{"id":11122,"date":"2021-09-06T10:24:00","date_gmt":"2021-09-06T09:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/escalar.it\/?p=11122"},"modified":"2023-09-20T08:59:49","modified_gmt":"2023-09-20T07:59:49","slug":"regime-ires-di-dividendi-e-plusvalenze-delle-partecipazioni-nella-banca-ditalia-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/escalar.it\/en\/pubblicazioni\/regime-ires-di-dividendi-e-plusvalenze-delle-partecipazioni-nella-banca-ditalia-2\/11122\/","title":{"rendered":"Regime IRES di dividendi e plusvalenze delle partecipazioni nella Banca d\u2019Italia"},"content":{"rendered":"<style type=\"text\/css\" data-type=\"vc_cmsms_shortcodes-custom-css\"><\/style>\n<p><\/p>\n\n\n\n<pre class=\"wp-block-preformatted\">Il Fisco, 32-33\/2021, p. 3120 e segg.<\/pre>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><em>Le societ\u00e0 commerciali sono legittimate a fruire dell\u2019esclusione da IRES e della PEX, rispettivamente, sui dividendi e sulle plusvalenze delle partecipazioni nel capitale di Banca d\u2019Italia non classificate in bilancio fra le attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione per il fatto che non \u00e8 prevista una classificazione fiscale ex lege di tali partecipazioni fra le predette attivit\u00e0 finanziarie indipendente dalla loro classificazione contabile.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Premessa<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019individuazione del regime IRES dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalle partecipazioni detenute da societ\u00e0 commerciali nel capitale di Banca d\u2019Italia risulta allo stato problematica [1].<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Agenzia delle entrate, nella circolare 24 febbraio 2014, n. 4\/E, ha sostenuto che il comma 6 dell\u2019 art. 6 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133 (\u201c D.L. n. 133\/2013\u201d) [2], avrebbe inteso classificare fiscalmente le predette partecipazioni fra le attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione, indipendentemente dalla loro classificazione contabile, \u201ca partire dall\u2019esercizio in corso alla data di entrata in vigore\u201d di tale D.L. e, quindi, in caso di esercizio coincidente con l\u2019anno solare, a partire dall\u2019esercizio 2013 , ma non ha chiarito quali sarebbero gli effetti di una siffatta classificazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia un\u2019eventuale classificazione solo fiscale delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia come attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione, pur non comportando una modifica del regime fiscale dei dividendi percepiti dalle societ\u00e0 commerciali OIC <em>adopter<\/em> , che rimarrebbero soggetti ad IRES per il 5% del loro importo ai sensi del comma 2 dell\u2019 art. 89 del T.U.I.R., comporterebbe invece una modifica del regime fiscale dei dividendi percepiti da quelli IAS <em>adopter<\/em> in quanto tali dividendi sarebbero integralmente soggetti ad IRES ai sensi del comma 2-<em>bis<\/em> della predetta disposizione. Per converso la predetta classificazione fiscale non dovrebbe comportare la disapplicazione della PEX [3] tanto per le societ\u00e0 commerciali IAS <em>adopter<\/em>, quanto per quelle OIC <em>adopter<\/em>, per quanto attiene alle partecipazioni che siano state acquistate, in caso di esercizio coincidente con l\u2019anno solare, prima dell\u2019esercizio 2013, per il fatto che l\u2019applicazione di tale regime ai sensi della lett. b) dell\u2019 art. 87 del T.U.I.R. \u00e8 subordinata alla classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie e per le partecipazioni medesime rileva la classificazione di bilancio dell\u2019esercizio 2003 o dell\u2019esercizio 2002, rispettivamente, secondo che siano state acquistate nell\u2019esercizio 2003 o in quelli precedenti[4], con la conseguente irrilevanza dell\u2019ultima classificazione, anche fiscale, delle partecipazioni medesime e, quindi, anche di quella eventualmente imposta dalla predetta disposizione a partire dall\u2019esercizio 2013.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, la tesi dell\u2019Agenzia delle entrate secondo cui il comma 6 dell\u2019art. 6 del D.L. n. 133\/2013 sancirebbe una riclassificazione fiscale delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia come attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione indipendente dalla loro classificazione contabile non sembra condivisibile per una pluralit\u00e0 di ragioni. Prima di passare al loro esame \u00e8 opportuno ricostruire la normativa di riferimento.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Revisione del regime civilistico delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia<\/h3>\n\n\n\n<p>La Banca d\u2019Italia \u00e8 un ente pubblico che svolge le funzioni di Banca centrale della Repubblica Italiana ed \u00e8 parte integrante del Sistema Europeo di banche centrali. Originariamente l\u2019art. 3 del suo Statuto, in attuazione dell\u2019art. 20 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375, ne determinava il capitale in 156.000 euro, suddiviso in 300.000 quote di partecipazione, rappresentate da certificati nominativi di valore nominale unitario pari a 0,52 euro. Tali quote potevano essere cedute solo previo consenso della medesima Banca e, ai sensi degli artt. 39 e 40 del medesimo Statuto, attribuivano il diritto ai dividendi per un importo non superiore al 10% di tale capitale, maggiorato di una quota degli eventuali frutti degli investimenti delle riserve, per un importo non superiore al 4% delle riserve medesime. Inoltre, l\u2019art. 20 del predetto R.D. prevedeva che le quote di partecipazione potessero essere detenute solamente da casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, istituti di previdenza e di assicurazione e dalle fondazioni ex-bancarie.<\/p>\n\n\n\n<p>Per favorire la circolazione delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia onde soddisfare i requisiti di autonomia e indipendenza prescritti dall\u2019 art. 130 del TFUE per le banche centrali nazionali, il Governo ha introdotto una serie di modifiche al loro regime civilistico. In particolare, i commi 2 e 3 dell\u2019art. 4 del D.L. n. 133\/2013 hanno autorizzato tale istituto \u201cad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all\u2019importo di euro 7.500.000.000\u201d, suddiviso in 300.000 \u201cquote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna\u201d e hanno riconosciuto il diritto ai dividendi per un importo non superiore al 6% del nuovo capitale. Tuttavia il comma 5 del predetto articolo ha fissato al 3% la percentuale di partecipazione al capitale massima di ciascun partecipante ed ha escluso la spettanza dei diritti di voto e dei dividendi per la quota eccedente tale percentuale, accordando alla Banca d\u2019Italia la facolt\u00e0 di acquistare temporaneamente tali partecipazioni [5]. Inoltre, il comma 4 dell\u2019art. 4 del D.L. n. 133\/2013 ha stabilito che le partecipazioni possono essere acquistate da banche, imprese di assicurazioni, enti di previdenza, con sede in Italia, fondi pensione e fondazioni (ex-)bancarie. Infine, il comma 6-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 6 del D.L. n. 133\/2013 ha autorizzato la Banca d\u2019Italia a dematerializzare le partecipazioni, che poi lo ha fatto con la delibera del 30 settembre 2015.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Obbligo di riclassificazione delle partecipazioni Banca d\u2019Italia al valore di iscrizione<\/h3>\n\n\n\n<p>Con l\u2019art. 6 del D.L. n. 133\/2013, sono stati posti a carico delle societ\u00e0 commerciali partecipanti a Banca d\u2019Italia speciali obblighi di classificazione e valutazione delle partecipazioni nel suo capitale.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, il comma 6 di tale articolo, nella sua formulazione originaria vigente a partire dal 30 novembre 2013, aveva posto a carico di tali societ\u00e0, \u201ca partire dall\u2019esercizio in corso alla data della sua entrata in vigore\u201d e quindi, in caso di esercizio coincidente con l\u2019anno solare, dall\u2019esercizio 2013, l\u2019 obbligo di trasferire le partecipazioni da loro possedute dal comparto in cui erano prima classificate &#8211; che per le societ\u00e0 commerciali IAS <em>adopter<\/em> era di regola costituito dal comparto delle attivit\u00e0 finanziarie disponibili per la vendita e, per quelli OIC <em>adopter<\/em>, dal comparto delle immobilizzazioni finanziarie &#8211; al \u201c comparto delle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza\u201d e, quindi, in regime di continuit\u00e0 di valori, senza tenere conto dell\u2019aumento a 25.000 euro del loro valore nominale, mantenendo, per il resto, \u201cferme le disposizioni di cui all\u2019 art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38\u201d, e cio\u00e8 le disposizioni che prevedono l\u2019adozione dei principi contabili internazionali per la redazione del bilancio di esercizio. La relazione illustrativa del comma 6 dell\u2019 art. 6 del D.L. n. 133\/2013 si era limitata a precisare che tale disposizione, \u201ccoerentemente con la creazione di un mercato delle partecipazioni al capitale di Banca d\u2019Italia e al fine di favorire effettivamente gli scambi\u201d, ha previsto che \u201cle quote di partecipazione al capitale di Banca d\u2019Italia debbano essere collocate tra le attivit\u00e0 destinate alla negoziazione, quindi nel portafoglio di trading, allo stesso valore di iscrizione che avevano nel precedente portafoglio (se diverso)\u201d e che \u201csalvo per quanto riguarda la classificazione delle quote di partecipazione in Banca d\u2019Italia &#8230; restano in vigore a regime i principi contabili internazionali anche per la redazione dei bilanci individuali\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Per le societ\u00e0 commerciali IAS <em>adopter<\/em> il trasferimento delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia avrebbe assunto rilievo fiscale in forza dell\u2019 art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, laddove stabilisce che \u201cnella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d\u2019esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale\u201d. Ed infatti, per costoro tale trasferimento avrebbe comportato non solo la riclassificazione contabile delle partecipazioni, ma anche il passaggio ad un diverso regime fiscale, posto che, per le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-<em>bis<\/em> dell\u2019 art. 85 del T.U.I.R., in quanto classificate fra le attivit\u00e0 disponibili per la vendita, i dividendi sono soggetti ad IRES nel limite del 5% ai sensi del comma 2 dell\u2019 art. 89 del T.U.I.R., e le valutazioni sono fiscalmente irrilevanti ai sensi della lett. d) dell\u2019 art. 110, comma 1, del T.U.I.R., mentre, per le partecipazioni classificate fra gli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione i dividendi sono integralmente soggetti ad IRES ai sensi del comma 2-<em>bis<\/em> dell\u2019 art. 89 del T.U.I.R. e le valutazioni sono fiscalmente rilevanti ai sensi della lett. b) del comma 1-<em>bis<\/em> dell\u2019 art. 110 del T.U.I.R. D\u2019altro canto, tale riclassificazione avrebbe comportato l\u2019 inapplicabilit\u00e0 della PEX alle successive cessioni delle partecipazioni poich\u00e9 il comma 3 dell\u2019 art. 4 del D.M. 8 giugno 2011 stabilisce che la riclassificazione contabile degli strumenti finanziari che comporti il passaggio ad un diverso regime fiscale \u201cassume rilevanza anche ai fini di cui alla lettera a) e b) dell\u2019 art. 87 del T.U.I.R. e si applicano le disposizioni di cui alla lett. c) del comma 1-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 110\u201d del T.U.I.R.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia tale trasferimento contabile delle partecipazioni, dovendo essere eseguito \u201callo stesso valore di iscrizione che avevano nel precedente portafoglio\u201d, senza quindi rilevare l\u2019aumento a 25.000 euro del loro valore nominale, avrebbe comportato l\u2019 applicazione dell\u2019IRES in forza del comma 2 dell\u2019art. 4 del predetto D.M., laddove stabilisce che \u201cil differenziale tra il valore di cui al comma precedente ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un\u2019altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39 rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione\u201d soltanto nel periodo d\u2019imposta in cui tale differenziale sarebbe stato rilevato in bilancio per effetto della valutazione delle quote al <em>fair value<\/em> o della loro cessione a titolo oneroso.<\/p>\n\n\n\n<p>Quando il D.L. n. 133\/2013 era in corso di conversione, il comma 148 dell\u2019 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo aver confermato l\u2019applicazione dell\u2019 art. 4 del D.M. 8 giugno 2011 al trasferimento delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia, \u201cqualunque sia la categoria di provenienza\u201d, aveva istituito un\u2019 imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell\u2019IRAP del 12% sui \u201cmaggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso art. 6 del\u201d D.L. n. 133\/2013 sulle partecipazioni della Banca d\u2019Italia per effetto dell\u2019aumento del loro valore nominale. Pertanto, il differenziale fra il valore originario di iscrizione e il maggior valore nominale di 25.000 euro nel periodo d\u2019imposta in cui fosse rilevato in bilancio sarebbe stato assoggettabile non pi\u00f9 ad IRES, ma alla predetta imposta sostitutiva.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Obbligo di riclassificazione delle partecipazioni Banca d\u2019Italia al valore rivalutato<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019originaria formulazione del comma 6 dell\u2019 art. 6 del D.L. n. 133\/2013, nel prevedere l\u2019obbligo di trasferire le partecipazioni della Banca d\u2019Italia al loro valore originario di iscrizione nel comparto delle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione non solo nelle scritture contabili, ma anche nel bilancio di esercizio, anche in deroga agli IAS, si poneva in contrasto con le loro prescrizioni in quanto tali princ\u00ecpi, pur non disciplinando la redazione delle scritture contabili, disciplinano le modalit\u00e0 di classificazione e valutazione delle attivit\u00e0 finanziarie nel bilancio di esercizio[6].<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, lo IAS 39 consentiva di iscrivere nel comparto relativo alle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione soltanto le attivit\u00e0 finanziarie acquisite principalmente al fine di venderle o riacquistarle a breve termine e quelle appartenenti ad \u201cun portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti insieme per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all\u2019ottenimento di un profitto nel breve periodo\u201d ed imponeva di rilevarle al loro <em>fair value<\/em>. Inoltre, il par. 50 di tale principio vietava di riclassificare le attivit\u00e0 finanziarie nel comparto del bilancio di esercizio relativo alle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione successivamente alla loro rilevazione, laddove stabiliva che \u201cun\u2019entit\u00e0 non deve riclassificare alcuno strumento finanziario nella categoria del <em>fair value<\/em> rilevato a prospetto di conto economico complessivo dopo la rilevazione iniziale\u201d. Pertanto, le societ\u00e0 commerciali IAS <em>adopter<\/em>, nel caso in cui avessero trasferito le partecipazioni della Banca d\u2019Italia nel comparto delle attivit\u00e0 detenute per la negoziazione al loro valore originario non sarebbero stati pi\u00f9 IAS <em>compliant<\/em>. Ed infatti, l\u2019IFRS 1 prevede che non si deve \u201cdescrivere il bilancio come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS\u201d (par. 16). D\u2019altro canto, l\u2019art. 5 del Regolamento 1606\/2002\/CE ha accordato agli Stati membri la facolt\u00e0 di consentire o prescrivere alle imprese l\u2019adozione degli IAS per la redazione dei bilanci di esercizio individuali, cos\u00ec come omologati dalla Commissione Europea.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, per quanto attiene alle societ\u00e0 commerciali OIC <em>adopter<\/em>, il trasferimento delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia nel comparto delle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione non risultava coerente con i parr. 1 e 2 dell\u2019art. 15 della Direttiva 78\/660\/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 pro tempore vigente in quanto tale disposizione prevedeva che \u201cle immobilizzazioni comprendono gli elementi patrimoniali destinati a servire durevolmente all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa\u201d. Pertanto, avrebbero dovuto essere classificate fra le immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni della Banca d\u2019Italia non detenute per la negoziazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Senonch\u00e9 l\u2019art. 1 della Legge 29 gennaio 2014, n. 5, in sede di conversione del D.L. n. 133\/2013, ha riformulato il comma 6 dell\u2019art. 6, prevedendo l\u2019obbligo non pi\u00f9 di \u201ctrasferire\u201d le partecipazioni della Banca d\u2019Italia in continuit\u00e0 di valori dal comparto originario di iscrizione nel comparto delle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione, anche in deroga agli IAS, bens\u00ec di \u201ciscrivere\u201d tali quote direttamente in quest\u2019ultimo comparto ai \u201c medesimi valori\u201d e cio\u00e8 ai maggiori valori derivanti dall\u2019aumento del loro valore nominale a 25.000 euro, ma mantenendo \u201cin ogni caso ferme le disposizioni di cui all\u2019 art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38\u201d, e cio\u00e8 le disposizioni che prevedono l\u2019adozione degli IAS per la redazione del bilancio di esercizio, senza per\u00f2 disporre anche la salvezza delle disposizioni del Codice civile. Pertanto, l\u2019autonomo obbligo di iscrivere le partecipazioni della Banca d\u2019Italia nel comparto delle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione al loro maggior valore nominale di 25.000 euro, se \u00e8 stato confermato per le societ\u00e0 commerciali OIC <em>adopter<\/em>, per quelle IAS <em>adopter<\/em> \u00e8 venuto meno proprio perch\u00e9 sono state integralmente mantenute ferme le prescrizioni degli IAS[7].<\/p>\n\n\n\n<p>Corrispondentemente, il comma 4 dell\u2019art. 12 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 [8], ha integralmente riformulato il comma 148 dell\u2019art. 1 della Legge n. 147\/2013, non solo per elevare al 26% l\u2019aliquota dell\u2019imposta sostitutiva ed individuare i criteri di determinazione della relativa base imponibile, ma anche per coordinarlo con il nuovo comma 6 dell\u2019art. 6 del D.L. n. 133\/2013. Ed infatti, tale disposizione cos\u00ec testualmente recita: \u201csui maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all\u2019esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell\u2019art. 6, comma 6, del Decreto-Legge 30 novembre 2013, n. 133 &#8230; si applica un\u2019imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell\u2019IRAP e di eventuali addizionali &#8230; L\u2019imposta \u00e8 pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d\u2019imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se il valore iscritto in bilancio \u00e8 minore del valore nominale, quest\u2019ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d\u2019imposta\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, con la nuova versione del comma 6 dell\u2019art. 6, il legislatore ha inteso introdurre per le partecipazioni della Banca d\u2019Italia un obbligo d\u2019iscrizione fra le attivit\u00e0 detenute per la negoziazione al loro valore rivalutato proprio per far emergere contabilmente i relativi plusvalori e poterli quindi ad assoggettare a imposta sostitutiva.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Trattamento riservato dalle societ\u00e0 alle partecipazioni Banca d\u2019Italia<\/h3>\n\n\n\n<p>Le societ\u00e0 commerciali hanno generalmente ritenuto che la revisione del regime delle partecipazioni sancita dal nuovo comma 6 dell\u2019art. 6 del D.L. n. 133\/2013 dovesse essere rappresentata contabilmente come un\u2019operazione di assegnazione di nuove partecipazioni in contropartita dell\u2019annullamento di quelle vecchie e che, quindi, le nuove partecipazioni dovessero essere iscritte al maggior valore unitario di 25.000 euro. Pertanto, le societ\u00e0 commerciali IAS <em>adopter<\/em> hanno iscritto le nuove partecipazioni detenute a scopo di durevole investimento nel comparto delle attivit\u00e0 finanziarie disponibili per la vendita, cancellando quelle vecchie, essendo incompatibile con lo IAS 39, per quanto si \u00e8 detto, la loro iscrizione nel comparto delle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione, ma hanno eseguito tale iscrizione al maggior valore unitario rivalutato di 25.000 euro, avendo ritenuto che tale valore fosse espressivo del loro <em>fair value<\/em>, imputando a conto economico la differenza fra il maggior valore attribuito alle nuove partecipazioni ed il costo di quelle vecchie.<\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, le societ\u00e0 commerciali OIC <em>adopter<\/em>, non essendo stata espressamente fatta salva anche l\u2019applicazione delle disposizioni del Codice civile in materia di bilancio, hanno generalmente cancellato le vecchie partecipazioni della Banca d\u2019Italia ed iscritto quelle nuove, anche se detenute a scopo di durevole investimento, nel comparto delle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione e quindi nell\u2019 attivo circolante al loro maggior valore unitario rivalutato di 25.000 euro, imputando a loro volta a conto economico la differenza fra il maggiore valore attribuito alle nuove partecipazioni ed il costo di quelle vecchie.<\/p>\n\n\n\n<p>La revisione del regime delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia, pur essendo stata rappresentata in bilancio come un\u2019operazione di assegnazione di nuove partecipazioni in contropartita dell\u2019annullamento di quelle vecchie, agli effetti delle imposte sui redditi, non sembra aver dato luogo ad un\u2019operazione di rimborso delle vecchie partecipazioni dietro assegnazione di nuove partecipazioni produttiva di utili ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell\u2019 art. 89 del T.U.I.R. e del comma 7 dell\u2019 art. 47 del T.U.I.R., bens\u00ec ad un\u2019 operazione fiscalmente neutrale di aumento gratuito del capitale mediante aumento del valore nominale delle partecipazioni con rimodulazione dei diritti dei partecipanti. Ed infatti, a ben vedere, la modifica del predetto regime non \u00e8 stata attuata mediante l\u2019annullamento delle vecchie partecipazioni con azzeramento del capitale sociale e l\u2019assegnazione di quelle nuove con ricostituzione del capitale sociale fino alla nuova misura di 7,5 miliardi di euro, bens\u00ec mediante un aumento gratuito del capitale sociale eseguito tramite imputazione di riserve statutarie di utili, posto che il comma 2 dell\u2019art. 4 del D.L. 133 ha autorizzato tale istituto \u201cad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all\u2019importo di euro 7.500.000.000\u201d con l\u2019emissione di quote nominative di partecipazione di valore nominale unitario 25.000 euro. Pertanto, la predetta operazione risulta neutrale agli effetti delle imposte sui redditi ai sensi del comma 6 dell\u2019 art. 47 del T.U.I.R., laddove stabilisce che \u201cin caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l\u2019aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gi\u00e0 emesse non costituiscono utili per i soci\u201d, essendo l\u2019applicabilit\u00e0 di tale disposizione estesa anche ai soggetti IRES dal comma 4 dell\u2019 art. 89 del T.U.I.R.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 vale obiettare che per le societ\u00e0 commerciali IAS adopter la rappresentazione fornita nel bilancio di esercizio della revisione del regime delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia avrebbe assunto rilevanza fiscale per il principio sancito dal comma 1 dell\u2019 art. 83 del T.U.I.R., pro tempore vigente, secondo cui anche \u201ci criteri di qualificazione\u201d previsti da tali princ\u00ecpi assumono diretta valenza fiscale. L\u2019art. 3 del Regolamento 1\u00b0 aprile 2009, n. 48 deroga espressamente tale principio per le operazioni che hanno ad oggetto titoli partecipativi, imponendo di assoggettarle ad un regime fiscale coerente con la loro natura giuridica, laddove statuisce che \u201cil regime fiscale \u00e8 individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni &#8230; quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all\u2019art. 85, comma 1, lettere c) e d) del Testo Unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie\u201d [9], ed esclude l\u2019applicabilit\u00e0 di tale deroga solo alle operazioni su azioni proprie e su strumenti rappresentativi del patrimonio proprio. Inoltre, \u00e8 da escludere che la predetta rappresentazione di bilancio poteva risultare fiscalmente realizzativa ai sensi dell\u2019art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, per il fatto che tale disposizione non solo non \u00e8 stata pi\u00f9 richiamata dal comma 148 dell\u2019art. 1 della Legge n. 147\/2013, ma risulta applicabile solo alle riclassificazioni contabili poste in essere da societ\u00e0 commerciali IAS <em>adopter<\/em> che comportino un passaggio di regime fiscale. Senonch\u00e9, come si \u00e8 detto, tali societ\u00e0 non hanno eseguito alcuna riclassificazione contabile delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia detenute a scopo di investimento, essendo stata fatta salva l\u2019applicazione degli IAS.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, che la revisione del regime delle predette partecipazioni abbia dato luogo agli effetti delle imposte sui redditi ad un\u2019operazione fiscalmente neutrale di aumento gratuito del capitale mediante aumento del valore nominale delle partecipazioni con rimodulazione dei diritti dei partecipanti \u00e8 confermato in via legislativa proprio dal comma 148 dell\u2019art. 1 della Legge n. 147\/2013. Ed infatti, quest\u2019ultima disposizione, stabilendo che \u201cil valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d\u2019imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione\u201d e, quindi, soltanto dal successivo periodo d\u2019imposta 2014 e che \u201cse il valore iscritto in bilancio \u00e8 minore del valore nominale, quest\u2019ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d\u2019imposta\u201d, dietro pagamento dell\u2019imposta sostitutiva del 26%, ha dato per acquisito che per le societ\u00e0 commerciali partecipanti a Banca d\u2019Italia la revisione del regime delle sue partecipazioni non ha dato luogo ad un\u2019operazione di rimborso delle vecchie partecipazioni dietro assegnazione di quelle nuove produttiva di utili in quanto, attribuendo effetto al riallineamento del costo fiscale delle quote al loro valore nominale dal periodo d\u2019imposta 2014, dietro pagamento dell\u2019imposta sostitutiva del 26%, prevede implicitamente che tali soggetti nel precedente periodo d\u2019imposta 2013 hanno mantenuto in carico le partecipazioni al loro costo fiscale originario.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, a partire dall\u2019entrata in vigore dell\u2019IFRS 9 e quindi dagli esercizi aventi inizio dal 1\u00b0 gennaio 2018, i soggetti IAS <em>adopter<\/em> hanno generalmente riclassificato le partecipazioni nel capitale della Banca d\u2019Italia nella categoria delle attivit\u00e0 finanziarie valutate al <em>fair value<\/em> rilevato nelle altre componenti del conto economico complessivo (FVTOCI), esercitando l\u2019opzione prevista dal par. 5.7.5. del predetto principio per gli strumenti rappresentativi di capitale non detenuti per la negoziazione. Pertanto, i soggetti cos\u00ec individuati hanno continuato a considerare tali partecipazioni come non detenute per la negoziazione, dovendo le attivit\u00e0 finanziarie che presentano tali caratteristiche essere in ogni caso iscritte, secondo il predetto principio contabile, che non prevede pi\u00f9 per loro un\u2019autonoma categoria, nella categoria delle attivit\u00e0 finanziarie valutate al <em>fair value<\/em> rilevato nell\u2019utile (perdita) di esercizio (FVTPL).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">6. Tesi dell\u2019AdE: una classificazione fiscale <em>ex lege <\/em>delle partecipazioni Banca d\u2019Italia<\/h3>\n\n\n\n<p>Come si \u00e8 visto, il 24 febbraio 2014, e quindi nella vigenza della versione finale del comma 6 dell\u2019 art. 6 del D.L. n. 133\/2013 e della prima versione del comma 148 dell\u2019 art. 1 della Legge n. 147\/2013, l\u2019Agenzia delle entrate, per illustrare queste disposizioni, ha emanato la circolare n. 4\/E. Nella predetta circolare essa ha innanzitutto sostenuto che la prima di tali due disposizioni introdurrebbe una classificazione fiscale delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia come attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione, indipendente dalla loro classificazione contabile, laddove ha precisato che tale disposizione \u201cprescindendo &#8230; da valutazioni di carattere contabile &#8230; detta una disciplina fiscale per le quote di partecipazione al capitale della Banca d\u2019Italia inquadrandole nel comparto delle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione (portafoglio di trading)\u201d e che \u201ctale inquadramento, da un punto di vista fiscale, deve essere effettuato a decorrere dal periodo d\u2019imposta in corso al 30 novembre 2013, data di entrata in vigore del D.L. n. 133 del 2013\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, l\u2019Agenzia delle entrate ha riconosciuto che l\u2019iscrizione delle quote di partecipazione della Banca d\u2019Italia al loro maggior valore nominale di 25.000 euro nel bilancio dell\u2019esercizio 2013 non assume rilevanza fiscale e genera quindi un disallineamento con il loro precedente valore fiscale. Ed infatti, nella circolare n. 4\/E\/2014, essa, dopo aver premesso che il comma 6 dell\u2019art. 6 del D.L. n. 133\/2013 \u201ccon l\u2019utilizzo della locuzione \u2018ai medesimi valori\u2019 &#8230; ha voluto individuare un nuovo valore delle partecipazioni a seguito dell\u2019inquadramento delle stesse nella categoria delle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione &#8230; pari al valore nominale delle quote di nuova emissione &#8230; vale a dire 25.000 euro per ciascuna quota di partecipazione\u201d, ha rilevato che \u201cl\u2019individuazione di un valore della partecipazione, pari al valore nominale, determina un disallineamento rispetto al valore fiscale ascrivibile alle quote precedentemente iscritte in bilancio\u201d e che \u201cl\u2019 art. 1, comma 148, della Legge n. 147 del 2013 &#8230; prende atto del disallineamento tra il valore nominale e quello fiscale delle quote di partecipazione, generato dal comma 6 dell\u2019 art. 6 del D.L. n. 133 del 2013 e prevede l\u2019obbligo di riallineare i predetti valori con il versamento di un\u2019imposta sostitutiva\u201d. Di conseguenza, a suo avviso, il regime cos\u00ec descritto \u201cda un lato disattiva di fatto il regime di esenzione delle plusvalenze previsto dall\u2019 art. 87 del T.U.I.R. dall\u2019altro riconosce un maggior valore fiscale con il versamento di un\u2019 imposta sostitutiva, caratterizzata da un\u2019 aliquota inferiore rispetto a quella applicabile in caso di tassazione ordinaria\u201d in quanto \u201cla previsione di un\u2019imposta sostitutiva sul differenziale tra il valore nominale e quello fiscale \u00e8, con tutta evidenza, incompatibile con il regime di esenzione delle plusvalenze previsto dall\u2019 art. 87 del T.U.I.R.\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Agenzia delle entrate non si \u00e8 occupata anche del regime fiscale dei dividendi e plusvalenze delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia. Tuttavia, come si \u00e8 anticipato, per le societ\u00e0 commerciali IAS <em>adopter<\/em> una pretesa riclassificazione fiscale delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia come attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione comporterebbe l\u2019 integrale assoggettabilit\u00e0 ad IRES dei dividendi ai sensi del comma 2-<em>bis<\/em> dell\u2019 art. 89 del T.U.I.R., mentre per le societ\u00e0 commerciali OIC adopter la predetta riclassificazione fiscale, pur comportando la qualificazione delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia come attivit\u00e0 finanziarie non costituenti immobilizzazioni finanziarie, non comporterebbe la tassazione integrale dei dividendi.<\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, una pretesa riclassificazione solo fiscale delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia nel comparto delle attivit\u00e0 detenute per la negoziazione non comporterebbe la disapplicazione della PEX tanto per le societ\u00e0 commerciali IAS <em>adopter<\/em>, quanto per quelle OIC <em>adopter<\/em> per quanto attiene alle partecipazioni acquistate prima del periodo d\u2019imposta 2013, per il fatto che l\u2019applicazione di tale regime ai sensi della lett. b) dell\u2019 art. 87 del T.U.I.R. risulta subordinata alla classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso e, quindi, nel bilancio relativo all\u2019esercizio d\u2019acquisto ed \u00e8 quindi irrilevante la loro ultima classificazione fiscale. Ed infatti le lett. c) e d) del comma 1 dell\u2019 art. 85 del T.U.I.R. lasciano intendere che possono beneficiare della PEX anche partecipazioni che, pur non essendo classificate fra le immobilizzazioni finanziarie alla data della cessione, erano classificate come tali nel bilancio relativo all\u2019esercizio di acquisto, laddove considerano come ricavi i corrispettivi delle cessioni delle azioni e degli strumenti finanziari similari alle azioni \u201cche non costituiscono immobilizzazioni finanziarie\u201d soltanto se siano \u201cdiversi da quelli cui si applica l\u2019esenzione di cui all\u2019art. 87\u201d. Pertanto, le partecipazioni acquistate prima dell\u2019esercizio 2013, nel caso in cui non siano state classificate nella categoria delle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione o in quella dell\u2019attivo circolante nel bilancio relativo all\u2019esercizio di acquisto, soddisferebbero comunque il requisito cos\u00ec individuato.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 d\u2019altro canto pu\u00f2 obiettarsi che la revisione del regime civilistico delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia \u00e8 stata rappresentata contabilmente dai soggetti partecipanti al suo capitale come un\u2019assegnazione di nuove partecipazioni in cambio di quelle vecchie e che, quindi, sarebbe configurabile una prima iscrizione in bilancio rilevante ai sensi della lett. b) dell\u2019art. 87, comma 1, del T.U.I.R. Come si \u00e8 visto, tale rappresentazione contabile non sembra assumere rilevanza fiscale, tanto per le societ\u00e0 commerciali OIC adopter, quanto per quelli IAS adopter non solo perch\u00e9 la predetta revisione ha dato luogo ad un\u2019operazione fiscalmente neutrale di aumento gratuito del capitale e non ha legittimato, per i secondi, una riclassificazione contabile delle predette partecipazioni ai sensi dell\u2019 art. 4 del D.M. 8 giugno 2011, ma anche perch\u00e9 \u00e8 lo stesso comma 148 dell\u2019 art. 1 della Legge n. 147\/2013 ad averlo dato per acquisito, riconoscendo rilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti sulle partecipazioni della Banca d\u2019Italia soltanto con effetto dal periodo d\u2019imposta 2014 , dietro pagamento dell\u2019imposta sostitutiva del 26%.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">7. Non sussiste una classificazione fiscale ex lege delle partecipazioni Banca d\u2019Italia<\/h3>\n\n\n\n<p>La ricostruzione del quadro normativo ed interpretativo di riferimento induce a dissentire dalla tesi secondo cui il comma 6 dell\u2019art. 6 del D.L. n. 133\/2013 prevederebbe una classificazione fiscale <em>ex lege<\/em> delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia come attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione indipendente dalla loro classificazione contabile.<\/p>\n\n\n\n<p>La predetta disposizione sembra volta ad introdurre esclusivamente un obbligo di classificazione e valutazione delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia di valenza contabile non solo perch\u00e9 non reca alcun richiamo alla normativa fiscale ovvero a nozioni fiscali, ma anche perch\u00e9, ponendo il precetto secondo cui i \u201cpartecipanti al capitale di Banca d\u2019Italia &#8230; iscrivono le quote di cui all\u2019art. 4, comma 2, nel comparto delle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione ai medesimi valori\u201d e cio\u00e8 ai maggiori valori derivanti dall\u2019aumento del loro valore nominale a 25.000 euro, richiama nozioni contabili. Ed infatti, se da un lato \u00e8 esclusivamente la contabilit\u00e0 che accoglie l\u2019iscrizione dei valori delle partecipazioni, esistendo autonome scritture fiscali solo per i beni ammortizzabili e quelli di magazzino, dall\u2019altro lato, anche la nozione di \u201c comparto delle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione\u201d \u00e8 una nozione contabile in quanto il T.U.I.R. utilizza di regola le diverse nozioni di attivit\u00e0 che \u201cnon costituiscono immobilizzazioni finanziarie\u201d nel comma 1 dell\u2019 art. 85 del T.U.I.R., in contrapposizione a quelle di attivit\u00e0 classificate \u201cnella categoria delle immobilizzazioni finanziarie\u201d utilizzata nell\u2019art. 87 e di attivit\u00e0 che \u201ccostituiscono\u201d o \u201csi considerano come immobilizzazioni finanziarie\u201d utilizzata nei commi 3 e 3- <em>bis<\/em> dell\u2019art. 85, nel comma 4 dell\u2019art. 86, nei commi 2 e 2- <em>bis <\/em>dell\u2019art. 101 e nei commi 1 ed 1- <em>bis<\/em> dell\u2019 art. 110 del medesimo T.U.I.R. Inoltre, il secondo periodo del comma 6 dell\u2019art. 6 del D.L. n. 133\/2013, mantenendo \u201cin ogni caso ferme le disposizioni di cui all\u2019 art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38\u201d e cio\u00e8 le disposizioni che prevedono l\u2019obbligo o la facolt\u00e0 di adottare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio, non solo d\u00e0 per presupposto che il precedente primo periodo sancisca un obbligo di valenza contabile e non fiscale, risultando altrimenti <em>inutiliter data<\/em>, ma per i soggetti IAS <em>adopter<\/em> ha escluso anche la stessa sussistenza di un autonomo obbligo di classificazione contabile, mantenendo ferma l\u2019applicazione degli IAS.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 d\u2019altra parte pu\u00f2 obiettarsi che tale clausola, proprio facendo salva l\u2019applicazione dei princ\u00ecpi contabili internazionali, intenderebbe riconoscere una valenza esclusivamente fiscale agli obblighi di classificazione e valutazione sanciti dal comma 6 dell\u2019art. 6 del D.L. n. 133\/2013 per il fatto che, se cos\u00ec fosse stato, avrebbe dovuto fare salva l\u2019applicazione anche delle disposizioni del Codice civile in materia di bilancio.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma non basta. A ben vedere, \u00e8 lo stesso comma 148 della Legge n. 147\/2013 a confermare che l\u2019obbligo d\u2019iscrizione delle partecipazioni nel comparto delle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione ai maggiori valori derivanti dall\u2019aumento del loro valore nominale a 25.000 euro ha una valenza contabile in quanto prevede non solo che il comma 6 dell\u2019 art. 6 del D.L. n. 133\/2013 ha come effetto l\u2019 iscrizione di \u201cmaggiori valori\u201d nel bilancio dell\u2019esercizio 2013 , ma anche che i maggiori valori cos\u00ec iscritti non sono rilevanti fiscalmente in quanto, come si \u00e8 visto, assumono rilevanza fiscale soltanto nel periodo d\u2019imposta 2014 fino a concorrenza del maggior valore nominale delle quote dietro pagamento dell\u2019imposta sostitutiva del 26%.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel senso appena esposto depone anche la relazione illustrativa dell\u2019art. 4 di tale D.L., laddove lascia intendere che tale D.L. non ha inteso modificare il regime fiscale dei dividendi delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia, avendo precisato che \u201cil meccanismo di remunerazione basato esclusivamente sull\u2019ammontare massimo dei dividendi, a valere sull\u2019utile netto di esercizio, mantiene inalterato l\u2019attuale regime fiscale\u201d. Tant\u2019\u00e8 vero che la relazione tecnica non ha inserito fra le previsioni di gettito il maggior gettito derivante dall\u2019integrale assoggettamento ad IRES dei dividendi.<\/p>\n\n\n\n<p>Ed ancora, il comma 6 dell\u2019 art. 6 del D.L. n. 133\/2013 non pu\u00f2 porre a carico dei soggetti IAS <em>adopter<\/em> un obbligo di classificazione fiscale delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia come attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione indipendente dalla qualificazione contabile perch\u00e9 l\u2019art. 83 del T.U.I.R., sancendo il principio secondo cui i criteri di classificazione previsti dai princ\u00ecpi contabili internazionali assumono diretta valenza fiscale, in difetto di una deroga espressa, non consente di prevedere classificazioni fiscali difformi da quelle dei predetti princ\u00ecpi.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunque, la previsione di un obbligo di riclassificazione solo fiscale delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia fra le attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione violerebbe i princ\u00ecpi di eguaglianza e ragionevolezza sanciti dall\u2019 art. 3 della Costituzione in quanto comporterebbe l\u2019assoggettamento dei proventi di tali partecipazioni non detenute per la negoziazione ad un regime fiscale deteriore rispetto a quello dei proventi delle altre partecipazioni non detenute per la negoziazione, senza una giustificazione razionale, sfavorendone l\u2019acquisto e la detenzione, tanto pi\u00f9 per il fatto che per le partecipazioni della Banca d\u2019Italia eccedenti il 3% non \u00e8 previsto il pagamento di dividendi.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e9 pu\u00f2 obiettarsi che, in tal caso, l\u2019assoggettamento integrale ad IRES dei dividendi e delle plusvalenze potrebbe trovare giustificazione nel precedente assoggettamento ad imposta sostitutiva con l\u2019aliquota del 26% dei maggiori valori derivanti dall\u2019aumento del valore nominale delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia. L\u2019applicazione di tale imposta sostitutiva ha comportato un aggravio e non un risparmio d\u2019imposta a carico delle imprese che non le hanno acquistate per la negoziazione in quanto le plusvalenze di tali partecipazioni avrebbero altrimenti fruito della PEX. D\u2019altro canto, sarebbero integralmente soggetti ad IRES anche i dividendi e le plusvalenze di partecipazioni detenute da imprese IAS <em>adopter<\/em> che, avendole acquistate dopo il periodo d\u2019imposta 2013, non hanno corrisposto l\u2019imposta sostitutiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro, l\u2019assoggettamento al regime d\u2019 imposizione integrale dei dividendi anche delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia non detenute per la negoziazione si pone in chiaro contrasto con la ratio di tale regime in quanto, essendo stato introdotto per contrastare le operazioni di acquisto e rivendita di partecipazioni che consentano di conseguire dividendi esclusi in contropartita del realizzo di minusvalenze deducibili[10], non ha ragione di trovare applicazione anche per le partecipazioni cos\u00ec individuate.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, l\u2019integrale assoggettamento ad IRES dei dividendi delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia non detenute per la negoziazione sarebbe incompatibile con l\u2019eventuale fruizione della PEX sulle plusvalenze realizzate mediante la loro cessione a titolo oneroso per il fatto che consentirebbe di considerare esenti da IRES per il 95% del loro importo plusvalenze che troverebbero fonte nella capitalizzazione di dividendi integralmente soggetti a tale imposta.<\/p>\n\n\n\n<p>Con l\u2019entrata in vigore dell\u2019IFRS 9 le conclusioni esposte sono state vieppi\u00f9 confermate dall\u2019 art. 2 del Decreto del MEF del 10 gennaio 2018, recante \u201cdisposizioni di coordinamento\u201d tra lo IFRS 9 \u201ce le regole di determinazione della base imponibile dell\u2019IRES e dell\u2019IRAP\u201d. Tale disposizione ha infatti stabilito che, a seguito dell\u2019adozione di tale principio contabile, \u201csi considerano detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3-bis dell\u2019 art. 85 del T.U.I.R.\u201d, esclusivamente le attivit\u00e0 finanziarie che integrino due distinti requisiti di natura contabile e cio\u00e8 che rispettino \u201cla definizione di possedute per la negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell\u2019Appendice A dell\u2019IFRS 9\u201d [11] e \u201cche sono rilevate come tali in bilancio\u201d [12], senza fare alcuna eccezione per le partecipazioni nel capitale della Banca d\u2019Italia. Pertanto, come rilevato nella relazione illustrativa, tale disposizione ha statuito che le partecipazioni non detenute principalmente al fine di essere vendute o riacquistate a breve \u201cnon possono essere in alcun caso ricondotte alla classificazione di quelle detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 85 del T.U.I.R.\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">8. Spettanza dell\u2019esclusione da IRES e della PEX per le partecipazioni Banca d\u2019Italia<\/h3>\n\n\n\n<p>L\u2019aver escluso che il comma 6 dell\u2019art. 6 del D.L. n. 133\/2013 possa sancire una classificazione fiscale ex lege delle partecipazioni della Banca d\u2019Italia come attivit\u00e0 detenute per la negoziazione indipendente dalla loro classificazione contabile consente di concludere che \u00e8 la classificazione riservata a tali partecipazioni nel bilancio di esercizio ad assumere rilevanza fiscale. Pertanto le societ\u00e0 commerciali IAS <em>adopter<\/em> devono ritenersi legittimate a fruire sui dividendi del regime di esclusione da IRES del 95%, fino all\u2019esercizio 2017, nel caso in cui abbiano continuato a classificare le predette partecipazioni nel comparto delle attivit\u00e0 finanziarie disponibili per la vendita e, a partire dall\u2019esercizio 2018, in quanto non detengano tali partecipazioni al fine di venderle a breve e non le abbiano quindi classificate nella voce relativa alle attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione, ove prevista nello schema di bilancio, nonch\u00e9 della PEX, nel caso in cui non abbiano iscritto le predette partecipazioni fra quelle detenute per la negoziazione nel bilancio relativo al primo esercizio chiuso nel periodo di possesso. Inoltre, i soggetti OIC adopter devono ritenersi legittimati a fruire non solo del regime di esclusione da IRES del 95% sui dividendi, ma anche della PEX, nel caso in cui abbiano classificato le partecipazioni della Banca d\u2019Italia fra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio del primo esercizio chiuso nel periodo di possesso, nonch\u00e9, nel bilancio dell\u2019esercizio 2003 o dell\u2019esercizio 2002, secondo che siano state acquistate nell\u2019esercizio 2003 o in quelli precedenti [13].<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Note:<\/h4>\n\n\n\n<p>[1] Si veda Assonime, circolare n. 20\/2014.<\/p>\n\n\n\n<p>[2] Convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5.<\/p>\n\n\n\n<p>[3] L\u2019Agenzia delle entrate, sostenendo nella circolare n. 4\/E\/2014 che per le partecipazioni della Banca d\u2019Italia pu\u00f2 essere fruita la PEX, ha dato per assunto che tale istituto costituisca un ente commerciale, pur essendo un ente pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p>[4] Ai sensi della lett. g) dell\u2019art. 4 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, per le partecipazioni acquistate nell\u2019esercizio anteriore a quello di entrata in vigore del T.U.I.R. e quindi, in caso di esercizio coincidente con l\u2019anno solare, nell\u2019esercizio 2003, rileva la classificazione di bilancio di tale esercizio, mentre per quelle acquistate nel secondo esercizio anteriore e in quelli precedenti e, quindi, in caso di esercizio coincidente con l\u2019anno solare, nell\u2019esercizio 2002 e in quelli precedenti, rileva la classificazione di bilancio del secondo esercizio anteriore e, quindi, dell\u2019esercizio 2002.<\/p>\n\n\n\n<p>[5] Pertanto il diritto ai dividendi non spetta per le partecipazioni che eccedano il valore di 225 milioni di euro.<\/p>\n\n\n\n<p>[6] Stando a quanto emerge dal parere del 27 dicembre 2013 (CON\/2013\/96), la BCE aveva auspicato non solo che \u201cla ricapitalizzazione risulti sempre pienamente conforme &#8230; al sistema contabile dell\u2019Unione e, in particolare che le regole sulla riclassificazione degli strumenti finanziari di cui agli IAS e IFRS non siano violate (in particolare lo IAS 39, paragrafo 50)\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>[7] La Banca d\u2019Italia, la Consob e l\u2019IVASS, con il Comunicato Stampa congiunto dell\u201911 marzo 2014, avevano richiamato le imprese IAS compliant a \u201cadottare, in sede di approvazione del bilancio 2013, modalit\u00e0 di contabilizzazione che tengano conto di quanto disposto dal D.L. 133\/2013 cos\u00ec come convertito nella Legge n. 5\/2014, ma nel rispetto dei principi contabili internazionali del complessivo quadro informativo disponibile\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>[8] Convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.<\/p>\n\n\n\n<p>[9] La relazione illustrativa di tale articolo chiarisce proprio che per quanto attiene al \u201cregime fiscale del trasferimento di partecipazioni &#8230; non rilevano i richiamati criteri di<br>\u2018<em>derecognition<\/em>\u2019 ma la nozione giuridica di realizzo ordinariamente applicabile ai soggetti non IAS\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>[10] G. Escalar, \u201cIl regime fiscale di azioni, quote e strumenti similari per le societ\u00e0 IAS adopter\u201d, in A.A.V.V., La fiscalit\u00e0 delle societ\u00e0 IAS\/IFRS, IPSOA, 2011, pag. 210.<\/p>\n\n\n\n<p>[11] E cio\u00e8 che siano \u201cacquisite o sostenute principalmente al fine di essere vendute o riacquistate a breve\u201d ovvero \u201cal momento della rilevazione iniziale\u201d siano \u201cparte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali \u00e8 provata l\u2019esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all\u2019ottenimento di un utile nel breve periodo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>[12] Come risulta dalla relazione illustrativa, poich\u00e9 l\u2019IFRS 9 non prevede pi\u00f9 un\u2019autonoma categoria per le attivit\u00e0 finanziarie detenute per la negoziazione, quest\u2019ultimo requisito intende \u201cdare rilievo, ai fini del comma 3- <em>bis<\/em> dell\u2019 art. 85 del T.U.I.R. alla classificazione in bilancio\u201d con esclusivo riguardo ai \u201csoggetti che prevedono un\u2019apposita voce in cui registrare le attivit\u00e0 di <em>trading<\/em> &#8230; (come, ad esempio, per gli schemi di bilancio imposti dall\u2019Autorit\u00e0 di vigilanza degli enti finanziari)\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>[13] Cfr. nota 4.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/39-Regime-IRES-di-dividendi-e-plusvalenze-delle-partecipazioni-nella-Banca-dItalia.pdf\">Scarica la Pubblicazione<\/a><a href=\"https:\/\/escalar.it\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/39-Regime-IRES-di-dividendi-e-plusvalenze-delle-partecipazioni-nella-Banca-dItalia.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download=\"\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Fisco, 32-33\/2021, p. 3120 e segg. 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