in serie e di massa diversi da quelli di natura partecipativa non qualificabili come immobilizzazioni finanziarie, consente di fare applicazione del comma 5 dell&#8217;art. 92 del medesimo TUIR, ove stabilisce che \u00abse in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4 \u00e8 superiore al valore normale di essi nell&#8217;ultimo mese dell&#8217;esercizio il valore minimo di cui al comma 1 \u00e8 determinato moltiplicando l&#8217;intera quantit\u00e0 dei beni, indipendentemente dall&#8217;esercizio di formazione per il valore normale\u00bb e che \u00abil minor valore attribuito alle rimanenze in conformit\u00e0 alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi, sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore\u00bb. Pertanto, sono in via di principio fiscalmente irrilevanti le svalutazioni dei titoli di natura partecipativa non qualificabili come immobilizzazioni finanziarie, nonch\u00e9 le riprese di valore derivanti dal riassorbimento delle svalutazioni medesime, anche se siano imputate a conto economico.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;irrilevanza fiscale delle svalutazioni dei titoli di natura partecipativa fin dall&#8217;entrata in vigore della riforma dell&#8217;imposizione sulle societ\u00e0 ha suscitato forti perplessit\u00e0, posto che tali svalutazioni derivano dall&#8217;imputazione di perdite che, se realizzate, sono considerate fiscalmente rilevanti. Le plusvalenze realizzate mediante titoli di natura partecipativa che siano stati classificati nell&#8217;attivo circolante nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso sono, infatti, considerate fiscalmente rilevanti per il fatto che, come si \u00e8 visto, il regime della PEX risulta applicabile ai sensi dell&#8217;art. 87 del TUIR soltanto alle plusvalenze dei titoli di natura partecipativa che nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso siano classificati fra le immobilizzazioni finanziarie. Peraltro, il regime d&#8217;irrilevanza fiscale delle svalutazioni dei titoli di natura partecipativa pu\u00f2 trovare giustificazione in ragioni antielusive. Tale regime consente di evitare che le societ\u00e0, che abbiano acquistato strumenti finanziari di natura partecipativa in societ\u00e0 con utili non distribuiti, possano dedurre dall&#8217;imponibile IRES le svalutazioni derivanti dalla distribuzione di tali dividendi, ancorch\u00e9 siano esclusi da imposizione, imputando alla formazione dell&#8217;imponibile IRES una differenza netta di importo pari alla differenza fra l&#8217;ammontare delle svalutazioni dedotte e la quota del 5% dei dividendi imponibili. La deduzione di tale differenza netta potrebbe, infatti, generare un salto d&#8217;imposta qualora le plusvalenze realizzate dal cedente mediante la cessione della partecipazione non siano state assoggettate ad imposizione per il fatto che le minori imposte corrisposte dalla societ\u00e0 cessionaria non troverebbero contropartita nelle imposte corrisposte dalla societ\u00e0 cedente.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Senonch\u00e9 il regime di irrilevanza fiscale delle svalutazioni degli strumenti finanziari partecipativi non qualificabili come immobilizzazioni finanziarie e delle relative riprese di valore \u00e8 espressamente derogato per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> dal comma 4-<em>bis<\/em> dell&#8217;art. 94 del TUIR. Tale disposizione statuisce infatti che, \u00abin deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princ\u00ecpi contabili internazionali (&#8230;) la valutazione dei beni indicati nell&#8217;articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali princ\u00ecpi assume rilievo anche ai fini fiscali\u00bb.&nbsp; Coerentemente, la lett. b) dell&#8217;art.&nbsp; 110, comma&nbsp; 1-<em>bis<\/em>, del TUIR stabilisce&nbsp; che \u00abla lett. d) del comma 1\u00bb e, cio\u00e8, la disposizione che non considera&nbsp; comprensivo&nbsp; il costo degli strumenti finanziario di natura partecipativa \u00ab(&#8230;) dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non&nbsp; concorrono&nbsp; alla&nbsp; formazione del reddito, n\u00e9 alla determinazione del valore fiscalmente&nbsp; riconosciuto delle rimanenze\u00bb degli strumenti medesimi \u00absi applica solo per&nbsp; le&nbsp; azioni,&nbsp; le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell&#8217;art. 85, comma 3-<em>bis<\/em>\u00bb. Di conseguenza, le valutazioni degli strumenti finanziari partecipativi posseduti da societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> che non siano qualificabili come immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-<em>bis <\/em>dell&#8217;ar t. 85 del TUIR in quanto siano detenuti per la negoziazione sono sempre in via di principio fiscalmente rilevanti.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La deroga per le sole societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> del regime di irrilevanza fiscale delle valutazioni degli strumenti finanziari di natura partecipativa detenuti per la negoziazione sembra trovare giustificazione nell&#8217;insussistenza per tali societ\u00e0 della principale esigenza antielusiva che ne ha giustificato l&#8217;introduzione e, cio\u00e8, evitare che possano essere dedotte svalutazioni che, essendo generate dalla distribuzione di dividendi, trovino contropartita nel conseguimento di proventi esclusi da IRES e consentano quindi di imputare alla formazione dell&#8217;imponibile IRES una perdita netta di un importo pari alla differenza fra l&#8217;ammontare delle svalutazioni medesime e la quota imponibile dei dividendi. Come si \u00e8 visto, infatti, il comma 2-<em>bis<\/em> dell&#8217;art. 89 del TUIR considera i dividendi percepiti da societ\u00e0 IAS <em>adopter <\/em>come integralmente assoggettabili ad IRES. Pertanto, la deduzione delle svalutazioni generate dalla distribuzione di utili pregressi non pu\u00f2 mai generare una differenza negativa imputabile a riduzione dell&#8217;imponibile, per il fatto che trova contropartita nell&#8217;integrale assoggettamento ad IRES dei dividendi.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Art. 101: Minusvalenze patrimoniali, sovravvenienze passive e perdite<\/h3>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per quanto attiene alla valutazione degli strumenti finanziari di natura partecipativa costituenti immobilizzazioni finanziarie, il comma 2 dell&#8217;art. 101 del TUIR fa ora integrale rinvio all&#8217;art. 94 del TUIR che disciplina la valutazione degli strumenti finanziari di natura partecipativa costituenti attivo circolante. La prima di tali disposizioni introduce una deroga alla seconda soltanto \u00abper i titoli di cui alla citata lett. e)\u00bb, negoziati in mercati regolamentati e cio\u00e8 le obbligazioni, i titoli similari e gli altri titoli in serie e di massa, stabilendo che per tali titoli \u00able minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell&#8217;ultimo semestre\u00bb. Di conseguenza, per le societ\u00e0 non IAS <em>adopter<\/em> anche gli strumenti finanziari partecipativi costituenti immobilizzazioni finanziarie, al pari di quelli costituenti attivo circolante, devono essere valutati ai sensi dell&#8217;art. 94 del TUIR ad un valore minimo non inferiore a quello che risulta raggruppandoli in categorie omogenee per natura e per valore e assegnando a ciascun gruppo il valore determinabile mediante il metodo del c.d. LIFO a scatti annuali ovvero il FIFO, il costo medio ponderato o varianti del LIFO a scatti, ma sono fiscalmente irrilevanti le relative&nbsp; svalutazioni e rivalutazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per contro, per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em>, il comma 2-<em>bis<\/em> dell&#8217;art. 101 del TUIR deroga al precedente comma 2 e, quindi, anche all&#8217;art. 94 del TUIR ivi richiamato, laddove, come si \u00e8 visto, per tali societ\u00e0 considera fiscalmente rilevanti le svalutazioni e rivalutazioni degli strumenti finanziari partecipativi non costituenti immobilizzazioni finanziarie. Tale disposizione, per la \u00abvalutazione dei beni indicati nell&#8217; art. 85, comma 1, lett. e) c), d)\u00bb e cio\u00e8 degli strumenti finanziari di natura partecipativa \u00ab(&#8230;) che si considerano immobilizzazioni finanziarie\u00bb detenuti da societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> fa espresso rinvio alle \u00abdisposizioni dell&#8217;art. 110, comma 1-<em>bis<\/em>\u00bb che, a sua volta, fa rinvio per la valutazione di questi medesimi strumenti finanziari alla lett. d) del comma 1 di tale articolo. Pertanto, poich\u00e9 quest&#8217;ultima disposizione statuisce che \u00abil costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, n\u00e9 alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti\u00bb, le svalutazioni e rivalutazioni degli strumenti finanziari partecipativi costituenti immobilizzazioni finanziarie detenuti da societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> sono fiscalmente irrilevanti, al pari delle svalutazioni e rivalutazioni degli strumenti finanziari detenuti da societ\u00e0 non IAS <em>adopter<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Art. 109: Norme generali sui componenti del reddito d&#8217;impresa<\/h3>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con l&#8217;art. 41 del disegno di legge finanziaria 2006 era stata originariamente proposta l&#8217;introduzione di un&#8217;apposita disposizione antielusiva per colpire le cessioni di partecipazioni \u00abutili compresi\u00bb, che secondo quanto si legge nella relativa relazione illustrativa, recava \u00abuna norma antielusiva finalizzata al contrasto delle operazioni di cessione delle partecipazioni utili compresi, che consentono la percezione di dividendi detassati e la deduzione di minusvalenze da realizzo, ferma restando l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 37-<em>bis<\/em> del D.P.R. n. 600\/1973 incluso il comma 8\u00bb. Senonch\u00e9, tale disposizione, per garantirne una pi\u00f9 immediata entrata in vigore, \u00e8 stata successivamente trasfusa con alcune limitate modifiche nell&#8217;art. 5-<em>bis<\/em> del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede l&#8217;introduzione di tre nuovi commi 3-<em>bis<\/em>, 3-<em>ter<\/em> e 3-<em>quater<\/em> nell&#8217;art. 109 del TUIR.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con i nuovi commi 3-<em>bis<\/em> e 3-<em>ter <\/em>sono state rese indeducibili le minusvalenze realizzate mediante azioni, quote e strumenti finanziari privi dei requisiti oggettivi per l&#8217;applicazione della PEX costituenti immobilizzazioni finanziarie fino a concorrenza dei dividendi non imponibili percepiti nei trentasei mesi precedenti, nonch\u00e9 alle differenze negative fra i ricavi ed i costi dei medesimi strumenti finanziari non costituenti immobilizzazioni finanziarie acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inoltre, con il comma 3-<em>quater<\/em> \u00ab\u00e8 stata confermata l&#8217;applicabilit\u00e0 della norma generale antielusiva dell&#8217;art. 37-<em>bis<\/em> del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d&#8217;imposta o in quello precedente sulle azioni, quote o strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-<em>bis<\/em>. Secondo quanto precisato nella relazione tecnica all&#8217;art.&nbsp; 41 del disegno della legge finanziaria, con tale disposizione si \u00e8 stabilito che \u00abcostituiscono operazioni potenzialmente elusive (con conseguente eventuale non deducibilit\u00e0 dei componenti negativi) anche le cessioni di partecipazioni effettuate tramite il pronti contro termine, riporto su titoli e fattispecie similari\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il comma 3-<em>bis<\/em> dell&#8217;art.&nbsp; 109 del TUIR considera indeducibili dall\u2019imponibile esclusivamente \u00able minusvalenze realizzate ai sensi dell&#8217;art. 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari\u00bb, nonch\u00e9 le \u00abdifferenze negative fra i ricavi e cui all&#8217;art. 85, comma 1, lett. c) e d) e i relativi costi&gt;&gt;. Pertanto, tale disposizione non risulta applicabile, qualora mediante detti strumenti finanziari siano realizzate plusvalenze o differenze positive, perch\u00e9 la riduzione di valore generata dal pagamento dei dividendi sia assorbita da un aumento del relativo valore di mercato.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le minusvalenze e perdite realizzate sulle azioni, quote e strumenti finanziari sono considerate indeducibili dal comma 3-<em>bis<\/em> dell&#8217;art. 109 del TUIR \u00abfino a concorrenza dell&#8217;importo non imponibile dei dividendi ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo\u00bb.&nbsp; Dal dettato letterale della norma non emerge quale correlazione debba sussistere fra la percezione dei dividendi ed il realizzo delle minusvalenze e perdite. Come rilevato dall&#8217;Agenzia delle&nbsp; Entrate&nbsp; nella&nbsp; circolare&nbsp; del 14 giugno&nbsp; 2006,&nbsp; n. 21\/E, i nuovi commi 3-<em>bis<\/em> e 3-<em>ter<\/em> dell&#8217;art. 109 del TUIR non forniscono \u00abalcun criterio n\u00e9 ai fini dell&#8217;individuazione&nbsp; dei titoli&nbsp; oggetto&nbsp; di cessione,&nbsp; n\u00e9 ai fini dell&#8217;individuazione dei dividendi&nbsp; correlati&nbsp; (relativi&nbsp; agli&nbsp; stessi&nbsp; titoli)&nbsp; con cui confrontare la minusvalenza (o la differenza negativa) realizzata\u00bb, non risultando \u00abspecificamente disciplinati dalla norma primaria le modalit\u00e0 che in presenza&nbsp; di pi\u00f9 titoli omogenei consentano di individuare\u00bb, tanto \u00abl&#8217;anzianit\u00e0 di possesso delle partecipazioni, rispetto alla quale si rende necessario mantenere distinta evidenziazione&nbsp; dei titoli&nbsp; acquisiti&nbsp; da pi\u00f9&nbsp; o da meno&nbsp; di trentasei mesi rispetto alla data di cessione\u00bb, quanto \u00abi relativi dividendi non imponibili percepiti nel corso dei trentasei mesi precedenti il momento della cessione, al cui importo \u00e8 parametrata la misura della&nbsp; sterilizzazione&nbsp; fiscale delle minusvalenze (o delle differenze negative&nbsp; tra ricavi e costi) conseguenti al realizzo dei titoli\u00bb. Pertanto, non \u00e8 chiaro se i dividendi comportino l&#8217;indeducibilit\u00e0 delle minusvalenze e perdite realizzate mediante le medesime azioni in relazione a cui siano stati pagati ovvero delle minusvalenze e perdite realizzate mediante azioni appartenenti alla medesima categoria omogenea.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;Agenzia delle Entrate nella circolare n. 21\/E ha scelto una soluzione differenziata secondo che le azioni costituiscano immobilizzazioni finanziarie o attivo circolante. In particolare, \u00abnel caso di titoli iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie sar\u00e0 ordinariamente pi\u00f9 agevole, trattandosi di titoli immobilizzati, individuare in modo analitico il singolo titolo venduto, che ha dato luogo alla minusvalenza (o alla differenza negativa), e individuare anche i dividendi percepiti, in relazione a quel titolo, nei trentasei mesi precedenti\u00bb, sebbene \u00abnella diversa ipotesi in cui i titoli immobilizzati siano valutati con criteri analoghi a quelli normalmente utilizzati per la valutazione dei titoli iscritti nell&#8217;attivo circolante\u00bb devono essere utilizzati per questi ultimi. Per contro, \u00abnel caso della cessione di titoli iscritti in bilancio nell&#8217;Attivo circolante, ai fini dell&#8217;individuazione dell&#8217;anzianit\u00e0 dei titoli oggetto cli cessione&nbsp; e dell&#8217;importo&nbsp; dei dividendi&nbsp; esenti in relazione&nbsp; ad essi percepiti&nbsp; (&#8230;) si ritiene che ciascun contribuente possa applicare: a)&nbsp; il&nbsp; metodo&nbsp; ordinariamente adottato in bilancio per&nbsp; la&nbsp; movimentazione&nbsp; e la&nbsp; valutazione&nbsp; del&nbsp; proprio&nbsp; magazzino&nbsp; titoli; b)&nbsp; ovvero, qualora il metodo&nbsp; di cui al punto&nbsp; precedente non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli&nbsp; in portafoglio, un criterio uniforme che, ai limitati fini dell&#8217;applicazione della disposizione di contrasto al <em>dividend washing<\/em>, consenta di individuare puntualmente l&#8217;anzianit\u00e0 dei&nbsp; singoli&nbsp; titoli&nbsp; ceduti,&nbsp; nonch\u00e9&nbsp; l&#8217;importo&nbsp; dei&nbsp; dividendi&nbsp; percepiti in relazione&nbsp; a questi ultimi nei trentasei mesi precedenti&nbsp; il realizzo\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Senonch\u00e9 \u00abnon solo non \u00e8 consentito compensare i risultati positivi e negativi delle transazioni avvenute nell&#8217;ambito di una medesima giornata, ma (&#8230;) \u00e8 necessario individuare, nell&#8217;ambito di una medesima operazione di cessione di titoli (appartenenti alla medesima categoria omogenea, ma acquistati in momenti diversi), le eventuali differenze negative o positive che compongono il risultato globale\u00bb.&nbsp; Pertanto \u00abanche nel caso in cui dovessero emergere &#8211; nell&#8217;ambito di una medesima cessione &#8211; differenze negative di importo diverso relativamente ai vari titoli ceduti, ciascuna di esse dovr\u00e0 essere analiticamente confrontata con la quota non imponibile dei dividendi relativi a ciascun titolo, senza possibilit\u00e0 di compensazione con eventuali plusvalenze o differenziali positivi relativi ad altri titoli contestualmente ceduti\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;applicazione delle norme antielusive in materia di cessione di partecipazioni con utili compresi previste dai commi 4-<em>bis<\/em> e 4-<em>ter<\/em>, anche in virt\u00f9 dell&#8217;interpretazione fornitane&nbsp; dall&#8217;Agenzia&nbsp; delle&nbsp; Entrate,&nbsp; risultava&nbsp; estremamente problematica e gravosa&nbsp; per&nbsp; gli intermediari&nbsp; finanziari,&nbsp; nonch\u00e9&nbsp; per&nbsp; altre societ\u00e0&nbsp; che pongono in essere attivit\u00e0 di negoziazione di azioni in quanto impone di memorizzare le date&nbsp; di acquisto&nbsp; delle&nbsp; azioni&nbsp; e quelle&nbsp; di incasso dei relativi dividendi e poi di correlarle a quelle di cessione. Per ovviare a tale situazione, come si \u00e8 visto, il comma 4-<em>quater<\/em> dell&#8217;art. 109 del TUIR ha espressamente escluso l&#8217;applicabilit\u00e0 di tali disposizioni nei confronti delle societ\u00e0 IAS adopter.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuttavia, per evitare che l&#8217;inapplicabilit\u00e0 delle norme antielusive appena individuate possa legittimare la realizzazione di comportamenti elusivi, come si \u00e8 visto nel par. 3.1., il comma 2-<em>bis <\/em>dell&#8217;art. 89 del TUIR ha reso integralmente imponibili i dividendi percepiti dalle societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em> in relazione a strumenti finanziari di natura partecipativa acquisiti per la negoziazione. Conseguentemente, la cessione a titolo oneroso di tali strumenti non pu\u00f2 pi\u00f9 consentire l&#8217;imputazione a riduzione dell&#8217;imponibile di differenze negative in quanto le minusvalenze e le perdite derivanti da tale cessione trovano contropartita nell&#8217;integrale inclusione dei dividendi nel predetto imponibile.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">7. Art. 110: Norme generali sulle valutazioni<\/h3>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Per quanto attiene alla determinazione del costo fiscale degli strumenti finanziari partecipativi la lett. d) dell&#8217;art. 110, comma 1, del TUIR pone il principio generale secondo cui \u00abil costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non&nbsp; comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, n\u00e9 alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti\u00bb. L&#8217;introduzione di tale principio trova giustificazioni nel fatto che l&#8217;art.&nbsp; 94 del TUIR, nonch\u00e9 l&#8217;art. 101 del TUIR considerano in via generale irrilevanti fiscalmente le svalutazioni e rivalutazioni di tali strumenti.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Senonch\u00e9 la trascritta disposizione \u00e8 ancora una volta parzialmente derogata per le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em>. Il comma 1-<em>bis<\/em> dell&#8217;art. 110 del TUIR stabilisce, infatti, che la disposizione medesima \u00ab(&#8230;) si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell\u2019art. 85, comma 3-<em>bis<\/em>\u00bb. Da ci\u00f2 consegue che per le predette societ\u00e0 il costo degli strumenti finanziari partecipativi non si intende comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti, se tali strumenti costituiscono immobilizzazioni finanziarie, mentre \u00e8 comprensivo invece anche di tali valori, se non costituiscono immobilizzazioni in quanto sono detenuti per la negoziazione.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il diverso regime di determinazione del costo fiscale degli strumenti finanziati partecipativi cos\u00ec previsto risulta coerente con il regime a cui sono soggette le relative svalutazioni e rivalutazioni.&nbsp; Ed infatti, come si \u00e8 visto, per le societ\u00e0 lAS <em>adopter<\/em> le svalutazioni e rivalutazioni di strumenti finanziari partecipativi costituenti immobilizzazioni finanziarie sono sempre irrilevanti fiscalmente, mentre sono sempre fiscalmente rilevanti le svalutazioni e rivalutazioni di strumenti finanziari partecipativi detenuti per la negoziazione.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uno speciale criterio di determinazione del costo fiscale \u00e8 stato previsto dalla lett. c) dell&#8217;art. 110, comma 1-<em>bis<\/em>, del TUIR per evitare che le societ\u00e0 IAS <em>adopter<\/em>, cedendo dopo la distribuzione di dividendi, strumenti partecipativi che presentino i requisiti del regime PEX, ma non quello relativo al periodo di possesso, possano realizzare differenze fiscalmente deducibili. In particolare, secondo tale disposizione, per gli strumenti finanziari cos\u00ec individuati \u00abil costo \u00e8 ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito\u00bb. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa della disposizione che ha introdotto il predetto comma e cio\u00e8 il comma 58 dell&#8217;art. 1 della legge n. 244, per tali strumenti&nbsp; finanziari,&nbsp; sebbene siano assimilabili in sostanza a quelli di <em>trading<\/em> e dovrebbero essere, quindi, soggetti al&nbsp; relativo&nbsp; regime,&nbsp; \u00abtenuto&nbsp; conto&nbsp; che solo il verificarsi dell&#8217;evento realizzativo&nbsp; stabilisce&nbsp; il&nbsp; &#8220;destino&#8221;&nbsp; impositivo della plus\/ minusvalenza (rilevanza fiscale integrale entro l&#8217;<em>holding period<\/em> e regime PEX&nbsp; oltre l&#8217;<em>holding period<\/em>) , si \u00e8 ritenuto di mantenere fermo il regime ordinario di irrilevanza dei maggiori o minori valori iscritti (coerente con il regime PEX potenzialmente applicabile) e di parziale detassazione dei dividendi e di prevedere la rettifica, in caso di realizzo nell&#8217;<em>holding period<\/em>, del costo fiscale &#8211; da confrontare con il valore di realizzo per stabilire la plus o la minusvalenza da far concorrere alla formazione del reddito &#8211; in misura corrispondente agli utili relativi alla partecipazione ceduta incassati&nbsp; in&nbsp; tale&nbsp; periodo, per la parte esclusa dalla formazione&nbsp; del reddito\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stando a quanto emerge da tale precisazione, il legislatore ha dunque inteso riservare anche agli strumenti finanziari partecipativi che presentino i requisiti del regime PEX, ma non quello relativo al periodo di possesso un trattamento nella sostanza equivalente a quello degli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione, pur senza tuttavia derogare il principio di irrilevanza fiscale dei componenti di reddito derivanti dagli strumenti finanziari costituenti immobilizzazioni finanziarie, rettificando il relativo costo fiscale fino a concorrenza dell&#8217;ammontare dei dividendi esclusi percepiti prima della cessione. Ed infatti, per effetto di tale rettifica, la cessione dei predetti strumenti finanziari, anche se sia posta in essere dopo la distribuzione dei dividendi, ma prima del compimento del periodo minimo di possesso, non comporta il realizzo di differenze negative deducibili per il fatto che l&#8217;esclusione da IRES dei dividendi trova contropartita nell&#8217;indeducibilit\u00e0 di una quota del costo di pari ammontare. Pertanto, il trattamento riservato a tale cessione risulta equivalente nella sostanza a quello riservato alla cessione di strumenti finanziari partecipativi detenuti per la negoziazione posto che, come si \u00e8 visto nel precedente par. 3.1., anche tale cessione non pu\u00f2 consentire di imputare a riduzione dell&#8217;imponibile di differenze negative, essendo compensate le minusvalenze che ne derivano da dividendi integralmente imponibili.<\/p>\n\n\n\n<p>Note:<\/p>\n\n\n\n<p>(1)&nbsp; Conseguentemente uno strumento \u00e8 considerato come rappresentativo di capitale se: \u00aba) non include alcuna obbligazione contrattuale: i) a consegnare disponibilit\u00e0 liquide o un\u2019altra attivit\u00e0 finanziaria o un\u2019altra entit\u00e0; o ii) a scambiare attivit\u00e0 o passivit\u00e0 finanziarie con un\u2019altra entit\u00e0 a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all\u2019emittente. b) qualora lo strumento sar\u00e0 o potr\u00e0 essere regolato tramite strumenti rappresentativi di capitale dell\u2019emittente, \u00e8: i) un non derivato che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l\u2019emittente a consegnare un numero variabile di propri strumenti rappresentativi di capitale; o ii) un derivato che sar\u00e0 estinto soltanto dall\u2019emittente scambiando un importo fisso di disponibilit\u00e0 liquide o di altra attivit\u00e0 finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>(2) Nella relazione illustrativa dell\u2019art. 81 del TUIR, ora art. 67 del medesimo TUIR \u00e8 espressamente precisato che \u00abcome emerge chiaramente sia dalla formulazione della disciplina delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, che dall\u2019art. 14, comma 6-<em>bis, <\/em>del TUIR, tali utili sono sempre imponibili esclusivamente a carico del socio che li abbia materialmente riscossi dalla societ\u00e0 emittente, anche se quest\u2019ultimo non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/35-Il-regime-fiscale-di-azioni-quote-e-strumenti-similari-per-le-societa-Ias-Adopter.pdf\">Scarica la Pubblicazione<\/a><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/35-Il-regime-fiscale-di-azioni-quote-e-strumenti-similari-per-le-societa-Ias-Adopter.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download=\"\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>in A.A. V.V. La fiscalit\u00e0 delle societ\u00e0 IAS\/IFRS, Milano 2018 \u2013 pag. 187 e segg. SOMMARIO: 1. Art. 85 del TUIR: I ricavi 1.1. Gli strumenti finanziari di natura partecipativa non costituenti immobilizzazioni finanziarie per le societ\u00e0 IAS adopter; 1.2. Le qualificazioni di azioni, quote di partecipazione e strumenti finanziari similari; 1.3. 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