{"id":11215,"date":"2010-01-01T10:05:00","date_gmt":"2010-01-01T09:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/escalar.it\/?p=11215"},"modified":"2023-09-20T08:59:15","modified_gmt":"2023-09-20T07:59:15","slug":"le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/","title":{"rendered":"Le iniziative della Commissione UE sulle procedure di sgravio d\u2019imposta"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">Corr. Trib. 43\/2010, pag. 3575 e segg.<\/pre>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>La legge fiscale italiana risulta per lo pi\u00f9 adeguata alla Raccomandazione della Commissione UE del 2009 sulle procedure per l\u2019applicazione degli sgravi d\u2019imposta. Tuttavia rimane ancora da fare per quanto attiene, non solo alla permanenza dell\u2019obbligo di nomina di un rappresentante fiscale da parte degli intermediari non residenti, ma anche ai tempi di erogazione dei rimborsi. Non \u00e8 ragionevole erogare i rimborsi dopo pi\u00f9 di sei anni dalla richiesta e richiedere a distanza di dieci anni nuovi documenti prima non richiesti.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>La Commissione UE ha da tempo posto fra i suoi obiettivi la realizzazione di un unico mercato comunitario dei servizi finanziari. Pertanto, nel 1996 Essa ha costituito un gruppo di lavoro per essere consigliata sulle iniziative da intraprendere per perseguire tale obiettivo. Tale gruppo di lavoro, noto come \u00abGruppo Giovannini\u00bb dal nome del suo coordinatore, Alberto Giovannini, era composto da operatori del mercato finanziario e da rappresentanti della Direzione del Mercato Interno della Commissione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Gruppo ha redatto numerosi rapporti. Il primo del 1997, sull\u2019impatto dell\u2019introduzione dell\u2019euro sui mercati dei capitali, il secondo del 1999, sul mercato comunitario dei <em>repo (Repurchase Agreement)<\/em>, il terzo del 2000, sul miglioramento dell\u2019efficienza del mercato dei titoli di Stato e il quarto del 2001, sui processi di <em>Clearing &amp; Settlement<\/em> in sede transnazionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel suo quarto rapporto il Gruppo ha rilevato come la differente disciplina a cui i processi di <em>Clearing &amp; Settlement<\/em> sono sottoposti negli Stati membri comporti una serie di barriere ad un pi\u00f9 efficiente funzionamento di tali processi in sede intracomunitaria. In particolare, sono state individuate quindici barriere, le quali, a loro volta, sono state ricondotte in tre distinte categorie e cio\u00e8 le barriere derivanti dalla diversit\u00e0 dei requisiti tecnici e dalle prassi di mercato adottate dagli Stati membri, quelle derivanti dalle difformit\u00e0 delle procedure fiscali e quelle derivanti dalle incertezze di carattere legale.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto in questa sede interessa, due sono le barriere relative alle difformit\u00e0 delle procedure fiscali che sono state individuate e cio\u00e8 la Barriera n. 11 derivante dall\u2019adozione da parte degli Stati membri di procedure per il prelievo alla fonte delle imposte sui redditi e per il riconoscimento dei relativi sgravi che non consentono agli intermediari esteri di assumere lo <em>status<\/em> di <em>withholding tax agent<\/em> e la Barriera n. 12 conseguente alla scelta di prelevare le tasse sui trasferimenti attraverso un sistema di riscossione integrato in un sistema di liquidazione nazionale. Nel quinto rapporto il Gruppo ha identificato gli interventi da promuovere per rimuovere le quindici barriere precedentemente identificate. In particolare, secondo tale rapporto la Barriera 11 pu\u00f2 essere rimossa consentendo agli intermediari finanziari con sede nella UE di assumere lo status di <em>withholding agent<\/em> in tutti i relativi Stati membri, mentre la Barriera 12, rimuovendo ogni disposizione che richiede che le tasse sui trasferimenti dei titoli siano riscosse mediante un sistema di liquidazione nazionale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">I due rapporti del Gruppo Fisco<\/h3>\n\n\n\n<p>Nel 2005 la Commissione UE ha insediato un <em>FIScal COmpliance experts\u2019group<\/em> o Gruppo Fisco (GF) composto da rappresentanti del settore privato e coordinato da un rappresentante della Direzione Generale Mercato Interno. Al GF \u00e8 stato affidato il mandato di analizzare le diverse procedure adottate dagli Stati membri per il prelievo delle imposte sui redditi e delle tasse sui trasferimenti di titoli e per il riconoscimento dei relativi sgravi che sono state considerate come barriere ad un efficiente <em>Clearing &amp; Settlement<\/em> dal Gruppo Giovannini, nonch\u00e9 di individuare le possibili iniziative da intraprendere per garantire che gli intermediari finanziari comunitari possano competere in condizioni di parit\u00e0, verificando se tali procedure possano essere armonizzate.<\/p>\n\n\n\n<p>Il GF ha diffuso nel 2006 un primo rapporto nel quale sono state analizzate le diverse procedure adottate dagli Stati membri per il prelievo delle imposte sui redditi e delle tasse sui trasferimenti di titoli ed il riconoscimento dei relativi sgravi e, nel 2007, un secondo rapporto con l\u2019illustrazione delle possibili soluzioni per rimuovere le barriere che queste diverse procedure comportano all\u2019attivit\u00e0 di <em>post-trading<\/em> (1).<\/p>\n\n\n\n<p>Questo secondo rapporto \u00e8 di particolare importanza, perch\u00e9 la Commissione lo ha preso a base per l\u2019emanazione di una sua raccomandazione. Poich\u00e9 in Italia non \u00e8 pi\u00f9 prevista una tassa sul trasferimento dei titoli, limiteremo l\u2019esame alla sola prima parte del rapporto che si occupa delle procedure per l\u2019applicazione delle imposte sui redditi e dei relativi sgravi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 81%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>SOLUZIONI PRATICABILI<br>Riconoscimento degli sgravi d&#8217;imposta<\/strong><br>Nel suo Rapporto, il Gruppo Fisco, insediato dalla Commissione UE, ha concluso che fra i due metodi per il riconoscimento degli sgravi d\u2019imposta e cio\u00e8 l\u2019applicazione diretta da parte del \u00abwithholding tax agent\u00bb e il rimborso dell\u2019imposta prelevata alla fonte sia preferibile il primo perch\u00e9 consente di percepire l\u2019importo lordo del reddito all\u2019investitore.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Il rapporto del GF sulle soluzioni alle Barriere fiscali relative al \u00abpost-trading\u00bb nella UE. Applicazione diretta degli sgravi d\u2019imposta da parte del \u00abwithholding tax agent<em>\u00bb<\/em><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Applicazione diretta degli sgravi d&#8217;imposta da parte del &#8220;withholding tax agent&#8221; <\/h4>\n\n\n\n<p>Nel Rapporto il GF ha concluso che fra i due metodi esistenti per il riconoscimento degli sgravi d\u2019imposta e cio\u00e8 quello dell\u2019applicazione diretta da parte del <em>withholding tax agent<\/em> e quello del rimborso dell\u2019imposta prelevata alla fonte sia sicuramente preferibile il primo perch\u00e9 consente all\u2019investitore di percepire l\u2019importo lordo del reddito.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Riconoscimento dello status di \u00abresponsible withholding\u00bb e \u00abresponsible non-withholding agent\u00bb agli intermediari non residenti<\/h4>\n\n\n\n<p>Secondo il GF, le procedure adottate dagli Stati membri per il prelievo alla fonte delle imposte sui redditi finanziari e per il riconoscimento degli sgravi fiscali non tengono adeguato conto della struttura multilivello con cui operano gli intermediari finanziari. Tali procedure, ponendo l\u2019obbligo di operare il prelievo a carico degli emittenti o degli intermediari finanziari residenti, consentono di riconoscere gli sgravi d\u2019imposta soltanto a soggetti che, oltre a non avere un contatto diretto con i beneficiari effettivi dei redditi, spesso si pongono al termine di una lunga catena di intermediari. Di conseguenza, i documenti e le informazioni che devono essere da loro prodotti per ottenere l\u2019applicazione diretta degli sgravi d\u2019imposta devono essere trasferiti lungo tutta la catena degli intermediari fino agli emittenti o agli intermediari residenti. Tale trasferimento di documenti ed informazioni non solo \u00e8 oneroso, tenuto conto dei costi che comporta a carico degli intermediari, ma pu\u00f2 creare problemi di riservatezza e di privacy in quanto le informazioni relative ai clienti di un intermediario potrebbero venire a conoscenza di altri intermediari.<\/p>\n\n\n\n<p>Per risolvere tali problemi il GF ha proposto l\u2019adozione di due misure. La prima \u00e8 di riconoscere agli intermediari non residenti pi\u00f9 vicini ai beneficiari effettivi la facolt\u00e0 di assumere lo <em>status<\/em> di <em>responsible withholding agent<\/em> e cio\u00e8 di intermediari legittimati a prelevare le imposte alla fonte e ad applicare gli sgravi d\u2019imposta, ovvero lo <em>status<\/em> di <em>responsible non-withholding agent<\/em> e cio\u00e8 di intermediari legittimati a trasmettere le informazioni necessarie per l\u2019applicazione degli sgravi d\u2019imposta. L\u2019esercizio di tale facolt\u00e0 non dovrebbe essere subordinato alla nomina di un rappresentante fiscale residente nello Stato della fonte. La seconda \u00e8 di consentire la trasmissione telematica delle informazioni, in luogo della trasmissione fisica della documentazione degli sgravi d\u2019imposta.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il GF gli intermediari non residenti con lo <em>status <\/em>di <em>responsible withholding agent<\/em> dovrebbero assumere i medesimi obblighi degli intermediari residenti dotati del medesimo <em>status<\/em>. Pertanto, essi dovrebbero prelevare le imposte alla fonte e versarle all\u2019Erario, presentare le dichiarazioni obbligatorie ed essere sottoposti ad accertamento dall\u2019Autorit\u00e0 fiscale dello Stato di residenza dell\u2019emittente.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli intermediari finanziari con lo <em>status di responsible<\/em> <em>non-withholding<\/em> <em>agent<\/em> dovrebbero avere soltanto l\u2019obbligo di trasferire le informazioni sull\u2019aliquota d\u2019imposta applicabile sui proventi di <em>pool<\/em> di titoli all\u2019intermediario successivo della catena. Qualora tali intermediari trasferiscano le informazioni ad un intermediario privo dello <em>status <\/em>di <em>responsible withholding<\/em> <em>agent<\/em>, questo secondo intermediario dovrebbe trasferire le informazioni al successivo intermediario o all\u2019emittente dei titoli.<\/p>\n\n\n\n<p>La facolt\u00e0 di assumere lo <em>status<\/em> di <em>withholding agent<\/em> dovrebbe essere riconosciuta a tutti gli intermediari finanziari compresi nella catena, siano essi residenti o non residenti, cos\u00ec da trattare tutti gli intermediari allo stesso modo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(121deg,rgb(238,238,238) 74%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE<br>Status di \u00abresponsible agent\u00bb per gli intermediari pi\u00f9 vicini ai beneficiari <\/strong><br>Il trasferimento di documenti e informazioni per l\u2019applicazione diretta degli sgravi d\u2019imposta lungo tutta la catena degli intermediari fino agli emittenti o agli intermediari residenti \u00e8 oneroso e pu\u00f2 creare problemi di riservatezza. \u2014 Il Gruppo Fisco ha proposto l\u2019adozione di due misure. La prima \u00e8 di riconoscere agli intermediari non residenti pi\u00f9 vicini ai beneficiari effettivi la facolt\u00e0 di assumere lo \u00abstatus\u00bb di \u00abresponsible withholding agent\u00bb, cio\u00e8 di intermediari legittimati a prelevare le imposte alla fonte e ad applicare gli sgravi d\u2019imposta, o quello di \u00abresponsible non-withholding agent\u00bb, cio\u00e8 di intermediari legittimati a trasmettere le informazioni necessarie per l\u2019applicazione degli sgravi d\u2019imposta. La seconda \u00e8 di consentire la trasmissione telematica delle informazioni.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Controllo sugli intermediari non residenti dotati dello status di \u00abresponsible agent\u00bb <\/h4>\n\n\n\n<p>Secondo il GF il potere di controllo sugli intermediari non residenti con lo <em>status<\/em> di <em>responsible agent<\/em> dovrebbe continuare a spettare all\u2019Amministrazione finanziaria dello Stato di residenza dell\u2019emittente dei titoli, non solo perch\u00e9 l\u2019omesso prelievo dell\u2019imposta \u00e8 destinato ad incidere sulle entrate tributarie di tale Stato, ma anche perch\u00e9 la distanza intercorrente fra lo Stato della fonte e lo Stato dell\u2019effettivo beneficiario pu\u00f2 essere colmata mediante l\u2019uso di sistemi di collegamento elettronico.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, l\u2019Amministrazione finanziaria dello Stato della fonte dovrebbe limitarsi a svolgere controlli sugli intermediari non residenti solo quando ne sussista l\u2019esigenza, avvalendosi dell\u2019Amministrazione finanziaria dell\u2019altro Stato membro, per ottenere informazioni, documentazione ovvero i risultati dei controlli da queste effettuati, nonch\u00e9 di revisori esterni per svolgere controlli periodici dei sistemi informativi. I controlli casuali di gruppi di investitori basati su procedure concordate previsti dal regime statunitense dei <em>Qualified Intermediaries<\/em> sono reputati troppo costosi.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli intermediari dovrebbero poter assumere lo <em>status<\/em> di <em>withholding agent<\/em> a condizioni omogenee a quelle previste per gli intermediari residenti. Tuttavia gli intermediari non dovrebbero essere responsabili per l\u2019omesso prelievo dell\u2019imposta se hanno agito in buona fede ed hanno profuso i loro migliori sforzi per identificare i beneficiari effettivi.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Recupero dell\u2019imposta non prelevata dagli intermediari non residenti con lo status di \u00abnon-responsible withholding agent\u00bb<\/h4>\n\n\n\n<p>Per recuperare l\u2019imposta non prelevata e le sanzioni lo Stato di residenza dell\u2019emittente dei titoli potrebbe far ricorso alla direttiva 76\/308\/CEE del 15 marzo 1976 \u00absull\u2019assistenza reciproca in materia di crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure\u00bb (ora direttiva 2008\/55\/CEE del 26 maggio 2008), ma soltanto come ultima <em>ratio<\/em> per il fatto che tale Stato disporrebbe comunque della facolt\u00e0 di disconoscere lo <em>status<\/em> di <em>withholding agent <\/em>agli intermediari che si siano resi autori di violazioni.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Armonizzazione delle procedure adottate dagli Stati membri per il riconoscimento degli sgravi d\u2019imposta<\/h4>\n\n\n\n<p>Le difformit\u00e0 attualmente esistenti fra le procedure adottate dagli Stati membri per il riconoscimento degli sgravi d\u2019imposta comportano per gli intermediari il sostenimento di maggiori costi. Il GF ritiene pertanto che, per rendere pi\u00f9 efficienti in sede intracomunitaria i processi di <em>Clearing &amp; Settlement<\/em>, dovrebbe essere introdotta una procedura comunitaria armonizzata per l\u2019applicazione degli sgravi d\u2019imposta che dovrebbe prevedere regole uniformi in ordine ai termini di prelievo dell\u2019imposta e versamento all\u2019Amministrazione finanziaria, agli obblighi di rendicontazione, alla documentazione e al suo periodo di validit\u00e0, alla prescrizione del diritto al rimborso dell\u2019imposta, alla lavorazione delle istanze di rimborso e, infine, ai controlli sul corretto assolvimento da parte degli intermediari delle loro obbligazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Per l\u2019applicazione diretta degli sgravi d\u2019imposta non dovrebbe essere pi\u00f9 richiesto un certificato di residenza fiscale rilasciato dall\u2019Amministrazione finanziaria dello Stato di residenza dell\u2019effettivo beneficiario, ma dovrebbe essere sufficiente l\u2019acquisizione, per le persone fisiche, delle informazioni assunte all\u2019instaurazione del rapporto e, per gli altri soggetti, di un\u2019autocertificazione, che dovrebbe essere rinnovata solo se intervengano variazioni.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo il GF le procedure di rimborso dovrebbero essere standardizzate tramite l\u2019adozione di certificazioni di residenza fiscale uniformi, la fissazione di termini omogenei per la presentazione delle istanze di rimborso non inferiori a quattro o a cinque anni e la loro canalizzazione presso un solo ufficio competente e dovrebbero essere introdotte apposite procedure per la correzione degli errori di versamento e per il rimborso accelerato delle imposte.<\/p>\n\n\n\n<p>Sebbene la semplificazione delle normative fiscali degli Stati membri esorbitasse dal mandato del GF, che aveva esclusivamente ad oggetto la semplificazione delle procedure di applicazione degli sgravi di imposta, nel par. 2.4. del rapporto \u00e8 rilevato che i regimi fiscali che impongono di prelevare l\u2019imposta sui redditi maturati nel periodo di possesso di ciascun investitore, quale il regime del D.Lgs. 1\u00b0 aprile 1996, n. 239, nonch\u00e9 transazione per transazione, quale il regime del risparmio amministrato, comportano per gli intermediari maggiori oneri rispetto a quelli gravanti sugli intermediari nazionali in quanto i costi da sostenere per la gestione di tali regimi possono essere ripartiti su un minore numero di clienti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(133deg,rgb(238,238,238) 81%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE<\/strong><br><strong>Procedure armonizzate&nbsp;<\/strong><br>Le difformit\u00e0 esistenti fra le procedure adottate dagli Stati membri per il riconoscimento degli sgravi d\u2019imposta comportano per gli intermediari il sostenimento di maggiori costi.<br>Il Gruppo Fisco ritiene che dovrebbe essere introdotta una procedura comunitaria armonizzata con regole uniformi in ordine ai termini di prelievo dell\u2019imposta e versamento all\u2019Amministrazione finanziaria, agli obblighi di rendicontazione, alla documentazione e al suo periodo di validit\u00e0, alla prescrizione del diritto al rimborso dell\u2019imposta, alla lavorazione delle istanze di rimborso e, infine, ai controlli sul corretto assolvimento da parte degli intermediari delle loro obbligazioni.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Raccomandazione della Commissione \u00absulle procedure per l\u2019applicazione degli sgravi d\u2019imposta\u00bb<\/h3>\n\n\n\n<p>La Commissione, sulla base delle proposte formulate dal GF, ha adottato il 19 ottobre 2009 una \u00abRaccomandazione sulle procedure per l\u2019applicazione degli sgravi d\u2019imposta\u00bb. Tale raccomandazione, essendo priva di valore vincolante, si propone di fornire agli Stati membri le direttive atte ad assicurare che le procedure di applicazione degli sgravi d\u2019imposta non ostacolino il funzionamento del mercato unico.<\/p>\n\n\n\n<p>La Raccomandazione mira a consentire l\u2019implementazione di pi\u00f9 efficienti procedure da parte degli Stati membri per l\u2019applicazione degli sgravi d\u2019imposta accordati non solo dalle convenzioni fiscali, ma anche dalla normativa interna sui redditi di provenienza comunitaria derivanti da titoli conseguiti da investitori residenti negli Stati membri della UE per il tramite di uno o pi\u00f9 intermediari finanziari residenti nei predetti Stati.<\/p>\n\n\n\n<p>Agli Stati membri della UE sono equiparati gli Stati membri dell\u2019EFTA che prevedono un livello di assistenza amministrativa equivalente a quello assicurato dalla direttiva 77\/799\/CEE del 19 dicembre 1977 \u00abrelativa alla reciproca assistenza fra le Autorit\u00e0 competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette\u00bb (\u00abdirettiva 799\u00bb) e dalla direttiva 2008\/55\/CE del 26 maggio 2008 \u00absull\u2019assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Riconoscimento agli intermediari non residenti dello status di \u00abinformation agent\u00bb e \u00abwithholding agent\u00bb e applicazione degli sgravi alla fonte<\/h4>\n\n\n\n<p>Secondo la Commissione, per assicurare condizioni di concorrenza fra gli intermediari finanziari comunitari, \u00e8 opportuno ammettere la partecipazione alle procedure di applicazione delle ritenute, come <em>information agent<\/em> ovvero come <em>withholding agent<\/em>, anche di intermediari finanziari residenti in Stati membri diversi da quello della fonte. Si intendono per <em>information agent<\/em> gli intermediari finanziari autorizzati dallo Stato della fonte a verificare la legittimazione dell\u2019investitore allo sgravio fiscale e alla comunicazione di queste informazioni all\u2019intermediario finanziario successivo nella catena dei depositari cos\u00ec da raggiungere lo <em>withholding agent<\/em>, mentre per <em>withholding agent<\/em> gli intermediari finanziari con lo <em>status di information agent<\/em> autorizzati dallo Stato membro della fonte ad assumersi l\u2019obbligo di prelevare la ritenuta alla fonte con l\u2019aliquota corretta e di versarla poi alle relative Autorit\u00e0 fiscali.<\/p>\n\n\n\n<p>La Raccomandazione invita gli Stati membri ad accordare direttamente alla fonte gli sgravi d\u2019imposta al momento del pagamento dei proventi dei titoli, se siano disponibili le informazioni necessarie. Nei casi eccezionali in cui questo non fosse possibile, gli Stati della fonte sono invitati ad introdurre procedure di rimborso veloci standardizzate. In tali casi le procedure cos\u00ec introdotte devono prevedere:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019autorizzazione agli <em>information agents<\/em> e ai <em>withholding agent<\/em> di presentare le richieste di rimborso alle Autorit\u00e0 fiscali dello Stato membro della fonte per conto degli investitori;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019uso di un solo punto di contatto per la presentazione e la gestione di tutte le richieste di rimborso e la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure di rimborso su un sito internet in almeno una lingua utilizzata nell\u2019ambito della finanza internazionale;<\/li>\n\n\n\n<li>l\u2019uso di moduli comuni per le richieste di rimborso che dovrebbero essere compilabili elettronicamente;<\/li>\n\n\n\n<li>la concessione del rimborso in un periodo di tempo ragionevole e, normalmente, almeno entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso da parte della competente Autorit\u00e0 fiscale, qualora siano disponibili tutte le necessarie informazioni.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Secondo la Raccomandazione l\u2019intermediario finanziario pi\u00f9 vicino all\u2019investitore \u00e8 normalmente nella migliore posizione per assumere lo <em>status<\/em> di <em>withholding agent<\/em>, anche se non abbia la residenza fiscale nello Stato membro della fonte. Tuttavia, quando cos\u00ec non sia e i titoli siano posseduti tramite una catena di information agent:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>l<em>\u2019information agent<\/em> pi\u00f9 vicino all\u2019investitore dovrebbe verificare se l\u2019investitore \u00e8 legittimato all\u2019esonero da ritenuta e conservare la documentazione ricevuta;<\/li>\n\n\n\n<li>l<em>\u2019information agent<\/em> pi\u00f9 vicino all\u2019investitore dovrebbe comunicare allo Stato membro della fonte le informazioni relative all\u2019investitore o annualmente o dietro richiesta;<\/li>\n\n\n\n<li>ogni <em>information agent<\/em> nella catena dei depositi dovrebbe trasmettere le informazioni relative alle aliquote di ritenuta applicabili a gruppi di investitori non identificati all\u2019<em>information agent <\/em>successivo cos\u00ec da raggiungere il <em>withholding agent<\/em>;<\/li>\n\n\n\n<li>il <em>withholding agent<\/em> dovrebbe applicare direttamente alla fonte l\u2019esonero da ritenuta sulla base delle informazioni relative alle aliquote applicabili ai diversi gruppi di investitori.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Inoltre, gli Stati membri sono invitati a subordinare la concessione dell\u2019autorizzazione ad assumere lo <em>status<\/em> di i<em>nformation<\/em> o <em>withholding agent<\/em> a requisiti ed obblighi che siano proporzionati e non discriminatori.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Documentazione della spettanza degli sgravi d\u2019imposta<\/h4>\n\n\n\n<p>La Raccomandazione invita gli Stati membri ad ammettere prove alternative al certificato di residenza fiscale per la concessione degli sgravi fiscali, quale l\u2019autocertificazione del beneficiario effettivo e la documentazione acquisita dagli <em>information agents<\/em> in adempimento degli obblighi posti dalla direttiva 2004\/39\/CE del 21 aprile 2004 sui mercati degli strumenti finanziari, prevedendo regole meno rigide per richieste di rimborso inferiori a 1.000 euro.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli Stati membri sono invitati a definire apposite procedure per verificare l\u2019assolvimento da parte degli <em>information <\/em>e <em>withholding agent<\/em> delle obbligazioni poste a loro carico, quali controlli singoli o congiunti delle Autorit\u00e0 fiscali dello Stato membro della fonte, di quelle dello Stato membro in cui \u00e8 localizzato l\u2019<em>information<\/em> o <em>withholding agent<\/em> e da revisori esterni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 76%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>PROSPETTIVE FUTURE<br>Documentazione della spettanza degli sgravi fiscali<\/strong><br>La Raccomandazione della Commissione UE invita gli Stati membri ad ammettere prove alternative al certificato di residenza fiscale per la concessione degli sgravi, quale l\u2019autocertificazione del beneficiario effettivo e la documentazione acquisita dagli \u00abinformation agents\u00bb, prevedendo regole meno rigide per richieste di rimborso inferiori a 1.000 euro. Gli Stati membri sono invitati a definire apposite procedure per verificare l\u2019assolvimento da parte degli \u00abinformation\u00bb e \u00abwithholding agent\u00bb delle obbligazioni poste a loro carico, quali controlli singoli o congiunti delle Autorit\u00e0 fiscali dello Stato membro della fonte, delle Autorit\u00e0 fiscali dello Stato membro in cui \u00e8 localizzato l\u2019\u00abinformation\u00bb o \u00abwithholding agent\u00bb e da revisori esterni.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Sottogruppo T-BAG costituito presso la Commissione UE<\/h3>\n\n\n\n<p>Recentemente la Commissione ha costituito nell\u2019ambito del Gruppo di Lavoro CESAME 2 un sottogruppo, denominato <em>Tax Barriers Business Advisory Group<\/em> o T-BAG (2), composto da esperti dell\u2019industria finanziaria per l\u2019esame del <em>follow up<\/em> della Raccomandazione e delle problematiche fiscali del <em>post trading<\/em> ancora irrisolte. \u00c8 quindi opportuno verificare lo stato di attuazione di tale Raccomandazione in Italia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Procedure per la concessione degli sgravi previste dalla legge fiscale italiana<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Applicazione alla fonte degli sgravi d\u2019imposta e status di \u00abinformation\u00bb o \u00abwithholding agent\u00bb per gli intermediari non residenti<\/h4>\n\n\n\n<p>Per quanto attiene alle procedure di applicazione degli sgravi d\u2019imposta la legge italiana risulta adeguata alla Raccomandazione per il fatto che gli sgravi d\u2019imposta interni e convenzionali possono essere gi\u00e0 accordati alla fonte dagli intermediari sotto la loro responsabilit\u00e0. Tuttavia tale normativa ancora non consente di assumere la qualit\u00e0 di <em>withholding agent<\/em> anche a intermediari non residenti non soggetti ad imposta in Italia. Sebbene l\u2019art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sia formulato nel senso di riconoscere lo <em>status <\/em>di sostituto d\u2019imposta a tutte le societ\u00e0 e gli enti indicati nell\u2019art. 73 del T.U.I.R., \u00e8 stato chiarito che possono assumere tale <em>status<\/em> soltanto le societ\u00e0 non residenti con stabile organizzazione in Italia (3) o, comunque, quelle che, pur se prive di tale stabile organizzazione, siano ivi soggette ad imposta sui loro redditi (4).<\/p>\n\n\n\n<p>Tale limitazione sussiste anche per l\u2019imposta sostitutiva a cui sono soggetti gli interessi delle obbligazioni e titoli similari emessi dai ccdd. grandi emittenti. \u00c8 bens\u00ec vero che l\u2019art. 9 del D.Lgs. n. 239\/1996 equipara \u00aballe banche e alle societ\u00e0 di intermediazione mobiliare di cui all\u2019art. 7, comma 1, gli enti e le societ\u00e0 non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle finanze\u00bb. Tuttavia tale disposizione impone loro di \u00abnominare quale rappresentante \u2026 una banca o una societ\u00e0 di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di societ\u00e0 di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societ\u00e0 di gestione accentrata di strumenti finanziari\u00bb (5).<\/p>\n\n\n\n<p>Analoga conclusione vale anche per quanto attiene all\u2019imposta sostitutiva a cui sono soggetti i dividendi pagati su azioni in gestione accentrata presso Monte Titoli s.p.a. L\u2019art. 27-<em>ter<\/em> del D.P.R. n. 600\/1973 stabilisce infatti che \u00abgli intermediari non residenti \u2026 nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societ\u00e0 di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societ\u00e0 di gestione accentrata di strumenti finanziari\u00bb (6). Lo stesso Ministero delle finanze ha precisato che le trascritte disposizioni non consentono agli intermediari non residenti di assumere in proprio l\u2019obbligazione d\u2019imposta (7).<\/p>\n\n\n\n<p>Sennonch\u00e9 il principio per cui i soggetti non residenti non possono assumere lo <em>status<\/em> di <em>withholding agent <\/em>se non sono soggetti ad imposta in Italia \u00e8 derogato per le imposte sostitutive applicabili sui redditi compresi nei capitali corrisposti sulla base di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione. Il terzo comma dell\u2019art. 26-<em>ter<\/em> del D.P.R. n. 600\/1973 legittima ad applicare tale imposta sostitutiva non solo il rappresentante fiscale scelto fra i soggetti indicati nell\u2019art. 23, che risponde in solido con l\u2019impresa di assicurazione estera, ma anche le stesse imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libert\u00e0 di prestazione di servizi.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro, gli intermediari non residenti con lo <em>status<\/em> di <em>withholding agent<\/em> dovrebbero risultare destinatari degli stessi obblighi di comunicazione e dichiarazione degli intermediari residenti. Il riconoscimento di tale facolt\u00e0 non pu\u00f2 costituire lo strumento per la fruizione di un regime pi\u00f9 favorevole di quello di cui fruiscono gli intermediari residenti in quanto, diversamente, per eliminare una possibile disparit\u00e0 di trattamento a danno dei primi, si introdurrebbe una sicura disparit\u00e0 di trattamento a danno dei secondi.<\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, la legge italiana non risulta adeguata alla Raccomandazione nell\u2019eventualit\u00e0 in cui, non essendo possibile applicare gli sgravi alla fonte, sia chiesto il rimborso dell\u2019imposta indebitamente pagata. \u00c8 vero che le procedure di rimborso sono oggi accentrate presso l\u2019Ufficio di Pescara. Tuttavia non solo non sono previste procedure di rimborso accelerato, se non per gli OICVM dedicati a soggetti non residenti, ma i tempi di rimborso sono un multiplo dei cinque mesi proposti dalla Raccomandazione, superando sei anni. Il ricorso alla procedura di rimborso rimane per\u00f2 limitato ai casi di omessa applicazione degli sgravi alla fonte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(160deg,rgb(238,238,238) 71%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>IL PROBLEMA APERTO<\/strong><br><strong>Rimborso dell\u2019imposta indebitamente pagata <\/strong><br>La legge italiana non risulta adeguata alla Raccomandazione della Commissione UE nell\u2019eventualit\u00e0 in cui, non essendo possibile applicare gli sgravi alla fonte, sia chiesto il rimborso dell\u2019imposta indebitamente pagata. \u00c8 vero che le procedure di rimborso sono oggi accentrate presso l\u2019Ufficio di Pescara, tuttavia non solo non sono previste procedure di rimborso accelerato, se non per gli OICVM dedicati a soggetti non residenti, ma i tempi di rimborso sono un multiplo dei cinque mesi proposti dalla Raccomandazione, superando sei anni.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Controllo sugli \u00abinformation agent\u00bb e \u00abwithholding agent\u00bb non residenti<\/h4>\n\n\n\n<p>La legge italiana non consente di attribuire il potere di controllo all\u2019Amministrazione finanziaria di altri Stati od a revisori privati esterni. Peraltro, la Raccomandazione, invitando gli Stati membri a demandare il controllo degli agent, singolarmente o congiuntamente, all\u2019Amministrazione finanziaria dello Stato della fonte, a quello dello Stato di residenza dell\u2019intermediario o a revisori esterni, consente allo Stato membro della fonte di riservare alla propria Amministrazione finanziaria l\u2019esercizio di tale controllo. L\u2019Amministrazione finanziaria dello Stato membro di residenza dell\u2019intermediario potrebbe non avere alcun interesse a verificare il corretto assolvimento degli obblighi di imposizione alla fonte previsti dalla normativa fiscale degli altri Stati membri posto che lo svolgimento di tale attivit\u00e0 di verifica per conto di un altro Stato membro non solo non genererebbe un incremento delle entrate tributarie, ma comporterebbe il sostenimento di oneri rilevanti. Lo Stato membro di residenza dell\u2019intermediario dovrebbe accertare, non solo se i proventi siano stati effettivamente corrisposti ad un determinato beneficiario, ma anche se tali proventi sono riconducibili fra quelli per i quali \u00e8 accordato lo sgravio fiscale.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, possono essere demandate a revisori esterni le sole attivit\u00e0 di accertamento dei fatti, quali appunto la verifica della rispondenza delle registrazioni contabili ai fatti aziendali, della correttezza delle procedure gestionali adottate e della regolarit\u00e0 formale della documentazione. Le attivit\u00e0 di accertamento della corretta applicazione delle norme, quali la verifica dei requisiti di applicabilit\u00e0 degli sgravi fiscali, non pu\u00f2 che spettare allo Stato di residenza della fonte. \u00c8 impensabile infatti che i revisori esterni possano interpretare ed applicare le norme di ciascuno degli Stati membri. Peraltro, l\u2019Italia, anche nel caso in cui si riservasse il potere di controllo sugli intermediari non residenti, potrebbe non essere in grado di esercitarlo. La portata degli obblighi di assistenza che la direttiva 799 pone a carico degli Stati membri \u00e8 piuttosto limitata, pur tenendo conto dei significativi miglioramenti ad essa apportati sulla base delle proposte formulate dal Gruppo di Lavoro ad <em>hoc <\/em>sulle frodi fiscali insediato presso la Commissione.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, la direttiva non sembra consentire di ottenere informazioni anche per categorie di contribuenti. Ed infatti, se da un lato l\u2019art. 2 legittima gli Stati membri ad ottenere assistenza amministrativa dagli altri Stati soltanto su richiesta e per casi specifici, dall\u2019altro lato, l\u2019art. 3 ammette forme di assistenza automatica solo qualora \u00absi tratti di certe categorie di casi determinati nell\u2019ambito della procedura di consultazione prevista dall\u2019art. 9\u00bb e cio\u00e8 sulla base delle consultazioni effettuate in seno ad un comitato fra \u00able Autorit\u00e0 competenti degli Stati membri in causa, su richiesta di una delle due parti nel caso di questioni bilaterali\u00bb ovvero \u00able Autorit\u00e0 competenti dell\u2019insieme degli Stati membri e della Commissione, su richiesta di una di dette Autorit\u00e0 o della Commissione, soltanto nei casi in cui non si tratti di questioni esclusivamente bilaterali\u00bb. Infine, l\u2019art. 6 prevede che l\u2019Amministrazione di uno Stato membro possa inviare propri funzionari presso l\u2019amministrazione finanziaria di un altro Stato membro, ma soltanto dietro sua autorizzazione (8).<\/p>\n\n\n\n<p>Ed ancora, la direttiva non prevede termini perentori per la trasmissione delle informazioni richieste da parte dello Stato membro adito allo Stato membro richiedente. L\u2019art. 5 si limita infatti a stabilire che \u00abl\u2019Autorit\u00e0 competente dello Stato membro che dovr\u00e0 fornire le informazioni in virt\u00f9 dei precedenti articoli\u00bb, e cio\u00e8 dietro richiesta ed in via automatica, \u00abprovvede alla loro trasmissione con la massima sollecitudine\u00bb e che \u00abin caso di difficolt\u00e0 o di rifiuto di fornire tali informazioni, detta Autorit\u00e0 competente dovr\u00e0 immediatamente informare l\u2019Autorit\u00e0 richiedente, indicando la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>La direttiva 799 non obbliga gli Stati membri interpellati a fornire informazioni agli Stati membri richiedenti quando non lo consenta la propria legislazione o prassi amministrativa. Stabilisce infatti il par. 1 dell\u2019art. 8 che tale direttiva \u00abnon impone allo Stato membro al quale sono richieste informazioni alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, se la legislazione o la prassi amministrativa di tale Stato non consente all\u2019Autorit\u00e0 competente di condurre tali indagini o di raccogliere le informazioni richieste\u00bb. Pertanto, gli Stati membri non devono fornire le informazioni richieste quando la propria legislazione interna o prassi amministrativa tuteli il segreto bancario (9).<\/p>\n\n\n\n<p>Per superare i problemi cos\u00ec evidenziati la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Tale proposta prevede, all\u2019art. 6, non solo che \u00abper procurarsi le informazioni richieste o condurre l\u2019indagine amministrativa richiesta l\u2019Autorit\u00e0 interpellata procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un\u2019altra Autorit\u00e0 del proprio Stato membro\u00bb, ma anche, all\u2019art. 7, che \u00abl\u2019Autorit\u00e0 interpellata comunica le informazioni di cui all\u2019art. 5 al pi\u00f9 presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta\u00bb e \u00abse le informazioni sono gi\u00e0 in possesso dell\u2019Autorit\u00e0 interpellata\u00bb entro \u00abun mese\u00bb. Inoltre, la proposta medesima se da un lato, all\u2019art. 16, \u00abnon impone allo Stato membro al quale sono richieste informazioni alcun obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, se la legislazione di tale Stato membro non consentirebbe di condurre tali indagini o di raccogliere le informazioni richieste per fini propri\u00bb e consente di rifiutare \u00abla trasmissione di informazioni \u2026 qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un\u2019informazione la cui divulgazione sia contraria all\u2019ordine pubblico\u00bb, dall\u2019altro lato all\u2019art. 17, esclude che tali disposizioni possano essere interpretate \u00abnel senso di autorizzare l\u2019Autorit\u00e0 interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni concernenti una persona che risiede a fini fiscali nello Stato membro dell\u2019Autorit\u00e0 richiedente solamente perch\u00e9 tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualit\u00e0 di agente o fiduciario o perch\u00e9 si riferiscono agli interessi proprietari di una persona\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background:linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 78%,rgb(169,184,195) 100%)\"><strong>IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE<br>Adeguamento della legge italiana<\/strong><br>Per quanto attiene alla documentazione degli sgravi d\u2019imposta, la legge italiana risulta parzialmente adeguata alla Raccomandazione della Commissione UE, essendo l\u2019utilizzo dell\u2019autocertificazione di residenza fiscale ammesso per l\u2019applicazione tutti i principali regimi di esonero previsti per gli interessi e altri proventi dei titoli diversi dalle azioni. Tuttavia, rimane tuttora necessario l\u2019utilizzo del certificato di residenza fiscale per l\u2019applicazione degli sgravi convenzionali per i dividendi e gli interessi dei titoli. La facolt\u00e0 di utilizzare l\u2019autocertificazione dovrebbe coerentemente essere prevista anche per tali tipologie di reddito, non essendovi motivo di non considerare valida una autocertificazione che \u00e8 considerata valida agli effetti dell\u2019applicazione degli sgravi d\u2019imposta previsti dalla normativa interna.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Documentazione della spettanza degli sgravi d\u2019imposta<\/h4>\n\n\n\n<p>Per quanto attiene alla documentazione degli sgravi d\u2019imposta la legge italiana risulta gi\u00e0 parzialmente adeguata con la Raccomandazione. L\u2019utilizzo dell\u2019autocertificazione di residenza fiscale \u00e8 ammesso per l\u2019applicazione di tutti i principali regimi di esonero previsti per gli interessi e altri proventi dei titoli diversi dalle azioni, in forza della circolare dell\u2019Agenzia delle entrate 23 marzo 2002, n. 23\/E (10).<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, per l\u2019applicazione del regime di esclusione delle plusvalenze dei titoli negoziati in mercati regolamentati il Ministero delle finanze nella C.M. 26 ottobre 1999, n. 207\/E (11) ha a suo tempo reputato sufficiente l\u2019autocertificazione dei percipienti di non essere residenti in Italia, mentre per i ccdd. conti <em>omnibus<\/em> e cio\u00e8 i conti \u00abintrattenuti da intermediari non residenti per conto di propri clienti anch\u2019essi non residenti\u00bb, la dichiarazione degli intermediari non residenti titolari dei conti secondo cui \u00abtutti i soggetti per conto dei quali sono intrattenuti i predetti rapporti non sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato italiano\u00bb (12).<\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, rimane tuttora necessario l\u2019utilizzo del certificato di residenza fiscale per l\u2019applicazione degli sgravi convenzionali per i dividendi e gli interessi dei titoli. Pertanto, la facolt\u00e0 di utilizzare l\u2019autocertificazione dovrebbe coerentemente essere prevista anche per tali tipologie di reddito, non essendovi motivo di non considerare valida una autocertificazione che \u00e8 considerata valida agli effetti dell\u2019applicazione degli sgravi d\u2019imposta previsti dalla normativa interna (13).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Considerazioni conclusive<\/h3>\n\n\n\n<p>La legge italiana risulta gi\u00e0 per lo pi\u00f9 adeguata alla Raccomandazione della Commissione. Tuttavia rimane ancora molto da fare per quanto attiene, non solo alla permanenza dell\u2019obbligo di nomina di un rappresentante fiscale da parte degli intermediari non residenti, ma anche ai tempi di erogazione dei rimborsi. Non \u00e8 ragionevole erogare i rimborsi dopo pi\u00f9 di sei anni dalla richiesta e richiedere a distanza di dieci anni nuovi documenti prima non richiesti.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Note:<\/h4>\n\n\n\n<p>(1) Cfr. http:\/\/ec.europa.eu\/internal_market\/financial-markets\/clearing\/compliance_en.htm<\/p>\n\n\n\n<p>(2) Cfr. http:\/\/ec.europa.eu\/internal_market\/financial-markets\/clearing\/tbbag_en.htm<\/p>\n\n\n\n<p>(3) Cfr. C.M. 15 dicembre 1973, n. 1\/RT, in <em>Banca Dati BIG<\/em>, IPSOA.<\/p>\n\n\n\n<p>(4) Cfr. nota del Ministero delle finanze 8 luglio 1980, n. 12\/649, in <em>Banca Dati BIG<\/em>, IPSOA.<\/p>\n\n\n\n<p>(5) Tale rappresentante deve poi provvedere al \u00abversamento dell\u2019imposta sostitutiva per conto dell\u2019ente o della societ\u00e0 rappresentata; alla conservazione della documentazione \u2026 ed a fornire, su richiesta dell\u2019Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l\u2019individuazione degli interessi \u2026 corrisposti senza l\u2019applicazione dell\u2019imposta sostitutiva, e dei relativi percettori\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>(6) Tale rappresentante risponde dell\u2019adempimento dei propri compiti \u00abnegli stessi termini e con le stesse responsabilit\u00e0 previste per i soggetti \u2026 residenti in Italia e provvede a versare l\u2019imposta sostitutiva \u2026 effettuare le comunicazioni di cui all\u2019articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745; conservare la documentazione \u2026 e a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta dell\u2019Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l\u2019imposta sostitutiva\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>(7) La C.M. 24 giugno 1998, n. 165\/E, in <em>Banca Dati BIG<\/em>, IPSOA, precisa che \u00abla suesposta previsione risponde all\u2019esigenza di dare all\u2019Amministrazione le stesse garanzie del sistema attuale, che pone come cardine la figura del sostituto d\u2019imposta\u00bb e che \u00aba questo proposito, dato che la posizione attribuita agli intermediari \u00e8 quella del responsabile del pagamento dell\u2019imposta, gi\u00e0 presente nel D.Lgs. n. 239\/1996, si \u00e8 reso necessario stabilire che, per quanto riguarda gli intermediari non residenti, il soggetto responsabile degli adempimenti di natura fiscale non pu\u00f2 essere rappresentato dall\u2019intermediario estero che, in quanto tale, non \u00e8 suscettibile di controlli e di sanzioni\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>(8) \u00abL\u2019Autorit\u00e0 competente dello Stato membro che fornisce le informazioni e l\u2019Autorit\u00e0 competente dello Stato al quale le informazioni sono destinate, possono accordarsi nel quadro della procedura di consultazione di cui all\u2019art. 9, per autorizzare la presenza, nel primo Stato membro, di funzionari dell\u2019amministrazione fiscale dell\u2019altro Stato membro\u00bb. (9) Nella sua relazione il \u00abGruppo di lavoro ad hoc sulla frode fiscale\u00bb, dopo aver rilevato che \u00able restrizioni allo scambio di informazioni in particolare su dati personali e alla rivelazione di segreti commerciali ed industriali, nonch\u00e9 il segreto bancario stesso, nonostante i loro fini legittimi, possono in certi casi ostacolare il controllo\u00bb, aveva raccomandato di \u00abprendere in considerazione l\u2019eventuale introduzione di deroghe alle varie disposizioni relative al segreto che impediscono o ritardano lo scambio di informazioni\u00bb. Tuttavia anche questa raccomandazione \u00e8 rimasta inascoltata in quanto la direttiva ha s\u00ec riformulato il par. 1 dell\u2019art. 8 della direttiva 799, ma solo per chiarire che, perch\u00e9 il rifiuto di uno Stato membro di fornire le informazioni richieste possa risultare ammissibile, non basta che la sua legislazione e prassi non preveda l\u2019obbligo di reperirle, ma occorre che vieti loro di reperirle anche per fini propri.<\/p>\n\n\n\n<p>(10) La richiesta di recente formulata dall\u2019Agenzia delle entrate agli intermediari di esporre il codice fiscale italiano, non solo del contribuente, ma anche del suo rappresentante legale costituisce una complicazione che rischia di disincentivare gli investimenti esteri in Italia.<\/p>\n\n\n\n<p>(11) In <em>Banca Dati BIG<\/em>, IPSOA.<\/p>\n\n\n\n<p>(12) Tuttavia, l\u2019Ufficio di Pescara, nel caso in cui l\u2019esclusione non sia stata applicata alla fonte, ha negato il rimborso dell\u2019imposta sostitutiva a distanza di quasi dieci anni dalla presentazione delle istanze di rimborso, deducendo che dovrebbe essere fornita una autocertificazione degli effettivi beneficiari. Tale diniego, non solo si pone in contrasto con i chiarimenti forniti dal Ministero delle finanze, ma proprio perch\u00e9 espresso dopo cos\u00ec lungo tempo viola il loro legittimo affidamento.<\/p>\n\n\n\n<p>(13) Del resto, l\u2019OCSE nel \u00abRapporto del gruppo pilota sull\u2019implementazione delle procedure di applicazione degli sgravi fiscali\u00bb ha proposto di legittimare gli intermediari a concedere tali sgravi dietro produzione di semplici autocertificazioni di residenza.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/21-Le-iniziative-della-Commissione-UE-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta.pdf\">Scarica la Pubblicazione<\/a><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/21-Le-iniziative-della-Commissione-UE-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download=\"\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corr. Trib. 43\/2010, pag. 3575 e segg. La legge fiscale italiana risulta per lo pi\u00f9 adeguata alla Raccomandazione della Commissione UE del 2009 sulle procedure per l\u2019applicazione degli sgravi d\u2019imposta. Tuttavia rimane ancora da fare per quanto attiene, non solo alla permanenza dell\u2019obbligo di nomina di un rappresentante fiscale da parte degli intermediari non residenti,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":8804,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[281,283,282,275,46],"class_list":["post-11215","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pubblicazioni","tag-commissione-ue","tag-mercato-unico","tag-rimborsi","tag-sgravio-dimposta","tag-unione-europea"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Le iniziative della Commissione UE sulle procedure di sgravio d\u2019imposta &#8211; Escalar e Associati<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La Commissione UE ha da tempo posto fra i suoi obiettivi la realizzazione di un unico mercato comunitario dei servizi finanziari.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Le iniziative della Commissione UE sulle procedure di sgravio d\u2019imposta &#8211; Escalar e Associati\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"La Commissione UE ha da tempo posto fra i suoi obiettivi la realizzazione di un unico mercato comunitario dei servizi finanziari.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Escalar e Associati\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/escalareassociati\/\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2010-01-01T09:05:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2023-09-20T07:59:15+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/port-small.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1078\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"720\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Gabriele Escalar\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Gabriele Escalar\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"31 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\\\/11215\\\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\\\/11215\\\/\"},\"author\":{\"name\":\"Gabriele Escalar\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/e00c7366376815b1cb1ab944c020656e\"},\"headline\":\"Le iniziative della Commissione UE sulle procedure di sgravio d\u2019imposta\",\"datePublished\":\"2010-01-01T09:05:00+00:00\",\"dateModified\":\"2023-09-20T07:59:15+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\\\/11215\\\/\"},\"wordCount\":6049,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\\\/11215\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/02\\\/port-small.jpg\",\"keywords\":[\"Commissione UE\",\"mercato unico\",\"rimborsi\",\"sgravio d&#039;imposta\",\"unione europea\"],\"articleSection\":[\"Le Pubblicazioni\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\\\/11215\\\/#respond\"]}]},{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\\\/11215\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\\\/11215\\\/\",\"name\":\"Le iniziative della Commissione UE sulle procedure di sgravio d\u2019imposta &#8211; Escalar e Associati\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\\\/11215\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\\\/11215\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/02\\\/port-small.jpg\",\"datePublished\":\"2010-01-01T09:05:00+00:00\",\"dateModified\":\"2023-09-20T07:59:15+00:00\",\"description\":\"La Commissione UE ha da tempo posto fra i suoi obiettivi la realizzazione di un unico mercato comunitario dei servizi finanziari.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\\\/11215\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\\\/11215\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\\\/11215\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/02\\\/port-small.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/02\\\/port-small.jpg\",\"width\":1078,\"height\":720},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/pubblicazioni\\\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\\\/11215\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Le iniziative della Commissione UE sulle procedure di sgravio d\u2019imposta\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/\",\"name\":\"Escalar e Associati\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#organization\",\"name\":\"Escalar e Associati - Studio Legale e Tributario\",\"url\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/03\\\/logo-big.png\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2019\\\/03\\\/logo-big.png\",\"width\":1592,\"height\":655,\"caption\":\"Escalar e Associati - Studio Legale e Tributario\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"},\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.facebook.com\\\/escalareassociati\\\/\",\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/company\\\/escalar-e-associati\\\/\"]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/escalar.it\\\/en\\\/#\\\/schema\\\/person\\\/e00c7366376815b1cb1ab944c020656e\",\"name\":\"Gabriele Escalar\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/8006b7b0c6427c005e94b0e87be29d673c0c2aab50614b1e0656598220bfa0fc?s=96&d=mm&r=g\",\"url\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/8006b7b0c6427c005e94b0e87be29d673c0c2aab50614b1e0656598220bfa0fc?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/secure.gravatar.com\\\/avatar\\\/8006b7b0c6427c005e94b0e87be29d673c0c2aab50614b1e0656598220bfa0fc?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Gabriele Escalar\"},\"sameAs\":[\"http:\\\/\\\/escalar.it\"]}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Le iniziative della Commissione UE sulle procedure di sgravio d\u2019imposta &#8211; Escalar e Associati","description":"La Commissione UE ha da tempo posto fra i suoi obiettivi la realizzazione di un unico mercato comunitario dei servizi finanziari.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Le iniziative della Commissione UE sulle procedure di sgravio d\u2019imposta &#8211; Escalar e Associati","og_description":"La Commissione UE ha da tempo posto fra i suoi obiettivi la realizzazione di un unico mercato comunitario dei servizi finanziari.","og_url":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/","og_site_name":"Escalar e Associati","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/escalareassociati\/","article_published_time":"2010-01-01T09:05:00+00:00","article_modified_time":"2023-09-20T07:59:15+00:00","og_image":[{"width":1078,"height":720,"url":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/port-small.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Gabriele Escalar","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Gabriele Escalar","Est. reading time":"31 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"Article","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/"},"author":{"name":"Gabriele Escalar","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#\/schema\/person\/e00c7366376815b1cb1ab944c020656e"},"headline":"Le iniziative della Commissione UE sulle procedure di sgravio d\u2019imposta","datePublished":"2010-01-01T09:05:00+00:00","dateModified":"2023-09-20T07:59:15+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/"},"wordCount":6049,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/port-small.jpg","keywords":["Commissione UE","mercato unico","rimborsi","sgravio d&#039;imposta","unione europea"],"articleSection":["Le Pubblicazioni"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/#respond"]}]},{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/","url":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/","name":"Le iniziative della Commissione UE sulle procedure di sgravio d\u2019imposta &#8211; Escalar e Associati","isPartOf":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/port-small.jpg","datePublished":"2010-01-01T09:05:00+00:00","dateModified":"2023-09-20T07:59:15+00:00","description":"La Commissione UE ha da tempo posto fra i suoi obiettivi la realizzazione di un unico mercato comunitario dei servizi finanziari.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/#primaryimage","url":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/port-small.jpg","contentUrl":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/port-small.jpg","width":1078,"height":720},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/le-iniziative-della-commissione-ue-sulle-procedure-di-sgravio-dimposta\/11215\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/escalar.it\/en\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Le iniziative della Commissione UE sulle procedure di sgravio d\u2019imposta"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#website","url":"https:\/\/escalar.it\/en\/","name":"Escalar e Associati","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/escalar.it\/en\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#organization","name":"Escalar e Associati - Studio Legale e Tributario","url":"https:\/\/escalar.it\/en\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/logo-big.png","contentUrl":"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2019\/03\/logo-big.png","width":1592,"height":655,"caption":"Escalar e Associati - Studio Legale e Tributario"},"image":{"@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/escalareassociati\/","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/escalar-e-associati\/"]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/escalar.it\/en\/#\/schema\/person\/e00c7366376815b1cb1ab944c020656e","name":"Gabriele Escalar","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8006b7b0c6427c005e94b0e87be29d673c0c2aab50614b1e0656598220bfa0fc?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8006b7b0c6427c005e94b0e87be29d673c0c2aab50614b1e0656598220bfa0fc?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/8006b7b0c6427c005e94b0e87be29d673c0c2aab50614b1e0656598220bfa0fc?s=96&d=mm&r=g","caption":"Gabriele Escalar"},"sameAs":["http:\/\/escalar.it"]}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11215"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11215\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11440,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11215\/revisions\/11440"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8804"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/escalar.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}